Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2025, proposto da TA NI, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Petito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla domanda in data 22 marzo 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno;
per il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. CO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di ricorso notificato il 10 luglio 2025 e ritualmente depositato, proposto esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero intimato a fronte dell’istanza del 22 marzo 2024, trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca, per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si è costituito in giudizio il MUR con atto di mero stile.
Con ordinanza n. 20515 del 17 novembre 2025 resa ai fini dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio “ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, erroneamente evocato in giudizio in luogo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (quest’ultimo non destinatario né dell’istanza di riconoscimento del titolo estero né dell’odierno ricorso avverso il silenzio), rilevato che l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 10 marzo 2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca”, come pure recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. VII, 23.06.2025, n. 5427” .
In data 10 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, deducendo che la circolare del Ministero dell’Istruzione del 10 agosto 2021, applicabile ratione temporis, stabiliva in modo inequivocabile che la competenza per il riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero fosse del Ministero dell’Università e della Ricerca, pertanto è stato riposto un legittimo affidamento su quanto previsto dall’anzidetta circolare.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Università e della Ricerca.
Nei giudizi avverso il silenzio, infatti, la legittimazione passiva va riferita all’amministrazione cui è ex lege attribuito il potere di emettere i provvedimenti di cui si chiede l’adozione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 22/10/2024, n.18303).
Ebbene, come ribadito dall’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, sentenze nn. 8105/2023, 8104/2023, 9485/2023), l’amministrazione competente al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero deve essere individuata nel Ministero dell’istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604), anche dopo l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca; convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12).
Nel caso di specie, invece, parte ricorrente risulta aver presentato la domanda di “riconoscimento titolo specializzazione estera sul sostegno” esclusivamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, e anche con l’odierno ricorso avverso il silenzio è stato evocato in giudizio soltanto il MUR, nei cui confronti è stato chiesto di pronunciare la condanna all’adozione del provvedimento espresso a fronte della ridetta istanza del 21.04.2023.
Pertanto, rileva il Collegio che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sebbene unica amministrazione competente a concludere il procedimento in esame, non è stato destinatario né dell’istanza di riconoscimento del titolo estero né dell’odierno ricorso avverso il silenzio.
In proposito, si rende necessario richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 23.06.2025, n. 5427 che, in un caso analogo riguardante il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento del titolo estero proposto nei confronti del MUR, ha statuito, in riforma della sentenza del TAR che aveva invece accolto il ricorso, che “in presenza di una errata presentazione della domanda ad una amministrazione non titolata a riceverla, e quindi in mancanza di un adempimento dell’appellante suscettibile di determinare il dies a quo ai fini del decorso del termine di cui si vuol far valere la violazione, il ricorso di primo grado deve essere respinto” (detta sentenza ha altresì aggiunto che “In ogni caso, tenuto conto del principio sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, ai sensi del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, nonché del divieto di ingiustificato aggravio del procedimento di cui al comma 2 del predetto art. 1 della l. n. 241 cit., il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a trasmettere l’istanza della ricorrente, corredata della pertinente documentazione, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, deputato a provvedere tempestivamente su di essa” ).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva del MUR evocato in giudizio.
La peculiarità della vicenda concreta e la controvertibilità delle questioni trattate sulla corretta individuazione del legittimato passivo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 novembre 2025, 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
CO TT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TT | AN ET |
IL SEGRETARIO