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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1124/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente in [...], piazza Vittorio Varese Parte_1
n. 5, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Fioramonti del Foro di CodiceFiscale_1
Novara, C.F. (numero di fax 0321 683196 ed indirizzo pec CodiceFiscale_2
a cui inviare le successive comunicazioni) presso il cui Email_1
studio in Novara, C.so Cavallotti n. 11 elegge domicilio
Ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], e residente in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce CodiceFiscale_3 al presente atto, dall'Avv. Mattia Camoletto C.F.: presso il cui studio in Ivrea C.F._4
Corso Re Umberto n. 1, è elettivamente domiciliato;
il quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche e gli avvisi relativi alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
Resistente
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in data 24 settembre 2017 hanno contratto matrimonio, come emerge dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pavone Canavese, atto n. 7, Parte II, Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pavone Canavese, in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Cigliano (VC), piazza Vittorio Varese n. 5, e dalla loro unione sono nati i piccoli in data 15 novembre 2015 e in data 13 gennaio Persona_1 Per_2
2020.
Il rapporto coniugale è andato via via a deteriorarsi nel tempo e, iniziato dalla ricorrente il presente procedimento, le parti, hanno ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“……pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
porre a carico del sig. un contributo al mantenimento indiretto dei figli e Controparte_1 Per_1
pari ad € 500,00 (ovverosia € 250,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Per_2
direttamente sul conto della coniuge sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Parte_1
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre ad eventuali assegni di legge ed oltre al 50% delle spese mediche, ricreative, scolastiche universitarie, straordinarie occorrenti ai figli come da Protocollo in vigore tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli Avvocati di Vercelli (prot. n.
375 del 21 dicembre 2018) da rimborsarsi entro 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di pagamento, il tutto con efficacia del detto contributo dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale ex art. 445 c.c.;
riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire la quota del 100% dell'AUU stante l'esclusiva Pt_1
collocazione dei minori presso la madre.
regolamentare il regime delle visite del padre ai figli minori che, in ogni caso, potranno stare con il sig. nei fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, quando il CP_1
padre li accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli per il weekend li pagina 2 di 6 potrà prendere da scuola preferibilmente il giovedì, tenendoli con sé fino al venerdì mattina, accompagnandoli a scuola.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana, secondo le regole dell'alternanza e tale programmazione varrà anche per il periodo delle feste comandate (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, feste patronali) per le quali potrà valere la modalità alternata da concordarsi con congruo anticipo tra i genitori;
idem valga per le vacanze estive (15 giorni anche non consecutivi in agosto, salvo diverse proposte che le parti potranno concordare).
Il sig. concede alla sig.ra in comodato d'uso gratuito per la durata di 18 mesi durante la CP_1 Pt_1
settimana (dal lunedì al venerdì compresi) la propria auto Fiat Tipo, targata FP 035 LN, e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero dalla data in cui sarà la predetta vettura tornerà a poter circolare per la rimozione del sequestro precedentemente iscritto ed la sottoscrizione di nuova polizza assicurativa (attività queste ultime che il sig. si impegna a concludere e CP_1
formalizzare entro e non oltre il 31 gennaio 2025).
Il sig. potrà utilizzare a sua volta la predetta vettura durante i fine settimana nonché in quei CP_1 giorni infrasettimanali (preferibilmente, come detto poc'anzi, i giovedì ed i venerdì) di propria competenza con i minori.
La sig.ra si impegna a sostenere le spese per l'ordinaria manutenzione del veicolo ed a rifondere Pt_1
quelle sostenute per la circolazione dello stesso (assicurazione semestrale anno 2025 e seguenti) a titolo esemplificativo e non esaustivo (pagamento del bollo, pagamento dell'assicurazione, pagamento di eventuali manutenzioni ordinarie e tagliandi quando necessari, cambio gomme ecc.).
Le parti rinunciano alle ulteriori pretese economiche dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro….”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 3 di 6 Va ordinata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita della madre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
, pertanto, sussistano i presupposti per recepire integralmente le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto, infine, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta del minore (ex art. 337 octies c.c.).
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in del Comune di Pavone Canavese, atto n. 7, Controparte_1
Parte II, Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pavone Canavese, in regime di separazione dei beni.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavone Canavese la trascrizione della presente sentenza per le annotazioni di rito.
DICHIARA la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco pagina 4 di 6 rispetto.
DISPONE l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1 Per_1
e pari ad € 500,00 (ovverosia € 250,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Per_2
direttamente sul conto della coniuge sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Parte_1
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre ad eventuali assegni di legge ed oltre al 50% delle spese mediche, ricreative, scolastiche universitarie, straordinarie occorrenti ai figli come da Protocollo in vigore tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli Avvocati di Vercelli (prot. n.
375 del 21 dicembre 2018) da rimborsarsi entro 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di pagamento, il tutto con efficacia del detto contributo dal momento della proposizione della domanda giudiziale ex art. 445 c.c..
DISPONE in favore della sig.ra il diritto a percepire la quota del 100% dell'AUU stante l'esclusiva Pt_1
collocazione dei minori presso la madre.
DISPONE, quanto al regime delle visite del padre ai figli minori che, in ogni caso, potranno stare con il sig. nei fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, quando CP_1
il padre li accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli per il weekend li potrà prendere da scuola preferibilmente il giovedì, tenendoli con sé fino al venerdì mattina, accompagnandoli a scuola.
DISPONE CHE, durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli per una settimana, secondo le regole dell'alternanza e tale programmazione varrà anche per il periodo delle feste comandate (25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, feste patronali) per le quali potrà valere la modalità alternata da concordarsi con congruo anticipo tra i genitori;
analogamente per le vacanze estive (15 giorni anche non consecutivi in agosto, salvo diverse proposte che le parti potranno concordare).
PRENDE ATTO che il sig. concede alla sig.ra in comodato d'uso gratuito per la durata CP_1 Pt_1
di 18 mesi durante la settimana (dal lunedì al venerdì compresi) la propria auto Fiat Tipo, targata FP 035
LN. Il sig. potrà utilizzare a sua volta la predetta vettura durante i fine settimana nonché in quei CP_1
giorni infrasettimanali di propria competenza con i minori. La sig.ra si impegna a sostenere le spese Pt_1 per l'ordinaria manutenzione del veicolo ed a rifondere quelle sostenute per la circolazione dello stesso pagina 5 di 6 (assicurazione semestrale anno 2025 e seguenti) a titolo esemplificativo e non esaustivo (pagamento del bollo, pagamento dell'assicurazione, pagamento di eventuali manutenzioni ordinarie e tagliandi quando necessari, cambio gomme ecc.).
Le parti rinunciano alle ulteriori pretese economiche dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1124/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente in [...], piazza Vittorio Varese Parte_1
n. 5, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Fioramonti del Foro di CodiceFiscale_1
Novara, C.F. (numero di fax 0321 683196 ed indirizzo pec CodiceFiscale_2
a cui inviare le successive comunicazioni) presso il cui Email_1
studio in Novara, C.so Cavallotti n. 11 elegge domicilio
Ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], e residente in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce CodiceFiscale_3 al presente atto, dall'Avv. Mattia Camoletto C.F.: presso il cui studio in Ivrea C.F._4
Corso Re Umberto n. 1, è elettivamente domiciliato;
il quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche e gli avvisi relativi alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
Resistente
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in data 24 settembre 2017 hanno contratto matrimonio, come emerge dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pavone Canavese, atto n. 7, Parte II, Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pavone Canavese, in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Cigliano (VC), piazza Vittorio Varese n. 5, e dalla loro unione sono nati i piccoli in data 15 novembre 2015 e in data 13 gennaio Persona_1 Per_2
2020.
Il rapporto coniugale è andato via via a deteriorarsi nel tempo e, iniziato dalla ricorrente il presente procedimento, le parti, hanno ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“……pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
porre a carico del sig. un contributo al mantenimento indiretto dei figli e Controparte_1 Per_1
pari ad € 500,00 (ovverosia € 250,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Per_2
direttamente sul conto della coniuge sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Parte_1
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre ad eventuali assegni di legge ed oltre al 50% delle spese mediche, ricreative, scolastiche universitarie, straordinarie occorrenti ai figli come da Protocollo in vigore tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli Avvocati di Vercelli (prot. n.
375 del 21 dicembre 2018) da rimborsarsi entro 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di pagamento, il tutto con efficacia del detto contributo dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale ex art. 445 c.c.;
riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire la quota del 100% dell'AUU stante l'esclusiva Pt_1
collocazione dei minori presso la madre.
regolamentare il regime delle visite del padre ai figli minori che, in ogni caso, potranno stare con il sig. nei fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, quando il CP_1
padre li accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli per il weekend li pagina 2 di 6 potrà prendere da scuola preferibilmente il giovedì, tenendoli con sé fino al venerdì mattina, accompagnandoli a scuola.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana, secondo le regole dell'alternanza e tale programmazione varrà anche per il periodo delle feste comandate (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, feste patronali) per le quali potrà valere la modalità alternata da concordarsi con congruo anticipo tra i genitori;
idem valga per le vacanze estive (15 giorni anche non consecutivi in agosto, salvo diverse proposte che le parti potranno concordare).
Il sig. concede alla sig.ra in comodato d'uso gratuito per la durata di 18 mesi durante la CP_1 Pt_1
settimana (dal lunedì al venerdì compresi) la propria auto Fiat Tipo, targata FP 035 LN, e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero dalla data in cui sarà la predetta vettura tornerà a poter circolare per la rimozione del sequestro precedentemente iscritto ed la sottoscrizione di nuova polizza assicurativa (attività queste ultime che il sig. si impegna a concludere e CP_1
formalizzare entro e non oltre il 31 gennaio 2025).
Il sig. potrà utilizzare a sua volta la predetta vettura durante i fine settimana nonché in quei CP_1 giorni infrasettimanali (preferibilmente, come detto poc'anzi, i giovedì ed i venerdì) di propria competenza con i minori.
La sig.ra si impegna a sostenere le spese per l'ordinaria manutenzione del veicolo ed a rifondere Pt_1
quelle sostenute per la circolazione dello stesso (assicurazione semestrale anno 2025 e seguenti) a titolo esemplificativo e non esaustivo (pagamento del bollo, pagamento dell'assicurazione, pagamento di eventuali manutenzioni ordinarie e tagliandi quando necessari, cambio gomme ecc.).
Le parti rinunciano alle ulteriori pretese economiche dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro….”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 3 di 6 Va ordinata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita della madre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
, pertanto, sussistano i presupposti per recepire integralmente le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto, infine, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta del minore (ex art. 337 octies c.c.).
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in del Comune di Pavone Canavese, atto n. 7, Controparte_1
Parte II, Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pavone Canavese, in regime di separazione dei beni.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavone Canavese la trascrizione della presente sentenza per le annotazioni di rito.
DICHIARA la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco pagina 4 di 6 rispetto.
DISPONE l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1 Per_1
e pari ad € 500,00 (ovverosia € 250,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Per_2
direttamente sul conto della coniuge sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Parte_1
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre ad eventuali assegni di legge ed oltre al 50% delle spese mediche, ricreative, scolastiche universitarie, straordinarie occorrenti ai figli come da Protocollo in vigore tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli Avvocati di Vercelli (prot. n.
375 del 21 dicembre 2018) da rimborsarsi entro 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di pagamento, il tutto con efficacia del detto contributo dal momento della proposizione della domanda giudiziale ex art. 445 c.c..
DISPONE in favore della sig.ra il diritto a percepire la quota del 100% dell'AUU stante l'esclusiva Pt_1
collocazione dei minori presso la madre.
DISPONE, quanto al regime delle visite del padre ai figli minori che, in ogni caso, potranno stare con il sig. nei fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, quando CP_1
il padre li accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli per il weekend li potrà prendere da scuola preferibilmente il giovedì, tenendoli con sé fino al venerdì mattina, accompagnandoli a scuola.
DISPONE CHE, durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli per una settimana, secondo le regole dell'alternanza e tale programmazione varrà anche per il periodo delle feste comandate (25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, feste patronali) per le quali potrà valere la modalità alternata da concordarsi con congruo anticipo tra i genitori;
analogamente per le vacanze estive (15 giorni anche non consecutivi in agosto, salvo diverse proposte che le parti potranno concordare).
PRENDE ATTO che il sig. concede alla sig.ra in comodato d'uso gratuito per la durata CP_1 Pt_1
di 18 mesi durante la settimana (dal lunedì al venerdì compresi) la propria auto Fiat Tipo, targata FP 035
LN. Il sig. potrà utilizzare a sua volta la predetta vettura durante i fine settimana nonché in quei CP_1
giorni infrasettimanali di propria competenza con i minori. La sig.ra si impegna a sostenere le spese Pt_1 per l'ordinaria manutenzione del veicolo ed a rifondere quelle sostenute per la circolazione dello stesso pagina 5 di 6 (assicurazione semestrale anno 2025 e seguenti) a titolo esemplificativo e non esaustivo (pagamento del bollo, pagamento dell'assicurazione, pagamento di eventuali manutenzioni ordinarie e tagliandi quando necessari, cambio gomme ecc.).
Le parti rinunciano alle ulteriori pretese economiche dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
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