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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 581/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CARLESSO MARCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SABATINI MICHELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 26/10/2013 e trascritto al n. 93, Parte 2, Serie C, Parte_2
Uff.1, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TE
alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia , nata a [...] il [...] viene affidata Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre che abiterà la casa familiare di via Pieve, n° 9, a 31040 Giavera del Montello (TV) finchè la stessa non verrà
venduta.
3. La figlia trascorrerà week-end alternati con il padre o con la madre;
Persona_1
nel proprio week-end il signor preleverà la figlia entro le ore 20:30 del venerdì Pt_1
riportandola dalla madre entro le ore 21:00 della domenica. Inoltre il signor Pt_1
potrà tenere con sé la figlia per il pernotto di ogni mercoledì, prelevandola entro le ore
20:30 ed accompagnandola a scuola la mattina successiva anche con la collaborazione dei nonni paterni.
2 4. Si dà atto che i coniugi concordano nel mettere in vendita la casa familiare di via Pieve,
n° 9, a 31040 Giavera del Montello (TV), reperendo ciascuno due alloggi con minori costi di mantenimento.
5. Si dà atto che allorchè la casa familiare di cui al punto 2 verrà venduta, la NO
reperirà un nuovo alloggio in cui condurrà la figlia dando immediata Parte_2 Per_1
comunicazione dell'ubicazione della sua nuova residenza al signor Pt_1
I ricorrenti stabiliscono inoltre che la NO dovrà reperire il proprio nuovo Parte_2
alloggio a Giavera del Montello (TV) o, al più, nei comuni limitrofi, al fine di preservare la
routine ed i legami con i nonni paterni su cui la figlia conta e consentire ad entrambi Per_1
di rispettare i propri impegni lavorativi.
6. Si dà atto che la NO acconsente - anche nelle more del presente giudizio Parte_2
- che il signor lasci la casa coniugale portando con sé i propri beni Parte_1
personali non appena reperirà una nuova abitazione in cui fisserà la propria residenza il cui indirizzo comunicherà immediatamente alla NO . Al momento di lasciare Parte_2
la casa familiare il signor consegnerà alla NO le chiavi ed i Pt_1 Parte_2
telecomandi di tale abitazione.
7. Si dà atto che il signor continuerà a pagare tutte le utenze della casa Pt_1
familiare e le spese alimentari della famiglia sino al momento in cui non si trasferirà presso la propria nuova residenza;
da quel momento in avanti le sopra descritte spese saranno a carico della sola NO . Parte_2
8. Si dà atto che fino alla vendita della casa familiare e - comunque - non oltre il 31 Agosto
2025 il signor si farà carico dell'integrale pagamento de: Parte_1
- mutuo ipotecario con Credit Agricole Friuladria S.p.a. di cui al contratto del 25 Maggio
2018 con rata mensile di € 844,90;
- mutuo chirografario con Credit Agricole Friuladria S.p.a. del 25 Maggio 2018 con rata
3 mensile di € 66,49;
- finanziamento con Agos Ducato S.p.a. con rata mensile di € 253,15.
Qualora - alla data del 31 Agosto 2025 - la casa familiare non risulti venduta, le rate dei due mutui e del finanziamento di cui sopra saranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino alla vendita della casa familiare.
9. Si dà atto che il ricavato dalla vendita della casa familiare verrà in primis utilizzato per l'estinzione anticipata dei due mutui e del contratto di finanziamento di cui al punto 8.
Il residuo verrà quindi diviso tra i coniugi in parti uguali e null'altro ciascuna parte potrà
pretendere dall'altra.
La NO potrà, dopo la vendita, tenere per sé tutti gli arredi della casa Parte_2
familiare, ad eccezione di quella parte dell'arredamento della camera della figlia Per_1
che non risulti possibile montare o adattare alla nuova camera della nuova abitazione della NO che verrà trattenuta dal signor Parte_2 Pt_1
10. Si dà atto che al momento della vendita della casa familiare il signor si farà Pt_1
carico in via integrale delle spese tecniche per eventuale aggiornamento catastale, della redazione del nuovo A.P.E. e delle eventuali sanatorie.
Le eventuali spese di mediazione d'agenzia immobiliare per la vendita della suddetta casa familiare saranno suddivise nella misura del 60% a carico del signor Parte_1
e del 40% a carico della NO . Parte_2
11. Si dà atto che i coniugi concordano che - sino al 28 Febbraio 2025 - il signor Per_2
, fratello della NO venga ospitato presso la casa familiare
[...] Parte_2
di via Pieve, n° 9, a 31040 Giavera del Montello (TV), senza impegni di spesa d'alcun tipo a carico d'entrambi i ricorrenti.
Qualora tale ospitalità si protragga oltre il termine del 28 Febbraio 2025, la NO
si farà carico, dal 1° Marzo 2025, del pagamento del 50% delle rate dei due Parte_2
4 mutui e del finanziamento di cui al punto 8.
12. Il signor corrisponderà alla NO un contributo mensile al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia pari ad € 400,00 a partire dal 5 Settembre 2025 o, se la Per_1
vendita della casa familiare avverrà prima di tal data, dal 5 del mese successivo a quello in cui risulteranno pagati per l'ultima volta i due mutui ed il finanziamento di cui al punto
8.
Dopo il primo anno tale assegno sarà rivalutato nella misura del 100% dell'indice
I.S.T.A.T. F.O.I..
13. Si dà atto che la NO continuerà a percepire in via esclusiva ed integrale Parte_2
l'assegno unico universale (c.d. A.U.U), attualmente pari ad € 201,80, obbligandosi a chiederne il ricalcolo una volta che il signor abbia lasciato la casa familiare e Pt_1
sia intervenuta l'omologa della presente separazione personale dei coniugi, comunicando altresì al marito il nuovo ammontare del predetto assegno.
14. Si dà atto che il signor cede a titolo gratuito alla NO il 50% Pt_1 Parte_2
della proprietà dell'autovettura di marca Hyundai, modello Tucson targata FC384MW del
2016; entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente atto la NO provvederà Parte_2
a proprie spese al passaggio di proprietà dell'autovettura, intestandola a proprio nome.
Le parti convengono inoltre che tutte le spese e le eventuali sanzioni amministrative connesse a detta autovettura sono a totale carico della NO in qualità Parte_2
d'utilizzatrice esclusiva del veicolo.
15. Si dà atto che la NO rinuncia all'assegno di mantenimento per sé, Parte_2
dichiarandosi economicamente autosufficiente.
16. In ordine alle vacanze ed alle festività annuali, le parti convengono quanto segue:
a) trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive. Per_1
Iperiodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 15 Maggio d'ogni
5 anno.
b) starà con il padre e la madre la metà delle vacanze natalizie e pasquali avendo Per_1
cura i genitori d'alternare annualmente il Natale e il Capodanno nonchè la Pasqua e tutti gli altri giorni di festività. Nei giorni di Natale e Pasqua il genitore che terrà con sé Per_1
avrà cura, ove possibile, di consentire all'altro di vederla.
17. Si dà atto che ciascun genitore avviserà l'altro, con anticipo di almeno 30 giorni, nel caso in cui intenda portare la figlia all'Estero, ferme restando le disposizioni di Legge che regolano la materia.
18. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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