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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/09/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074/2020 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Maria Coppola come da mandato in atti, attori
E
in persona del Curatore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesca Erroi come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: usucapione immobili
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 12.03.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 03.12.2020, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Lecce per sentire:
1. accertare e dichiarare che essi avevano posseduto erga omnes, ininterrottamente e per oltre vent'anni, in maniera pacifica, evidente ed uti domini, il compendio di beni immobili siti in Lecce con accesso dai nn. 1 e 3 di Via Rico
Semeraro, tutti riportati in Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 215 e segnatamente: - l'intera consistenza degli immobili censiti con le p.lle 1511, 1512 e
1513; - la minor consistenza di mq. 410 circa dell'immobile di maggiore estensione censito con la p.lla 1527, da identificare catastalmente all'esito del frazionamento;
per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che essi avevano acquisito ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà di detto compendio e ne erano divenuti proprietari esclusivi;
conseguentemente: 3) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità, di effettuare le relative trascrizioni sui beni;
vinte spese e competenze di lite in caso di opposizione.
A fondamento della domanda esponevano: - che nell'anno 1997, nell'avviare lavori di costruzione del proprio immobile in via Rico Semeraro in Lecce ai nn. 1 e 3
(distinti in catasto al fg. 215 p.lle 1507, 1508 e 1509) avevano eretto due recinti paralleli muniti di cancelli, inglobando un terreno esteso complessivi mq. 724 circa, allora di proprietà di - che sin dall'anno 1997 avevano utilizzato dette Controparte_1 aree inglobate con macchine e materiale da cantiere e quale parcheggio per autovetture, edificandovi due distinti impianti fotovoltaici con centrale termica
(autorizzati dal Comune di Lecce e registrati al Servizio Elettrico Nazionale), una tettoia per il riparo di auto, macchinari agricoli e legname e piantumando le zone non costruite;
- che essi avevano posseduto detti beni uti dominus in maniera esclusiva, manutenendo l'impianto fotovoltaico e fruttandone l'energia prodotta, coltivando le essenze arboree ed orticole ivi piantate e appropriandosi dei frutti, sopportando i costi di manutenzione dei beni e dei manufatti realizzati;
- che il possesso protratto per vent'anni e mai interrotto aveva procurato loro l'acquisto a titolo originario della proprietà di detti beni ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con comparsa depositata in data 26.02.2021 si costituiva in giudizio il
che, contestate narrativa e domande attoree, concludeva Controparte_1 chiedendo: in via preliminare: A) dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale:
B) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del e l'inefficacia del possesso ad usucapionem esplicatosi Controparte_1 durante la procedura concorsuale;
in subordine: C) rigettare la domanda proposta nei confronti del Fallimento per assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso;
D) con condanna degli attori alla rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in forma cartolare, il
Tribunale assegnava termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, svoltosi con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art 183, VI comma. c.p.c.; escussi i testi ammessi;
autorizzata l'acquisizione della documentazione del fascicolo del concordato preventivo della dichiarata la decadenza degli attori dall'ascolto del Controparte_1 teste di riferimento;
dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti per tentare di definire bonariamente la lite, nell'udienza del 12.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che la sentenza di fallimento non ha ex se un'efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem e non comporta pertanto l'interruzione del possesso dei terzi, che consegue solo all'azione del
Curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Cass. ord.
28880/2023); in termini, con ordinanza n. 26152/2023, la Suprema Corte ha pure precisato che il possesso ad usucapionem costituisce una situazione di fatto che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né impedita dalle disposizioni degli artt. 42 e 45 l. fall.
Nel caso in specie, in giudizio non è risultato che si siano verificati eventi propri dell'interruzione dell'usucapione di un bene immobile, vale a dire la perdita del possesso per almeno un anno da parte dei pretesi usucapienti o la promozione di un'azione giudiziale da parte del Curatore del fallimento o dell'amministratore della volta al recupero del possesso dei beni immobili in questione. Controparte_1
Pertanto, né la sentenza dichiarativa di fallimento della del Controparte_1
20.07.2017, né la domanda del 4.02.2013 della medesima società di ammissione al concordato preventivo (ammessa in data 27.09.2013 con decreto del Tribunale di
Lecce), e tantomeno la trascrizione in data 01.10.2013 nel registro delle imprese di tale ammissione hanno interrotto o reso inefficace e/o inopponibile al fallimento il possesso che gli attori assumono di aver esercitato sul compendio immobiliare per cui
è causa.
Tanto chiarito, dalle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 amministratore della sino al 2015 si evince: - che l'occupazione da Controparte_1 parte degli attori di parte dei terreni di proprietà nel 1997 era Controparte_1 temporanea, per il deposito di materiali, mezzi e attrezzature, per proteggere i quali essi realizzarono una recinzione di cantiere, anch'essa temporanea, e differente da quella attuale;
- che, attesa la minima rilevanza del lotto in questione rispetto all'intero patrimonio immobiliare della società, non venne riservata alcuna attenzione in merito al suo possesso, che era rimasta nella disponibilità del sig. sino Pt_1 all'attualità.
Se ne deduce, per un verso, che trattavasi di un potere di fatto non esercitato uti dominus dagli attori (integrando un mero sconfinamento provvisorio, finalizzato all'esecuzione di lavori nel proprio fondo), e, per l'altro, che detti atti erano stati compiuti con la tolleranza della società proprietaria, inidonei -ai sensi dell'art. 1144
c.c.- all'acquisto del possesso ad usucapionem, quantomeno sino alla sostituzione della recinzione di cantiere con altra più stabile.
In ordine all'epoca di realizzazione di tale ultima recinzione, il teste indifferente (nominato nel 2013 dal Tribunale di Lecce per la Testimone_2 valutazione dei beni immobili della in concordato preventivo), Controparte_1 confermava di avervi eseguito un solo sopralluogo nel mese di novembre dello stesso anno;
dichiarava che, all'esito, aveva provveduto alla stima richiesta, valutando anche il compendio immobiliare per cui è causa in quanto ricompreso tra i beni di proprietà della società da dare in garanzia per il concordato, come indicati nella perizia di parte del geom. sottesa all'istanza di ammissione alla procedura (entrambe CP_2 allegate in atti); precisava di non aver misurato l'ampiezza dei fondi, essendosi rifatto alla documentazione e alla relazione del geom. (nelle quali i beni per cui è CP_2 causa risultavano liberi); aggiungeva che -all'atto del suo sopralluogo, nel novembre
2013- vi era una recinzione in muratura di colore giallino senza copertura, su tutti e quattro i lati, alta all'incirca due metri.
Infine, dalla relazione in atti dell'Ing. (nominato dal Curatore Persona_1 del fallimento in seno alla procedura concorsuale per l'accertamento dello stato dei luoghi dei terreni facenti parte del lotto n. 3, ossia -tra le altre- delle p.lle 1511, 1512,
1513 e 1527), si evince che nell'aprile 2010 non risultava l'occupazione di alcuna delle particelle della ditta fallita;
che nel luglio 2015 risultavano occupate solo le p.lle 1511,
1512 e 1513 e risultava già l'installazione dei pannelli solari, la realizzazione della rampa e l'insediamento del frutteto;
che nel luglio 2017 risultava l'occupazione dele p.lle della ditta fallita n. 1511, 1512, 1513 e parte della 1527 esattamente come presentantisi alla data di redazione della perizia (gennaio 2021).
In breve, sia per la recinzione in muratura che per gli impianti fotovoltaici che per il frutteto in giudizio è emerso che non erano stati ancora realizzati nel 2010.
In corso di lite non sono state nemmeno dimostrate le attività di coltivazione e appropriazione dei frutti che gli attori sostengono di aver esercitato sul compendio che ci occupa, né delle opere di manutenzione pretesamente da essi eseguite, né dei relativi costi che avrebbero sostenuto, né tantomeno che tali attività fossero accompagnate dall'animus rem sibi habendi degli stessi.
In sostanza, alla luce di quanto innanzi esposto, parte attrice (che ne era onerata) non ha fornito prova che l'appropriazione e il godimento dei terreni della
(poi acquisiti al fallimento) si sia protratto ininterrottamente, CP_1 pacificamente, in modo pubblico e non clandestino e senza contestazioni per il periodo ventennale stabilito dalla legge e, quindi, ha mancato di dimostrare la ricorrenza di tutti i requisiti necessari ai fini dell'acquisto dei fondi per usucapione ventennale.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domane attoree;
2) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi € CP_1
2.572,15, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 20,55 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette come per legge.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 03 settembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074/2020 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Maria Coppola come da mandato in atti, attori
E
in persona del Curatore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesca Erroi come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: usucapione immobili
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 12.03.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 03.12.2020, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Lecce per sentire:
1. accertare e dichiarare che essi avevano posseduto erga omnes, ininterrottamente e per oltre vent'anni, in maniera pacifica, evidente ed uti domini, il compendio di beni immobili siti in Lecce con accesso dai nn. 1 e 3 di Via Rico
Semeraro, tutti riportati in Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 215 e segnatamente: - l'intera consistenza degli immobili censiti con le p.lle 1511, 1512 e
1513; - la minor consistenza di mq. 410 circa dell'immobile di maggiore estensione censito con la p.lla 1527, da identificare catastalmente all'esito del frazionamento;
per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che essi avevano acquisito ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà di detto compendio e ne erano divenuti proprietari esclusivi;
conseguentemente: 3) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità, di effettuare le relative trascrizioni sui beni;
vinte spese e competenze di lite in caso di opposizione.
A fondamento della domanda esponevano: - che nell'anno 1997, nell'avviare lavori di costruzione del proprio immobile in via Rico Semeraro in Lecce ai nn. 1 e 3
(distinti in catasto al fg. 215 p.lle 1507, 1508 e 1509) avevano eretto due recinti paralleli muniti di cancelli, inglobando un terreno esteso complessivi mq. 724 circa, allora di proprietà di - che sin dall'anno 1997 avevano utilizzato dette Controparte_1 aree inglobate con macchine e materiale da cantiere e quale parcheggio per autovetture, edificandovi due distinti impianti fotovoltaici con centrale termica
(autorizzati dal Comune di Lecce e registrati al Servizio Elettrico Nazionale), una tettoia per il riparo di auto, macchinari agricoli e legname e piantumando le zone non costruite;
- che essi avevano posseduto detti beni uti dominus in maniera esclusiva, manutenendo l'impianto fotovoltaico e fruttandone l'energia prodotta, coltivando le essenze arboree ed orticole ivi piantate e appropriandosi dei frutti, sopportando i costi di manutenzione dei beni e dei manufatti realizzati;
- che il possesso protratto per vent'anni e mai interrotto aveva procurato loro l'acquisto a titolo originario della proprietà di detti beni ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con comparsa depositata in data 26.02.2021 si costituiva in giudizio il
che, contestate narrativa e domande attoree, concludeva Controparte_1 chiedendo: in via preliminare: A) dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale:
B) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del e l'inefficacia del possesso ad usucapionem esplicatosi Controparte_1 durante la procedura concorsuale;
in subordine: C) rigettare la domanda proposta nei confronti del Fallimento per assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso;
D) con condanna degli attori alla rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in forma cartolare, il
Tribunale assegnava termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, svoltosi con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art 183, VI comma. c.p.c.; escussi i testi ammessi;
autorizzata l'acquisizione della documentazione del fascicolo del concordato preventivo della dichiarata la decadenza degli attori dall'ascolto del Controparte_1 teste di riferimento;
dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti per tentare di definire bonariamente la lite, nell'udienza del 12.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che la sentenza di fallimento non ha ex se un'efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem e non comporta pertanto l'interruzione del possesso dei terzi, che consegue solo all'azione del
Curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Cass. ord.
28880/2023); in termini, con ordinanza n. 26152/2023, la Suprema Corte ha pure precisato che il possesso ad usucapionem costituisce una situazione di fatto che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né impedita dalle disposizioni degli artt. 42 e 45 l. fall.
Nel caso in specie, in giudizio non è risultato che si siano verificati eventi propri dell'interruzione dell'usucapione di un bene immobile, vale a dire la perdita del possesso per almeno un anno da parte dei pretesi usucapienti o la promozione di un'azione giudiziale da parte del Curatore del fallimento o dell'amministratore della volta al recupero del possesso dei beni immobili in questione. Controparte_1
Pertanto, né la sentenza dichiarativa di fallimento della del Controparte_1
20.07.2017, né la domanda del 4.02.2013 della medesima società di ammissione al concordato preventivo (ammessa in data 27.09.2013 con decreto del Tribunale di
Lecce), e tantomeno la trascrizione in data 01.10.2013 nel registro delle imprese di tale ammissione hanno interrotto o reso inefficace e/o inopponibile al fallimento il possesso che gli attori assumono di aver esercitato sul compendio immobiliare per cui
è causa.
Tanto chiarito, dalle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 amministratore della sino al 2015 si evince: - che l'occupazione da Controparte_1 parte degli attori di parte dei terreni di proprietà nel 1997 era Controparte_1 temporanea, per il deposito di materiali, mezzi e attrezzature, per proteggere i quali essi realizzarono una recinzione di cantiere, anch'essa temporanea, e differente da quella attuale;
- che, attesa la minima rilevanza del lotto in questione rispetto all'intero patrimonio immobiliare della società, non venne riservata alcuna attenzione in merito al suo possesso, che era rimasta nella disponibilità del sig. sino Pt_1 all'attualità.
Se ne deduce, per un verso, che trattavasi di un potere di fatto non esercitato uti dominus dagli attori (integrando un mero sconfinamento provvisorio, finalizzato all'esecuzione di lavori nel proprio fondo), e, per l'altro, che detti atti erano stati compiuti con la tolleranza della società proprietaria, inidonei -ai sensi dell'art. 1144
c.c.- all'acquisto del possesso ad usucapionem, quantomeno sino alla sostituzione della recinzione di cantiere con altra più stabile.
In ordine all'epoca di realizzazione di tale ultima recinzione, il teste indifferente (nominato nel 2013 dal Tribunale di Lecce per la Testimone_2 valutazione dei beni immobili della in concordato preventivo), Controparte_1 confermava di avervi eseguito un solo sopralluogo nel mese di novembre dello stesso anno;
dichiarava che, all'esito, aveva provveduto alla stima richiesta, valutando anche il compendio immobiliare per cui è causa in quanto ricompreso tra i beni di proprietà della società da dare in garanzia per il concordato, come indicati nella perizia di parte del geom. sottesa all'istanza di ammissione alla procedura (entrambe CP_2 allegate in atti); precisava di non aver misurato l'ampiezza dei fondi, essendosi rifatto alla documentazione e alla relazione del geom. (nelle quali i beni per cui è CP_2 causa risultavano liberi); aggiungeva che -all'atto del suo sopralluogo, nel novembre
2013- vi era una recinzione in muratura di colore giallino senza copertura, su tutti e quattro i lati, alta all'incirca due metri.
Infine, dalla relazione in atti dell'Ing. (nominato dal Curatore Persona_1 del fallimento in seno alla procedura concorsuale per l'accertamento dello stato dei luoghi dei terreni facenti parte del lotto n. 3, ossia -tra le altre- delle p.lle 1511, 1512,
1513 e 1527), si evince che nell'aprile 2010 non risultava l'occupazione di alcuna delle particelle della ditta fallita;
che nel luglio 2015 risultavano occupate solo le p.lle 1511,
1512 e 1513 e risultava già l'installazione dei pannelli solari, la realizzazione della rampa e l'insediamento del frutteto;
che nel luglio 2017 risultava l'occupazione dele p.lle della ditta fallita n. 1511, 1512, 1513 e parte della 1527 esattamente come presentantisi alla data di redazione della perizia (gennaio 2021).
In breve, sia per la recinzione in muratura che per gli impianti fotovoltaici che per il frutteto in giudizio è emerso che non erano stati ancora realizzati nel 2010.
In corso di lite non sono state nemmeno dimostrate le attività di coltivazione e appropriazione dei frutti che gli attori sostengono di aver esercitato sul compendio che ci occupa, né delle opere di manutenzione pretesamente da essi eseguite, né dei relativi costi che avrebbero sostenuto, né tantomeno che tali attività fossero accompagnate dall'animus rem sibi habendi degli stessi.
In sostanza, alla luce di quanto innanzi esposto, parte attrice (che ne era onerata) non ha fornito prova che l'appropriazione e il godimento dei terreni della
(poi acquisiti al fallimento) si sia protratto ininterrottamente, CP_1 pacificamente, in modo pubblico e non clandestino e senza contestazioni per il periodo ventennale stabilito dalla legge e, quindi, ha mancato di dimostrare la ricorrenza di tutti i requisiti necessari ai fini dell'acquisto dei fondi per usucapione ventennale.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domane attoree;
2) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi € CP_1
2.572,15, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 20,55 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette come per legge.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 03 settembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)