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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2025 promossa da:
(CF , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Vettore
e
(CF ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
7.11.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 30/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno 2.10.2021 e di non esser, dalla loro unione, nati figli.
Con provvedimento in data 4/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, successivamente rinviata al
5.11.2025 e poi al 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note depositate in pct in data 31.10.2025 e sottoscritte dalle parti.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni indicate nel ricorso e concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1 Parte_1 civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno 2.10.2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 87 – parte 2 – serie A – Anno 2021).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi, avendo peraltro dato atto i coniugi, con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 7.11.2025 che “il diritto di abitazione a favore della signora è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ma non CP_1 rappresenta un impegno alla successiva stipula di atto notarile. Le parti non richiedono che il Tribunale costituisca il diritto di abitazione ma è solo un accordo tra loro per fare abitare l'appartamento alla prima della vendita dell'immobile. Infatti, le CP_1 parti hanno stipulato, in data 25.9.2025, un contratto preliminare di vendita con rogito fissato al 30.11.2025”, già in atti, così dispone:
1. coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale Via di Quercianella 96 nell'immobile contraddistinto al foglio 87 particella 132 sub 602 e 234 tra loro graffate categoria A2, particella
239 subalterno 4 categoria C6 e particella 229 sarà posta in vendita. Le parti si accordano affinché sia posta in vendita al prezzo di € 270.000,00 fino al
31.8.2025 dalle agenzie Di Mauro immobiliare di Livorno e dall'agenzia Le
Pleiadi immobiliare di Livorno. Il prezzo di vendita scenderà ad € 265.000,00 dal 31.8 al 30.9.2025; scenderà ulteriormente ad € 260.00,00 dal 1.10.2025 al
30.10.2025 e avrà un ulteriore ribasso ad € 250.000,00 dal 1.11.2025 al
31.12.2025. Se l'immobile non fosse venduto entro il 31.12.2025 il prezzo rimarrà fissato ad € 250.000,00. Se dovesse arrivare un'offerta per l'acquisto dell'immobile, anche senza l'intermediazione dell'agenzia, alle condizioni precedentemente indicate e al prezzo indicato nei termini temporali, le parti si obbligano ad alienare l'immobile.
Il ricavato dalla vendita dell'immobile sarà suddiviso al 50% tra le parti al netto del pagamento del residuo del mutuo sottoscritto per acquistare l'immobile e al netto dei prestiti sottoscritti dai coniugi per l'acquisto delle vetro tende annesse alla pergola, che saranno quindi entrambi estinti.
Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà abitato esclusivamente dalla
SI.ra alla quale viene attributo il diritto di abitazione. Il SI. Parte_2 lascerà l'immobile a partire dal 1° luglio 2025 e consegnerà le chiavi Parte_1
3 non appena avrà terminato di portare via i propri beni, adempimento che dovrà essere adempiuto entro il termine massimo del 20.7.2025. Il SI. ha avanzato richiesta di percepire una indennità di occupazione Parte_1 dell'immobile che, nella misura del 50%, le parti quantificano consensualmente in € 335,42 mensile.
Considerato che
la rata del mutuo mensile a tasso fisso ammonta ad € 893,07 e che la rata del finanziamento ammonta ad € 277,77 mensile, e che pertanto entrambe le parti sarebbero obbligate a versare mensilmente la somma di € 582,42 per far fronte a dette obbligazioni, le parti stesse si accordano che l'intera rata del mutuo e l'intera rata del finanziamento saranno corrisposte unicamente dalla SI.ra . Il SI. CP_1 Parte_1 verserà alla , entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di CP_1 luglio 2025, la somma di € 250,00 quale sua quota parte del 50% del mutuo e del 50% del finanziamento in compensazione mensile del suo diritto al 50% della indennità di occupazione pari ad € 335,42.
3. La Lancia Y tg. FX583AM rimarrà di esclusiva proprietà della SI.ra ed il SI. rimarrà esclusivo proprietario dello scooter SH CP_1 Parte_1
Honda tg DR06950 e dell'auto Renault Megane tg FD945SL;
Le parti si accordano anche che i beni mobili saranno tra loro suddivisi al momento della vendita dell'immobile dando atto sin da ora che i seguenti beni sono di esclusiva proprietà delle parti: Biccellari: Letto camera matrimoniale,
Tavolo con sedie sala, Tavolo con sedie giardino, comodini e comò camera da letto, scrivania cameretta con sedia, mobile basso marrone sala;
Scinicariello: tutto il mobilio della cucina compresi gli elettrodomestici.
Al momento della vendita dell'immobile sarà anche estinto il conto corrente in comune accesso presso banca MPS e la somma ivi depositata sarà suddivisa al
50% tra le parti al netto di eventuali costi di estinzione;
4. Gli effetti delle obbligazioni civili indicate nel presente atto e il trasferimento del SI. decorrono dal momento della sottoscrizione congiunta del Parte_1 ricorso da eseguirsi entro il mese di giugno 2025.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2025 promossa da:
(CF , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Vettore
e
(CF ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
7.11.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 30/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno 2.10.2021 e di non esser, dalla loro unione, nati figli.
Con provvedimento in data 4/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, successivamente rinviata al
5.11.2025 e poi al 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note depositate in pct in data 31.10.2025 e sottoscritte dalle parti.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni indicate nel ricorso e concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1 Parte_1 civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno 2.10.2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 87 – parte 2 – serie A – Anno 2021).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'accordo dei coniugi, avendo peraltro dato atto i coniugi, con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 7.11.2025 che “il diritto di abitazione a favore della signora è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ma non CP_1 rappresenta un impegno alla successiva stipula di atto notarile. Le parti non richiedono che il Tribunale costituisca il diritto di abitazione ma è solo un accordo tra loro per fare abitare l'appartamento alla prima della vendita dell'immobile. Infatti, le CP_1 parti hanno stipulato, in data 25.9.2025, un contratto preliminare di vendita con rogito fissato al 30.11.2025”, già in atti, così dispone:
1. coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale Via di Quercianella 96 nell'immobile contraddistinto al foglio 87 particella 132 sub 602 e 234 tra loro graffate categoria A2, particella
239 subalterno 4 categoria C6 e particella 229 sarà posta in vendita. Le parti si accordano affinché sia posta in vendita al prezzo di € 270.000,00 fino al
31.8.2025 dalle agenzie Di Mauro immobiliare di Livorno e dall'agenzia Le
Pleiadi immobiliare di Livorno. Il prezzo di vendita scenderà ad € 265.000,00 dal 31.8 al 30.9.2025; scenderà ulteriormente ad € 260.00,00 dal 1.10.2025 al
30.10.2025 e avrà un ulteriore ribasso ad € 250.000,00 dal 1.11.2025 al
31.12.2025. Se l'immobile non fosse venduto entro il 31.12.2025 il prezzo rimarrà fissato ad € 250.000,00. Se dovesse arrivare un'offerta per l'acquisto dell'immobile, anche senza l'intermediazione dell'agenzia, alle condizioni precedentemente indicate e al prezzo indicato nei termini temporali, le parti si obbligano ad alienare l'immobile.
Il ricavato dalla vendita dell'immobile sarà suddiviso al 50% tra le parti al netto del pagamento del residuo del mutuo sottoscritto per acquistare l'immobile e al netto dei prestiti sottoscritti dai coniugi per l'acquisto delle vetro tende annesse alla pergola, che saranno quindi entrambi estinti.
Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà abitato esclusivamente dalla
SI.ra alla quale viene attributo il diritto di abitazione. Il SI. Parte_2 lascerà l'immobile a partire dal 1° luglio 2025 e consegnerà le chiavi Parte_1
3 non appena avrà terminato di portare via i propri beni, adempimento che dovrà essere adempiuto entro il termine massimo del 20.7.2025. Il SI. ha avanzato richiesta di percepire una indennità di occupazione Parte_1 dell'immobile che, nella misura del 50%, le parti quantificano consensualmente in € 335,42 mensile.
Considerato che
la rata del mutuo mensile a tasso fisso ammonta ad € 893,07 e che la rata del finanziamento ammonta ad € 277,77 mensile, e che pertanto entrambe le parti sarebbero obbligate a versare mensilmente la somma di € 582,42 per far fronte a dette obbligazioni, le parti stesse si accordano che l'intera rata del mutuo e l'intera rata del finanziamento saranno corrisposte unicamente dalla SI.ra . Il SI. CP_1 Parte_1 verserà alla , entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di CP_1 luglio 2025, la somma di € 250,00 quale sua quota parte del 50% del mutuo e del 50% del finanziamento in compensazione mensile del suo diritto al 50% della indennità di occupazione pari ad € 335,42.
3. La Lancia Y tg. FX583AM rimarrà di esclusiva proprietà della SI.ra ed il SI. rimarrà esclusivo proprietario dello scooter SH CP_1 Parte_1
Honda tg DR06950 e dell'auto Renault Megane tg FD945SL;
Le parti si accordano anche che i beni mobili saranno tra loro suddivisi al momento della vendita dell'immobile dando atto sin da ora che i seguenti beni sono di esclusiva proprietà delle parti: Biccellari: Letto camera matrimoniale,
Tavolo con sedie sala, Tavolo con sedie giardino, comodini e comò camera da letto, scrivania cameretta con sedia, mobile basso marrone sala;
Scinicariello: tutto il mobilio della cucina compresi gli elettrodomestici.
Al momento della vendita dell'immobile sarà anche estinto il conto corrente in comune accesso presso banca MPS e la somma ivi depositata sarà suddivisa al
50% tra le parti al netto di eventuali costi di estinzione;
4. Gli effetti delle obbligazioni civili indicate nel presente atto e il trasferimento del SI. decorrono dal momento della sottoscrizione congiunta del Parte_1 ricorso da eseguirsi entro il mese di giugno 2025.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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