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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 13 maggio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 196/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. M. Gandini)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta;
PARTE RESISTENTE: come da note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
Contr del lavoro, l' per sentir dichiarare nulla o annullare l'ordinanza ingiunzione n. 01-001447346. CP_1
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente, legale rappresentante della CP_3
premesso di aver Parte_2 ricevuto, in data 18.12.2024, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 01- CP_1
001447346 per il pagamento della somma di €
13.888,50 a titolo di omesso pagamento dei contributi per le quote a carico di dipendenti per l'anno 2016 (come da atto di accertamento 1200.11/10/2018.0358320), CP_1 eccepiva la prescrizione della pretesa.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , dando atto di aver riesaminato in CP_1 autotutela la posizione della ricorrente e di aver disposto l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva affinchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito dell'annullamento, da parte dell'istituto convenuto, dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò, evidentemente, impedisce l'indagine nel merito sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, posto che l'annullamento della stessa di fatto soddisfa la pretesa azionata dalla ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, possono essere compensate nella misura del 50%, tenuto conto della leale condotta dell'istituto che
è tempestivamente attivato per procedere in autotutela, nonché delle difficoltà interpretative in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 37, comma 2, d.l. 18/20 e dell'art. 11, comma 9, d.l. 183/20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 196/25 R.G.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' alla refusione del 50% CP_1
delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 13 maggio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 196/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. M. Gandini)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta;
PARTE RESISTENTE: come da note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
Contr del lavoro, l' per sentir dichiarare nulla o annullare l'ordinanza ingiunzione n. 01-001447346. CP_1
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente, legale rappresentante della CP_3
premesso di aver Parte_2 ricevuto, in data 18.12.2024, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 01- CP_1
001447346 per il pagamento della somma di €
13.888,50 a titolo di omesso pagamento dei contributi per le quote a carico di dipendenti per l'anno 2016 (come da atto di accertamento 1200.11/10/2018.0358320), CP_1 eccepiva la prescrizione della pretesa.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , dando atto di aver riesaminato in CP_1 autotutela la posizione della ricorrente e di aver disposto l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva affinchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito dell'annullamento, da parte dell'istituto convenuto, dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò, evidentemente, impedisce l'indagine nel merito sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, posto che l'annullamento della stessa di fatto soddisfa la pretesa azionata dalla ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, possono essere compensate nella misura del 50%, tenuto conto della leale condotta dell'istituto che
è tempestivamente attivato per procedere in autotutela, nonché delle difficoltà interpretative in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 37, comma 2, d.l. 18/20 e dell'art. 11, comma 9, d.l. 183/20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 196/25 R.G.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' alla refusione del 50% CP_1
delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini