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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15981/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15981/2022 promossa da:
difeso dall'avv. LIPANI CARMELA LAURA, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in VIA GOFFREDO CASALIS, 51 10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. CORZIATTO MARCO*, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il suo studio in VIA FRANCESCO BERTINO, 24 10040 LOMBARDORE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiarare tenuta e condannare la Signora al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dall'attore, in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta tra il novembre del 2019 ed il febbraio del 2020, da liquidarsi in €. 24.000,00= ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, in favore del Signor per tutti i danni subiti di cui €.15.000,00= ovvero della diversa somma Parte_1 accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale come meglio specificato in atti e
€.9.000,00=ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di danno non
1 patrimoniale come meglio descritto in atti, anche a fronte dell'ammissione avversaria di essersi introdotta in più occasioni nell'appartamento del Signor Pt_1
Con vittoria di spese del presente giudizio, onorari di patrocinio e spese successive occorrende, oltre il 15% come rimborso forfettario e C.P.A..
Per parte convenuta:
In via principale: respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche soltanto parzialmente, le domande di parte attrice, limitare il risarcimento al giusto e al dovuto, previa compensazione giudiziale tra i reciproci
crediti soltanto sino alla concorrenza del credito avversario, con rinuncia della parte convenuta al maggior controcredito che dovesse risultare a proprio favore in virtù dell'intervenuta compensazione.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge”.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in data 31.8.2022 ha chiesto a il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, rappresentando i seguenti fatti.
• Con contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 15.11.2018, Controparte_1
concedeva in locazione al Signor l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Parte_1
Torino, Via Salerno n.13, per uso transitorio;
• in data 23.10.2019 il Signor a seguito di un provvedimento di carcerazione per una pena Pt_1
Pa residua di mesi 4 veniva portato presso la casa circondariale Russo – Cotugno” di Torino ivi restando fino al 21.02.2020 quando veniva rilasciato;
• nel novembre 2019, come previsto dal contratto di locazione sottoscritto in data 15.11.2018 tra le parti oggi in causa (sub. doc. 1 cit.), questo veniva rinnovato automaticamente per un'altra annualità fino al 15.11.2020;
• in data 21.02.2020 il uscito dal carcere e recatosi presso la propria abitazione di Torino, Pt_1
2 Via Salerno n.13, si accorgeva che la serratura della porta d'ingresso era stata sostituita.
Nell'occasione, contattava la e questa riferiva di averla fatta sostituire, pensando che CP_1
egli sarebbe rimasto in carcere per quattro anni e non per quattro mesi;
• scopriva, suo malgrado, che non solo la convenuta aveva cambiato, arbitrariamente e Pt_1 senza neppure informare il medesimo, la serratura della porta d'ingresso, impedendogli così di riprendere il pieno possesso dell'abitazione, ma aveva completamente liberato l'appartamento, tinteggiato le pareti ed asportato e smaltito tutti i di lui beni in essa contenuti.
Chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale di € 15.000 per i beni di sua proprietà asportati dall'alloggi e gettati ed il risarcimento del danno non patrimoniale di € 9.000,00 subito per l'illegittima violazione di domicilio e per la perdita di beni di affezione (cimeli familiari, carteggi preziosi, album fotografici, vestiti di scena, videocassette d'infanzia, collezioni amatoriali, trofei, medaglie e regali).
