TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 144
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli obblighi del Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di deliberazione motivata e di trasmissione all'Autorità Garante si applichino anche quando le pubbliche amministrazioni acquisiscono partecipazioni, anche indirette, in società quotate. L'inerzia del Comune nel conformarsi al parere motivato dell'Autorità è illegittima.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere in conformità al parere motivato

    Poiché il ricorso è stato accolto nel merito, il Comune resistente è stato condannato ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità Garante, adottando l'atto deliberativo richiesto entro un termine specifico.

  • Accolto
    Illegittimità del rifiuto di adeguamento al parere motivato

    Il ricorso è stato accolto e il Comune è stato condannato ad adeguarsi al parere motivato, implicando l'annullamento di eventuali atti di rifiuto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 144
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 144
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo