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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16286 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE VERBALE DEL 20.11.2025
R.G. n. 56731/2022
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del
20.11.2025, ha emesso ex art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 56731 per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F.: , res.te in Roma, ed ivi el.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Viale Mazzini n. 140 presso lo studio dell'avv. Alessia Burelli (C.F:
PEC: ) che lo rapp.ta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE
E (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Prof. CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Iezzi (Cod. Fisc. Controparte_2
; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._3
oma.it; tel. 0667106895 fax: 066781417), in virtù di Email_2 Email_3 CP_3
procura generale alle liti, atto del Notaio Dott. repertorio n. 22013, Persona_1
raccolta n. 11730 stipulato in Roma il 04/08/2022, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove, n. 21;
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
e Controparte_4 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3510/22 depositata il 10.3.2022 non notificata
Conclusioni per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati, ed in riforma della sentenza impugnata: - accogliere il presente appello;
- dichiarare
l'estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore, nei confronti CP_1
del sig. per un importo quantomeno pari ad € 2.895,79; - revocare altresì i Pt_1
verbali 13170492615, N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275 e
3817003267 con ogni conseguenza di legge;
- condannare l'appellato, al rimborso delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.” Vinte le spese di lite del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Conclusioni appellata CP_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3510/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame. Con vittoria di spese del presente giudizio e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il sottoscritto difensore costituito, dipendente dell'Ente civico.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 il sig. proponeva opposizione innanzi Parte_1
al G.d.P. di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 12520190015203307, con la quale il concessionario le intimava il pagamento € 4.616,43 da effettuarsi nei confronti di e basata su alcuni verbali per violazioni al Codice della Strada (verbali CP_1
n. 1317016044, n. 13170208519, n. 13170357781, n. 131700492615, n.
131711756700, n. 13171830705, n. 18170029389, n. 18170040825, n. 22170172470,
n. 22170422753, n. 33170103275, n. 33170142638, n. 38170003267).
L'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria, per non aver mai ricevuto i verbali suddetti. Contro si costituiva in giudizio e depositava prova delle notifiche dei , CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
rimaneva contumace. Controparte_7
Il sig. alla luce della documentazione depositata, contestava la notifica di Pt_1
alcuni verbali e chiedeva al Giudice di accogliere, quantomeno parzialmente, la domanda attorea.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto di gravame, così decideva:
"L'opposizione è infondata. (Omissis) Il verbale n. 38170003267 è stato notificato ai sensi dell'art. 149 cpc in data 22.9.2017 in assenza momentanea della parte con l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso
l'Ufficio Postale, non ritirato. (Omissis) I verbali nn. 13170492615, N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275 sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 cpc.
[...]
ha depositato tutta la documentazione che dimostra l'invio della CP_1
raccomandata informativa e restituite per compiuta giacenza in quanto il destinatario non ne ha curato il ritiro nei mesi di marzo7aprile/giugno/maggio 2017. (Omissis)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda. Compensa le spese".
Il con ricorso in appello depositato il 28.9.2022, impugnava la predetta Pt_1
pronuncia e ne chiedeva la riforma, nel senso che venisse dichiarata la nullità della notifica del verbale n. 38170003267, in quanto notificato ai sensi dell'art. 149 cpc in data 22.9.2017, senza che fosse stato provato il regolare adempimento dei passaggi prescritti per la notificazione ai sensi dell'art. 7 L. 890/82 ed in particolare la spedizione dell'avviso di notifica, nonché della notifica dei verbali nn. 13170492615,
N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275, in quanto notificati ai sensi dell'art. 140 cpc., non essendo stato provato il regolare adempimento dei passaggi prescritti per la notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc. ed in particolare l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD). Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza, per i seguenti MOTIVI:
1) NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL VERBALE 3817003267.
Rilevava che la notifica era avvenuta a mezzo posta e ricevuta dalla moglie. Nel caso di specie non era stata depositato e provato l'invio della raccomandata al destinatario.
Stante, pertanto, l'assenza, della prova della spedizione della raccomandata informativa, prevista dal comma 3 dell'articolo 7 (“l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”) il processo notificatorio non si era validamente concluso e, pertanto, la notificazione del verbale era da considerarsi nulla.
2) NULLITA' DELLA NOTIFICA DEI VERBALI N. 13170492615,
N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275.
Quanto a questi verbali, rilevava che erano stati notificati tutti ai sensi dell'art. 140
c.p.c, senza tuttavia l'inoltro della raccomandata AR, terzo adempimento prescritto dalla norma. aveva prodotto solo le buste di , ma sulle CP_1 CP_8
stesse non solo non vi era il timbro di spedizione e nemmeno un numero che consentisse di ricondurre tali buste a qualsivoglia notifica. Riteneva quindi, che non essendo stato provato nè l'invio, nè il contenuto, le buste di non provavano CP_9
che l'adempimento fosse stato effettivamente compiuto, non essendo sufficiente l'attestazione riportata sulla relata di aver inviato la cartolina.
3) TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Da ultimo eccepiva che la costituzione di era tardiva. Infatti, il rito CP_1
applicato al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è quello disciplinato dalla materia di "Lavoro e Previdenza" che all'art. 416 cpc stabilisce che "Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".
Viceversa, si era costituita il 26 gennaio, mentre l'udienza era stata CP_1
fissata per il giorno 1° febbraio. Pertanto, concludeva, che la produzione documentale non poteva essere acquisita agli atti.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva la quale contestava quanto dedotto nei motivi di appello. CP_1
IN RELAZIONE ALLA TARDIVITÀ DELLA COSTITUZIONE DI ROMA
CAPITALE, richiamava la costante giurisprudenza, che si basava sulla lettera della normativa di settore ed in particolare sugli artt. 6 e 7, del D.lgs. n. 150/2011.
Sul punto, citava la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva precisato che “trova dunque applicazione, nei procedimenti di opposizione disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, altresì l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, nella memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo
(art. 420 c.p.c., comma 5). Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, al pari di quanto questa Corte affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828;
Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Ad analoga conclusione questa Corte è già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416
c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n.
16853).” (Cass. civ. Sez. II, sent. n. 9545 del 18.04.2018). Pertanto, assumeva che il Giudice di prime cure aveva correttamente basato la sua decisione sulla documentazione strettamente attinente alle sanzioni contestate, sebbene tardivamente depositate dall'Amministrazione.
SULLA CORRETTA NOTIFICA DEGLI ATTI SOTTESI ALLA CARTELLA
ESATTORIALE.
Al riguardo, ribadiva che i verbali sottesi alla cartella esattoriale impugnata, erano stati correttamente e ritualmente notificati.
Inoltre, evidenziava che le relazioni di notifica, così come compilate, facevano piena fede dei fatti e delle attività ivi indicate, sino a querela di falso, in quanto redatte da
Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni;
che poi, come provato dalla documentazione versata in atti, tutti i verbali impugnati nel presente gravame, erano stati regolarmente notificati.
In particolare, deduceva che come accertato dallo stesso Giudice di Prime Cure, il verbale n. 38170003267 era stato notificato nelle mani della moglie dell'odierno appellante.
Nel caso di specie, richiamava la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito: “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”. (Cass. Civile, ordinanza del 20 settembre 2022, n. 27446.)
Tuttavia, riteneva, che nel caso di specie, non fosse applicabile la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 600/1973 in relazione alla notifica di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, bensì la disciplina di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c. che non prevedeva l'ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto notificato.
Quanto ai restanti verbali di accertamento, sottolineava che erano stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per i quali l'Amministrazione Capitolina, in primo grado, aveva prodotto tutta la documentazione idonea a dimostrare la correttezza del procedimento di notifica degli atti, come osservato dal Giudice di Prime Cure.
Concludeva quindi come in epigrafe.
restava contumace anche in questo grado di appello. Controparte_10
Ebbene, innanzitutto va premesso che il giudice di primo grado ha correttamente qualificato la domanda quale “azione recuperatoria”, ovvero quale azione tipica di cui all'ar.7 L.150/11, che si propone con ricorso entro 30 giorni dalla notifica.
Corretta è la qualificazione dell'azione, in quanto la Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha chiarito che solo qualora l'opponente contesti l'omessa notifica di un atto presupposto del titolo esecutivo, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, per l'inutile decorso del termine quinquennale, solo in tal caso l'azione non è meramente recuperatoria, in quanto viene eccepito un fatto “successivo” alla formazione del titolo.
Pertanto, solo quando si contesti il diritto alla pretesa creditoria, per esempio per un fatto estintivo sopravvenuto (prescrizione), l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass.
14323/22).
In sostanza la Corte di Cassazione ha precisato che il tipo di opposizione proposta, dipende dall'OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE ed è giudice che deve qualificarla.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30094/19, è il giudice che deve qualificare l'opposizione, come opposizione ex art.7 L.150/11 e dunque soggetta a termine di 30 giorni ovvero come opposizione all'esecuzione, non soggetta ad alcun termine per la sua proposizione.
Nel primo caso trattasi di azione “recuperatoria” e la contestazione della cartella di pagamento per violazione al C.D.S. ha ad oggetto: 1) l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni;
2) l'invalidità della notifica;
3) la tardività della notifica ossia il mancato rispetto del termine di 90 giorni ex art.201 comma 1 C.d.S. Si ha invece opposizione all'esecuzione, quando la contestazione della cartella esattoriale verte su fatti inerenti a formazione del tiolo esecutivo: 1) inesistenza del titolo;
2) inidoneità del titolo per mancanza dei requisiti;
3) vizi relativi al titolo.
Nel caso di specie, rientra anche l'eccezione di prescrizione, in quanto fatto estintivo sopravvenuto, che comporta il venir meno del titolo e che si verifica quando la cartella di pagamento viene notificata oltre i cinque anni dalla violazione (ar.209 C.d.S. e 28
L.689/91).
Pertanto, se il ricorrente lamenta che la carella di pagamento sia il primo atto di cui è venuto a conoscenza e quindi deduce l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, trattasi di opposizione ex art.7 DL.vo 150/2011, che va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
Qualora invece il ricorrente eccepisca l'estinzione della pretesa creditoria, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti SUCCESSIVI alla formazione de titolo e SOPRAVVENUTI ALLA NOTIFICA, trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo. Contro Nel caso di specie, l'oggetto dell'opposizione è solo l'omessa notifica del : quindi azione recuperatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte di in primo grado. CP_1
Invero, come affermato dall'appellata, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente ha ribadito che: “i documenti diversi dalla copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione, di cui all'art.7, comma 7 DLvo 150/11 e per i quali il termine è ordinatorio, devono prodursi entro il termine perentorio di cui all'art.416 comma 3 c.p.c. in forza del rimando al codice di rito” (Cass. Ord. N.32226/22).
Ciò premesso e ferma l'utilizzabilità di tutta la documentazione prodotta da
[...]
, va esaminata l'eccezione di nullità della notifica effettuata ai sensi CP_1
dell'art.149 c.p.c. alla moglie dell'appellante, del verbale n. 3817003267. Ebbene, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3278/25 ha chiarito che nel caso in cui l'atto venga consegnato a persona di famiglia, come in questo caso la moglie, la notifica si perfezione con la sola prova della spedizione di una raccomandata semplice.
Pertanto, in questo caso, è sufficiente dare la prova della spedizione.
Nel caso in cui invece non venga reperito nè il destinatario, né altro familiare convivente, la Suprema Corte con ordinanza n. 19211/22, ha affermato che in tema di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. il perfezionamento richiede, nel caso di invio a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita.
Pertanto, la notifica relativa al verbale n. n. 38170003267 è valida, avendo la P.A. prodotto la relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato regolarmente ricevuto dalla moglie dell'appellante e che è stata spedita la raccomandata informativa semplice.
Viceversa, non essendo stati prodotti per gli altri verbali, le prove degli avvisi di ricevimento, la notifica deve ritenersi nulla.
L'appello va dunque parzialmente accolto e la sentenza riformata solo nella parte in cui ha dichiarato valida anche la notifica dei verbali n. 13170492615, 13170208519,
13170116044, 33170103275.
Stante la parziale reciproca soccombenza, la sentenza di primo grado in punto spese va confermata ed anche nel presente grado di appello le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3510/22 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Roma, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la cartella esattoriale opposta n. 12520190015203307, limitatamente ai VAV n. 13170492615, 13170208519, 13170116044, 33170103275 ad essa sottesi, stante la nullità della loro notifica e dunque estinta la relativa pretesa creditoria;
-conferma per ogni restante parte la sentenza impugnata, compresa la parte in punti spese;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello.
Roma, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
R.G. n. 56731/2022
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del
20.11.2025, ha emesso ex art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 56731 per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F.: , res.te in Roma, ed ivi el.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Viale Mazzini n. 140 presso lo studio dell'avv. Alessia Burelli (C.F:
PEC: ) che lo rapp.ta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE
E (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Prof. CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Iezzi (Cod. Fisc. Controparte_2
; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._3
oma.it; tel. 0667106895 fax: 066781417), in virtù di Email_2 Email_3 CP_3
procura generale alle liti, atto del Notaio Dott. repertorio n. 22013, Persona_1
raccolta n. 11730 stipulato in Roma il 04/08/2022, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove, n. 21;
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
e Controparte_4 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3510/22 depositata il 10.3.2022 non notificata
Conclusioni per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati, ed in riforma della sentenza impugnata: - accogliere il presente appello;
- dichiarare
l'estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore, nei confronti CP_1
del sig. per un importo quantomeno pari ad € 2.895,79; - revocare altresì i Pt_1
verbali 13170492615, N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275 e
3817003267 con ogni conseguenza di legge;
- condannare l'appellato, al rimborso delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.” Vinte le spese di lite del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Conclusioni appellata CP_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3510/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame. Con vittoria di spese del presente giudizio e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il sottoscritto difensore costituito, dipendente dell'Ente civico.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 il sig. proponeva opposizione innanzi Parte_1
al G.d.P. di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 12520190015203307, con la quale il concessionario le intimava il pagamento € 4.616,43 da effettuarsi nei confronti di e basata su alcuni verbali per violazioni al Codice della Strada (verbali CP_1
n. 1317016044, n. 13170208519, n. 13170357781, n. 131700492615, n.
131711756700, n. 13171830705, n. 18170029389, n. 18170040825, n. 22170172470,
n. 22170422753, n. 33170103275, n. 33170142638, n. 38170003267).
L'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria, per non aver mai ricevuto i verbali suddetti. Contro si costituiva in giudizio e depositava prova delle notifiche dei , CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
rimaneva contumace. Controparte_7
Il sig. alla luce della documentazione depositata, contestava la notifica di Pt_1
alcuni verbali e chiedeva al Giudice di accogliere, quantomeno parzialmente, la domanda attorea.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto di gravame, così decideva:
"L'opposizione è infondata. (Omissis) Il verbale n. 38170003267 è stato notificato ai sensi dell'art. 149 cpc in data 22.9.2017 in assenza momentanea della parte con l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso
l'Ufficio Postale, non ritirato. (Omissis) I verbali nn. 13170492615, N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275 sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 cpc.
[...]
ha depositato tutta la documentazione che dimostra l'invio della CP_1
raccomandata informativa e restituite per compiuta giacenza in quanto il destinatario non ne ha curato il ritiro nei mesi di marzo7aprile/giugno/maggio 2017. (Omissis)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda. Compensa le spese".
Il con ricorso in appello depositato il 28.9.2022, impugnava la predetta Pt_1
pronuncia e ne chiedeva la riforma, nel senso che venisse dichiarata la nullità della notifica del verbale n. 38170003267, in quanto notificato ai sensi dell'art. 149 cpc in data 22.9.2017, senza che fosse stato provato il regolare adempimento dei passaggi prescritti per la notificazione ai sensi dell'art. 7 L. 890/82 ed in particolare la spedizione dell'avviso di notifica, nonché della notifica dei verbali nn. 13170492615,
N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275, in quanto notificati ai sensi dell'art. 140 cpc., non essendo stato provato il regolare adempimento dei passaggi prescritti per la notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc. ed in particolare l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD). Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza, per i seguenti MOTIVI:
1) NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL VERBALE 3817003267.
Rilevava che la notifica era avvenuta a mezzo posta e ricevuta dalla moglie. Nel caso di specie non era stata depositato e provato l'invio della raccomandata al destinatario.
Stante, pertanto, l'assenza, della prova della spedizione della raccomandata informativa, prevista dal comma 3 dell'articolo 7 (“l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”) il processo notificatorio non si era validamente concluso e, pertanto, la notificazione del verbale era da considerarsi nulla.
2) NULLITA' DELLA NOTIFICA DEI VERBALI N. 13170492615,
N.13170208519, N. 13170116044, N. 33170103275.
