Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 194
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 483 c.p.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, considerate come rese a pubblico ufficiale, integrino il delitto di falso ideologico se mendaci. Ha altresì ritenuto inammissibili le deduzioni relative alla valutazione delle risultanze probatorie e alle garanzie assunte da terzi, in quanto generiche, assertive e volte a una rivalutazione del fatto.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione all'art. 650 c.p.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto volto a ottenere una rivalutazione delle prove e un sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, la quale ha motivato adeguatamente la propria decisione, valutando le risultanze istruttorie, comprese le dichiarazioni rese dalla teste Kmaladze.

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Commentario1

  • 1Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: guida
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 194
Data del deposito : 5 gennaio 2026

Testo completo