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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2578/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8094/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057847707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1059/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate ON e della Regione Campania avverso la cartella di pagamento n. 07120250057847707000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019. Deduce la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità del tributo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate ON chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto non risulta allegata documentazione attestante la notifica di un avviso di accertamento e comunque altri atti interruttivi della prescrizione, ormai verificatasi.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente 1 e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8094/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057847707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1059/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate ON e della Regione Campania avverso la cartella di pagamento n. 07120250057847707000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019. Deduce la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità del tributo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate ON chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto non risulta allegata documentazione attestante la notifica di un avviso di accertamento e comunque altri atti interruttivi della prescrizione, ormai verificatasi.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente 1 e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.