si costituiva in giudizio e svolgeva le seguenti difese: Controparte_1
• dopo aver allontanato, sin dal mese di dicembre, il sig. dall'appartamento, Pt_1 CP_2
con sui coabitava come da contratto, a partire dal mese di gennaio del 2019, ha iniziato a sublocare l'unità abitativa ad alcuni suoi parenti e connazionali, ai quali consegnava le chiavi dell'appartamento a fronte del pagamento di un canone di sublocazione, addirittura aggiungendo altri due letti, contro l'espressa volontà manifestata dalla proprietaria, oltreché in spregio agli accordi contenuti nella clausola n. 10 del contratto, ove era stabilito che: “ è vietato al conduttore in deroga di quanto espresso all'art. 1594 C.C. di sublocare in tutto immobile locato, di tenere altre persone, nonché di cedere a terzi il contratto di locazione, in caso di violazione di questo punto sarà chiusura del contratto di locazione” (cfr. doc. 2, cl. 10);
• L'attore, in presenza di testimoni, rassicurava la sul fatto che avrebbe rilasciato l'immobile CP_1
entro la data del 14 novembre 2019. A comprova di tale sua volontà, nel mese di ottobre del 2019,
ed in riferimento al successivo mese di novembre, il versava unicamente la metà del canone Pt_1 mensile, ossia euro 200,00, a copertura dei primi 15 giorni dell'ultimo mese di vigenza del contratto;
• Il giorno 7 o 8 novembre 2019, la sig.ra veniva contatta da anche CP_1 Controparte_3 per conto di PA IA, cittadini romeni, anch'essi “ospiti” del sig. i quali le riferivano Pt_1 che quest'ultimo era fuggito in Romania a causa di alcuni debiti di lavoro che aveva maturato nei loro confronti. Nell'occasione il domandava alla convenuta di poter restare CP_3 nell'appartamento abbandonato dal stipulando un regolare contratto di locazione, in quanto Pt_1 viveva nell'abitazione ormai da alcuni mesi, pagando al un canone per l'“ospitalità” ricevuta. Pt_1
3 • Il giorno 14.11.2019, alla presenza dei sigg. e PA in procinto di rilasciare l'immobile, CP_3
oltre che di un altro testimone, la convenuta, non essendo a conoscenza del fatto che il si Pt_1
trovasse ristretto in carcere e ritenendo, piuttosto, che egli fosse fuggito dal territorio italiano, ispezionava l'appartamento, non rinvenendo la presenza di oggetti di valore.
• Il giorno 17.11.2019, il vicino di casa, sig. , restituiva all'odierna convenuta un terzo mazzo Pt_3 delle chiavi dell'appartamento già locato al sig. Pt_1
• All'interno dell'unità abitativa rilasciata dai sigg. e PA IA, la CP_3 CP_3
rinveniva la presenza unicamente di alcuni indumenti usati, peraltro di modesto valore CP_1
economico, (pantaloni, maglie, ecc., oltre ad un orecchino forse in oro), verosimilmente di proprietà
del che venivano presi in custodia e conservati per essere eventualmente riconsegnati al Pt_1
legittimo proprietario, come di fatto avvenuto per ammissione dello stesso attore (cfr. atto di citazione pag. 4, ultimo cpv). Il mobilio rovinato e la lavatrice rotta, di proprietà della sig.ra venivano invece smaltiti tra i rifiuti;
CP_1
• Stante la morosità nel pagamento del canone di locazione, a partire dal mese di settembre del 2019, la avviava nei confronti del procedimento di sfratto per morosità, concluso con CP_1 Pt_1
l'emanazione da parte del Tribunale Ordinario di Torino dell'ordinanza di convalida R.G. n.
369/2020 del 15.01.2020, munita di formula esecutiva il 17.01.2020.
• L'unità immobiliare, a fronte della convalida di sfratto pronunciata dal Tribunale di Torino il
15.01.2020, veniva rilasciata dal sig. soltanto in data 13.11.2021, tre giorni prima Pt_1 dell'ultimo accesso già fissato per il rilascio forzoso dell'alloggio, lasciando una morosità per canoni non pagati e spese di € 10.600,00, oltre euro 355,30 per spese di sfratto la cui debenza eccepiva in via riconvenzionale, con espressa rinuncia al pagamento della eventuale eccedenza.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.1.2025 ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di 50 gironi per il deposito della comparsa conclusionale e successivi 20 giorni per il deposito delle repliche.
******
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
• i beni del vennero asportati e smaltiti dalla mentre questi era ristretto in carcere;
Pt_1 CP_1
• quando l'alloggio venne sgombrato il contratto di locazione era ancora in vigore, ragione per cui fu poi necessario alla proprietà instaurare un procedimento di convalida di sfratto, sebbene la stessa avesse già ottenuto la restituzione delle chiavi di casa dagli ospiti paganti ( subconduttori) del
Pt_1
4 • il rapporto di locazione in essere tra le parti dal 31.8.2022, è ormai risolto a seguito della ordinanza di convalida di sfratto per morosità intervenuta in data 15.01.2020, con rilascio dell'immobile in data 13.11.2022.
Non si discute in questo giudizio né dell'inadempimento del in merito al mancato versamento Pt_1
dei canoni;
né del suo comportamento inadempiente come conduttore ed in specie della lamentata prassi dello stesso di sublocare a terzi l'alloggio contro la volontà della proprietà; questioni tutte, su cui pure parte convenuta si sofferma, ma che devono ritenersi superate e valutate con il provvedimento di convalida di sfratto.
Le parti dunque controvertono oggi solo in merito al valore dei beni del pacificamente Pt_1
asportati e smaltiti dalla ed al danno patrimoniale asseritamente patito dall'attore. CP_1
La presente causa pertanto ha ad oggetto unicamente il risarcimento del danno patito dall'attore a seguito dello sgombero e smaltimento dei suoi beni che si trovavano nell'immobile da lui ancora condotto in locazione, nel periodo in cui era temporaneamente detenuto e dunque non risiedeva dell'alloggio.
L'asportazione e smaltimento dei beni di proprietà del integra un fatto illecito ai danni Pt_1 dell'attore che se ne è visto privato mentre del tutto legittimamente li ricoverava presso l'alloggio che era ancora nella sua disponibilità, in vigenza del contratto di locazione. Evidentemente né la circostanza che questi fosse temporaneamente detenuto in carcere, né il fatto che avesse sublocato a terzi l'immobile senza il consenso della proprietà, legittimavano la a riappropriarsi dell'alloggio in difetto di un previo CP_1 provvedimento giudiziario che risolveva il contratto e soprattutto a gettare i beni dell'inquilino senza una previa intimazione al ritiro degli stessi nell'alloggio o in altro deposito individuato dalla proprietà.
Affermata l'illegittimità della condotta tenuta dalla occorre ora valutare il danno CP_1
asseritamente patito dal
[...]
a sostenuto che siano stati asportati e smaltiti i seguenti beni si sua proprietà: CP_4
a) abbigliamento ed effetti personali;
b) attrezzi da lavoro e vario materiale per l'edilizia tra cui un macchinario per intonaco, n.2
Per_ avvitatori a batteria, n.1 smerigliatrice grande e n. 2 smerigliatrici piccole marca Makita;
c) caldaia a gas ancora confezionata marca Ariston;
d) oggetti d'oro 18 karati tra cui una catenina da 32 gr., un bracciale d'oro ed un orologio da polso da uomo;
e) televisore marca Normende nuovo e ancora confezionato;
f) stoviglie per la casa;
g) tutta la documentazione personale tra cui quella medica attestante la sua invalidità civile;
5 Queste le risultanze istruttorie relative allo smaltimento dei beni dall'alloggio:
(conoscente del ha dichiarato: Io ho solo visto la roba buttata Testimone_1 Pt_1 sotto quando passavo con il cane non mi ricordo il periodo… non so cosa avesse di preciso nell'appartamento… mi ha detto guarda la caldaia buttata sotto e mi ha fatto vedere la casa vuota e la caldaia all'esterno.
(amico di parte convenuta ed ex compagno della ) ha Persona_2 Pt_4 dichiarato: Nell'appartamento c'erano materassi indumenti usati ed un televisore piccolo. C'erano una montagna di indumenti sporchi ammassati…In cucina c'era un letto di ferro hanno lasciato solo la TV piccola quella grande l'hanno portata via di sera;
sono stati un'ora con il furgone e poi hanno consegnato la chiave alla signora C'erano due secchi e cazzuole forse un trapano e borsoni Pt_5 dei quali non si vedeva il contenuto … non ho visto portafogli o orologi mentre abbiamo smaltito la lavatrice.
Dalle deposizioni emerge che i beni di cui è stata provata la presenza nell'alloggio e lo smaltimento da parte della proprietà, sono i seguenti:
▪ una piccola caldaia
▪ materassi usati
▪ indumenti usati e sporchi
▪ una tv piccola ( quella grande è stata asportata dagli occupanti subconduttori del Pt_1
▪ due secchi e cazzuole
▪ borsoni dal contenuto ignoto
▪ trapano
Non è stata richiesta una CTU per valutare questi beni, né si è ritenuto d'ufficio di doverla disporre, in difetto di fotografie che rappresentino lo stato di conservazione e la marca dei beni, cosa che avrebbe impedito una quantificazione esatta del valore.
Acquisita la prova dell'an del danno e non essendo questo meglio quantificabile con una perizia, si ritiene di poterlo quantificare come segue, approssimandosi verosimilmente all'effettivo valore dei beni che per prudenza vengono valutati con un generoso margine:
▪ € 1.400,00 per la piccola caldaia
▪ € 300,00 per materassi usati
▪ € 2.000,00 per indumenti usati e sporchi
▪ € 500,00 per la tv piccola ( quella grande è stata asportata dagli occupanti subconduttori del
Pt_1
6 ▪ € 100,00 per due secchi e cazzuole
▪ € 2.000,00 per borsoni dal contenuto ignoto
▪ € 200,00 trapano
Totale € 6.300,00 somma che deve ritenersi già rivalutata all'attualità.
Non è stato invece provato il danno non patrimoniale asseritamente subito dal atteso che questo Pt_1
non può considerarsi sussistente in re ipsa come conseguenza della condotta tenuta dalla CP_1
Il non ha provato di aver patito un danno alla sua integrità psicofisica o ad altro diritto della Pt_1
personalità a seguito dell'ingresso nel suo alloggio da parte della proprietaria, in sua assenza.
Va evidenziato infatti che la prova orale non ha dimostra la circostanza che siano stati gettati beni di affezione del e che la prassi dello stesso di sub locare l'immobile a conduttori occasionali anche Pt_1
in sua assenza fa ritenere non sussistente il danno da violazione del domicilio ed il fatto chelo stesso nell'alloggio conservasse beni di affezione.
La somma liquidata a titolo di danno patrimoniale deve essere compensata con il maggior credito vantato da parte convenuta per canoni non corrisposti nell'ammontare di € 10.600,00, debito che non è stato oggetto di contestazione, ed € 355,30 per spese di sfratto.
Parte convenuta ha espressamente rinunciato al pagamento delle somme eventualmente eccedenti la compensazione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del reciproco accoglimento della domanda dell'attore e della eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara tenuta a corrispondere in favore di € 6.300,00; Controparte_1 Parte_1
dichiara tenuto a corrispondere in favore di € 10.955,30 Parte_1 Controparte_1
effettuata la compensazione tra le reciproche ragioni di debito e credito accerta e dichiara un credito in favore di di € 4.655,30; Controparte_1
accerta e dichiara la intervenuta rinuncia di alla condanna di parte attrice del Controparte_1
suo credito residuo.
7 Compensa tra le parti le spese di lite
Torino, 03/04/2025
8
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15981/2022 promossa da:
difeso dall'avv. LIPANI CARMELA LAURA, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in VIA GOFFREDO CASALIS, 51 10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. CORZIATTO MARCO*, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il suo studio in VIA FRANCESCO BERTINO, 24 10040 LOMBARDORE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiarare tenuta e condannare la Signora al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dall'attore, in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta tra il novembre del 2019 ed il febbraio del 2020, da liquidarsi in €. 24.000,00= ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, in favore del Signor per tutti i danni subiti di cui €.15.000,00= ovvero della diversa somma Parte_1 accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale come meglio specificato in atti e
€.9.000,00=ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di danno non
1 patrimoniale come meglio descritto in atti, anche a fronte dell'ammissione avversaria di essersi introdotta in più occasioni nell'appartamento del Signor Pt_1
Con vittoria di spese del presente giudizio, onorari di patrocinio e spese successive occorrende, oltre il 15% come rimborso forfettario e C.P.A..
Per parte convenuta:
In via principale: respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche soltanto parzialmente, le domande di parte attrice, limitare il risarcimento al giusto e al dovuto, previa compensazione giudiziale tra i reciproci
crediti soltanto sino alla concorrenza del credito avversario, con rinuncia della parte convenuta al maggior controcredito che dovesse risultare a proprio favore in virtù dell'intervenuta compensazione.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge”.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in data 31.8.2022 ha chiesto a il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, rappresentando i seguenti fatti.
• Con contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 15.11.2018, Controparte_1
concedeva in locazione al Signor l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Parte_1
Torino, Via Salerno n.13, per uso transitorio;
• in data 23.10.2019 il Signor a seguito di un provvedimento di carcerazione per una pena Pt_1
Pa residua di mesi 4 veniva portato presso la casa circondariale Russo – Cotugno” di Torino ivi restando fino al 21.02.2020 quando veniva rilasciato;
• nel novembre 2019, come previsto dal contratto di locazione sottoscritto in data 15.11.2018 tra le parti oggi in causa (sub. doc. 1 cit.), questo veniva rinnovato automaticamente per un'altra annualità fino al 15.11.2020;
• in data 21.02.2020 il uscito dal carcere e recatosi presso la propria abitazione di Torino, Pt_1
