TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria UC Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Brescia, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cirrone, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
RE d'AR (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Monca Cirrone,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Castell'Arquato (PC) in data 22.9.2018 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, come di fatto avviene da diversi mesi, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la figlia minore , nata a [...], il [...], verrà affidata ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre, in
Castell'Arquato, Via Sforza Caolzio n. 85;
3) per l'effetto di quanto sopra, il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1
avranno il preciso obbligo di collaborare tra di loro per tutto quanto necessario nell'interesse esclusivo della figlia minore, per assicurare alla
2 medesima cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e garantirle una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale. Ogni controversia, tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza della minore.
Verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui si siano venuti a conoscenza,
circa ogni fatto rilevante che riguardi la medesima e la sua crescita. Ogni
genitore si impegna altresì formalmente a provvedere personalmente alla cura ed all'educazione di quando la stessa si trovi presso di lui/lei, Per_1
impegnandosi altresì ad informare l'altro genitore anche in relazione ad eventuali cambi di programma e/o spostamenti che coinvolgono la minore.
4) I ricorrenti concordano che sia disposta l'assegnazione della casa familiare, sita in Castell'Arquato (PC), viaPonte di Legno n. 1, in favore del Sig. , proprietario esclusivo dell'immobile e ciò CP_1
tenendo prioritariamente conto dell'inter esse della figlia minore, a conservare il proprio habitat domestico, benché la stessa si sia attualmente trasferita con la madre presso altra abitazione;
5) in relazione al diritto di visita del padre, salvo diversi accordi che potranno essere concordati per iscritto dai coniugi, il padre potrà stare con la figlia:
-il lunedì dall'uscita da scuola, fino al mattino successivo quando ivi la riaccompagnerà;
3 -il martedì, quando la madre l'accompagnerà dal padre alle ore 19,00 ed ivi rimarrà fino al mattino successivo, quando il padre accompagnerà a scuola la bambina;
Il padre potrà, inoltre, stare con la figlia a weekend alternati, dal sabato alle ore 12,10 quando la madre accompagnerà la bambina dal padre ed ivi rimarrà fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola la bambina;
6) I genitori concordano che la minore trascorrerà le vacanze secondo la seguente modalità:
• Vacanze estive: periodo da concordarsi annualmente tra i genitori;
- Una settimana, da individuarsi nel mese di luglio o di agosto, sarà
trascorsa con il padre, compatibilmente con le esigenze organizzative di entrambi i genitori.
• Vacanze pasquali:
- Durante il periodo delle vacanze pasquali, la minore resterà con la madre nei quattro giorni successivi alle festività principali (Pasqua e Lunedì
dell'Angelo), ovvero nei giorni immediatamente successivi alle due festività, salvo diverso accordo tra le parti.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, per iscritto (a mezzo e-mail o altro mezzo tracciabile), il periodo prescelto entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno. I genitori si impegnano a coordinarsi al fine di evitare sovrapposizioni, in caso con trario, si applicherà il seguente criterio di alternanza annuale:
4 – negli anni dispari, la minore trascorrerà il periodo di vacanza estivo sopra-indicato con la madre;
– negli anni pari, la minore trascorrerà il periodo di vacanze estivo sopra -
indicato con il padre.
Restano salvi eventuali accordi diversi tra le parti, da concordarsi in forma scritta, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della minore, nonché delle sue esigenze personali e della sua volontà, se compatibile con l'età e la maturità.
Durante le festività, il calendario ordinario di frequentazione viene sospeso, e si applica il principio dell'alternanza annuale, articolato come segue:
– Negli anni dispari, la minore trascorrerà:
• con la madre: il giorno di SA UC (13 dicembre), il giorno di Natale
(25 dicembre) e il giorno di SA TE (26 dicembre);
• con il padre: il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre), il giorno di
Capodanno (31 dicembre).
– Negli anni pari, la minore trascorrerà:
• con il padre: il giorno di SA UC (13 dicembre), Natale (25 dicembre)
e SA TE (26 dicembre);
• con la madre: la Vigilia di Natale (24 dicembre), Capodanno (31
dicembre).
Nel caso in cui le festività ricadano all'interno di un periodo già assegnato a uno dei genitori secondo il calendario ordinario, le giornate festive saranno comunque regolate secondo il presente criterio di alternanza, con
5 interruzione temporanea del calendario consueto e successivo ripristino alla fine del periodo festivo.
I genitori si impegnano a garantire, nei giorni precedenti e successivi alle festività, passaggi organizzativi equilibrati e rispettosi della stabilità della minore.
In occasione delle festività personali e ricorrenze, si stabilisce, salvo diverso accordo scritto, in deroga al calendario ordinario ed anche quando tali giornate ricadano nel periodo assegnato all'altro genitore, quanto segue:
– in occasione del compleanno della madre, la minore sarà con la madre;
– in occasione del compleanno del padre, la minore sarà con il padre;
– in occasione della festa della mamma, la minore sarà con la madre;
– in occasione della festa del papà, la minore sarà con il padre.
In occasione delle feste in cui la bambina starà con il padre, quest'ultimo l'andrà a prendere all'uscita della scuola ed ivi la riaccompagnerà la mattina successiva.
I genitori si danno reciproca disponibilità a modificare di comune accordo i periodi di permanenza stabiliti, sia ordinari che festivi, al fine di contemperare le esigenze della minore e quelle lavorative, logistiche o familiari di ciascuno.
Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto, anche a mezzo e -mail o altra forma tracciabile.
7) I genitori concordano che, durante tutti i periodi di vacanza scolastica,
ovverosia nei giorni in cui la minore non frequenta la scuola, e ad esclusione dei periodi di vacanza espressamente trascorsi con la madre o
6 con il padre (secondo quanto previsto dal presente accordo), sarà Per_1
affidata ad un centro estivo e/o “rifugio lo scoiattolo” ed il costo del servizio sarà interamente a carico del padre, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Le parti convengono che l'onere economico relativo al centro estivo e/o
“rifugio lo scoiattolo” resterà interamente a carico del padre fino a quando la minore ne avrà effettiva necessità, tuttavia, a partire dal compimento del decimo anno di età della mino re, tale spesa non graverà più
esclusivamente sul padre, bensì sarà qualificata come spesa straordinaria e, in quanto tale, ripartita tra i genitori secondo le percentuali di contribuzione economica stabilite nel presente accordo.
Le parti concordano inoltre che la minore non frequenterà il centro estivo né sarà affidata ad un servizio di baby -sitting durante le settimane di vacanza estiva in cui è prevista la sua permanenza con uno dei genitori.
Qualora, in deroga a quanto sopra st abilito, uno dei genitori decida autonomamente di ricorrere a tali servizi durante il proprio periodo di affidamento, la relativa spesa resterà integralmente a suo carico, senza possibilità di rivalersi sull'altro genitore, e ciò anche in deroga a quanto eventualmente previsto al successivo punto 9.
8) I genitori concordano che la minore sarà iscritta, per il ciclo Per_1
della scuola primaria e secondaria, presso l'Istituto Comprensivo con sede in Castell'Arquato (PC), oppure, in alternativa, presso l'Istituto
Comprensivo con sede in Lugagnano Val D'AR (PC), da individuarsi in base a criteri di prossimità alla residenza prevalente della minore,
continuità relazionale e qualità dell'offerta formativa.
7 Tale scelta è dettata dall'esigenza di garantire alla minore un ambiente scolastico stabile, facilmente raggiungibile, che favorisca la continuità
educativa e sociale, nonché la serenità nei trasferimenti giornalieri, tenuto conto della sua età e del superiore interesse al benessere e allo sviluppo armonico.
L'iscrizione definitiva sarà formalizzata con il consenso di entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare nella gestione del percorso scolastico della figlia, partecipando congiuntamente, laddove possibile,
agli incontri scolastici e mantenendo un costante dialogo con il corpo docente.
9) il Sig. corrisponderà alla sig.ra per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore -sino al raggiungimento dell'autonomia economica di - la somma mensile di €. 250,00, mediante versamento Per_1
sul conto corrente IBAN n. [...] 01028132197 entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici
ISTAT come per legge, a far tempo dalla sentenza di omologa. Si precisa,
conformemente alle linee guida del CNF, che sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già
esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già
8 presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreativ e abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
10) il Sig. concorrerà, nella misura del 70%, delle seguenti CP_1
spese straordinarie necessarie per la minore, come da linee guida del CNF
e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,
devono essere debitamente documentate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e
9 private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi (dal 10° anno di età
della bambina), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acqu isto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
10 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email,
pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso , sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà
comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le detrazioni per i figli a carico sono disciplinate secondo i seguenti criteri:
11 per i figli minori, in considerazione dell'affidamento condiviso disposto nel presente accordo, le detrazioni fiscali spettanti per ciascun figlio sono ripartite nella misura del 50% tra entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale si impegna a riversare al primo genitore un importo pari al 50% della detrazione stessa, conformemente al disposto normativo. Ciascun genitore provvederà autonomamente, in sede di dichiarazione dei redditi, ad indicare la propria quota di detrazione spettante per ciascun figlio, nel rispetto delle percentuali sopra stabilite.
In caso di variazioni delle condizioni reddituali che comportino l'impossibilità per uno dei genitori di fruire della detrazione, questi dovrà
tempestivamente comunicarlo all'altro genitore per consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore capiente.
Detrazioni per altre spese .
Le eventuali detrazioni fiscali relative a spese sostenute nell'interesse dei figli (spese mediche, scolastiche, sportive e similari) spettano al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando l'obbligo di documentazione previsto dalla n ormativa fiscale vigente. Nel caso di spese sostenute congiuntamente o ripartite tra i genitori, la detrazione spetta in proporzione alla quota effettivamente sostenuta da ciascuno.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni reddituali che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni fiscali, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti nella ripartizione delle ste sse. Eventuali modifiche agli
12 accordi qui stabiliti dovranno essere formalizzate per iscritto e, ove necessario, sottoposte all'omologazione del giudice competente.
Nel caso in cui sopravvengano modifiche normative in materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, le parti si riservano di adeguare il presente accordo alle nuove disposizioni, mantenendo fermi i principi di equità e proporzionalità qui stabiliti . La presente disciplina delle detrazioni fiscali è parte integrante dell'accordo di separazione e potrà
essere modificata solo previo accordo scritto tra le parti o su provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
Le parti dichiarano di aver ricevuto adeguata informazione circa gli effetti fiscali del presente accordo e di accettarne integralmente il contenuto,
riconoscendo che la disciplina delle detrazioni qui stabilita risponde all'interesse di entrambi i coniugi e dei figli, in conformità ai principi di buona fede e correttezza che devono ispirare i rapporti tra genitori separati.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, dalle Regioni, dagli
Enti locali o da altri enti pubblico in favore del nucleo familiare o dei singoli componenti sono disciplinati secondo il principio di proporzionalità.
EG /U
L'assegno per il nucleo familiare o assegno unico i ricorrenti concordano sarà attribuito, in aggiunta ed indipendentemente dall'assegno di mantenimento, integralmente in favore della Sig.ra Parte_1
11) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi
13 di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per la figlia minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche Per_1
per l'espatrio;
12) I genitori, nella ratio dell'affidamento condiviso, si impegnano per il futuro a consultarsi reciprocamente circa le decisioni di maggior rilievo attinenti alla sfera educativa, scolastica, di crescita ecc. di e si Per_1
impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto basato sul pieno rispetto ed improntato sulla serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, impegnandosi altresì ad astenersi dalla pubblicazione delle foto del la figlia sui social network.
13) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa per il proprio mantenimento reciproco.
14) Le suestese condizioni di separazione avranno validità ed efficacia dalla data della sentenza di omologa.
15) Fatto salvo quanto esplicitato ai punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorrente, precisando di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
14 Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
; CP_1
15 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'Arquato (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 20 ,anno 2018, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria UC Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Brescia, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cirrone, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
RE d'AR (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Monca Cirrone,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Castell'Arquato (PC) in data 22.9.2018 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, come di fatto avviene da diversi mesi, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la figlia minore , nata a [...], il [...], verrà affidata ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre, in
Castell'Arquato, Via Sforza Caolzio n. 85;
3) per l'effetto di quanto sopra, il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1
avranno il preciso obbligo di collaborare tra di loro per tutto quanto necessario nell'interesse esclusivo della figlia minore, per assicurare alla
2 medesima cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e garantirle una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale. Ogni controversia, tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza della minore.
Verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui si siano venuti a conoscenza,
circa ogni fatto rilevante che riguardi la medesima e la sua crescita. Ogni
genitore si impegna altresì formalmente a provvedere personalmente alla cura ed all'educazione di quando la stessa si trovi presso di lui/lei, Per_1
impegnandosi altresì ad informare l'altro genitore anche in relazione ad eventuali cambi di programma e/o spostamenti che coinvolgono la minore.
4) I ricorrenti concordano che sia disposta l'assegnazione della casa familiare, sita in Castell'Arquato (PC), viaPonte di Legno n. 1, in favore del Sig. , proprietario esclusivo dell'immobile e ciò CP_1
tenendo prioritariamente conto dell'inter esse della figlia minore, a conservare il proprio habitat domestico, benché la stessa si sia attualmente trasferita con la madre presso altra abitazione;
5) in relazione al diritto di visita del padre, salvo diversi accordi che potranno essere concordati per iscritto dai coniugi, il padre potrà stare con la figlia:
-il lunedì dall'uscita da scuola, fino al mattino successivo quando ivi la riaccompagnerà;
3 -il martedì, quando la madre l'accompagnerà dal padre alle ore 19,00 ed ivi rimarrà fino al mattino successivo, quando il padre accompagnerà a scuola la bambina;
Il padre potrà, inoltre, stare con la figlia a weekend alternati, dal sabato alle ore 12,10 quando la madre accompagnerà la bambina dal padre ed ivi rimarrà fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola la bambina;
6) I genitori concordano che la minore trascorrerà le vacanze secondo la seguente modalità:
• Vacanze estive: periodo da concordarsi annualmente tra i genitori;
- Una settimana, da individuarsi nel mese di luglio o di agosto, sarà
trascorsa con il padre, compatibilmente con le esigenze organizzative di entrambi i genitori.
• Vacanze pasquali:
- Durante il periodo delle vacanze pasquali, la minore resterà con la madre nei quattro giorni successivi alle festività principali (Pasqua e Lunedì
dell'Angelo), ovvero nei giorni immediatamente successivi alle due festività, salvo diverso accordo tra le parti.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, per iscritto (a mezzo e-mail o altro mezzo tracciabile), il periodo prescelto entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno. I genitori si impegnano a coordinarsi al fine di evitare sovrapposizioni, in caso con trario, si applicherà il seguente criterio di alternanza annuale:
4 – negli anni dispari, la minore trascorrerà il periodo di vacanza estivo sopra-indicato con la madre;
– negli anni pari, la minore trascorrerà il periodo di vacanze estivo sopra -
indicato con il padre.
Restano salvi eventuali accordi diversi tra le parti, da concordarsi in forma scritta, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della minore, nonché delle sue esigenze personali e della sua volontà, se compatibile con l'età e la maturità.
Durante le festività, il calendario ordinario di frequentazione viene sospeso, e si applica il principio dell'alternanza annuale, articolato come segue:
– Negli anni dispari, la minore trascorrerà:
• con la madre: il giorno di SA UC (13 dicembre), il giorno di Natale
(25 dicembre) e il giorno di SA TE (26 dicembre);
• con il padre: il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre), il giorno di
Capodanno (31 dicembre).
– Negli anni pari, la minore trascorrerà:
• con il padre: il giorno di SA UC (13 dicembre), Natale (25 dicembre)
e SA TE (26 dicembre);
• con la madre: la Vigilia di Natale (24 dicembre), Capodanno (31
dicembre).
Nel caso in cui le festività ricadano all'interno di un periodo già assegnato a uno dei genitori secondo il calendario ordinario, le giornate festive saranno comunque regolate secondo il presente criterio di alternanza, con
5 interruzione temporanea del calendario consueto e successivo ripristino alla fine del periodo festivo.
I genitori si impegnano a garantire, nei giorni precedenti e successivi alle festività, passaggi organizzativi equilibrati e rispettosi della stabilità della minore.
In occasione delle festività personali e ricorrenze, si stabilisce, salvo diverso accordo scritto, in deroga al calendario ordinario ed anche quando tali giornate ricadano nel periodo assegnato all'altro genitore, quanto segue:
– in occasione del compleanno della madre, la minore sarà con la madre;
– in occasione del compleanno del padre, la minore sarà con il padre;
– in occasione della festa della mamma, la minore sarà con la madre;
– in occasione della festa del papà, la minore sarà con il padre.
In occasione delle feste in cui la bambina starà con il padre, quest'ultimo l'andrà a prendere all'uscita della scuola ed ivi la riaccompagnerà la mattina successiva.
I genitori si danno reciproca disponibilità a modificare di comune accordo i periodi di permanenza stabiliti, sia ordinari che festivi, al fine di contemperare le esigenze della minore e quelle lavorative, logistiche o familiari di ciascuno.
Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto, anche a mezzo e -mail o altra forma tracciabile.
7) I genitori concordano che, durante tutti i periodi di vacanza scolastica,
ovverosia nei giorni in cui la minore non frequenta la scuola, e ad esclusione dei periodi di vacanza espressamente trascorsi con la madre o
6 con il padre (secondo quanto previsto dal presente accordo), sarà Per_1
affidata ad un centro estivo e/o “rifugio lo scoiattolo” ed il costo del servizio sarà interamente a carico del padre, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Le parti convengono che l'onere economico relativo al centro estivo e/o
“rifugio lo scoiattolo” resterà interamente a carico del padre fino a quando la minore ne avrà effettiva necessità, tuttavia, a partire dal compimento del decimo anno di età della mino re, tale spesa non graverà più
esclusivamente sul padre, bensì sarà qualificata come spesa straordinaria e, in quanto tale, ripartita tra i genitori secondo le percentuali di contribuzione economica stabilite nel presente accordo.
Le parti concordano inoltre che la minore non frequenterà il centro estivo né sarà affidata ad un servizio di baby -sitting durante le settimane di vacanza estiva in cui è prevista la sua permanenza con uno dei genitori.
Qualora, in deroga a quanto sopra st abilito, uno dei genitori decida autonomamente di ricorrere a tali servizi durante il proprio periodo di affidamento, la relativa spesa resterà integralmente a suo carico, senza possibilità di rivalersi sull'altro genitore, e ciò anche in deroga a quanto eventualmente previsto al successivo punto 9.
8) I genitori concordano che la minore sarà iscritta, per il ciclo Per_1
della scuola primaria e secondaria, presso l'Istituto Comprensivo con sede in Castell'Arquato (PC), oppure, in alternativa, presso l'Istituto
Comprensivo con sede in Lugagnano Val D'AR (PC), da individuarsi in base a criteri di prossimità alla residenza prevalente della minore,
continuità relazionale e qualità dell'offerta formativa.
7 Tale scelta è dettata dall'esigenza di garantire alla minore un ambiente scolastico stabile, facilmente raggiungibile, che favorisca la continuità
educativa e sociale, nonché la serenità nei trasferimenti giornalieri, tenuto conto della sua età e del superiore interesse al benessere e allo sviluppo armonico.
L'iscrizione definitiva sarà formalizzata con il consenso di entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare nella gestione del percorso scolastico della figlia, partecipando congiuntamente, laddove possibile,
agli incontri scolastici e mantenendo un costante dialogo con il corpo docente.
9) il Sig. corrisponderà alla sig.ra per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore -sino al raggiungimento dell'autonomia economica di - la somma mensile di €. 250,00, mediante versamento Per_1
sul conto corrente IBAN n. [...] 01028132197 entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici
ISTAT come per legge, a far tempo dalla sentenza di omologa. Si precisa,
conformemente alle linee guida del CNF, che sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già
esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già
8 presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreativ e abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
10) il Sig. concorrerà, nella misura del 70%, delle seguenti CP_1
spese straordinarie necessarie per la minore, come da linee guida del CNF
e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,
devono essere debitamente documentate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e
9 private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi (dal 10° anno di età
della bambina), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acqu isto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
10 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email,
pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso , sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà
comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le detrazioni per i figli a carico sono disciplinate secondo i seguenti criteri:
11 per i figli minori, in considerazione dell'affidamento condiviso disposto nel presente accordo, le detrazioni fiscali spettanti per ciascun figlio sono ripartite nella misura del 50% tra entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale si impegna a riversare al primo genitore un importo pari al 50% della detrazione stessa, conformemente al disposto normativo. Ciascun genitore provvederà autonomamente, in sede di dichiarazione dei redditi, ad indicare la propria quota di detrazione spettante per ciascun figlio, nel rispetto delle percentuali sopra stabilite.
In caso di variazioni delle condizioni reddituali che comportino l'impossibilità per uno dei genitori di fruire della detrazione, questi dovrà
tempestivamente comunicarlo all'altro genitore per consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore capiente.
Detrazioni per altre spese .
Le eventuali detrazioni fiscali relative a spese sostenute nell'interesse dei figli (spese mediche, scolastiche, sportive e similari) spettano al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando l'obbligo di documentazione previsto dalla n ormativa fiscale vigente. Nel caso di spese sostenute congiuntamente o ripartite tra i genitori, la detrazione spetta in proporzione alla quota effettivamente sostenuta da ciascuno.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni reddituali che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni fiscali, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti nella ripartizione delle ste sse. Eventuali modifiche agli
12 accordi qui stabiliti dovranno essere formalizzate per iscritto e, ove necessario, sottoposte all'omologazione del giudice competente.
Nel caso in cui sopravvengano modifiche normative in materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, le parti si riservano di adeguare il presente accordo alle nuove disposizioni, mantenendo fermi i principi di equità e proporzionalità qui stabiliti . La presente disciplina delle detrazioni fiscali è parte integrante dell'accordo di separazione e potrà
essere modificata solo previo accordo scritto tra le parti o su provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
Le parti dichiarano di aver ricevuto adeguata informazione circa gli effetti fiscali del presente accordo e di accettarne integralmente il contenuto,
riconoscendo che la disciplina delle detrazioni qui stabilita risponde all'interesse di entrambi i coniugi e dei figli, in conformità ai principi di buona fede e correttezza che devono ispirare i rapporti tra genitori separati.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, dalle Regioni, dagli
Enti locali o da altri enti pubblico in favore del nucleo familiare o dei singoli componenti sono disciplinati secondo il principio di proporzionalità.
EG /U
L'assegno per il nucleo familiare o assegno unico i ricorrenti concordano sarà attribuito, in aggiunta ed indipendentemente dall'assegno di mantenimento, integralmente in favore della Sig.ra Parte_1
11) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi
13 di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per la figlia minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche Per_1
per l'espatrio;
12) I genitori, nella ratio dell'affidamento condiviso, si impegnano per il futuro a consultarsi reciprocamente circa le decisioni di maggior rilievo attinenti alla sfera educativa, scolastica, di crescita ecc. di e si Per_1
impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto basato sul pieno rispetto ed improntato sulla serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, impegnandosi altresì ad astenersi dalla pubblicazione delle foto del la figlia sui social network.
13) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa per il proprio mantenimento reciproco.
14) Le suestese condizioni di separazione avranno validità ed efficacia dalla data della sentenza di omologa.
15) Fatto salvo quanto esplicitato ai punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorrente, precisando di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
14 Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
; CP_1
15 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'Arquato (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 20 ,anno 2018, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
16