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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 109/2025 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere estensore Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 109/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vanessa Ilaria Serafini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Lazio n. 1
) Email_1 APPELLANTE Contro (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vittorina Sbaraglini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Galleria Nuova n. 6
) Email_2 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Dott.
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1 899/2024, emessa dal Tribunale di Terni, in data 15.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1688/2022, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 372/2022, R.G. n. 997/2022, emesso dal Tribunale di Terni in data 06.05.2022, in favore del Dott. condannando Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa e violazione della ripartizione dell'onere della prova. L'appellante, inoltre, ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando tutti i motivi di appello e le richieste avverse. In via subordinata, parte appellata ha chiesto di esaminare la questioni preliminare di rito dell'improcedibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale e la questione pregiudiziale di merito dell'intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, assorbite dall'applicazione da pagina 1 di 10 parte del Giudice di prime cure del cd. principio della ragione più liquida.
3. Con ordinanza del 02.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 06.11.2025, la Corte ha fissato l'udienza dell'11.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di analizzare i motivi di appello, è utile ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per la quale è causa. 4.1 Nel 2013 la Sig.ra instaurava una causa civile innanzi al CP_1 Tribunale di Milano contro i due figli e la moglie dell'asserito padre Sig.
già defunto, proponendo domanda di accertamento giudiziale Persona_1 di paternità. Nell'ambito del procedimento veniva disposta una prima CTU dal cui esito emergevano indicazioni decisive a favore dell'ipotesi che la Sig.ra fosse figlia biologica del predetto defunto. Per fugare CP_1 il residuato margine di incertezza in ordine alla paternità, veniva disposta una seconda CTU dal cui esito emergeva la perfetta compatibilità genetica tra la Sig.ra e il defunto Sig. Il CP_1 CP_1 Tribunale, pertanto, poneva a carico dei convenuti le spese della seconda CTU e le “spese di CTP attoree, attestate da fatture quietanzate, relative a tale secondo accertamento peritale”. Successivamente, il Dott. ricorreva al Tribunale di Terni e, Pt_1 dichiarando di essere stato nominato CTP dalla Sig.ra CP_1 nell'ambito della predetta causa civile per il riconoscimento della paternità, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma non pagata di € 7.984,56 (producendo la relativa nota spese) per la seconda attività tecnica espletata nell'ambito della causa. Il Tribunale di Terni, rilevando che “dai documenti prodotti” il credito risultava “certo, liquido ed esigibile”, ingiungeva alla Sig.ra di pagare al Dott. CP_1 Pt_1 la somma di € 7.984,56, oltre le spese legali. 4.2 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Sig.ra
[...] citava il Dott. PR a comparire innanzi al Tribunale di Terni CP_1 per ottenere la revoca del decreto. L'attrice chiedeva l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo perché riferito ad un nominativo diverso da quello proprio di lei;
l'accertamento della nullità della notifica del decreto ingiuntivo perché effettuato a persona erroneamente indicata come convivente con lei;
l'accertamento dell'improcedibilità e dell'inefficacia o della nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale;
l'accertamento dell'improcedibilità e dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di procura alle liti;
l'accertamento dell'inidoneità del titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo, asserendo la non qualificabilità della “notula pro forma di spesa” come fattura;
l'accertamento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per errore nella persona del debitore, che parte attrice indicava essere la parte convenuta nella causa per il riconoscimento della paternità; l'accertamento dell'incongruità delle somme richieste dal Dott. “per mancanza della Pt_1 prova relativa all'accettazione di parte ingiunta delle dette richieste economiche, nonché mancanza della prova relativa alla congruità e dell'entità delle somme e del rispetto dei minimi parcellari” (ultima pag. dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della Sig.ra
[...]
. Si costituiva in giudizio il Dott. contestando le CP_1 Pt_1 questioni di rito e di merito lamentate dalla Sig.ra CP_1 chiedendo di confermare l'opposto decreto ingiuntivo asserendo che “il compenso richiesto, mai contestato, sia ancorato alla normativa di pagina 2 di 10 riferimento” (pag. 2 dell'atto di comparsa di costituzione del Dott.
). Il Dott. , inoltre, chiedeva la condanna di controparte al Pt_1 Pt_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale di Terni accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dalla Sig.ra per mancanza di prove. Il Tribunale, CP_1 dopo aver escluso la nullità del decreto ingiuntivo per asserito errore sulle generalità del destinatario, escluso la nullità del decreto ingiuntivo per l'asserito difetto di notifica, escluso l'improcedibilità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per asserita mancanza di procura alle liti, in applicazione del cd. principio della ragione più liquida ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra CP_1
poiché “per la seconda CTP … l'opposto ha fondato la propria richiesta
[...] sul fatto che era stato concordato con la opponente un preventivo di spesa
“nell'ordine dei 5.000,00/6.000,00 Euro escluse spese di viaggio, trasferte generali nonché oneri di legge”, ma di tale accordo non è stata fornita alcuna prova”. Ha affermato il Tribunale che le predette spese “sono state contestate dall'opponente e non sono supportate da documentazione” e che
“non è stata depositata la perizia di parte, redatta dall'opposto, cui tali attività si riferirebbero”.
5. In via preliminare, la doglianza di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello “per mancanza dei requisiti di chiarezza e sinteticità ex art. 342 comma 2 c.p.c.” è infondata e va respinta. A differenza di quanto lamentato da parte appellata, infatti, parte appellante ha chiaramente indicato i due motivi di appello sui quali si fonda l'impugnazione e ha debitamente riportato le relative parti della sentenza impugnata che ritiene ingiuste e, in quanto tali, da riformare.
6. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'asserita improcedibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale del debitore, essa è infondata e va respinta. Come noto, l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. è presupposto indefettibile solo per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di risarcimento del danno, non anche per l'esercizio dell'azione volta all'adozione del decreto ingiuntivo. L'art. 633 c.p.c., infatti, indica, quali condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione, un diritto di credito con determinate caratteristiche, l'esistenza di una prova scritta e l'adempimento di una controprestazione o l'avveramento di una condizione. Vieppiù: nel caso in esame, il Dott. aveva comunque provveduto a Pt_1 costituire in mora la Sig.ra tramite e-mail. CP_1 Sul valore probatorio dell'e-mail, la costante giurisprudenza afferma che:
“Occorre ricordare che: (i) è ius receptum (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01) che "(i)n tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass. Civ. n. 11584/2024).
“Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle pagina 3 di 10 modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015)” (Cass. Civ. n. 19155/2019). E ancora: “Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270)” (Cass. Civ. 18631/2021). Pertanto posto che, come pocanzi illustrato, l'e-mail è un documento elettronico valevole come atto di costituzione in mora, la Sig.ra Parte_2
non ha allegato elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà
[...] fattuale e la realtà riprodotta nell'e-mail, ma si è limitata ad asserire che l'e-mail non può essere considerata una messa in mora formale del debitore. Nel caso in esame, l'e-mail inviata dal Dott. all'avv. Raffaella Pt_1 Caresano (difensore della Sig.ra nella causa per CP_1 riconoscimento di paternità) contiene la chiara manifestazione della volontà del Dott. di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto Pt_1 poiché egli scrive: “resto in attesa del pagamento quanto prima possibile della complessiva somma di Euro 8343,68 (Euro 359,12 per il primo incarico ed Euro 7984,56 per il secondo incarico), a saldo delle mie competenze per l'attività professionale svolta”. Inoltre, nonostante la Sig.ra in sede di interrogatorio CP_1 formale, la cui ammissione è stata chiesta dal Dott. davanti al Pt_1 Giudice di prime cure, ha negato di aver ricevuto la nota spese e di essere stata informata in merito ad essa da parte del suo difensore (verbale di udienza del 14.06.2024), dagli atti depositati dal Dott. risulta che Pt_1 quest'ultimo ha allegato la nota spese all'e-mail del 26.07.2018 indirizzata all'indirizzo di posta elettronica della Sig.ra CP_1 Questo fatto è confermato dall'avv. Raffaella Cerasano che nell'e-mail del 06.09.2018 indirizzata all'avv. Donatella Rossi (difensore dei convenuti nella causa per riconoscimento di paternità) ha scritto “ti rimetto in allegato la nota delle spese e delle competenze che il Dott. ha Pt_1Cont inviato alla Sig.ra per le prestazioni rese in occasione del secondo pagina 4 di 10 Co accertamento peritale”. Nel corso del giudizio la Sig.ra si è CP_1 lamentata solo del fatto che la costituzione in mora non può “essere considerata la mail depositata da parte opposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, documentazione ininfluente e tardiva” (pag. 4 Co dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello della Sig.ra
). CP_1 Conclusivamente, la doglianza è infondata e va respinta poiché, come visto, l'e-mail in esame, oltre a non essere necessaria ai fini della proposizione del decreto ingiuntivo è comunque documentazione non ininfluente e non è nemmeno tardiva perché il Dott. l'ha depositata in sede di comparsa Pt_1 di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. n. 2 dell'atto di comparsa). 7. Si deve ora analizzare la doglianza di parte appellata relativa all'asserita intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo. La Sig.ra afferma che sia decorso il termine di prescrizione CP_1 di tre anni indicato dall'art. 2956 c.c. per il compenso dell'opera prestata dai professionisti e per il rimborso delle correlative spese, in quanto la notula di spesa presentata dal Dott. è datata 26.07.2028, Pt_1 mentre il decreto ingiuntivo opposto è datato 06.05.2022 e notificato il 16.06.2022 (quindi ben oltre i predetti tre anni). La Sig.ra, inoltre, asserisce di non aver ricevuto “lettere di messa in mora formale o altri atti idonei all'interruzione del decorso del termine di prescrizione” in quanto “le mail allegate dal creditore … non possono considerarsi atti formali di messa in mora” (pag. 4 e 5 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello della Sig.ra ). CP_1 Sul punto, la costante giurisprudenza afferma che: “Come noto, la prescrizione presuntiva radica soltanto una presunzione iuris tantum - pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria - che il debito sia stato pagato in considerazione dell'obbligazione e degli usi, diversamente dalla prescrizione ordinaria che, invece, fa derivare l'effetto estintivo dell'obbligazione dal semplice decorso di un determinato periodo di tempo prefissato dalla legge a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto essere fatta valere. In tema di prescrizione presuntiva, il debitore eccipiente è tenuto solo a provare il decorso del termine previsto dalla legge e non deve ammettere il mancato pagamento del credito o negare la sua stessa esistenza, atteso che chi eccepisce la prescrizione presuntiva afferma allora implicitamente di aver pagato. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ribadisce che
“l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018). L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014)” (così Cass. Civ. n. 15665/2023)”(Cass. Civ. n. 17980/2020; Cass. Civ. n. 23751/2018; Cass. Civ. n. 30058/2017; CA Bologna n. 810/2024). Nel caso in esame, la Sig.ra eccepisce il decorso della CP_1 prescrizione presuntiva che, come visto, è una presunzione relativa di avvenuto pagamento del debito, ma ella resiste in giudizio contestando la richiesta di pagamento del creditore Dott. , implicitamente Pt_1 pagina 5 di 10 ammettendo, pertanto, che il debito non sia stato pagato. Poiché l'art. 2959 c.c. afferma che l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, l'eccezione sollevata dalla Sig.ra va respinta. CP_1 8. Con il primo motivo di appello, il Dott. lamenta la violazione e/o Pt_1 falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo motivo di appello, il Dott. lamenta un vizio di errata ricostruzione del fatto, un vizio Pt_1 di omessa e/o carente motivazione e la violazione del riparto dell'onere probatorio. 8.1 Come correttamente affermato proprio dall'appellante, l'opposizione a decreto ingiuntivo fonda un giudizio di cognizione ordinario in cui incombe sull'opposto, convenuto in senso formale ed attore in senso sostanziale, l'onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, e sull'opponente, attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova dell'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa creditoria o di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato in giudizio. Nel caso in esame, pertanto, in applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., la Sig.ra opponente e quindi attrice in senso CP_1 formale ma convenuta in senso sostanziale, poteva legittimamente limitarsi a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal Dott. , opposto e quindi convenuto in senso formale ma Pt_1 attore in senso sostanziale, che aveva al contrario l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito da lui fatto valere in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. È errata, pertanto, la doglianza del Dott. in cui afferma che da Pt_1 parte della Sig.ra “non è stato prodotto alcun documento” CP_1 (pag. 13 dell'atto di citazione in appello del Dott. , proprio Pt_1 perché, come predetto, era il Dott. che aveva l'onere di provare il Pt_1 diritto da lui azionato. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, le spese per un totale di € 1.703,00 che il Dott. asserisce di aver sostenuto per Pt_1 attività fuori sede/trasferte, viaggio, soggiorno, noleggio autovettura e carburante “sono state contestate dall'opponente e non sono supportate da documentazione” (pag. 6 della sentenza impugnata). Il Dott. , infatti, Pt_1 non ha mai fornito la prova di aver effettivamente sostenuto quelle spese, non avendo prodotto scontrini o qualsiasi altro documento da cui si possa evincere che lui abbia effettuato le predette spese. Queste ultime, pertanto, non sono dovute. Per quanto riguarda l'attività di studio dei polimorfismi del DNA che il Dott. asserisce di aver svolto per un totale di € 4.590,00, come Pt_1 condivisibilmente constatato dal Giudice di prime cure, “non è stata depositata la perizia di parte, redatta dall'opposto, cui tali attività si riferirebbero … tenuto conto, altresì, del fatto che l'opponente contesta che tali attività siano state compiute, avendo eccepito che le indagini biologiche effettuate con i marcatori, indicati soltanto nella comparsa di costituzione in risposta, non emergono dalla perizia dell'opposto, né da alcun documento depositato nel fascicolo del monitorio” (pag. 7 della sentenza impugnata). Il Dott. pertanto, a fronte della contestazione Pt_1 della Sig.ra che ha eccepito che lui non abbia mai effettuato CP_1 quel tipo di attività inserita nella nota spese, non ha assolto il relativo onere probatorio che gli imponeva di documentare l'attività che asserisce di aver svolto, ad esempio producendo la sua relazione di CTP o i referti degli esami svolti sui marcatori del DNA che asserisce di aver effettuato. pagina 6 di 10 Pertanto, è giusta e va confermata la sentenza nella parte in cui afferma che “si rileva che le richieste di parte opposta non sono state provate e che non è possibile in alcun modo valutarne – in ipotesi – la congruità, stante il mancato deposito della perizia cui le attività si riferiscono”. Né può essere accolta la doglianza del Dott. relativa al fatto che vi Pt_1 sarebbe stata una ricognizione di debito da parte della Sig.ra CP_1
, come asseritamente si evincerebbe dallo scambio di mail tra i due.
[...] Dagli atti prodotti dal Dott. infatti, non risulta alcuna e-mail o Pt_1 qualsiasi altro elemento da cui evincere che la Sig.ra abbia CP_1 manifestato la volontà di riconoscere un determinato debito nei confronti del Dott. . Pt_1 8.2 L'art. 115 c.p.c. afferma che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il Dott. lamenta la violazione della predetta disposizione in quanto Pt_1 egli avrebbe “prodotto mail mai contestate da dove si evinceva in modo cristallino la fondatezza della pretesa creditoria”. La doglianza è fondata nei termini e nei limiti che seguono. Nell'e-mail inviata all'avv. Raffaella Caresano, il Dott. , entrando Pt_1 nel merito della richiesta di pagamento per il suo secondo incarico di CTP, fa riferimento alle sue “osservazioni del 2 maggio 2015, depositate agli atti di CTU” (e-mail del 15 novembre 2018). Il Dott. , pertanto, Pt_1 allega il fatto di aver ricevuto il secondo incarico come CTP da parte della Sig.ra e di aver svolto l'attività di produzione delle CP_1 osservazioni. Questo fatto allegato dal Dott. non è stato Pt_1 specificamente contestato dalla Sig.ra . CP_1 Quest'ultima, nella spiegazione di alcune sentenza della Corte di Cassazione da lei citate, afferma di “aver incaricato il professionista di effettuare una prestazione in proprio favore” (pag. 7 dell'atto di note conclusive della Sig.ra nel giudizio di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo). Infatti, la Sig.ra si lamenta del fatto che “la CP_1 prova del quantum non è stata fornita” (pag. 17 dell'atto di note conclusive nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), lamentando, in punto di an debeatur, solo la carenza di legittimazione passiva in capo a lei. Tutta la difesa della Sig.ra nel primo e nel presente CP_1 grado di giudizio è basata sulla contestazione del quantum richiesto dal Dott. , lamentando: la mancata allegazione delle relative ricevute o Pt_1 fatture, il mancato accordo sulla somma qui chiesta dal Dott. e la Pt_1 mancanza di prove. A sostegno del Dott. c'è il dispositivo della sentenza del Tribunale Pt_1 di Milano nella causa per riconoscimento di paternità che fa riferimento alle “spese di CTP attoree, attestate da fatture quietanzate, riferite a tale secondo accertamento peritale”. Circa il valore probatorio della sentenza di un altro procedimento, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione afferma che “E' principio generale di questa Corte che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa. (Cass. 28855/2008). Il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trame non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di pagina 7 di 10 prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili. Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014). E così è avvenuto nel caso di specie. Tra l'altro va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (Cass. Civ. n. 9242/2016). In virtù del predetto orientamento giurisprudenziale e in applicazione dell'art. 116 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente (come nel caso delle prove legali, non presenti nella fattispecie in esame), la Corte ritiene comunque provati gli assunti del Dott. laddove si afferma che la Sig.ra abbia conferito Pt_1 CP_1 l'incarico di CTP al Dott. anche per la seconda attività tecnica. Pt_1 Il Dott. ha dichiarato che l'accordo tra lei e la Sig.ra Pt_1 CP_1 per la seconda consulenza sia avvenuto in forma orale come per la prima consulenza, avendo dichiarato che un accordo scritto non c'è stato nemmeno per quest'ultima per la quale, però, ha ricevuto il pagamento. Il conferimento dell'incarico al Dott. anche per la seconda Pt_1 consulenza non è stato specificamente contestato dalla Sig.ra CP_1 Quest'ultima, in sede di interrogatorio formale dinanzi al Tribunale di Terni, ha soltanto dichiarato di non aver concordato un preventivo di spesa per la seconda consulenza e di non aver richiesto al Dott. Pt_1 l'emissione della notula relativa al secondo incarico perché, a suo dire, aveva “finito di pagare la fattura per l'esame del DNA e non avevo motivo di chiedere nulla” (udienza del 14.06.2024); ma questo nulla prova sull'an della richiesta di pagamento del Dott. , cioè sul conferimento Pt_1 dell'incarico di CTP anche per la seconda consulenza, poiché in sede di interrogatorio la Sig.ra non ha dichiarato nulla sul punto. CP_1 Alla luce di quanto emerso, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che “l'opponente contesta che tali attività siano state compiute” (pag. 7 della sentenza), poiché ciò che la Sig.ra in realtà contesta è CP_1 solo il quantum richiesto dal Dott. e non anche il fatto che gli Pt_1 abbia conferito l'incarico di CTP e che lui, in quanto tale, abbia pagina 8 di 10 effettuato le osservazioni al CTU, citate dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano, che lui ha dichiarato di aver depositato agli atti di CTU e che non sono state specificamente contestate dalla Sig.ra CP_1
.
[...] Pertanto, in applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c., non avendo la Sig.ra assolto il suo onere di specifica CP_1 contestazione, il fatto allegato dal Dott. di aver svolto la predetta Pt_1 attività in qualità di CTP è un fatto da ritenersi incontroverso e pacifico ai fini della decisione. Da tanto consegue che, pur non provata l'effettuazione delle specifiche attività di cui si è già detto al punto 8 della presente pronuncia, il Dott. in applicazione degli artt. 25 del Pt_1 D.M. 30 maggio 2002 e 52 del D.P.R. n. 115/2002, avrà diritto al compenso pari alla somma di € 290,77, aumentata del doppio in ragione della particolare importanza e complessità della prestazione tecnica svolta dal CTP. 9. Per quanto riguarda la richiesta del Dott. PR di condannare la Sig.ra Co al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1 c.p.c., si osserva quanto segue. Nonostante la mancata riproposizione della predetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado da parte del Dott. Pt_1 considerato che quest'ultimo non ha precisato le conclusioni in modo specifico e che, anche ove del tutto omesse, si sarebbero dovute ritenere richiamate la conclusioni formulate nell'atto di comparsa di costituzione e risposta e considerato, pertanto, che la domanda non è da ritenersi domanda nuova in appello e quindi inammissibile, come invece asserito dalla Sig.ra la domanda è comunque infondata. Nella fattispecie in esame, CP_1 infatti, non risultano sussistenti i due elementi su cui si basa la cd. Lite temeraria, ovvero quello soggettivo (il dolo o la colpa grave della Sig.ra nell'agire/resistere in giudizio) e quello oggettivo CP_1 (il danno sofferto dal Dott. PR di cui chiede il risarcimento). 10. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sono parametrate al decisum.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto:
in riforma della sentenza n. 899/2024, emessa dal Tribunale di Terni, in data 15.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024:
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di spesa di CTP, della somma di € 581,54, Parte_1 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, in favore di che Parte_1 si liquidano in € 2.552,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, in favore di Pt_1 Parte_1
pagina 9 di 10 che si liquidano in € 2.915,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Paola de Lisio
Il Presidente Simone Salcerini
pagina 10 di 10
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 109/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vanessa Ilaria Serafini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Lazio n. 1
) Email_1 APPELLANTE Contro (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vittorina Sbaraglini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Galleria Nuova n. 6
) Email_2 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Dott.
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1 899/2024, emessa dal Tribunale di Terni, in data 15.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1688/2022, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 372/2022, R.G. n. 997/2022, emesso dal Tribunale di Terni in data 06.05.2022, in favore del Dott. condannando Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa e violazione della ripartizione dell'onere della prova. L'appellante, inoltre, ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando tutti i motivi di appello e le richieste avverse. In via subordinata, parte appellata ha chiesto di esaminare la questioni preliminare di rito dell'improcedibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale e la questione pregiudiziale di merito dell'intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, assorbite dall'applicazione da pagina 1 di 10 parte del Giudice di prime cure del cd. principio della ragione più liquida.
3. Con ordinanza del 02.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 06.11.2025, la Corte ha fissato l'udienza dell'11.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di analizzare i motivi di appello, è utile ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per la quale è causa. 4.1 Nel 2013 la Sig.ra instaurava una causa civile innanzi al CP_1 Tribunale di Milano contro i due figli e la moglie dell'asserito padre Sig.
già defunto, proponendo domanda di accertamento giudiziale Persona_1 di paternità. Nell'ambito del procedimento veniva disposta una prima CTU dal cui esito emergevano indicazioni decisive a favore dell'ipotesi che la Sig.ra fosse figlia biologica del predetto defunto. Per fugare CP_1 il residuato margine di incertezza in ordine alla paternità, veniva disposta una seconda CTU dal cui esito emergeva la perfetta compatibilità genetica tra la Sig.ra e il defunto Sig. Il CP_1 CP_1 Tribunale, pertanto, poneva a carico dei convenuti le spese della seconda CTU e le “spese di CTP attoree, attestate da fatture quietanzate, relative a tale secondo accertamento peritale”. Successivamente, il Dott. ricorreva al Tribunale di Terni e, Pt_1 dichiarando di essere stato nominato CTP dalla Sig.ra CP_1 nell'ambito della predetta causa civile per il riconoscimento della paternità, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma non pagata di € 7.984,56 (producendo la relativa nota spese) per la seconda attività tecnica espletata nell'ambito della causa. Il Tribunale di Terni, rilevando che “dai documenti prodotti” il credito risultava “certo, liquido ed esigibile”, ingiungeva alla Sig.ra di pagare al Dott. CP_1 Pt_1 la somma di € 7.984,56, oltre le spese legali. 4.2 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Sig.ra
[...] citava il Dott. PR a comparire innanzi al Tribunale di Terni CP_1 per ottenere la revoca del decreto. L'attrice chiedeva l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo perché riferito ad un nominativo diverso da quello proprio di lei;
l'accertamento della nullità della notifica del decreto ingiuntivo perché effettuato a persona erroneamente indicata come convivente con lei;
l'accertamento dell'improcedibilità e dell'inefficacia o della nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale;
l'accertamento dell'improcedibilità e dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di procura alle liti;
l'accertamento dell'inidoneità del titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo, asserendo la non qualificabilità della “notula pro forma di spesa” come fattura;
l'accertamento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per errore nella persona del debitore, che parte attrice indicava essere la parte convenuta nella causa per il riconoscimento della paternità; l'accertamento dell'incongruità delle somme richieste dal Dott. “per mancanza della Pt_1 prova relativa all'accettazione di parte ingiunta delle dette richieste economiche, nonché mancanza della prova relativa alla congruità e dell'entità delle somme e del rispetto dei minimi parcellari” (ultima pag. dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della Sig.ra
[...]
. Si costituiva in giudizio il Dott. contestando le CP_1 Pt_1 questioni di rito e di merito lamentate dalla Sig.ra CP_1 chiedendo di confermare l'opposto decreto ingiuntivo asserendo che “il compenso richiesto, mai contestato, sia ancorato alla normativa di pagina 2 di 10 riferimento” (pag. 2 dell'atto di comparsa di costituzione del Dott.
). Il Dott. , inoltre, chiedeva la condanna di controparte al Pt_1 Pt_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale di Terni accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dalla Sig.ra per mancanza di prove. Il Tribunale, CP_1 dopo aver escluso la nullità del decreto ingiuntivo per asserito errore sulle generalità del destinatario, escluso la nullità del decreto ingiuntivo per l'asserito difetto di notifica, escluso l'improcedibilità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per asserita mancanza di procura alle liti, in applicazione del cd. principio della ragione più liquida ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra CP_1
poiché “per la seconda CTP … l'opposto ha fondato la propria richiesta
[...] sul fatto che era stato concordato con la opponente un preventivo di spesa
“nell'ordine dei 5.000,00/6.000,00 Euro escluse spese di viaggio, trasferte generali nonché oneri di legge”, ma di tale accordo non è stata fornita alcuna prova”. Ha affermato il Tribunale che le predette spese “sono state contestate dall'opponente e non sono supportate da documentazione” e che
“non è stata depositata la perizia di parte, redatta dall'opposto, cui tali attività si riferirebbero”.
5. In via preliminare, la doglianza di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello “per mancanza dei requisiti di chiarezza e sinteticità ex art. 342 comma 2 c.p.c.” è infondata e va respinta. A differenza di quanto lamentato da parte appellata, infatti, parte appellante ha chiaramente indicato i due motivi di appello sui quali si fonda l'impugnazione e ha debitamente riportato le relative parti della sentenza impugnata che ritiene ingiuste e, in quanto tali, da riformare.
6. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'asserita improcedibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza di messa in mora formale del debitore, essa è infondata e va respinta. Come noto, l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. è presupposto indefettibile solo per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di risarcimento del danno, non anche per l'esercizio dell'azione volta all'adozione del decreto ingiuntivo. L'art. 633 c.p.c., infatti, indica, quali condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione, un diritto di credito con determinate caratteristiche, l'esistenza di una prova scritta e l'adempimento di una controprestazione o l'avveramento di una condizione. Vieppiù: nel caso in esame, il Dott. aveva comunque provveduto a Pt_1 costituire in mora la Sig.ra tramite e-mail. CP_1 Sul valore probatorio dell'e-mail, la costante giurisprudenza afferma che:
“Occorre ricordare che: (i) è ius receptum (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01) che "(i)n tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass. Civ. n. 11584/2024).
“Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle pagina 3 di 10 modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015)” (Cass. Civ. n. 19155/2019). E ancora: “Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270)” (Cass. Civ. 18631/2021). Pertanto posto che, come pocanzi illustrato, l'e-mail è un documento elettronico valevole come atto di costituzione in mora, la Sig.ra Parte_2
non ha allegato elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà
[...] fattuale e la realtà riprodotta nell'e-mail, ma si è limitata ad asserire che l'e-mail non può essere considerata una messa in mora formale del debitore. Nel caso in esame, l'e-mail inviata dal Dott. all'avv. Raffaella Pt_1 Caresano (difensore della Sig.ra nella causa per CP_1 riconoscimento di paternità) contiene la chiara manifestazione della volontà del Dott. di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto Pt_1 poiché egli scrive: “resto in attesa del pagamento quanto prima possibile della complessiva somma di Euro 8343,68 (Euro 359,12 per il primo incarico ed Euro 7984,56 per il secondo incarico), a saldo delle mie competenze per l'attività professionale svolta”. Inoltre, nonostante la Sig.ra in sede di interrogatorio CP_1 formale, la cui ammissione è stata chiesta dal Dott. davanti al Pt_1 Giudice di prime cure, ha negato di aver ricevuto la nota spese e di essere stata informata in merito ad essa da parte del suo difensore (verbale di udienza del 14.06.2024), dagli atti depositati dal Dott. risulta che Pt_1 quest'ultimo ha allegato la nota spese all'e-mail del 26.07.2018 indirizzata all'indirizzo di posta elettronica della Sig.ra CP_1 Questo fatto è confermato dall'avv. Raffaella Cerasano che nell'e-mail del 06.09.2018 indirizzata all'avv. Donatella Rossi (difensore dei convenuti nella causa per riconoscimento di paternità) ha scritto “ti rimetto in allegato la nota delle spese e delle competenze che il Dott. ha Pt_1Cont inviato alla Sig.ra per le prestazioni rese in occasione del secondo pagina 4 di 10 Co accertamento peritale”. Nel corso del giudizio la Sig.ra si è CP_1 lamentata solo del fatto che la costituzione in mora non può “essere considerata la mail depositata da parte opposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, documentazione ininfluente e tardiva” (pag. 4 Co dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello della Sig.ra
). CP_1 Conclusivamente, la doglianza è infondata e va respinta poiché, come visto, l'e-mail in esame, oltre a non essere necessaria ai fini della proposizione del decreto ingiuntivo è comunque documentazione non ininfluente e non è nemmeno tardiva perché il Dott. l'ha depositata in sede di comparsa Pt_1 di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. n. 2 dell'atto di comparsa). 7. Si deve ora analizzare la doglianza di parte appellata relativa all'asserita intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo. La Sig.ra afferma che sia decorso il termine di prescrizione CP_1 di tre anni indicato dall'art. 2956 c.c. per il compenso dell'opera prestata dai professionisti e per il rimborso delle correlative spese, in quanto la notula di spesa presentata dal Dott. è datata 26.07.2028, Pt_1 mentre il decreto ingiuntivo opposto è datato 06.05.2022 e notificato il 16.06.2022 (quindi ben oltre i predetti tre anni). La Sig.ra, inoltre, asserisce di non aver ricevuto “lettere di messa in mora formale o altri atti idonei all'interruzione del decorso del termine di prescrizione” in quanto “le mail allegate dal creditore … non possono considerarsi atti formali di messa in mora” (pag. 4 e 5 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello della Sig.ra ). CP_1 Sul punto, la costante giurisprudenza afferma che: “Come noto, la prescrizione presuntiva radica soltanto una presunzione iuris tantum - pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria - che il debito sia stato pagato in considerazione dell'obbligazione e degli usi, diversamente dalla prescrizione ordinaria che, invece, fa derivare l'effetto estintivo dell'obbligazione dal semplice decorso di un determinato periodo di tempo prefissato dalla legge a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto essere fatta valere. In tema di prescrizione presuntiva, il debitore eccipiente è tenuto solo a provare il decorso del termine previsto dalla legge e non deve ammettere il mancato pagamento del credito o negare la sua stessa esistenza, atteso che chi eccepisce la prescrizione presuntiva afferma allora implicitamente di aver pagato. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ribadisce che
“l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018). L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014)” (così Cass. Civ. n. 15665/2023)”(Cass. Civ. n. 17980/2020; Cass. Civ. n. 23751/2018; Cass. Civ. n. 30058/2017; CA Bologna n. 810/2024). Nel caso in esame, la Sig.ra eccepisce il decorso della CP_1 prescrizione presuntiva che, come visto, è una presunzione relativa di avvenuto pagamento del debito, ma ella resiste in giudizio contestando la richiesta di pagamento del creditore Dott. , implicitamente Pt_1 pagina 5 di 10 ammettendo, pertanto, che il debito non sia stato pagato. Poiché l'art. 2959 c.c. afferma che l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, l'eccezione sollevata dalla Sig.ra va respinta. CP_1 8. Con il primo motivo di appello, il Dott. lamenta la violazione e/o Pt_1 falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo motivo di appello, il Dott. lamenta un vizio di errata ricostruzione del fatto, un vizio Pt_1 di omessa e/o carente motivazione e la violazione del riparto dell'onere probatorio. 8.1 Come correttamente affermato proprio dall'appellante, l'opposizione a decreto ingiuntivo fonda un giudizio di cognizione ordinario in cui incombe sull'opposto, convenuto in senso formale ed attore in senso sostanziale, l'onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, e sull'opponente, attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova dell'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa creditoria o di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato in giudizio. Nel caso in esame, pertanto, in applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., la Sig.ra opponente e quindi attrice in senso CP_1 formale ma convenuta in senso sostanziale, poteva legittimamente limitarsi a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal Dott. , opposto e quindi convenuto in senso formale ma Pt_1 attore in senso sostanziale, che aveva al contrario l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito da lui fatto valere in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. È errata, pertanto, la doglianza del Dott. in cui afferma che da Pt_1 parte della Sig.ra “non è stato prodotto alcun documento” CP_1 (pag. 13 dell'atto di citazione in appello del Dott. , proprio Pt_1 perché, come predetto, era il Dott. che aveva l'onere di provare il Pt_1 diritto da lui azionato. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, le spese per un totale di € 1.703,00 che il Dott. asserisce di aver sostenuto per Pt_1 attività fuori sede/trasferte, viaggio, soggiorno, noleggio autovettura e carburante “sono state contestate dall'opponente e non sono supportate da documentazione” (pag. 6 della sentenza impugnata). Il Dott. , infatti, Pt_1 non ha mai fornito la prova di aver effettivamente sostenuto quelle spese, non avendo prodotto scontrini o qualsiasi altro documento da cui si possa evincere che lui abbia effettuato le predette spese. Queste ultime, pertanto, non sono dovute. Per quanto riguarda l'attività di studio dei polimorfismi del DNA che il Dott. asserisce di aver svolto per un totale di € 4.590,00, come Pt_1 condivisibilmente constatato dal Giudice di prime cure, “non è stata depositata la perizia di parte, redatta dall'opposto, cui tali attività si riferirebbero … tenuto conto, altresì, del fatto che l'opponente contesta che tali attività siano state compiute, avendo eccepito che le indagini biologiche effettuate con i marcatori, indicati soltanto nella comparsa di costituzione in risposta, non emergono dalla perizia dell'opposto, né da alcun documento depositato nel fascicolo del monitorio” (pag. 7 della sentenza impugnata). Il Dott. pertanto, a fronte della contestazione Pt_1 della Sig.ra che ha eccepito che lui non abbia mai effettuato CP_1 quel tipo di attività inserita nella nota spese, non ha assolto il relativo onere probatorio che gli imponeva di documentare l'attività che asserisce di aver svolto, ad esempio producendo la sua relazione di CTP o i referti degli esami svolti sui marcatori del DNA che asserisce di aver effettuato. pagina 6 di 10 Pertanto, è giusta e va confermata la sentenza nella parte in cui afferma che “si rileva che le richieste di parte opposta non sono state provate e che non è possibile in alcun modo valutarne – in ipotesi – la congruità, stante il mancato deposito della perizia cui le attività si riferiscono”. Né può essere accolta la doglianza del Dott. relativa al fatto che vi Pt_1 sarebbe stata una ricognizione di debito da parte della Sig.ra CP_1
, come asseritamente si evincerebbe dallo scambio di mail tra i due.
[...] Dagli atti prodotti dal Dott. infatti, non risulta alcuna e-mail o Pt_1 qualsiasi altro elemento da cui evincere che la Sig.ra abbia CP_1 manifestato la volontà di riconoscere un determinato debito nei confronti del Dott. . Pt_1 8.2 L'art. 115 c.p.c. afferma che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il Dott. lamenta la violazione della predetta disposizione in quanto Pt_1 egli avrebbe “prodotto mail mai contestate da dove si evinceva in modo cristallino la fondatezza della pretesa creditoria”. La doglianza è fondata nei termini e nei limiti che seguono. Nell'e-mail inviata all'avv. Raffaella Caresano, il Dott. , entrando Pt_1 nel merito della richiesta di pagamento per il suo secondo incarico di CTP, fa riferimento alle sue “osservazioni del 2 maggio 2015, depositate agli atti di CTU” (e-mail del 15 novembre 2018). Il Dott. , pertanto, Pt_1 allega il fatto di aver ricevuto il secondo incarico come CTP da parte della Sig.ra e di aver svolto l'attività di produzione delle CP_1 osservazioni. Questo fatto allegato dal Dott. non è stato Pt_1 specificamente contestato dalla Sig.ra . CP_1 Quest'ultima, nella spiegazione di alcune sentenza della Corte di Cassazione da lei citate, afferma di “aver incaricato il professionista di effettuare una prestazione in proprio favore” (pag. 7 dell'atto di note conclusive della Sig.ra nel giudizio di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo). Infatti, la Sig.ra si lamenta del fatto che “la CP_1 prova del quantum non è stata fornita” (pag. 17 dell'atto di note conclusive nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), lamentando, in punto di an debeatur, solo la carenza di legittimazione passiva in capo a lei. Tutta la difesa della Sig.ra nel primo e nel presente CP_1 grado di giudizio è basata sulla contestazione del quantum richiesto dal Dott. , lamentando: la mancata allegazione delle relative ricevute o Pt_1 fatture, il mancato accordo sulla somma qui chiesta dal Dott. e la Pt_1 mancanza di prove. A sostegno del Dott. c'è il dispositivo della sentenza del Tribunale Pt_1 di Milano nella causa per riconoscimento di paternità che fa riferimento alle “spese di CTP attoree, attestate da fatture quietanzate, riferite a tale secondo accertamento peritale”. Circa il valore probatorio della sentenza di un altro procedimento, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione afferma che “E' principio generale di questa Corte che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa. (Cass. 28855/2008). Il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trame non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di pagina 7 di 10 prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili. Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014). E così è avvenuto nel caso di specie. Tra l'altro va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (Cass. Civ. n. 9242/2016). In virtù del predetto orientamento giurisprudenziale e in applicazione dell'art. 116 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente (come nel caso delle prove legali, non presenti nella fattispecie in esame), la Corte ritiene comunque provati gli assunti del Dott. laddove si afferma che la Sig.ra abbia conferito Pt_1 CP_1 l'incarico di CTP al Dott. anche per la seconda attività tecnica. Pt_1 Il Dott. ha dichiarato che l'accordo tra lei e la Sig.ra Pt_1 CP_1 per la seconda consulenza sia avvenuto in forma orale come per la prima consulenza, avendo dichiarato che un accordo scritto non c'è stato nemmeno per quest'ultima per la quale, però, ha ricevuto il pagamento. Il conferimento dell'incarico al Dott. anche per la seconda Pt_1 consulenza non è stato specificamente contestato dalla Sig.ra CP_1 Quest'ultima, in sede di interrogatorio formale dinanzi al Tribunale di Terni, ha soltanto dichiarato di non aver concordato un preventivo di spesa per la seconda consulenza e di non aver richiesto al Dott. Pt_1 l'emissione della notula relativa al secondo incarico perché, a suo dire, aveva “finito di pagare la fattura per l'esame del DNA e non avevo motivo di chiedere nulla” (udienza del 14.06.2024); ma questo nulla prova sull'an della richiesta di pagamento del Dott. , cioè sul conferimento Pt_1 dell'incarico di CTP anche per la seconda consulenza, poiché in sede di interrogatorio la Sig.ra non ha dichiarato nulla sul punto. CP_1 Alla luce di quanto emerso, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che “l'opponente contesta che tali attività siano state compiute” (pag. 7 della sentenza), poiché ciò che la Sig.ra in realtà contesta è CP_1 solo il quantum richiesto dal Dott. e non anche il fatto che gli Pt_1 abbia conferito l'incarico di CTP e che lui, in quanto tale, abbia pagina 8 di 10 effettuato le osservazioni al CTU, citate dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano, che lui ha dichiarato di aver depositato agli atti di CTU e che non sono state specificamente contestate dalla Sig.ra CP_1
.
[...] Pertanto, in applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c., non avendo la Sig.ra assolto il suo onere di specifica CP_1 contestazione, il fatto allegato dal Dott. di aver svolto la predetta Pt_1 attività in qualità di CTP è un fatto da ritenersi incontroverso e pacifico ai fini della decisione. Da tanto consegue che, pur non provata l'effettuazione delle specifiche attività di cui si è già detto al punto 8 della presente pronuncia, il Dott. in applicazione degli artt. 25 del Pt_1 D.M. 30 maggio 2002 e 52 del D.P.R. n. 115/2002, avrà diritto al compenso pari alla somma di € 290,77, aumentata del doppio in ragione della particolare importanza e complessità della prestazione tecnica svolta dal CTP. 9. Per quanto riguarda la richiesta del Dott. PR di condannare la Sig.ra Co al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1 c.p.c., si osserva quanto segue. Nonostante la mancata riproposizione della predetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado da parte del Dott. Pt_1 considerato che quest'ultimo non ha precisato le conclusioni in modo specifico e che, anche ove del tutto omesse, si sarebbero dovute ritenere richiamate la conclusioni formulate nell'atto di comparsa di costituzione e risposta e considerato, pertanto, che la domanda non è da ritenersi domanda nuova in appello e quindi inammissibile, come invece asserito dalla Sig.ra la domanda è comunque infondata. Nella fattispecie in esame, CP_1 infatti, non risultano sussistenti i due elementi su cui si basa la cd. Lite temeraria, ovvero quello soggettivo (il dolo o la colpa grave della Sig.ra nell'agire/resistere in giudizio) e quello oggettivo CP_1 (il danno sofferto dal Dott. PR di cui chiede il risarcimento). 10. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sono parametrate al decisum.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto:
in riforma della sentenza n. 899/2024, emessa dal Tribunale di Terni, in data 15.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024:
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di spesa di CTP, della somma di € 581,54, Parte_1 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, in favore di che Parte_1 si liquidano in € 2.552,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, in favore di Pt_1 Parte_1
pagina 9 di 10 che si liquidano in € 2.915,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Paola de Lisio
Il Presidente Simone Salcerini
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