2 Via Salerno n.13, si accorgeva che la serratura della porta d'ingresso era stata sostituita.
Nell'occasione, contattava la e questa riferiva di averla fatta sostituire, pensando che CP_1
egli sarebbe rimasto in carcere per quattro anni e non per quattro mesi;
• scopriva, suo malgrado, che non solo la convenuta aveva cambiato, arbitrariamente e Pt_1 senza neppure informare il medesimo, la serratura della porta d'ingresso, impedendogli così di riprendere il pieno possesso dell'abitazione, ma aveva completamente liberato l'appartamento, tinteggiato le pareti ed asportato e smaltito tutti i di lui beni in essa contenuti.
Chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale di € 15.000 per i beni di sua proprietà asportati dall'alloggi e gettati ed il risarcimento del danno non patrimoniale di € 9.000,00 subito per l'illegittima violazione di domicilio e per la perdita di beni di affezione (cimeli familiari, carteggi preziosi, album fotografici, vestiti di scena, videocassette d'infanzia, collezioni amatoriali, trofei, medaglie e regali).
si costituiva in giudizio e svolgeva le seguenti difese: Controparte_1
• dopo aver allontanato, sin dal mese di dicembre, il sig. dall'appartamento, Pt_1 CP_2
con sui coabitava come da contratto, a partire dal mese di gennaio del 2019, ha iniziato a sublocare l'unità abitativa ad alcuni suoi parenti e connazionali, ai quali consegnava le chiavi dell'appartamento a fronte del pagamento di un canone di sublocazione, addirittura aggiungendo altri due letti, contro l'espressa volontà manifestata dalla proprietaria, oltreché in spregio agli accordi contenuti nella clausola n. 10 del contratto, ove era stabilito che: “ è vietato al conduttore in deroga di quanto espresso all'art. 1594 C.C. di sublocare in tutto immobile locato, di tenere altre persone, nonché di cedere a terzi il contratto di locazione, in caso di violazione di questo punto sarà chiusura del contratto di locazione” (cfr. doc. 2, cl. 10);
• L'attore, in presenza di testimoni, rassicurava la sul fatto che avrebbe rilasciato l'immobile CP_1
entro la data del 14 novembre 2019. A comprova di tale sua volontà, nel mese di ottobre del 2019,
ed in riferimento al successivo mese di novembre, il versava unicamente la metà del canone Pt_1 mensile, ossia euro 200,00, a copertura dei primi 15 giorni dell'ultimo mese di vigenza del contratto;
• Il giorno 7 o 8 novembre 2019, la sig.ra veniva contatta da anche CP_1 Controparte_3 per conto di PA IA, cittadini romeni, anch'essi “ospiti” del sig. i quali le riferivano Pt_1 che quest'ultimo era fuggito in Romania a causa di alcuni debiti di lavoro che aveva maturato nei loro confronti. Nell'occasione il domandava alla convenuta di poter restare CP_3 nell'appartamento abbandonato dal stipulando un regolare contratto di locazione, in quanto Pt_1 viveva nell'abitazione ormai da alcuni mesi, pagando al un canone per l'“ospitalità” ricevuta. Pt_1
3 • Il giorno 14.11.2019, alla presenza dei sigg. e PA in procinto di rilasciare l'immobile, CP_3
oltre che di un altro testimone, la convenuta, non essendo a conoscenza del fatto che il si Pt_1
trovasse ristretto in carcere e ritenendo, piuttosto, che egli fosse fuggito dal territorio italiano, ispezionava l'appartamento, non rinvenendo la presenza di oggetti di valore.
• Il giorno 17.11.2019, il vicino di casa, sig. , restituiva all'odierna convenuta un terzo mazzo Pt_3 delle chiavi dell'appartamento già locato al sig. Pt_1
• All'interno dell'unità abitativa rilasciata dai sigg. e PA IA, la CP_3 CP_3
rinveniva la presenza unicamente di alcuni indumenti usati, peraltro di modesto valore CP_1
economico, (pantaloni, maglie, ecc., oltre ad un orecchino forse in oro), verosimilmente di proprietà
del che venivano presi in custodia e conservati per essere eventualmente riconsegnati al Pt_1
legittimo proprietario, come di fatto avvenuto per ammissione dello stesso attore (cfr. atto di citazione pag. 4, ultimo cpv). Il mobilio rovinato e la lavatrice rotta, di proprietà della sig.ra venivano invece smaltiti tra i rifiuti;
CP_1
• Stante la morosità nel pagamento del canone di locazione, a partire dal mese di settembre del 2019, la avviava nei confronti del procedimento di sfratto per morosità, concluso con CP_1 Pt_1
l'emanazione da parte del Tribunale Ordinario di Torino dell'ordinanza di convalida R.G. n.
369/2020 del 15.01.2020, munita di formula esecutiva il 17.01.2020.
• L'unità immobiliare, a fronte della convalida di sfratto pronunciata dal Tribunale di Torino il
15.01.2020, veniva rilasciata dal sig. soltanto in data 13.11.2021, tre giorni prima Pt_1 dell'ultimo accesso già fissato per il rilascio forzoso dell'alloggio, lasciando una morosità per canoni non pagati e spese di € 10.600,00, oltre euro 355,30 per spese di sfratto la cui debenza eccepiva in via riconvenzionale, con espressa rinuncia al pagamento della eventuale eccedenza.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.1.2025 ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di 50 gironi per il deposito della comparsa conclusionale e successivi 20 giorni per il deposito delle repliche.
******
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
• i beni del vennero asportati e smaltiti dalla mentre questi era ristretto in carcere;
Pt_1 CP_1
• quando l'alloggio venne sgombrato il contratto di locazione era ancora in vigore, ragione per cui fu poi necessario alla proprietà instaurare un procedimento di convalida di sfratto, sebbene la stessa avesse già ottenuto la restituzione delle chiavi di casa dagli ospiti paganti ( subconduttori) del
Pt_1
4 • il rapporto di locazione in essere tra le parti dal 31.8.2022, è ormai risolto a seguito della ordinanza di convalida di sfratto per morosità intervenuta in data 15.01.2020, con rilascio dell'immobile in data 13.11.2022.
Non si discute in questo giudizio né dell'inadempimento del in merito al mancato versamento Pt_1
dei canoni;
né del suo comportamento inadempiente come conduttore ed in specie della lamentata prassi dello stesso di sublocare a terzi l'alloggio contro la volontà della proprietà; questioni tutte, su cui pure parte convenuta si sofferma, ma che devono ritenersi superate e valutate con il provvedimento di convalida di sfratto.
Le parti dunque controvertono oggi solo in merito al valore dei beni del pacificamente Pt_1
asportati e smaltiti dalla ed al danno patrimoniale asseritamente patito dall'attore. CP_1
La presente causa pertanto ha ad oggetto unicamente il risarcimento del danno patito dall'attore a seguito dello sgombero e smaltimento dei suoi beni che si trovavano nell'immobile da lui ancora condotto in locazione, nel periodo in cui era temporaneamente detenuto e dunque non risiedeva dell'alloggio.
L'asportazione e smaltimento dei beni di proprietà del integra un fatto illecito ai danni Pt_1 dell'attore che se ne è visto privato mentre del tutto legittimamente li ricoverava presso l'alloggio che era ancora nella sua disponibilità, in vigenza del contratto di locazione. Evidentemente né la circostanza che questi fosse temporaneamente detenuto in carcere, né il fatto che avesse sublocato a terzi l'immobile senza il consenso della proprietà, legittimavano la a riappropriarsi dell'alloggio in difetto di un previo CP_1 provvedimento giudiziario che risolveva il contratto e soprattutto a gettare i beni dell'inquilino senza una previa intimazione al ritiro degli stessi nell'alloggio o in altro deposito individuato dalla proprietà.
Affermata l'illegittimità della condotta tenuta dalla occorre ora valutare il danno CP_1
asseritamente patito dal
[...]
a sostenuto che siano stati asportati e smaltiti i seguenti beni si sua proprietà: CP_4
a) abbigliamento ed effetti personali;
b) attrezzi da lavoro e vario materiale per l'edilizia tra cui un macchinario per intonaco, n.2
Per_ avvitatori a batteria, n.1 smerigliatrice grande e n. 2 smerigliatrici piccole marca Makita;
c) caldaia a gas ancora confezionata marca Ariston;
d) oggetti d'oro 18 karati tra cui una catenina da 32 gr., un bracciale d'oro ed un orologio da polso da uomo;
e) televisore marca Normende nuovo e ancora confezionato;
f) stoviglie per la casa;
g) tutta la documentazione personale tra cui quella medica attestante la sua invalidità civile;
5 Queste le risultanze istruttorie relative allo smaltimento dei beni dall'alloggio:
(conoscente del ha dichiarato: Io ho solo visto la roba buttata Testimone_1 Pt_1 sotto quando passavo con il cane non mi ricordo il periodo… non so cosa avesse di preciso nell'appartamento… mi ha detto guarda la caldaia buttata sotto e mi ha fatto vedere la casa vuota e la caldaia all'esterno.
(amico di parte convenuta ed ex compagno della ) ha Persona_2 Pt_4 dichiarato: Nell'appartamento c'erano materassi indumenti usati ed un televisore piccolo. C'erano una montagna di indumenti sporchi ammassati…In cucina c'era un letto di ferro hanno lasciato solo la TV piccola quella grande l'hanno portata via di sera;
sono stati un'ora con il furgone e poi hanno consegnato la chiave alla signora C'erano due secchi e cazzuole forse un trapano e borsoni Pt_5 dei quali non si vedeva il contenuto … non ho visto portafogli o orologi mentre abbiamo smaltito la lavatrice.
Dalle deposizioni emerge che i beni di cui è stata provata la presenza nell'alloggio e lo smaltimento da parte della proprietà, sono i seguenti:
▪ una piccola caldaia
▪ materassi usati
▪ indumenti usati e sporchi
▪ una tv piccola ( quella grande è stata asportata dagli occupanti subconduttori del Pt_1
▪ due secchi e cazzuole
▪ borsoni dal contenuto ignoto
▪ trapano
Non è stata richiesta una CTU per valutare questi beni, né si è ritenuto d'ufficio di doverla disporre, in difetto di fotografie che rappresentino lo stato di conservazione e la marca dei beni, cosa che avrebbe impedito una quantificazione esatta del valore.
Acquisita la prova dell'an del danno e non essendo questo meglio quantificabile con una perizia, si ritiene di poterlo quantificare come segue, approssimandosi verosimilmente all'effettivo valore dei beni che per prudenza vengono valutati con un generoso margine:
▪ € 1.400,00 per la piccola caldaia
▪ € 300,00 per materassi usati
▪ € 2.000,00 per indumenti usati e sporchi
▪ € 500,00 per la tv piccola ( quella grande è stata asportata dagli occupanti subconduttori del
Pt_1
6 ▪ € 100,00 per due secchi e cazzuole
▪ € 2.000,00 per borsoni dal contenuto ignoto
▪ € 200,00 trapano
Totale € 6.300,00 somma che deve ritenersi già rivalutata all'attualità.
Non è stato invece provato il danno non patrimoniale asseritamente subito dal atteso che questo Pt_1
non può considerarsi sussistente in re ipsa come conseguenza della condotta tenuta dalla CP_1
Il non ha provato di aver patito un danno alla sua integrità psicofisica o ad altro diritto della Pt_1
personalità a seguito dell'ingresso nel suo alloggio da parte della proprietaria, in sua assenza.
Va evidenziato infatti che la prova orale non ha dimostra la circostanza che siano stati gettati beni di affezione del e che la prassi dello stesso di sub locare l'immobile a conduttori occasionali anche Pt_1
in sua assenza fa ritenere non sussistente il danno da violazione del domicilio ed il fatto chelo stesso nell'alloggio conservasse beni di affezione.
La somma liquidata a titolo di danno patrimoniale deve essere compensata con il maggior credito vantato da parte convenuta per canoni non corrisposti nell'ammontare di € 10.600,00, debito che non è stato oggetto di contestazione, ed € 355,30 per spese di sfratto.
Parte convenuta ha espressamente rinunciato al pagamento delle somme eventualmente eccedenti la compensazione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del reciproco accoglimento della domanda dell'attore e della eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara tenuta a corrispondere in favore di € 6.300,00; Controparte_1 Parte_1
dichiara tenuto a corrispondere in favore di € 10.955,30 Parte_1 Controparte_1
effettuata la compensazione tra le reciproche ragioni di debito e credito accerta e dichiara un credito in favore di di € 4.655,30; Controparte_1
accerta e dichiara la intervenuta rinuncia di alla condanna di parte attrice del Controparte_1
suo credito residuo.
7 Compensa tra le parti le spese di lite
Torino, 03/04/2025
8
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco