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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2996/2017 promossa da:
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nadia P.IVA_1
Bevilacqua (C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino, Piazza Libertà, n. 63, C.F._1
( ; Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F. Controparte_4 Controparte_5
), rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicolino Iacovone P.IVA_2
(CF.: e dall'avv. Ivan Scafuro (CF.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliate in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci, ( Email_2
; Email_3
RESISTENTI
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicolino Iacovone (CF.: e dall'avv. Ivan Scafuro C.F._2
(CF.: ), elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci, C.F._3
( ; Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente notificato, lo conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il la Controparte_3 Controparte_7
il la e la Controparte_4 Controparte_5 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- di Controparte_6
[... condannare la “ , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; la “ Controparte_8 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; la Controparte_4
“ , in persona del suo legale rappresentante p.t.; la “ Controparte_5 Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in via solidale
[...] tra loro, in favore dello della somma di € Controparte_1
81.109,30 (quale differenza tra l'importo di € 117.000 dovuto ed € 35.890,70, già pagato), oltre IVA e
Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione a norma dell'art. 93 cod. proc. civ. alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava di essere creditrice nei confronti delle parti resistenti per un credito totale pari ad € 117.000,00, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata, per il quale instaurava distinti giudizi conclusisi transattivamente con una scrittura privata, con la quale le società in lite concordavano un piano di pagamento del debito.
Si costituiva la in proprio e quale Società incorporante del Controparte_2 Controparte_3
il e la
[...] Controparte_4 Controparte_5 deducendo sull'inammissibilità della domanda proposta e chiedendo il rigetto integrale della stessa, in tutte le sue eccezioni.
Si costituiva la a mezzo dei medesimi procuratori, Controparte_6 deducendo anch'essa sull'inammissibilità ed improponibilità del ricorso proposto.
Istruito il giudizio, con ordinanza del 30 Aprile 2018 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c..
All'udienza del 26 Giugno 2024 il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ In rito pagina 2 di 9 L'eccezione di nullità della procura alle liti, integrata dalla mancanza dell'informativa ex art. 4, co° 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne l'omessa allegazione, alla procura alle liti, dell'informativa sulla mediazione va rilevato che “il documento contenente l'informativa sulla mediazione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.
28 del 2010, pur dovendo essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo del giudizio, non è equipollente alla procura “ad litem”, dalla quale si distingue per oggetto e funzione, restando estraneo al conferimento dello “ius postulandi” (cfr. Cass. n. 13886/2016).
Il documento che contiene l'informazione di cui all'art. 4 d.lgs. 28/2010, il quale deve essere firmato dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, infatti, ha oggetto e funzione differente rispetto alla procura alle liti.
La sua sottoscrizione non conferisce lo ius postulandi, né in alcun modo integra il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi a documentare l'adempimento di un obbligo legale d'informazione gravante sull'avvocato nell'ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente.
Il giudice il quale verifichi la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma I bis del citato decreto, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Ne deriva che la mancanza del citato documento non determina alcuna invalida instaurazione del rapporto processuale, del quale possa dolersi il convenuto, soggetto estraneo al rapporto professionale che lega il difensore dell'attore all'attore medesimo.
L'ulteriore profilo di nullità per violazione dell'art. 2 della L.162/2014 va rigettato, atteso che lo stesso disciplina le ipotesi di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, obbligatoria per le sole pubbliche amministrazioni. Pertanto, non essendo alcun ente o pubblica amministrazione parte del giudizio, tale normativa non può essere invocata nel caso di specie.
Con riferimento agli ulteriori articoli della L.162/2014 che si asseriscono essere stati violati, va premesso che gli stessi disciplinano le ipotesi di improcedibilità dell'azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ed in caso di domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro.
La negoziazione assistita può definirsi obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi elencate ed il suo mancato esperimento configura un'ipotesi di improcedibilità della domanda.
Pertanto, non rientrando il caso specifico nelle ipotesi richiamate, l'omessa attivazione della procedura di negoziazione non può determinare una condizione di improcedibilità della domanda, tantomeno di nullità della citazione, di talché l'eccezione va rigettata.
§ Sul difetto di legittimazione passiva
pagina 3 di 9 Parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva per inammissibilità di litisconsorzio passivo tra le parti resistenti.
Orbene, è noto che il difetto di legittimazione passiva sussiste allorquando venga citato in giudizio un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto rivendicato o che è estraneo all'oggetto della controversia, e solo in tali ipotesi questi può far rilevare la sua estraneità al giudizio.
Tale eccezione può essere proposta in ogni fase del giudizio, sul punto “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (Sez. L , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021);
“Il difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere collegato con il sistema di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990 , (modificata dalla L. n. 354 del 1995), in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2024,
n. 5902).
Essendo stato allegato, da parte ricorrente, l'atto di transazione, datato 12 Maggio 2016, nel quale i resistenti convenuti in giudizio riconoscono espressamente, con un piano di pagamento del debito, la somma dovuta al ricorrente , può dirsi sussistente la legittimazione passiva dei Controparte_1
ricorrenti e la questione va esaminata nel merito.
Nel medesimo atto si evince, altrettanto, come le parti convenute si siano impegnate “a corrispondere tutte in solido tra loro allo la complessiva Controparte_1 somma di € 57.500,00” comprovando in tal modo la loro legittimazione passiva nonché la sussistenza della obbligazione.
Risulta peraltro depositato l'atto di fusione tra la parti resistenti, ivi esclusa la
[...] con il quale le resistenti si sono fuse tra loro e all'art. 4 del suddetto Controparte_6 atto di fusione si legge “a seguito dell'efficacia del presente atto di fusione verranno annullate tutte le quote costituenti l'intero capitale della società incorporante”.
pagina 4 di 9 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere disattesa, come anche la illegittimità della solidarietà passiva, risultando la transazione sottoscritta per l'intero e non parzialmente ex art. 1304 c.c., con la conseguenza che la transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale, nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare (ex ceteribus cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7979 del 01/10/1994).
§ Nel merito
È consolidato il principio a mente del quale nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Si rinviene, in atti, un atto di transazione, datato 12 Maggio 2016, nel quale i resistenti convenuti in giudizio riconoscevano che: il è debitrice dello Controparte_3 [...] per attività di consulenza professionale della somma di € 12.000,00 Controparte_1
importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la
[...]
è debitrice dello per attività di CP_7 Controparte_1 consulenza professionale della somma di € 63.000,00, importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; il CP_4 Controparte_4 CP_5
è debitrice dello per attività di consulenza Controparte_1
professionale della somma di € 9.000,00, importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la è debitrice dello Controparte_5 Controparte_1
per attività di consulenza professionale della somma di € 3.000,00 importo
[...] comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la
[...]
è debitrice dello Parte_1 Controparte_1
per attività di consulenza professionale della somma di € 30.000,00 importo comprensivo di
[...]
IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto.
L'atto non è stato disconosciuto;
lo stesso può essere qualificato come atto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., posto che l'unica obbligazione contenuta in tale scrittura è il pagamento delle prestazioni professionali e rispetto alla quale veniva concordato un piano di pagamento del debito.
La transazione, invero, è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già incominciata. Detta tipologia contrattuale si caratterizza per la peculiarità del sistema delle impugnazioni, assai divergente rispetto ai principi in materia di contratto in genere.
pagina 5 di 9 Con riferimento ai vizi della volontà, mentre non si fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere: cfr. artt. 1425 e ss. cod.civ.), per quanto invece attiene all'errore di diritto, questo invece non rileva in punto di annullabilità della transazione.
Queste essendo in linea di massima le regole generali previste dal codice civile, si osserva che nel caso in lite le parti non prospettano alcun rilevante vizio della volontà, invece, risulta che la transazione sia stata validamente raggiunta non essendo prospettato alcun vizio nell'accordo.
Invero, la parte convenuta ha eccepito che la clausola di solidarietà passiva Controparte_7 sia affetta da nullità assoluta, trattandosi di atto “di straordinaria amministrazione e, in quanto tale necessita di correlati poteri”.
Orbene, il tenore di tale eccezione, non essendo chiara né specifica, non consente di ritenere adeguatamente contestata la validità della transazione.
Con la domanda giudiziale attivata, il ricorrente contesta il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di prestazioni per l'attività professionale espletata dallo studio associato.
Le parti resistenti costituendosi hanno contestato genericamente l'entità delle prestazioni senza fornire prova contraria dei fatti modificativi o estintivi della pretesa di pagamento.
Il rapporto tra le parti risulta comprovato dalla stessa transazione, come richiamata, che è incontestatamente rimasta inadempiuta, con conseguente attivazione della clausola di cui al punto 4, a mente del quale “il mancato pagamento anche di una sola rata, entro il termine perentorio del pagamento dell'ultima rata, e precisamente entro il 28 febbraio 2017, lo
[...]
potrà agire per il recupero del complessivo ammontare di Controparte_1
€117.000,00 oltre CPA e IVA, nei confronti di ciascuna delle società sopra costituite, tutte come sopra detto responsabili in solido tra loro, ciascuna per l'intero credito che lo
[...] vanta cumulativamente nei confronti delle società sopra costituite”. Controparte_1
In tema di qualificazione giuridica della fattispecie, la transazione stipulata tra le parti contiene in sé il riconoscimento del debito, per l'ipotesi di mancato adempimento della transazione stessa, ed in tal senso può considerarsi quale riconoscimento dell'altrui diritto.
Si richiama sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6821 del 07/03/2023: “L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello
pagina 6 di 9 stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.”.
Pertanto, non avveratasi la condizione della regolare esecuzione della transazione, rivivono le pattuizioni originarie, sulle quali la transazione stessa ha effetto di riconoscimento del diritto, che, come è noto, “non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024); ancora “ Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo” (Sez. 3, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023).
Alla luce principio richiamato, sussistendo nel caso in lite il riconoscimento della situazione debitoria, con l'indicazione particolareggiata del credito per ogni singolo debitore, possono ritenersi soddisfatte le condizioni per la sussistenza della ricognizione del debito, dovendosi interpretare il contenuto del sottoscritto atto di transazione alla luce del significato letterale che assume e delle allegazioni offerte dalle parti.
Il riconoscimento di debito costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza e di per sé non costituisce prova del diritto alla restituzione della somma mutuata ma produce il più limitato effetto dell'inversione dell'onere della prova, a mente del citato dell'art. 1988 c.c., ponendo a carico della parte convenuta l'onere di dimostrare l'insussistenza del debito riconosciuto.
Sul punto, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale
pagina 7 di 9 non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 e Sez. 2, Ordinanza n. 6821 del
07/03/2023).
Inoltre, anche in caso di contestazione dell'operato professionale somministrato, essendo sussumibile il rapporto tra commercialista e cliente nel contratto d'opera intellettuale, lo stesso risponde agli oneri probatori tipici dell'inadempimento, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. SS.UU. Sent. n. n. 13533/2001).
Sul punto, parte ricorrente ha provveduto con le memorie 183, VI co, c.p.c. ad allegare la documentazione versata in atti nei precedenti giudizi di merito, interrotti per la menzionata transazione, includente, nella specie, redazione bilanci, documenti di redazione note integrative al bilancio, redazione atto di nomina del consiglio di amministrazione, documentazione al Registro delle Imprese e all'Agenzia delle Entrate e comprovante l'espletamento della propria attività; nulla è stato disconosciuto dalle parti resistenti.
La domanda di pagamento deve pertanto ritenersi fondata, pur considerando gli acconti ricevuti, dell'importo di € 35.890,70, con conseguente estinzione parziale del debito.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto provato il credito vantato dal resistente
[...] di € 117.000,00, dal quale va scomputato l'importo già corrisposto pari Controparte_1 ad € 35.890,70, il credito residuo è pari ad € 81.109,30.
Pertanto, va accolta in tale misura la domanda e va disposta la condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 81.109,30, oltre interessi dalla sentenza fino al saldo.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di €
81.109,30 in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalla sentenza fino al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, per esborsi in € 407,00 più onorari, oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
AVELLINO, 8 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2996/2017 promossa da:
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nadia P.IVA_1
Bevilacqua (C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino, Piazza Libertà, n. 63, C.F._1
( ; Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F. Controparte_4 Controparte_5
), rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicolino Iacovone P.IVA_2
(CF.: e dall'avv. Ivan Scafuro (CF.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliate in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci, ( Email_2
; Email_3
RESISTENTI
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicolino Iacovone (CF.: e dall'avv. Ivan Scafuro C.F._2
(CF.: ), elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via G. Andreucci, C.F._3
( ; Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente notificato, lo conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il la Controparte_3 Controparte_7
il la e la Controparte_4 Controparte_5 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- di Controparte_6
[... condannare la “ , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; la “ Controparte_8 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; la Controparte_4
“ , in persona del suo legale rappresentante p.t.; la “ Controparte_5 Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in via solidale
[...] tra loro, in favore dello della somma di € Controparte_1
81.109,30 (quale differenza tra l'importo di € 117.000 dovuto ed € 35.890,70, già pagato), oltre IVA e
Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione a norma dell'art. 93 cod. proc. civ. alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava di essere creditrice nei confronti delle parti resistenti per un credito totale pari ad € 117.000,00, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata, per il quale instaurava distinti giudizi conclusisi transattivamente con una scrittura privata, con la quale le società in lite concordavano un piano di pagamento del debito.
Si costituiva la in proprio e quale Società incorporante del Controparte_2 Controparte_3
il e la
[...] Controparte_4 Controparte_5 deducendo sull'inammissibilità della domanda proposta e chiedendo il rigetto integrale della stessa, in tutte le sue eccezioni.
Si costituiva la a mezzo dei medesimi procuratori, Controparte_6 deducendo anch'essa sull'inammissibilità ed improponibilità del ricorso proposto.
Istruito il giudizio, con ordinanza del 30 Aprile 2018 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c..
All'udienza del 26 Giugno 2024 il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ In rito pagina 2 di 9 L'eccezione di nullità della procura alle liti, integrata dalla mancanza dell'informativa ex art. 4, co° 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne l'omessa allegazione, alla procura alle liti, dell'informativa sulla mediazione va rilevato che “il documento contenente l'informativa sulla mediazione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.
28 del 2010, pur dovendo essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo del giudizio, non è equipollente alla procura “ad litem”, dalla quale si distingue per oggetto e funzione, restando estraneo al conferimento dello “ius postulandi” (cfr. Cass. n. 13886/2016).
Il documento che contiene l'informazione di cui all'art. 4 d.lgs. 28/2010, il quale deve essere firmato dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, infatti, ha oggetto e funzione differente rispetto alla procura alle liti.
La sua sottoscrizione non conferisce lo ius postulandi, né in alcun modo integra il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi a documentare l'adempimento di un obbligo legale d'informazione gravante sull'avvocato nell'ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente.
Il giudice il quale verifichi la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma I bis del citato decreto, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Ne deriva che la mancanza del citato documento non determina alcuna invalida instaurazione del rapporto processuale, del quale possa dolersi il convenuto, soggetto estraneo al rapporto professionale che lega il difensore dell'attore all'attore medesimo.
L'ulteriore profilo di nullità per violazione dell'art. 2 della L.162/2014 va rigettato, atteso che lo stesso disciplina le ipotesi di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, obbligatoria per le sole pubbliche amministrazioni. Pertanto, non essendo alcun ente o pubblica amministrazione parte del giudizio, tale normativa non può essere invocata nel caso di specie.
Con riferimento agli ulteriori articoli della L.162/2014 che si asseriscono essere stati violati, va premesso che gli stessi disciplinano le ipotesi di improcedibilità dell'azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ed in caso di domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro.
La negoziazione assistita può definirsi obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi elencate ed il suo mancato esperimento configura un'ipotesi di improcedibilità della domanda.
Pertanto, non rientrando il caso specifico nelle ipotesi richiamate, l'omessa attivazione della procedura di negoziazione non può determinare una condizione di improcedibilità della domanda, tantomeno di nullità della citazione, di talché l'eccezione va rigettata.
§ Sul difetto di legittimazione passiva
pagina 3 di 9 Parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva per inammissibilità di litisconsorzio passivo tra le parti resistenti.
Orbene, è noto che il difetto di legittimazione passiva sussiste allorquando venga citato in giudizio un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto rivendicato o che è estraneo all'oggetto della controversia, e solo in tali ipotesi questi può far rilevare la sua estraneità al giudizio.
Tale eccezione può essere proposta in ogni fase del giudizio, sul punto “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (Sez. L , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021);
“Il difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere collegato con il sistema di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990 , (modificata dalla L. n. 354 del 1995), in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2024,
n. 5902).
Essendo stato allegato, da parte ricorrente, l'atto di transazione, datato 12 Maggio 2016, nel quale i resistenti convenuti in giudizio riconoscono espressamente, con un piano di pagamento del debito, la somma dovuta al ricorrente , può dirsi sussistente la legittimazione passiva dei Controparte_1
ricorrenti e la questione va esaminata nel merito.
Nel medesimo atto si evince, altrettanto, come le parti convenute si siano impegnate “a corrispondere tutte in solido tra loro allo la complessiva Controparte_1 somma di € 57.500,00” comprovando in tal modo la loro legittimazione passiva nonché la sussistenza della obbligazione.
Risulta peraltro depositato l'atto di fusione tra la parti resistenti, ivi esclusa la
[...] con il quale le resistenti si sono fuse tra loro e all'art. 4 del suddetto Controparte_6 atto di fusione si legge “a seguito dell'efficacia del presente atto di fusione verranno annullate tutte le quote costituenti l'intero capitale della società incorporante”.
pagina 4 di 9 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere disattesa, come anche la illegittimità della solidarietà passiva, risultando la transazione sottoscritta per l'intero e non parzialmente ex art. 1304 c.c., con la conseguenza che la transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale, nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare (ex ceteribus cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7979 del 01/10/1994).
§ Nel merito
È consolidato il principio a mente del quale nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Si rinviene, in atti, un atto di transazione, datato 12 Maggio 2016, nel quale i resistenti convenuti in giudizio riconoscevano che: il è debitrice dello Controparte_3 [...] per attività di consulenza professionale della somma di € 12.000,00 Controparte_1
importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la
[...]
è debitrice dello per attività di CP_7 Controparte_1 consulenza professionale della somma di € 63.000,00, importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; il CP_4 Controparte_4 CP_5
è debitrice dello per attività di consulenza Controparte_1
professionale della somma di € 9.000,00, importo comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la è debitrice dello Controparte_5 Controparte_1
per attività di consulenza professionale della somma di € 3.000,00 importo
[...] comprensivo di IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto; la
[...]
è debitrice dello Parte_1 Controparte_1
per attività di consulenza professionale della somma di € 30.000,00 importo comprensivo di
[...]
IVA e Contributo di cassa ed al netto della ritenuta d'acconto.
L'atto non è stato disconosciuto;
lo stesso può essere qualificato come atto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., posto che l'unica obbligazione contenuta in tale scrittura è il pagamento delle prestazioni professionali e rispetto alla quale veniva concordato un piano di pagamento del debito.
La transazione, invero, è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già incominciata. Detta tipologia contrattuale si caratterizza per la peculiarità del sistema delle impugnazioni, assai divergente rispetto ai principi in materia di contratto in genere.
pagina 5 di 9 Con riferimento ai vizi della volontà, mentre non si fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere: cfr. artt. 1425 e ss. cod.civ.), per quanto invece attiene all'errore di diritto, questo invece non rileva in punto di annullabilità della transazione.
Queste essendo in linea di massima le regole generali previste dal codice civile, si osserva che nel caso in lite le parti non prospettano alcun rilevante vizio della volontà, invece, risulta che la transazione sia stata validamente raggiunta non essendo prospettato alcun vizio nell'accordo.
Invero, la parte convenuta ha eccepito che la clausola di solidarietà passiva Controparte_7 sia affetta da nullità assoluta, trattandosi di atto “di straordinaria amministrazione e, in quanto tale necessita di correlati poteri”.
Orbene, il tenore di tale eccezione, non essendo chiara né specifica, non consente di ritenere adeguatamente contestata la validità della transazione.
Con la domanda giudiziale attivata, il ricorrente contesta il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di prestazioni per l'attività professionale espletata dallo studio associato.
Le parti resistenti costituendosi hanno contestato genericamente l'entità delle prestazioni senza fornire prova contraria dei fatti modificativi o estintivi della pretesa di pagamento.
Il rapporto tra le parti risulta comprovato dalla stessa transazione, come richiamata, che è incontestatamente rimasta inadempiuta, con conseguente attivazione della clausola di cui al punto 4, a mente del quale “il mancato pagamento anche di una sola rata, entro il termine perentorio del pagamento dell'ultima rata, e precisamente entro il 28 febbraio 2017, lo
[...]
potrà agire per il recupero del complessivo ammontare di Controparte_1
€117.000,00 oltre CPA e IVA, nei confronti di ciascuna delle società sopra costituite, tutte come sopra detto responsabili in solido tra loro, ciascuna per l'intero credito che lo
[...] vanta cumulativamente nei confronti delle società sopra costituite”. Controparte_1
In tema di qualificazione giuridica della fattispecie, la transazione stipulata tra le parti contiene in sé il riconoscimento del debito, per l'ipotesi di mancato adempimento della transazione stessa, ed in tal senso può considerarsi quale riconoscimento dell'altrui diritto.
Si richiama sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6821 del 07/03/2023: “L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello
pagina 6 di 9 stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.”.
Pertanto, non avveratasi la condizione della regolare esecuzione della transazione, rivivono le pattuizioni originarie, sulle quali la transazione stessa ha effetto di riconoscimento del diritto, che, come è noto, “non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024); ancora “ Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo” (Sez. 3, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023).
Alla luce principio richiamato, sussistendo nel caso in lite il riconoscimento della situazione debitoria, con l'indicazione particolareggiata del credito per ogni singolo debitore, possono ritenersi soddisfatte le condizioni per la sussistenza della ricognizione del debito, dovendosi interpretare il contenuto del sottoscritto atto di transazione alla luce del significato letterale che assume e delle allegazioni offerte dalle parti.
Il riconoscimento di debito costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza e di per sé non costituisce prova del diritto alla restituzione della somma mutuata ma produce il più limitato effetto dell'inversione dell'onere della prova, a mente del citato dell'art. 1988 c.c., ponendo a carico della parte convenuta l'onere di dimostrare l'insussistenza del debito riconosciuto.
Sul punto, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale
pagina 7 di 9 non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 e Sez. 2, Ordinanza n. 6821 del
07/03/2023).
Inoltre, anche in caso di contestazione dell'operato professionale somministrato, essendo sussumibile il rapporto tra commercialista e cliente nel contratto d'opera intellettuale, lo stesso risponde agli oneri probatori tipici dell'inadempimento, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. SS.UU. Sent. n. n. 13533/2001).
Sul punto, parte ricorrente ha provveduto con le memorie 183, VI co, c.p.c. ad allegare la documentazione versata in atti nei precedenti giudizi di merito, interrotti per la menzionata transazione, includente, nella specie, redazione bilanci, documenti di redazione note integrative al bilancio, redazione atto di nomina del consiglio di amministrazione, documentazione al Registro delle Imprese e all'Agenzia delle Entrate e comprovante l'espletamento della propria attività; nulla è stato disconosciuto dalle parti resistenti.
La domanda di pagamento deve pertanto ritenersi fondata, pur considerando gli acconti ricevuti, dell'importo di € 35.890,70, con conseguente estinzione parziale del debito.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto provato il credito vantato dal resistente
[...] di € 117.000,00, dal quale va scomputato l'importo già corrisposto pari Controparte_1 ad € 35.890,70, il credito residuo è pari ad € 81.109,30.
Pertanto, va accolta in tale misura la domanda e va disposta la condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 81.109,30, oltre interessi dalla sentenza fino al saldo.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di €
81.109,30 in favore di parte ricorrente, oltre interessi dalla sentenza fino al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, per esborsi in € 407,00 più onorari, oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
AVELLINO, 8 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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