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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BOVOLENTA CLAUDIA;
PARTE ATTRICE e
(C.F. ), parte Controparte_1 C.F._2 contumace;
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto in
RB (RO) il giorno 06 settembre 2013, con , con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 1 p.1 anno 2013, chiedendo di prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori (12.06.2015) e Per_1
(30.01.2017), un regolare diritto di visita paterno, e l'obbligo del padre di Per_2 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno di euro 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico ed universale da parte della madre dei minori. La stessa ha specificato che Con decreto n. cron. 2626/2021 del 22.03.2021, il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 9 marzo 2021.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, e aggiornamento della situazione reddituale delle parti.
All'udienza del 12.11.2025, la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa, precisando le proprie conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., e il
Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Occorre esaminare la domanda di affidamento condiviso dei figli minori della coppia.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.°
18131).
pag. 2/9 -Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez.
I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
-In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012,
n.° 5108).
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già previsto in sede di decreto di omologa della separazione, e perdurante sin dall'anno 2021.
I figli minori, inoltre, saranno collocati in via prevalente presso la residenza materna sita in RB (Ro) via Roma n. 892.
Per quanto attiene al diritto di visita del padre con i figli, all'udienza del 5.11.2025, la ricorrente ha dichiarato che “il padre vede i figli un fine settimana ogni 15 giorni, invece non li vede mai durante la settimana;
ma tra me e lui non c'è nessun tipo di rapporto,
pag. 3/9 lui parla direttamente con i bambini e attraverso loro;
mi piacerebbe che i figli continuassero a vedere il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 16.00-17.00; due settimane non consecutive durante il periodo estivo”.
Non rinvenendosi ragioni per modificare l'attuale regime di visita in essere tra le parti, ed in assenza di diversa domanda avanzata dal resistente, il Collegio dispone che, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore
17.00; 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni a Pasqua;
due settimane non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Occorre ora esaminare la domanda di contributo al mantenimento dei figli.
Come visto, in sede di decreto di omologa della separazione, del 22.03.2021, era stato percepito l'accordo dei coniugi, prevedendo a carico del padre una somma di euro
250,00 totali, ossia 125,00 euro per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Sul punto, com'è noto il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso infatti non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
pag. 4/9 Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Occorre quindi esaminare la situazione reddituale e personale delle parti.
Per quanto alla ricorrente, la stessa ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di 1.200-1.300,00 euro, dimorando in un immobile di sua esclusiva proprietà e sostenendo una rara di mutuo di 280,00 euro mensili, avendo la stessa dichiarato nell'anno 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 20.000,00.
pag. 5/9 La stessa, inoltre, percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico universale per i figli, per euro 470,00 totali.
Il resistente, per contro, risulta allo stato convivente con la sua compagna e con il figlio avuto dalla stessa nell'anno 2004, quindi maggiorenne, e nato prima della nascita dei figli minori della coppia, o comunque già tenuto in considerazione al momento dell'accordo di separazione dell'anno 2021.
Dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c, lo stesso risulta aver dichiarato nell'ano 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro 22.000,00.
Visti i redditi delle parti, considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, e considerato che dall'anno 2021 della separazione, sono trascorsi quattro anni, con innegabile aumento delle esigenze di cura e sostentamento dei figli minori della coppia, si dispone che il padre versi alla madre entri il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di 400,00 euro totali, ossia 200,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il padre dei minori dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
pag. 6/9 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, si dispone che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre dei minori, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori.
Per quanto attiene alle spese di lite, stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, dichiara le stesse compensate nella misura del 30%, e condanna il resistente alla refusione della parte residua (70%) in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo in base alle fasi di giudizio svolte, come da DM 55/2014, tenendo conto della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, della mancata assunzione di prove costituende e della forma semplificata della decisione, mediante discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contradditorio tra le parti, così dispone:
pag. 7/9 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in RB (RO) il giorno 06 settembre 2013, da e , con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 1 p.1 anno 2013;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori della coppia,
nato a [...] il [...], e nata ad [...] il [...], Per_3 Per_2 disponendone il collocamento prevalente presso la residenza materna sita in RB
(Ro) via Roma n. 892;
DISPONE che, fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore
17.00 fino alla domenica alle ore 17.00; 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni a
Pasqua; due settimane non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il
30 maggio di ogni anno;
DICHIARA tenuto a versare con decorrenza dalla data della Controparte_2 domanda (10.04.2025) a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie per i figli minori, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
pag. 8/9 c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre dei minori, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori;
DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti nella misura del 30%;
CONDANNA e rifondere a la quota residua Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, pari al 70%, spese che si liquidano qui per l'intero in euro 3.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BOVOLENTA CLAUDIA;
PARTE ATTRICE e
(C.F. ), parte Controparte_1 C.F._2 contumace;
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto in
RB (RO) il giorno 06 settembre 2013, con , con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 1 p.1 anno 2013, chiedendo di prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori (12.06.2015) e Per_1
(30.01.2017), un regolare diritto di visita paterno, e l'obbligo del padre di Per_2 contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno di euro 250,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico ed universale da parte della madre dei minori. La stessa ha specificato che Con decreto n. cron. 2626/2021 del 22.03.2021, il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 9 marzo 2021.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, e aggiornamento della situazione reddituale delle parti.
