Articolo 2 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859
Articolo 1Articolo 3
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14 febbraio 1963
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15 luglio 1977
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16 dicembre 2010
Art. 2. Piano di studi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348 . (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348 . (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348 . (1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212)) .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.
L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.
L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010