TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di DO
Sezione Prima
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott. Giovanni EP Amenduni Presidente rel.
dott. Vincenzo Cantelli Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice
nel procedimento n. 323/2024 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
D'LO IS, nata a [...], il giorno 29.12.1978, C.F. [...], residente in
DO (PD), via Bibione n. 2
promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Zamuner
OCC dott. Gilberto Bertin
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che con ricorso iscritto a ruolo in data 13/11/2024, la sig.ra SA D'AL adiva l'intestato
Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di DO in ragione della residenza del ricorrente;
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente
(dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;
considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, trovandosi la ricorrente in una evidente condizione di sovraindebitamento al solo confrontare l'entità dell'indebitamento complessivo indicato in ricorso in euro 195.329,91 con il reddito percepito (come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre esercizi) e le ulteriori, limitate, componenti attive del patrimonio;
considerato che la ricorrente afferma che i redditi professionali percepiti (sommati alla pensione di invalidità), sono tali da non permettergli di fronteggiare nemmeno le spese correnti (la ricorrente vive solo in immobile preso in locazione), a fronte di uno stato di invalidità al 100% e delle rilevanti limitazioni nei movimenti determinate dal suo attuale stato di salute, tanto da ricevere un aiuto economico mensile, variabile a seconda delle strette necessità, da parte del familiare EP Riconda;
verificato che il CCI prevede l'acquisizione ex lege di tutti i beni del sovraindebitato, con la sola esclusione di quelli di cui all'art 268 comma 4 CCI, ragione per cui dovranno essere appresi, oltre ai beni già presenti nel patrimonio del ricorrente che saranno oggetto di inventario da parte del liquidatore, anche i redditi futuri,. Ritiene il Collegio che tale somma vada fin da ora indicata, a prescindere dalla circostanza che l'attuale reddito professionale sia inferiore a tale soglia, a maggior ragione a fronte di un reddito variabile che, in ipotesi, potrebbe aumentare rispetto a quanto allo stato percepito;
rilevato che la proposta della ricorrente SA D'AL si basa sul seguente schema liquidatorio: a) cessione di beni futuri costituiti dal reddito futuro al netto della quota necessaria per il sostentamento proprio e dei figli (che la ricorrente ha quantificato in euro 30.138,84 annui corrispondenti ad euro 2.511,57 mensili) e delle spese fiscali, previdenziali e sostenute per l'esercizio della propria attività che la ricorrente allo stato ha quantificato in euro 9.000 annui parti ad euro 750 mensili. Complessivamente, quindi, la signora D'AL ha uscite mensili pari ad euro 3.261,57 (2.511,57 per la famiglia ed euro 750 per imposte, previdenza e spese attività).
Come già evidenziato dal gestore della crisi alla pagina 11 della relazione, la signora D'AL ad oggi, e in via prudenziale, ha quantificato in euro 200 mensili l'importo che potrà versare alla procedura per complessivi euro 7.200. b) finanza estrena messa a disposizione dal compagno non convivente, signor UR UD, per un importo pari ad euro 8.000,00 come da dichiarazione ed assegno circolare, intestato “liquidazione controllata SA D'AL”, in deposito fiduciario presso il procuratore;
ritenuto che le spese mensili per il mantenimento indicate dalla ricorrente appaiono commisurate alla situazione familiare come rappresentate dal patrocinio, sicché, fatta salva una diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente, si ritiene giustificata la destinazione alla procedura dell'importo di € 200,00 mensili;
considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte del reddito professionale/d'impresa a tempo indeterminato, non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati;
considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte del reddito da lavoro/d'impresa possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di tale reddito;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di D'LO IS, nata a DO, il giorno 29.12.1978, C.F. [...], residente in [...];
2) nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni EP Amenduni;
3) nomina liquidatore il dott. Gilberto Bertin (c.f. [...]) con studio in DO, via
Vigonovese, 104;
4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, salvo l'importo mensile di € 200,00;
7) dispone che il liquidatore
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di DO (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente
dott. Giovanni EP Amenduni
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di DO
Sezione Prima
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott. Giovanni EP Amenduni Presidente rel.
dott. Vincenzo Cantelli Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice
nel procedimento n. 323/2024 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
D'LO IS, nata a [...], il giorno 29.12.1978, C.F. [...], residente in
DO (PD), via Bibione n. 2
promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Zamuner
OCC dott. Gilberto Bertin
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che con ricorso iscritto a ruolo in data 13/11/2024, la sig.ra SA D'AL adiva l'intestato
Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di DO in ragione della residenza del ricorrente;
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente
(dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;
considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, trovandosi la ricorrente in una evidente condizione di sovraindebitamento al solo confrontare l'entità dell'indebitamento complessivo indicato in ricorso in euro 195.329,91 con il reddito percepito (come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre esercizi) e le ulteriori, limitate, componenti attive del patrimonio;
considerato che la ricorrente afferma che i redditi professionali percepiti (sommati alla pensione di invalidità), sono tali da non permettergli di fronteggiare nemmeno le spese correnti (la ricorrente vive solo in immobile preso in locazione), a fronte di uno stato di invalidità al 100% e delle rilevanti limitazioni nei movimenti determinate dal suo attuale stato di salute, tanto da ricevere un aiuto economico mensile, variabile a seconda delle strette necessità, da parte del familiare EP Riconda;
verificato che il CCI prevede l'acquisizione ex lege di tutti i beni del sovraindebitato, con la sola esclusione di quelli di cui all'art 268 comma 4 CCI, ragione per cui dovranno essere appresi, oltre ai beni già presenti nel patrimonio del ricorrente che saranno oggetto di inventario da parte del liquidatore, anche i redditi futuri,. Ritiene il Collegio che tale somma vada fin da ora indicata, a prescindere dalla circostanza che l'attuale reddito professionale sia inferiore a tale soglia, a maggior ragione a fronte di un reddito variabile che, in ipotesi, potrebbe aumentare rispetto a quanto allo stato percepito;
rilevato che la proposta della ricorrente SA D'AL si basa sul seguente schema liquidatorio: a) cessione di beni futuri costituiti dal reddito futuro al netto della quota necessaria per il sostentamento proprio e dei figli (che la ricorrente ha quantificato in euro 30.138,84 annui corrispondenti ad euro 2.511,57 mensili) e delle spese fiscali, previdenziali e sostenute per l'esercizio della propria attività che la ricorrente allo stato ha quantificato in euro 9.000 annui parti ad euro 750 mensili. Complessivamente, quindi, la signora D'AL ha uscite mensili pari ad euro 3.261,57 (2.511,57 per la famiglia ed euro 750 per imposte, previdenza e spese attività).
Come già evidenziato dal gestore della crisi alla pagina 11 della relazione, la signora D'AL ad oggi, e in via prudenziale, ha quantificato in euro 200 mensili l'importo che potrà versare alla procedura per complessivi euro 7.200. b) finanza estrena messa a disposizione dal compagno non convivente, signor UR UD, per un importo pari ad euro 8.000,00 come da dichiarazione ed assegno circolare, intestato “liquidazione controllata SA D'AL”, in deposito fiduciario presso il procuratore;
ritenuto che le spese mensili per il mantenimento indicate dalla ricorrente appaiono commisurate alla situazione familiare come rappresentate dal patrocinio, sicché, fatta salva una diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente, si ritiene giustificata la destinazione alla procedura dell'importo di € 200,00 mensili;
considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte del reddito professionale/d'impresa a tempo indeterminato, non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati;
considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte del reddito da lavoro/d'impresa possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di tale reddito;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di D'LO IS, nata a DO, il giorno 29.12.1978, C.F. [...], residente in [...];
2) nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni EP Amenduni;
3) nomina liquidatore il dott. Gilberto Bertin (c.f. [...]) con studio in DO, via
Vigonovese, 104;
4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, salvo l'importo mensile di € 200,00;
7) dispone che il liquidatore
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di DO (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente
dott. Giovanni EP Amenduni