All'udienza del 12.11.2025, la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa, precisando le proprie conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., e il
Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Occorre esaminare la domanda di affidamento condiviso dei figli minori della coppia.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.°
18131).
pag. 2/9 -Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez.
I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
-In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012,
n.° 5108).
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già previsto in sede di decreto di omologa della separazione, e perdurante sin dall'anno 2021.
I figli minori, inoltre, saranno collocati in via prevalente presso la residenza materna sita in RB (Ro) via Roma n. 892.
Per quanto attiene al diritto di visita del padre con i figli, all'udienza del 5.11.2025, la ricorrente ha dichiarato che “il padre vede i figli un fine settimana ogni 15 giorni, invece non li vede mai durante la settimana;
ma tra me e lui non c'è nessun tipo di rapporto,
pag. 3/9 lui parla direttamente con i bambini e attraverso loro;
mi piacerebbe che i figli continuassero a vedere il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 16.00-17.00; due settimane non consecutive durante il periodo estivo”.
Non rinvenendosi ragioni per modificare l'attuale regime di visita in essere tra le parti, ed in assenza di diversa domanda avanzata dal resistente, il Collegio dispone che, fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore
17.00; 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni a Pasqua;
due settimane non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Occorre ora esaminare la domanda di contributo al mantenimento dei figli.
Come visto, in sede di decreto di omologa della separazione, del 22.03.2021, era stato percepito l'accordo dei coniugi, prevedendo a carico del padre una somma di euro
250,00 totali, ossia 125,00 euro per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Sul punto, com'è noto il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso infatti non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
pag. 4/9 Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Occorre quindi esaminare la situazione reddituale e personale delle parti.
Per quanto alla ricorrente, la stessa ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di 1.200-1.300,00 euro, dimorando in un immobile di sua esclusiva proprietà e sostenendo una rara di mutuo di 280,00 euro mensili, avendo la stessa dichiarato nell'anno 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 20.000,00.
pag. 5/9 La stessa, inoltre, percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico universale per i figli, per euro 470,00 totali.
Il resistente, per contro, risulta allo stato convivente con la sua compagna e con il figlio avuto dalla stessa nell'anno 2004, quindi maggiorenne, e nato prima della nascita dei figli minori della coppia, o comunque già tenuto in considerazione al momento dell'accordo di separazione dell'anno 2021.
Dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c, lo stesso risulta aver dichiarato nell'ano 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro 22.000,00.
Visti i redditi delle parti, considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, e considerato che dall'anno 2021 della separazione, sono trascorsi quattro anni, con innegabile aumento delle esigenze di cura e sostentamento dei figli minori della coppia, si dispone che il padre versi alla madre entri il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di 400,00 euro totali, ossia 200,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il padre dei minori dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
pag. 6/9 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, si dispone che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre dei minori, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori.
Per quanto attiene alle spese di lite, stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, dichiara le stesse compensate nella misura del 30%, e condanna il resistente alla refusione della parte residua (70%) in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo in base alle fasi di giudizio svolte, come da DM 55/2014, tenendo conto della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, della mancata assunzione di prove costituende e della forma semplificata della decisione, mediante discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contradditorio tra le parti, così dispone:
pag. 7/9 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in RB (RO) il giorno 06 settembre 2013, da e , con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 1 p.1 anno 2013;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori della coppia,
nato a [...] il [...], e nata ad [...] il [...], Per_3 Per_2 disponendone il collocamento prevalente presso la residenza materna sita in RB
(Ro) via Roma n. 892;
DISPONE che, fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore
17.00 fino alla domenica alle ore 17.00; 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni a
Pasqua; due settimane non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il
30 maggio di ogni anno;
DICHIARA tenuto a versare con decorrenza dalla data della Controparte_2 domanda (10.04.2025) a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie per i figli minori, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
pag. 8/9 c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre dei minori, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori;
DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti nella misura del 30%;
CONDANNA e rifondere a la quota residua Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, pari al 70%, spese che si liquidano qui per l'intero in euro 3.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso pag. 9/9