Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.