Quanto a questi verbali, rilevava che erano stati notificati tutti ai sensi dell'art. 140
c.p.c, senza tuttavia l'inoltro della raccomandata AR, terzo adempimento prescritto dalla norma. aveva prodotto solo le buste di , ma sulle CP_1 CP_8
stesse non solo non vi era il timbro di spedizione e nemmeno un numero che consentisse di ricondurre tali buste a qualsivoglia notifica. Riteneva quindi, che non essendo stato provato nè l'invio, nè il contenuto, le buste di non provavano CP_9
che l'adempimento fosse stato effettivamente compiuto, non essendo sufficiente l'attestazione riportata sulla relata di aver inviato la cartolina.
3) TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Da ultimo eccepiva che la costituzione di era tardiva. Infatti, il rito CP_1
applicato al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è quello disciplinato dalla materia di "Lavoro e Previdenza" che all'art. 416 cpc stabilisce che "Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".
Viceversa, si era costituita il 26 gennaio, mentre l'udienza era stata CP_1
fissata per il giorno 1° febbraio. Pertanto, concludeva, che la produzione documentale non poteva essere acquisita agli atti.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva la quale contestava quanto dedotto nei motivi di appello. CP_1
IN RELAZIONE ALLA TARDIVITÀ DELLA COSTITUZIONE DI ROMA
CAPITALE, richiamava la costante giurisprudenza, che si basava sulla lettera della normativa di settore ed in particolare sugli artt. 6 e 7, del D.lgs. n. 150/2011.
Sul punto, citava la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva precisato che “trova dunque applicazione, nei procedimenti di opposizione disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, altresì l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, nella memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo
(art. 420 c.p.c., comma 5). Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, al pari di quanto questa Corte affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828;
Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Ad analoga conclusione questa Corte è già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416
c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n.
16853).” (Cass. civ. Sez. II, sent. n. 9545 del 18.04.2018). Pertanto, assumeva che il Giudice di prime cure aveva correttamente basato la sua decisione sulla documentazione strettamente attinente alle sanzioni contestate, sebbene tardivamente depositate dall'Amministrazione.
SULLA CORRETTA NOTIFICA DEGLI ATTI SOTTESI ALLA CARTELLA
ESATTORIALE.
Al riguardo, ribadiva che i verbali sottesi alla cartella esattoriale impugnata, erano stati correttamente e ritualmente notificati.
Inoltre, evidenziava che le relazioni di notifica, così come compilate, facevano piena fede dei fatti e delle attività ivi indicate, sino a querela di falso, in quanto redatte da
Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni;
che poi, come provato dalla documentazione versata in atti, tutti i verbali impugnati nel presente gravame, erano stati regolarmente notificati.
In particolare, deduceva che come accertato dallo stesso Giudice di Prime Cure, il verbale n. 38170003267 era stato notificato nelle mani della moglie dell'odierno appellante.
Nel caso di specie, richiamava la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito: “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”. (Cass. Civile, ordinanza del 20 settembre 2022, n. 27446.)
Tuttavia, riteneva, che nel caso di specie, non fosse applicabile la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 600/1973 in relazione alla notifica di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, bensì la disciplina di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c. che non prevedeva l'ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto notificato.
Quanto ai restanti verbali di accertamento, sottolineava che erano stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per i quali l'Amministrazione Capitolina, in primo grado, aveva prodotto tutta la documentazione idonea a dimostrare la correttezza del procedimento di notifica degli atti, come osservato dal Giudice di Prime Cure.
Concludeva quindi come in epigrafe.
restava contumace anche in questo grado di appello. Controparte_10
Ebbene, innanzitutto va premesso che il giudice di primo grado ha correttamente qualificato la domanda quale “azione recuperatoria”, ovvero quale azione tipica di cui all'ar.7 L.150/11, che si propone con ricorso entro 30 giorni dalla notifica.
Corretta è la qualificazione dell'azione, in quanto la Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha chiarito che solo qualora l'opponente contesti l'omessa notifica di un atto presupposto del titolo esecutivo, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, per l'inutile decorso del termine quinquennale, solo in tal caso l'azione non è meramente recuperatoria, in quanto viene eccepito un fatto “successivo” alla formazione del titolo.
Pertanto, solo quando si contesti il diritto alla pretesa creditoria, per esempio per un fatto estintivo sopravvenuto (prescrizione), l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass.
14323/22).
In sostanza la Corte di Cassazione ha precisato che il tipo di opposizione proposta, dipende dall'OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE ed è giudice che deve qualificarla.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30094/19, è il giudice che deve qualificare l'opposizione, come opposizione ex art.7 L.150/11 e dunque soggetta a termine di 30 giorni ovvero come opposizione all'esecuzione, non soggetta ad alcun termine per la sua proposizione.
Nel primo caso trattasi di azione “recuperatoria” e la contestazione della cartella di pagamento per violazione al C.D.S. ha ad oggetto: 1) l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni;
2) l'invalidità della notifica;
3) la tardività della notifica ossia il mancato rispetto del termine di 90 giorni ex art.201 comma 1 C.d.S. Si ha invece opposizione all'esecuzione, quando la contestazione della cartella esattoriale verte su fatti inerenti a formazione del tiolo esecutivo: 1) inesistenza del titolo;
2) inidoneità del titolo per mancanza dei requisiti;
3) vizi relativi al titolo.
Nel caso di specie, rientra anche l'eccezione di prescrizione, in quanto fatto estintivo sopravvenuto, che comporta il venir meno del titolo e che si verifica quando la cartella di pagamento viene notificata oltre i cinque anni dalla violazione (ar.209 C.d.S. e 28
L.689/91).
Pertanto, se il ricorrente lamenta che la carella di pagamento sia il primo atto di cui è venuto a conoscenza e quindi deduce l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, trattasi di opposizione ex art.7 DL.vo 150/2011, che va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
Qualora invece il ricorrente eccepisca l'estinzione della pretesa creditoria, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti SUCCESSIVI alla formazione de titolo e SOPRAVVENUTI ALLA NOTIFICA, trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo. Contro Nel caso di specie, l'oggetto dell'opposizione è solo l'omessa notifica del : quindi azione recuperatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte di in primo grado. CP_1
Invero, come affermato dall'appellata, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente ha ribadito che: “i documenti diversi dalla copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione, di cui all'art.7, comma 7 DLvo 150/11 e per i quali il termine è ordinatorio, devono prodursi entro il termine perentorio di cui all'art.416 comma 3 c.p.c. in forza del rimando al codice di rito” (Cass. Ord. N.32226/22).
Ciò premesso e ferma l'utilizzabilità di tutta la documentazione prodotta da
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, va esaminata l'eccezione di nullità della notifica effettuata ai sensi CP_1
dell'art.149 c.p.c. alla moglie dell'appellante, del verbale n. 3817003267. Ebbene, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3278/25 ha chiarito che nel caso in cui l'atto venga consegnato a persona di famiglia, come in questo caso la moglie, la notifica si perfezione con la sola prova della spedizione di una raccomandata semplice.
Pertanto, in questo caso, è sufficiente dare la prova della spedizione.
Nel caso in cui invece non venga reperito nè il destinatario, né altro familiare convivente, la Suprema Corte con ordinanza n. 19211/22, ha affermato che in tema di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. il perfezionamento richiede, nel caso di invio a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita.
Pertanto, la notifica relativa al verbale n. n. 38170003267 è valida, avendo la P.A. prodotto la relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato regolarmente ricevuto dalla moglie dell'appellante e che è stata spedita la raccomandata informativa semplice.
Viceversa, non essendo stati prodotti per gli altri verbali, le prove degli avvisi di ricevimento, la notifica deve ritenersi nulla.
L'appello va dunque parzialmente accolto e la sentenza riformata solo nella parte in cui ha dichiarato valida anche la notifica dei verbali n. 13170492615, 13170208519,
13170116044, 33170103275.
Stante la parziale reciproca soccombenza, la sentenza di primo grado in punto spese va confermata ed anche nel presente grado di appello le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3510/22 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Roma, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la cartella esattoriale opposta n. 12520190015203307, limitatamente ai VAV n. 13170492615, 13170208519, 13170116044, 33170103275 ad essa sottesi, stante la nullità della loro notifica e dunque estinta la relativa pretesa creditoria;
-conferma per ogni restante parte la sentenza impugnata, compresa la parte in punti spese;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello.
Roma, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco