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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT RT, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10479/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV CESS PI n. TEKT160000021 SANZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22208/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto .
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-DP I chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della procedura per incompetenza dell' Ufficio, la violazione dell'art. 35, co. 15 bis D.P.R. n. 633/1972, in quanto, Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito gli esatti criteri in modo tale da consentire alla odierna ricorrente di anticipare i risultati della verifica fornendo giustificazioni e argomentazioni circa la genuinità della propria posizione, nonchè la violazione del contraddittorio.
Il ricorso è infondato.
Va anziutto rigettata l' eccezione relativa alla competenza dell' Ufficio acceratore in quanto essa, ai sensi dell'articolo 31 del DPR 600/73, spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Deve poi osservarsi che il comma 148 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto una tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite Iva, che mira a consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972 e l'assenza dei profili di rischio cosicchè in caso di esito negativo dei controlli l'ufficio può emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva.
Nell'ambito di tali controlli l' Ufficio invitava invano la ricorrente a presentarsi per il giorno 03.04.2025 (con tale invito informava anche la parte dell'accesso negativo effettuato dall'Ufficio e la invitava a fornire la necessaria documentazione contabile, informandola degli elementi di rischio rilevati sulla sua partita IVA).
Appare perciò corretto l'operato dell' Ufficio sia in ragione dell'inerzia della ricorrente, sia anche alla luce della documentazione solo successivamente prodotta in giudizio dalla ricorrente stessa , che non comprova, in ragione della sua estrema frammentarietà in ordine agli adempimenti fiscali, l'effettività dell'attività imprenditoriale di cui alla partita IVA cessata.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione della peculiare natura della questione , le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT RT, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10479/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV CESS PI n. TEKT160000021 SANZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22208/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto .
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-DP I chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della procedura per incompetenza dell' Ufficio, la violazione dell'art. 35, co. 15 bis D.P.R. n. 633/1972, in quanto, Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito gli esatti criteri in modo tale da consentire alla odierna ricorrente di anticipare i risultati della verifica fornendo giustificazioni e argomentazioni circa la genuinità della propria posizione, nonchè la violazione del contraddittorio.
Il ricorso è infondato.
Va anziutto rigettata l' eccezione relativa alla competenza dell' Ufficio acceratore in quanto essa, ai sensi dell'articolo 31 del DPR 600/73, spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Deve poi osservarsi che il comma 148 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto una tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite Iva, che mira a consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972 e l'assenza dei profili di rischio cosicchè in caso di esito negativo dei controlli l'ufficio può emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva.
Nell'ambito di tali controlli l' Ufficio invitava invano la ricorrente a presentarsi per il giorno 03.04.2025 (con tale invito informava anche la parte dell'accesso negativo effettuato dall'Ufficio e la invitava a fornire la necessaria documentazione contabile, informandola degli elementi di rischio rilevati sulla sua partita IVA).
Appare perciò corretto l'operato dell' Ufficio sia in ragione dell'inerzia della ricorrente, sia anche alla luce della documentazione solo successivamente prodotta in giudizio dalla ricorrente stessa , che non comprova, in ragione della sua estrema frammentarietà in ordine agli adempimenti fiscali, l'effettività dell'attività imprenditoriale di cui alla partita IVA cessata.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione della peculiare natura della questione , le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.