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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 571/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 571/2020
promossa da:
CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FARINA PAOLO P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. MENNITTO ANTONIO e dall'avv. ANGELO PASQUALE
COGLIANO
APPELLATA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 11 LEOPOLDO CONTI E PALMINA PIROZZI
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2014 l' proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 766/14 dell'importo di €
1.036.011,50, emesso dal Tribunale di Benevento in suo danno ed in favore del centro medico per prestazioni medico-sanitarie rese in regime di Parte_1
convenzionamento. Adduceva che le fatture azionate in via monitoria si riferivano a crediti ceduti dal MR alla in cambio di Controparte_2
anticipazioni finanziarie, giusti contratti di cessione di credito effettuati nell'ambito di un rapporto di factoring tra di essi intercorrente, cessioni notificate ed accettate dall seguite da specifiche comunicazioni con elencazione delle singole fatture oggetto di cessione. Aggiungeva che per effetto di dette cessioni le fatture azionate erano state regolarmente pagate dalla alla cessionaria , unica legittimata dal lato attivo, come da ordinativi di CP_2
pagamento che produceva in atti. In ogni caso eccepiva che sulle somme ingiunte non erano dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, essendo i rapporti obbligatori oggetto di convenzione in accreditamento per lo svolgimento di un servizio pubblico in ambito sanitario. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la per essere eventualmente tenuta indenne dalle pretese Controparte_2
dell'opposta, atteso che detta banca aveva già ricevuto dalla il pagamento delle fatture azionate quale cessionaria dei crediti.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava che le fatture Parte_1
fossero state oggetto di cessione di credito in favore della Controparte_2
pagina 2 di 11 deducendo che le stesse non si riferivano a prestazioni eseguite in esecuzione dei contratti oggetto di dette cessioni concluse con la in data CP_2
1/12/2009, ovvero a quelli stipulati con l' in data 28/1/2009, 27/4/2009 e
22/5/2009 e successive implementazioni, proroghe o rinnovi, ma a successivi autonomi contratti stipulati con la in data 5/7/2012, 14/10/2013 e
18/11/2013, regolanti prestazioni sanitarie afferenti il periodo dall' 1/1/2013 al
31/12/2013 non coperte da tali cessioni di credito e dal relativo rapporto di factoring intercorrente con . Rilevava ancora che con specifiche CP_2
missive aveva notiziato la dei conti correnti bancari ad essa intestati sui quali avrebbe dovuto pagare direttamente le fatture al CM.R., e che con comunicazione dell' 8/1/2014 aveva informato la di avere interrotto ogni rapporto con la , tanto è vero che dal 04/12/2013 l' , CP_2
conformemente a tale richiesta, aveva effettuato gli ordinativi di pagamento direttamente su detti conti. Riguardo all'applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 evidenziava che gli stessi erano previsti nei contratti stipulati con l' con maggiorazioni a seconda del ritardo nel pagamento delle fatture. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in subordine la condanna della al pagamento di euro 1.036.011,50 con gli interessi convenzionali di mora.
Chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
confermava che le fatture azionate erano state tutte trasmesse ad essa banca dal MR in virtù dei contratti di factoring e cessione dei crediti riferiti ai tre contratti in regime di convenzione stipulati dal MR con l' nell'anno 2009 e loro eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi. Precisava ancora che in base a tale collaudato rapporto di factoring il aveva trasmesso Pt_1
alla banca le fatture segnalandole espressamente come oggetto di cessione di crediti, ottenendone in cambio anticipazioni di credito, fino a quando il Pt_1
non ebbe a maturare un'esposizione nei confronti dell pari ad euro pagina 3 di 11 2.449.536,24 che portò alla rottura del rapporto di factoring ed alla conseguente richiesta da parte del MR alla in data 8/11/2013, di pagare direttamente ad esso Centro le fatture non ancora onorate avendo l' interrotto le anticipazioni e i pagamenti e richiesto il rientro per la negativa situazione finanziaria risultante dall'interrogazione della Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Aggiungeva che per dette fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, trasmesse ad essa banca dal con specifica segnalazione che afferivano Pt_1
a crediti ceduti all' , la banca aveva ricevuto dall' solo una parte degli importi, per cui residuava in relazione ad esse un proprio credito di euro
418.598,80 per cui, oltre al rigetto di ogni avversa domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell' al pagamento di suddetta Parte_2
somma, oltre interessi moratori convenzionali.
Ammessa ed espletata Consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott.
[...]
, la causa veniva poi riservata in decisione. Per_1
Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1692/2019, resa in data 10.10.2019, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, accertata la inesistenza del credito della verso la in conseguenza delle dedotte cessioni in favore di , Parte_1 CP_2
revocava il decreto ingiuntivo opposto. Accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale della e per l'effetto condannava l' Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di detta chiamata in causa, della somma di Parte_2
euro 346.965,53 oltre interessi moratori convenzionali di cui al D.Lgs. 231/2002.
Condannava infine l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, e l'opposta e l'opponente in solido al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di
CTU
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ha proposto gravame la
[...]
con atto di citazione in appello ritualmente notificato a controparti. Pt_1
pagina 4 di 11 L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice in prime cure ha ritenuto, a suo dire con una erronea valutazione delle prove, l'operatività del contratto di cessione del credito intervenuto tra
[...]
e in data 01.12.2009 in relazione ai crediti oggetto di Pt_1 Controparte_2
causa portati dalle fatture azionate in sede monitoria, crediti che sarebbero invece relativi a successivi autonomi contratti di accreditamento stipulati da
MR con la negli anni 2012-2013. Pt_3
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel revocare il decreto ingiuntivo, condannava l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di causa non solo Parte_1
nei confronti dell'opponente ma, in solido con quest'ultima, anche a favore della terza chiamata in causa dalla CP_2
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale accertare la sussistenza sia nell'an che nel quantum del diritto di credito così come vantato dalla , dichiarare tenuta e Pt_1
condannare l' , in persona del L.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_2
della somma di euro 1.036.011,50 portata dal D.I. n. 766/14 emesso Pt_1
dal Tribunale di Benevento ed inopinatamente revocato, o della diversa somma ritenuta dovuta dall'adita Corte, il tutto oltre interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito nonché rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. In via via del tutto gradata, chiedeva l'accoglimento dell'appello limitatamente alla disciplina delle spese processuali, disponendone la condanna in via esclusiva in capo alla Pt_3
e/o in ulteriore subordine chiedendo una cospicua riduzione delle stesse in
[...]
considerazione di tutto quanto specificato al punto Il del presente atto. Il tutto con vittoria di spese ed i compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 5 di 11 Si costituiva in appello con comparsa del 28.05.2020 l' la Parte_2
quale, con le motivazioni di cui alla comparsa di risposta cui espressamente si rimanda, impugnava tutti i motivi di appello e concludeva per il rigetto dello setsso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Spiegava altresì appello incidentale contestando la decisione di prime cure laddove il Tribunale di Benevento, benchè avesse accertato che l' aveva versato, per le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, complessivi € 1.093.939,26, riteneva che fosse rimasta comunque debitrice nei confronti della banca cessionaria dell'importo di euro 346.965,53 di cui euro 28.600,12 per pagamenti ancora dovuti, € 173.780,02 per pagamenti indebitamente fatti direttamente al MR, a terzi pignoranti e ad istituti quali l'Inail e Inps, ed euro
144.585,39 stornati indebitamente con note di credito inopponibili alla banca cessionaria in quanto emesse successivamente alla cessione dei relativi crediti ceduti, oltre interessi moratori convenzionali di cui al D.Lgs. 231/2002".
Riteneva, di contro, per le ragioni esposte in comparsa, che in conseguenza dei pagamenti eseguiti non aveva più debiti nei confronti né del MR, né di CP_2
in relazione alle 45 fatture oggetto dell'azione monitoria di cui è causa, per cui chiedeva revocarsi la condanna emessa nei suoi confronti.
Con un secondo motivo la censurava la sentenza del Tribunale in merito all'erroneo governo delle spese processuali laddove, pur rigettando la domanda della MR ed accogliendo la opposizione da lei spiegata, la condannava, in solido con la MR, alla refusione delle spese processuali in favore della chiamata in causa CP_2
Si costituiva altresì la la quale con le motivazioni di cui alla Controparte_2
comparsa di risposta cui espressamente si rimanda, impugnava tutti i motivi dell'appello principale ed incidentale e concludeva in via principale per il rigetto pagina 6 di 11 di detti appelli e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato e va rigettato.
Ritiene questa Corte, condividendo quanto già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che determinante ed assorbente a riguardo risulta la circostanza, accertata dal CTU in primo grado, che tutte le 45 fatture azionate dal centro MR in via monitoria e fondanti il decreto ingiuntivo opposto risultano essere state trasmesse da tale Centro alla con specifica attestazione CP_2
di crediti ceduti a firma dell'amministratrice delegata del centro dott.ssa Per_2
. Tale dichiarazione resa dal legale rappresentante del MR costituisce
[...]
evidentemente prova privilegiata, nella forma di confessione stragiudiziale, che dette fatture si riferivano ai contratti in regime di convenzionamento - o successive implementazioni, proroghe o rinnovi degli stessi - oggetto della cessione di credito e del rapporto di factoring intercorso tra MR e , CP_2
ovvero ai contratti stipulati con la nel 2009, e non già a quelli successivi del
2012 e 2013. Ciò trova riscontro anche nella ulteriore documentazione prodotta in atti dalla (comunicazioni del MR ad essa di cessione dei crediti con indicazioni di fatture), nonchè nel fatto che, come riconosciuto dalla Banca Ifis, per dette fatture essa aveva concesso anticipazioni creditizie al Centro opposto da questo regolarmente accettate, a riprova che entrambe le parti le considerassero emesse in relazione ai contratti di factoring e di cessione di crediti futuri tra di esse precedentemente conclusi.
Per le ragioni di cui sopra quindi titolare dei crediti di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era la cessionaria e non CP_2
già il centro MR (cedente) il quale, pertanto, non era legittimato ad azionarli attraverso ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 11 Anche il secondo motivo dell'appello principale è infondato e va rigettato in quanto il giudice di primo grado nel liquidare le spese processuali a carico del soccombente centro opposto MR risulta aver fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc. Ciò vale non solo con riguardo alla liquidazione delle spese dell'opponente (pacificamente vincitore nei confronti dell'opposto centro MR stante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo), ma anche con riguardo alle spese processuali liquidate in favore della parte chiamata in causa ) e CP_2
poste a carico sia dell'opponente che dell'opposto in solido tra loro. Se difatti è vero che da un lato è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca chiamata in causa verso la opponente dall'altro è altresì vero che l'esigenza della di chiamare in causa la banca è nata ab origine proprio dalle difese dell'opposto centro MR che, disconoscendo la cessione dei crediti, induceva detta (debitore ceduto) a richiedere un accertamento sulla effettiva titolarità dei crediti in contraddittorio e dunque anche nei confronti della cessionaria , per essere poi eventualmente da essa tenuta indenne da CP_2
eventuali pretese dell'opposta.
Va rigettato anche il primo motivo di appello incidentale proposto dalla Pt_2
In vero questa Corte, come correttamente già fatto dal primo giudice, ritiene di aderire e di far proprie le risultanze della CTU espletata in primo grado per la completezza, specificità, precisione, adeguatezza e coerenza delle verifiche ed accertamenti compiuti dal CTU dr. , nonché per la congruenza e Per_1
rispondenza di detti risultati con gli atti di causa e la documentazione versata in atti, analiticamente e dettagliatamente esaminata dall'ausiliario.
Pertanto, sulla base dei dati e risultanze contabili correttamente ricavati dal CTU in base ad un approfondito esame della documentazione acquisita in atti, a fronte dell'intero fatturato posto a base del decreto ingiuntivo, risulta versato dalla alla il complessivo importo di € 1.093.939,26, rimanendo CP_2
pagina 8 di 11 essa debitrice di € 346.965,53 di cui € 28.600,12 per pagamenti ancora dovuti di saldi delle fatture in oggetto, € 173.780,02 per pagamenti indebitamente ed erroneamente fatti dopo la cessione direttamente al cedente o a suoi Parte_1
creditori quali INAIL, INPS o terzi pignoranti e come tali non aventi efficacia liberatoria per il debitore ceduto, ed € 144.585,39 indebitamente stornati dall'ammontare complessivo del debito verso la cessionaria con note CP_2
di credito non opponibili a detta cessionaria in quanto successive alla cessione dei relativi crediti.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e va disatteso.
Difatti la condanna della opponente, in solido con il centro MR opposto, al rimborso delle spese processuali in favore della chiamata in causa CP_2
appare corretta e trova la sua giustificazione nel fatto che, se da un lato la chiamata in causa della è stata provocata dalle difese dell'opposto centro CP_2
MR e dalla conseguente esigenza di accertamento in contraddittorio con la cessionaria della effettiva titolarità dei crediti, dall'altro lato all'esito di CP_2
detta chiamata in causa la ha spiegato domanda riconvenzionale nei CP_2
confronti della opponente e tale domanda è stata accolta.
Al rigetto degli appelli principale ed incidentale consegue la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, quelle dell'appellata
[...]
seguono la totale soccombenza del e vanno Parte_2 Parte_1
pertanto poste integralmente a carico di quest'ultimo come da dispositivo.
Le spese processuali del grado di appello dell'altra appellata CP_2
vanno invece poste a carico della in quanto soccombente nei Parte_2
confronti della prima, poiché l'appello incidentale proposto dalla Parte_2
avverso le statuizioni della sentenza di primo grado che la condannavano nei confronti di detta (accogliendo la domanda riconvenzionale da CP_2
pagina 9 di 11 quest'ultima spiegata) è stato rigettato con vittoria processuale di CP_2
[...]
Dette spese processuali del secondo grado di giudizio si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore delle domande, ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello
Al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale segue l'obbligo, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), sia per l'appellante principale che per l'appellante incidentale di versare Pt_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1692/2019, pubblicata in data 10.10.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna al Parte_1
pagamento, in favore della , delle spese processuali del Parte_2
grado di appello che liquida in € 15.698,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
c) Condanna la al pagamento, in favore di , Parte_2 CP_2
delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 14.239,00
pagina 10 di 11 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e per l'appellante Parte_1
incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 571/2020
promossa da:
CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FARINA PAOLO P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. MENNITTO ANTONIO e dall'avv. ANGELO PASQUALE
COGLIANO
APPELLATA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 11 LEOPOLDO CONTI E PALMINA PIROZZI
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2014 l' proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 766/14 dell'importo di €
1.036.011,50, emesso dal Tribunale di Benevento in suo danno ed in favore del centro medico per prestazioni medico-sanitarie rese in regime di Parte_1
convenzionamento. Adduceva che le fatture azionate in via monitoria si riferivano a crediti ceduti dal MR alla in cambio di Controparte_2
anticipazioni finanziarie, giusti contratti di cessione di credito effettuati nell'ambito di un rapporto di factoring tra di essi intercorrente, cessioni notificate ed accettate dall seguite da specifiche comunicazioni con elencazione delle singole fatture oggetto di cessione. Aggiungeva che per effetto di dette cessioni le fatture azionate erano state regolarmente pagate dalla alla cessionaria , unica legittimata dal lato attivo, come da ordinativi di CP_2
pagamento che produceva in atti. In ogni caso eccepiva che sulle somme ingiunte non erano dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, essendo i rapporti obbligatori oggetto di convenzione in accreditamento per lo svolgimento di un servizio pubblico in ambito sanitario. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la per essere eventualmente tenuta indenne dalle pretese Controparte_2
dell'opposta, atteso che detta banca aveva già ricevuto dalla il pagamento delle fatture azionate quale cessionaria dei crediti.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava che le fatture Parte_1
fossero state oggetto di cessione di credito in favore della Controparte_2
pagina 2 di 11 deducendo che le stesse non si riferivano a prestazioni eseguite in esecuzione dei contratti oggetto di dette cessioni concluse con la in data CP_2
1/12/2009, ovvero a quelli stipulati con l' in data 28/1/2009, 27/4/2009 e
22/5/2009 e successive implementazioni, proroghe o rinnovi, ma a successivi autonomi contratti stipulati con la in data 5/7/2012, 14/10/2013 e
18/11/2013, regolanti prestazioni sanitarie afferenti il periodo dall' 1/1/2013 al
31/12/2013 non coperte da tali cessioni di credito e dal relativo rapporto di factoring intercorrente con . Rilevava ancora che con specifiche CP_2
missive aveva notiziato la dei conti correnti bancari ad essa intestati sui quali avrebbe dovuto pagare direttamente le fatture al CM.R., e che con comunicazione dell' 8/1/2014 aveva informato la di avere interrotto ogni rapporto con la , tanto è vero che dal 04/12/2013 l' , CP_2
conformemente a tale richiesta, aveva effettuato gli ordinativi di pagamento direttamente su detti conti. Riguardo all'applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 evidenziava che gli stessi erano previsti nei contratti stipulati con l' con maggiorazioni a seconda del ritardo nel pagamento delle fatture. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in subordine la condanna della al pagamento di euro 1.036.011,50 con gli interessi convenzionali di mora.
Chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
confermava che le fatture azionate erano state tutte trasmesse ad essa banca dal MR in virtù dei contratti di factoring e cessione dei crediti riferiti ai tre contratti in regime di convenzione stipulati dal MR con l' nell'anno 2009 e loro eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi. Precisava ancora che in base a tale collaudato rapporto di factoring il aveva trasmesso Pt_1
alla banca le fatture segnalandole espressamente come oggetto di cessione di crediti, ottenendone in cambio anticipazioni di credito, fino a quando il Pt_1
non ebbe a maturare un'esposizione nei confronti dell pari ad euro pagina 3 di 11 2.449.536,24 che portò alla rottura del rapporto di factoring ed alla conseguente richiesta da parte del MR alla in data 8/11/2013, di pagare direttamente ad esso Centro le fatture non ancora onorate avendo l' interrotto le anticipazioni e i pagamenti e richiesto il rientro per la negativa situazione finanziaria risultante dall'interrogazione della Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Aggiungeva che per dette fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, trasmesse ad essa banca dal con specifica segnalazione che afferivano Pt_1
a crediti ceduti all' , la banca aveva ricevuto dall' solo una parte degli importi, per cui residuava in relazione ad esse un proprio credito di euro
418.598,80 per cui, oltre al rigetto di ogni avversa domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell' al pagamento di suddetta Parte_2
somma, oltre interessi moratori convenzionali.
Ammessa ed espletata Consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott.
[...]
, la causa veniva poi riservata in decisione. Per_1
Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1692/2019, resa in data 10.10.2019, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, accertata la inesistenza del credito della verso la in conseguenza delle dedotte cessioni in favore di , Parte_1 CP_2
revocava il decreto ingiuntivo opposto. Accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale della e per l'effetto condannava l' Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di detta chiamata in causa, della somma di Parte_2
euro 346.965,53 oltre interessi moratori convenzionali di cui al D.Lgs. 231/2002.
Condannava infine l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, e l'opposta e l'opponente in solido al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di
CTU
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ha proposto gravame la
[...]
con atto di citazione in appello ritualmente notificato a controparti. Pt_1
pagina 4 di 11 L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice in prime cure ha ritenuto, a suo dire con una erronea valutazione delle prove, l'operatività del contratto di cessione del credito intervenuto tra
[...]
e in data 01.12.2009 in relazione ai crediti oggetto di Pt_1 Controparte_2
causa portati dalle fatture azionate in sede monitoria, crediti che sarebbero invece relativi a successivi autonomi contratti di accreditamento stipulati da
MR con la negli anni 2012-2013. Pt_3
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel revocare il decreto ingiuntivo, condannava l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di causa non solo Parte_1
nei confronti dell'opponente ma, in solido con quest'ultima, anche a favore della terza chiamata in causa dalla CP_2
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale accertare la sussistenza sia nell'an che nel quantum del diritto di credito così come vantato dalla , dichiarare tenuta e Pt_1
condannare l' , in persona del L.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_2
della somma di euro 1.036.011,50 portata dal D.I. n. 766/14 emesso Pt_1
dal Tribunale di Benevento ed inopinatamente revocato, o della diversa somma ritenuta dovuta dall'adita Corte, il tutto oltre interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito nonché rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. In via via del tutto gradata, chiedeva l'accoglimento dell'appello limitatamente alla disciplina delle spese processuali, disponendone la condanna in via esclusiva in capo alla Pt_3
e/o in ulteriore subordine chiedendo una cospicua riduzione delle stesse in
[...]
considerazione di tutto quanto specificato al punto Il del presente atto. Il tutto con vittoria di spese ed i compensi del doppio grado di giudizio.
pagina 5 di 11 Si costituiva in appello con comparsa del 28.05.2020 l' la Parte_2
quale, con le motivazioni di cui alla comparsa di risposta cui espressamente si rimanda, impugnava tutti i motivi di appello e concludeva per il rigetto dello setsso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Spiegava altresì appello incidentale contestando la decisione di prime cure laddove il Tribunale di Benevento, benchè avesse accertato che l' aveva versato, per le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, complessivi € 1.093.939,26, riteneva che fosse rimasta comunque debitrice nei confronti della banca cessionaria dell'importo di euro 346.965,53 di cui euro 28.600,12 per pagamenti ancora dovuti, € 173.780,02 per pagamenti indebitamente fatti direttamente al MR, a terzi pignoranti e ad istituti quali l'Inail e Inps, ed euro
144.585,39 stornati indebitamente con note di credito inopponibili alla banca cessionaria in quanto emesse successivamente alla cessione dei relativi crediti ceduti, oltre interessi moratori convenzionali di cui al D.Lgs. 231/2002".
Riteneva, di contro, per le ragioni esposte in comparsa, che in conseguenza dei pagamenti eseguiti non aveva più debiti nei confronti né del MR, né di CP_2
in relazione alle 45 fatture oggetto dell'azione monitoria di cui è causa, per cui chiedeva revocarsi la condanna emessa nei suoi confronti.
Con un secondo motivo la censurava la sentenza del Tribunale in merito all'erroneo governo delle spese processuali laddove, pur rigettando la domanda della MR ed accogliendo la opposizione da lei spiegata, la condannava, in solido con la MR, alla refusione delle spese processuali in favore della chiamata in causa CP_2
Si costituiva altresì la la quale con le motivazioni di cui alla Controparte_2
comparsa di risposta cui espressamente si rimanda, impugnava tutti i motivi dell'appello principale ed incidentale e concludeva in via principale per il rigetto pagina 6 di 11 di detti appelli e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato e va rigettato.
Ritiene questa Corte, condividendo quanto già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che determinante ed assorbente a riguardo risulta la circostanza, accertata dal CTU in primo grado, che tutte le 45 fatture azionate dal centro MR in via monitoria e fondanti il decreto ingiuntivo opposto risultano essere state trasmesse da tale Centro alla con specifica attestazione CP_2
di crediti ceduti a firma dell'amministratrice delegata del centro dott.ssa Per_2
. Tale dichiarazione resa dal legale rappresentante del MR costituisce
[...]
evidentemente prova privilegiata, nella forma di confessione stragiudiziale, che dette fatture si riferivano ai contratti in regime di convenzionamento - o successive implementazioni, proroghe o rinnovi degli stessi - oggetto della cessione di credito e del rapporto di factoring intercorso tra MR e , CP_2
ovvero ai contratti stipulati con la nel 2009, e non già a quelli successivi del
2012 e 2013. Ciò trova riscontro anche nella ulteriore documentazione prodotta in atti dalla (comunicazioni del MR ad essa di cessione dei crediti con indicazioni di fatture), nonchè nel fatto che, come riconosciuto dalla Banca Ifis, per dette fatture essa aveva concesso anticipazioni creditizie al Centro opposto da questo regolarmente accettate, a riprova che entrambe le parti le considerassero emesse in relazione ai contratti di factoring e di cessione di crediti futuri tra di esse precedentemente conclusi.
Per le ragioni di cui sopra quindi titolare dei crediti di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era la cessionaria e non CP_2
già il centro MR (cedente) il quale, pertanto, non era legittimato ad azionarli attraverso ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 11 Anche il secondo motivo dell'appello principale è infondato e va rigettato in quanto il giudice di primo grado nel liquidare le spese processuali a carico del soccombente centro opposto MR risulta aver fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc. Ciò vale non solo con riguardo alla liquidazione delle spese dell'opponente (pacificamente vincitore nei confronti dell'opposto centro MR stante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo), ma anche con riguardo alle spese processuali liquidate in favore della parte chiamata in causa ) e CP_2
poste a carico sia dell'opponente che dell'opposto in solido tra loro. Se difatti è vero che da un lato è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca chiamata in causa verso la opponente dall'altro è altresì vero che l'esigenza della di chiamare in causa la banca è nata ab origine proprio dalle difese dell'opposto centro MR che, disconoscendo la cessione dei crediti, induceva detta (debitore ceduto) a richiedere un accertamento sulla effettiva titolarità dei crediti in contraddittorio e dunque anche nei confronti della cessionaria , per essere poi eventualmente da essa tenuta indenne da CP_2
eventuali pretese dell'opposta.
Va rigettato anche il primo motivo di appello incidentale proposto dalla Pt_2
In vero questa Corte, come correttamente già fatto dal primo giudice, ritiene di aderire e di far proprie le risultanze della CTU espletata in primo grado per la completezza, specificità, precisione, adeguatezza e coerenza delle verifiche ed accertamenti compiuti dal CTU dr. , nonché per la congruenza e Per_1
rispondenza di detti risultati con gli atti di causa e la documentazione versata in atti, analiticamente e dettagliatamente esaminata dall'ausiliario.
Pertanto, sulla base dei dati e risultanze contabili correttamente ricavati dal CTU in base ad un approfondito esame della documentazione acquisita in atti, a fronte dell'intero fatturato posto a base del decreto ingiuntivo, risulta versato dalla alla il complessivo importo di € 1.093.939,26, rimanendo CP_2
pagina 8 di 11 essa debitrice di € 346.965,53 di cui € 28.600,12 per pagamenti ancora dovuti di saldi delle fatture in oggetto, € 173.780,02 per pagamenti indebitamente ed erroneamente fatti dopo la cessione direttamente al cedente o a suoi Parte_1
creditori quali INAIL, INPS o terzi pignoranti e come tali non aventi efficacia liberatoria per il debitore ceduto, ed € 144.585,39 indebitamente stornati dall'ammontare complessivo del debito verso la cessionaria con note CP_2
di credito non opponibili a detta cessionaria in quanto successive alla cessione dei relativi crediti.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e va disatteso.
Difatti la condanna della opponente, in solido con il centro MR opposto, al rimborso delle spese processuali in favore della chiamata in causa CP_2
appare corretta e trova la sua giustificazione nel fatto che, se da un lato la chiamata in causa della è stata provocata dalle difese dell'opposto centro CP_2
MR e dalla conseguente esigenza di accertamento in contraddittorio con la cessionaria della effettiva titolarità dei crediti, dall'altro lato all'esito di CP_2
detta chiamata in causa la ha spiegato domanda riconvenzionale nei CP_2
confronti della opponente e tale domanda è stata accolta.
Al rigetto degli appelli principale ed incidentale consegue la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, quelle dell'appellata
[...]
seguono la totale soccombenza del e vanno Parte_2 Parte_1
pertanto poste integralmente a carico di quest'ultimo come da dispositivo.
Le spese processuali del grado di appello dell'altra appellata CP_2
vanno invece poste a carico della in quanto soccombente nei Parte_2
confronti della prima, poiché l'appello incidentale proposto dalla Parte_2
avverso le statuizioni della sentenza di primo grado che la condannavano nei confronti di detta (accogliendo la domanda riconvenzionale da CP_2
pagina 9 di 11 quest'ultima spiegata) è stato rigettato con vittoria processuale di CP_2
[...]
Dette spese processuali del secondo grado di giudizio si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore delle domande, ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello
Al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale segue l'obbligo, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), sia per l'appellante principale che per l'appellante incidentale di versare Pt_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1692/2019, pubblicata in data 10.10.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna al Parte_1
pagamento, in favore della , delle spese processuali del Parte_2
grado di appello che liquida in € 15.698,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
c) Condanna la al pagamento, in favore di , Parte_2 CP_2
delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 14.239,00
pagina 10 di 11 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e per l'appellante Parte_1
incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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