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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 8194/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Stefano Colella e avv. Fabio Maniscalco
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Stefano Colella e avv. Fabio Maniscalco
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.25 depositate il 27.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale in Roma, Via Policarpo
Petrocchi n. 16, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla NO , con quanto in Pt_1
essa contenuto. Il marito se ne allontanerà entro la data della udienza di comparizione;
3) I coniugi, tenuto conto degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio e dei rispettivi contributi dati alla formazione del patrimonio familiare, nonché della responsabilità morale che il assume nella determinazione della cause che hanno condotta alla presente separazione, Parte_2
convengono di regolare definitivamente i loro rapporti economici e patrimoniali, anche nell'interesse dei figli nel seguente modo: 4) Il Signor si impegna a trasferire a titolo Parte_2
gratuito alla NO , che accetta, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza Pt_1 di separazione, la propria quota pari al 50% della proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via 2
Policarpo Petrocchi n. 16, scala A, piano 2, interno 4 e posto auto di pertinenza sito in Roma, Via
Policarpo Petrocchi n. 16/a, piano S1, n. 4; 5) Detti immobili risultano individuati nel N.C.E.U di
Roma quanto all'appartamento al foglio 274, part. 1122, sub. 8, z.c. 6, cat. A/2, cl. 7, cons. vani 6,
R.C. euro 1.146,53 e quanto al posto auto al foglio 274, part. 1122, sub. 39, z.c. 6, cat. C/6, cl. 15, cons. 11 mq, R.C. euro 70,44. 6) Il Signor si impegna a trasferire a titolo gratuito la Parte_2 propria quota pari al 50% della proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Nicola Marchese n.
10, scala C, piano T, int. 25 ai propri figli e , in ragione del Controparte_1 Controparte_2
25 % ciascuno. 7) Detto immobile risulta individuato nel N.C.E.U di Roma al foglio 273, part. 1659, sub. 25, z.c. 4, cat. A/10, cl.2, cons. vani 3, R.C. euro 2.738,28. 8) Le parti quindi si impegnano e si obbligano a comparire, entro 6 mesi dalla data del provvedimento di omologa della separazione, avanti il Notaio scelto di comune accordo per formalizzare i reciproci trasferimenti delle quote di proprietà degli immobili sopra descritti. Tutte le imposte, tasse e spese notarili saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. 9) I coniugi dichiarano che le unità immobiliari sono libere da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, vincoli e/o oneri e verranno trasferite libere da qualsiasi vincolo e/o trascrizione e iscrizione pregiudizievole. 10) I coniugi dichiarano che i trasferimenti immobiliari sopra concordati, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti economici tra essi coniugi, in relazione ai quali dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. 11) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi attività lavorativa” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_2
24.12.1964 e nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_1
integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 00173, parte II,
Serie A01);
3) nulla sulle spese. 3
Così deciso in Roma il 10.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi