Articolo 37 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 36Articolo 38
Versione
18 febbraio 1992
Art. 37. Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992