Ordinanza cautelare 12 luglio 2017
Sentenza 26 luglio 2022
Decreto decisorio 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia D'Angiulli, Antonella Lo Conte, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Luca Savio De Luca;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto n. -OMISSIS-, emessa in data 7 febbraio 2017, notificata il 21 febbraio 2017;
- e, ove occorra, della nota del Comune di Taranto prot. -OMISSIS- del 4 ottobre 2016 di comunicazione di avvio del procedimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Taranto ex art. 192 d. lgs. n. 152/06 (di seguito: TUA), avente ad oggetto l’ordine alla ricorrente di avvio delle attività di rimozione finalizzate allo smaltimento/recupero dei rifiuti depositati in maniera abusiva all’interno dell’area di cava di calcare sita in contrada Santa Teresa, con successiva relazione in ordine alle attività effettuate.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 192 TUA; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.7.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato, non avendo l’Amministrazione compiuto adeguata istruttoria volta ad accertare sia l’autore dell’abbandono incontrollato di rifiuti, sia la colpa della ricorrente nella fattispecie in esame.
Le censure sono infondate.
Ai sensi dell’art. 192 TUA:
“ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
2.1. Tale essendo il tenore delle cennate previsioni normative, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ In virtù dell' art. 192, d.lgs. n. 152/2006 , l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui chi inquina paga. La disposizione in questione è, infatti, chiara nell'imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente anche al proprietario nell'eventualità in cui quest'ultimo si sia reso colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti. Ciò implica l'insufficienza della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate, richiedendo, invero, il legislatore l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico in ordine ai fatti contestati ” (TAR trieste, I, 11.2.2022, n. 91. Cfr. altresì la giurisprudenza ivi citata).
2.2. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nell’atto impugnato che la sussistenza di rifiuti è emersa a seguito di accertamenti eseguiti dal NOE di Lecce in data 22.6.2016 presso la cava di proprietà della ricorrente.
Orbene, il rinvenimento di rifiuti non autorizzati all’interno della cava gestita dalla ricorrente è sufficiente a radicare la responsabilità di quest’ultima, a titolo di culpa in vigilando. Invero, costituiva preciso obbligo della ricorrente quello di vigilare affinché nell’area da essa gestita non si generassero fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti.
In tal senso la ricorrente non ha operato, sicché è evidente la sua responsabilità, a titolo di colpa, nella fattispecie in esame, ai sensi del cennato art. 192 co. 3 TUA.
2.3. Infine, non è risolutiva la circostanza che l’area in esame fosse stata sottoposta a sequestro, avendo l’Amministrazione specificato che la rimozione dei rifiuti avrebbe dovuto compersi previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria penale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO