Articolo 8 della Legge 3 aprile 1961, n. 284
Articolo 7
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12 maggio 1961
Art. 8.
All'onere per l'attuazione della presente legge si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826 , relativa, alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 .

Entrata in vigore il 12 maggio 1961