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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO SS EL Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa CR NN Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2997/2024 promossa da:
- VIA A. VOLTA 2 - ASSAGO (C.F./P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Mario Spada
ATTORE IN RIASSUNZIONE (APPELLATO) contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._1 Per_1
con il patrocinio dell'avv. Achille Testori
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE)
e contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) C.F._3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI (APPELLANTI)
pagina 1 di 22 OGGETTO: Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, della causa di appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il 24/12/2014; materia: azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18720/2024, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4295/2018 resa nei giudizi riuniti, disponendo il rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione: Rigettare gli appelli avversari e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014, anche in punto alla condanna alle spese del grado, di Ctu e della precedente Atp;
Condannare e , in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di CP_2 Controparte_3 Euro 35.967,12 versati dal a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come Parte_1 liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare , anche in qualità di erede di , alla restituzione CP_1 Persona_1 dell'importo di Euro 35.973,35, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati dal Parte_1 a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, al risarcimento degli importi di Euro 11.413,17 e di Persona_1 Euro 208,75, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti, versati dal per imposte di Parte_1 registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado;
Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 1.991,70, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo per spese legali afferenti all'esecuzione Parte_1 immobiliare avanti al Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione-risarcimento dell'importo di Euro 5.998,56, oltre CP_2 interessi legali dalla data del pagamento, retrocessi dal Condominio al medesimo per spese legali, come liquidate dal Tribunale di Biella nell'esecuzione immobiliare a R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 991,25, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Parte_1 Pace di Milano n. 38672/2021, richiesto dal Sig. per il versamento delle spese di cancellazione CP_2 della trascrizione del pignoramento immobiliare avanti al Tribunale di Biella;
Condannare , anche in qualità di erede di , al risarcimento delle CP_1 Persona_1 spese legali sostenute dal promossa avanti al Tribunale di Controparte_4 Milano a R.G. E. n. 2929/2015, per complessivi Euro 6.606,36, o comunque nella misura che la Corte vorrà liquidare, nonchè delle spese di trascrizione dell'ordinanza che accertava l'accettazione tacita dell'eredità, per Euro 543,00, oltre interessi legali dalle data dei pagamenti;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, alle spese del giudizio d'appello, comprese quelle della Persona_1 fase relativa alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e della presente fase di rinvio;
Condannare gli appellanti , , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, alle spese del giudizio in Cassazione.” Persona_1
pagina 2 di 22 Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previo accertamento della fondatezza, in fatto ed in diritto, delle argomentazioni svolte:
1. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità del dr. nell'attività svolta CP_5 di Progettazione e di Direzioni Lavori, secondo quanto anche accertato all'esito della CTU svolta nel primo grado del giudizio, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal nei confronti della Parte_1 dr.ssa CP_1
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio del diritto e prescrizione dell'azione dell'attore nei confronti della convenuta e, conseguentemente, di quest'ultima nei Controparte_6 confronti delle terze chiamate e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal Parte_1
nei confronti della dr.ssa
[...] CP_1 3. Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 1/3/2001 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal nei Parte_1 confronti della dr.ssa CP_1 Condannare il alla refusione integrale dei compensi difensivi e delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio e di quello avanti la Corte di Cassazione, con la maggiorazione delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge. Nel denegato, e non creduto, caso in cui Questa Corte d'Appello dovesse affermare l'invalidità dell'accordo sottoscritto in data 1/3/2001 e/o comunque la responsabilità del dr. quale CP_5 Progettista e/o Direttore dei Lavori, la dr.ssa sin d'ora si riserva di promuovere CP_1 autonomo e separato giudizio nel quale richiederà al ” (quale avente causa Parte_1 della Cooperativa “Teodolite Soc. Coop.va ) il pagamento dell'integrale compenso dovutole, Pt_2 pari ad € 776.732,77.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il di via A. Volta n. 2, Assago, aveva convenuto in giudizio l'impresa Parte_1 costruttrice per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. in relazione Controparte_6 ai vizi dell'edificio accertati in sede di ATP, sia nelle parti comuni che nelle singole proprietà, consistenti in copiose infiltrazioni verificatesi nei seminterrati, nei box, nelle cantine e nelle parti comuni, oltre che in ammaloramenti dei cementi armati delle rampe delle scale, nel distacco di parte dei copri ferro, nel distacco di parte dei marmi e nel distacco e nello sgretolamento di parte della pavimentazione, e per sentirla condannare al versamento delle somme necessarie alla sistemazione dei vizi riscontrati, e al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della inabitabilità dell'immobile.
si era costituita, eccependo che: i) parte dei vizi lamentati non rientravano nell'ambito CP_6
pagina 3 di 22 di applicazione dell'art. 1669 c.c. e, pertanto, il Condominio era decaduto dal diritto di farli valere ai sensi dell'art. 1667 c.c. e il relativo diritto era comunque prescritto;
ii) la responsabilità per i vizi lamentati andava ascritta, oltre che al medesimo quale avente causa della Cooperativa Parte_1 committente che aveva partecipato alla progettazione dell'opera, al progettista e al Persona_2 direttore dei lavori nonché – quanto ai lamentati difetti di impermeabilizzazione- alla CP_5 subappaltatrice dalla quale, nel denegato caso di accoglimento della domanda Controparte_7 attorea, chiedeva di essere manlevata. Parte della responsabilità doveva altresì essere attribuita allo stesso che non aveva eseguito la regolare manutenzione dello stabile. Parte_1
Si erano costituiti i terzi chiamati: (progettista) – il quale, previa richiesta di chiamata Persona_2 in causa della propria compagnia assicuratrice , eccepiva la decadenza e la Controparte_8 prescrizione del diritto dell'attore e di aver svolto il mero ruolo di ausiliario dello studio nella CP_1 vicenda de qua;
le eredi del d.l. e – che eccepivano la CP_5 CP_1 Persona_1 decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. del Condominio attore e opponevano allo stesso l'intervenuta transazione, in data 1.3.2001 tra quale erede di e la Cooperativa che aveva CP_1 CP_5 commissionato l'opera, dante causa dei condomini;
la subappaltatrice – la Controparte_7 quale, previa richiesta di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice CP_9
, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dal Condominio.
[...]
Si costituivano anche le compagnie assicuratrici chiamate in causa da e , Per_2 Controparte_7 eccependo l'inoperatività delle polizze.
Il giudizio veniva interrotto, stante la cancellazione della società costruttrice dal registro delle CP_6 imprese ed il fallimento di e veniva riassunto tempestivamente anche nei Controparte_7 confronti dei soci di e e della Curatela fallimentare. Controparte_10 Controparte_3
Si costituivano dunque i soci e facendo proprie le difese e le domande già proposte da CP_2 CP_3
Non si costituiva, invece, la Curatela della subappaltatrice . CP_6 Controparte_7
Con sentenza n. 15374/2014 pubblicata il 24.12.2014, il Tribunale di Milano, avendo ritenuto che:
- la domanda ex art. 1669 c.c. proposta dal a seguito delle difese di che aveva Parte_1 CP_6 eccepito la diretta responsabilità del direttore dei lavori e del progettista, si era estesa automaticamente anche a e alle eredi di Persona_2 CP_5
- l'eccezione di decadenza sollevata, anche con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c., da Per_2
, era fondata;
[...] pagina 4 di 22 - l'accordo transattivo intervenuto nel 2001 tra nella sua qualità di erede del direttore dei CP_1 lavori e la Cooperativa committente (dante causa dei condomini) non incideva sulla proponibilità dell'azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c. da parte del posto che i diritti discendenti da Parte_1 detta norma non potevano essere oggetto di rinuncia preventiva (Cass. n. 81/2000);
- la maggior parte dei vizi riscontrati dal CTU (in particolare, quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della relazione peritale) erano riconducibili alla sfera di applicazione dell'art. 1669 c.c. ed erano imputabili non solo all'appaltatrice, ma anche al direttore dei lavori che aveva omesso un'idonea vigilanza CP_1 durante la realizzazione delle opere;
- i costi per porre rimedio a tali vizi erano stati quantificati dal CTUI in € 200.493,00 oltre IVA;
- i soci di e secondo quanto risultava dal bilancio di liquidazione e dal CP_6 CP_2 CP_3 verbale di assemblea in cui lo stesso era stato approvato, erano responsabili nei confronti del
Condominio creditore sino alla concorrenza di € 116.200,00 ai sensi dell'art. 2495 c.c.; ha:
- respinto la domanda del Condominio nei confronti del progettista , e conseguentemente Per_2 dichiarato assorbita la domanda di manleva svolta da contro Per_2 CP_8
- accolto la domanda del Condominio nei confronti dei soci e e nei confronti delle eredi CP_2 CP_3
e, per l'effetto: CP_1
- condannato e e le eredi in via tra loro solidale, a corrispondere al CP_2 CP_3 CP_1 Parte_1 la somma di € 116.200,00;
- condannato le eredi a corrispondere al Condominio la restante somma di € 84.293,00 oltre CP_1 interessi;
- dichiarato improponibile la domanda di manleva svolta dai soci di nei confronti del CP_6
e dunque assorbita la domanda di manleva proposta da Controparte_11 Controparte_7 nei confronti di Controparte_9
- dichiarato tardiva e dunque inammissibile la domanda proposta dalle eredi nei confronti del CP_1 soltanto dopo la riassunzione del giudizio interrotto;
Parte_1
- posto le spese di lite (comprese quelle di ATP) e di CTU a carico di e e delle eredi CP_2 CP_3 in via solidale nei rapporti con il Condominio;
CP_1
- posto a carico del e di e nella misura del 50% ciascuno le spese di lite Parte_1 CP_2 CP_3 nei rapporti con e Per_2 CP_8
- compensato le spese di lite nei rapporti tra e da un lato e il CP_2 CP_3 Controparte_12
pagina 5 di 22 dall'altro. CP_9
2. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza avevano proposto appello sia i soci di e contestando il CP_6 CP_2 CP_3 capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto la loro responsabilità ex art. 2495 c.c. nei confronti del nonostante essi non avessero riscosso alcuna somma facente parte del
Parte_1 patrimonio della società, nonché i capi con cui il Tribunale li aveva condannati alle spese sia nei confronti del sia nei confronti di ed chiedendo altresì che venisse sollevata
Parte_1 Per_2 CP_8 la questione di costituzionalità dell'art. 2495 c.c.; sia le eredi contestando: i) l'estensione nei CP_1 loro confronti, operata dal Tribunale, dalla domanda del ii) che la maggior parte dei vizi
Parte_1 non rientravano nell'alveo di applicazione dell'art. 1669 c.c. e che pertanto l'eccezione di decadenza e prescrizione da loro sollevata ex art. 1667 c.c. era fondata;
iii) che l'accordo transattivo intercorso con la Cooperativa dante causa del era valido ed efficace nei confronti di quest'ultimo; iv) che
Parte_1 in ogni caso la maggior parte dei vizi riscontrati non erano imputabili al direttore dei lavori bensì soltanto all'appaltatrice, come peraltro accertato dallo stesso CTU.
Il aveva proposto appello incidentale in relazione al capo con cui il Tribunale lo aveva Parte_1 condannato alla rifusione, nella misura del 50%, delle spese in favore di e Per_2 CP_8
e si erano costituiti chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Per_2 CP_8
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4295/2018 pubblicata il 1.10.2018, avendo ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 2495 c.c. e che l'accordo transattivo stipulato nel 2001 tra e la dante causa del fosse a quest'ultimo opponibile, ha: CP_1 Parte_1
- accolto l'appello di e revocando la loro condanna nei confronti del CP_2 CP_3 Parte_1
- accolto l'appello delle eredi revocando la loro condanna nei confronti del CP_1 Parte_1
- condannato il a rifondere ai soci e nonché alle eredi e Parte_1 CP_2 CP_3 Per_1 CP_1 le spese di lite di primo e di secondo grado e le spese di CTU;
- respinto il motivo di appello di e circa le spese in favore di e CP_2 CP_3 Per_2 CP_8
- respinto l'analogo appello incidentale proposto dal Parte_1
- compensato le spese del grado di appello nei rapporti con e Per_2 CP_13
3. La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dal avverso la predetta sentenza Parte_1 pagina 6 di 22 d'appello, con sentenza n. 18720/2024 pubblicata il 9 luglio 2024, dato preliminarmente atto del decesso di e della costituzione in giudizio, mediante controricorso, di Persona_1 CP_1 anche in qualità di sua erede, nonché di e e del fatto che e per
[...] CP_2 CP_3 Per_2 CP_8 contro, non avevano svolto alcuna difesa, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di
Milano, accogliendo i primi due motivi di ricorso, relativi all'accoglimento dell'appello di e CP_2
e il terzo motivo di ricorso, relativo all'accoglimento dell'appello di enunciando i CP_3 CP_1 seguenti principi di diritto:
I) - con riferimento alla posizione di e CP_2 CP_3
“La posizione della Corte d'appello, che richiama espressamente il precedente di questa Corte n.
15474/2017, interpreta in modo restrittivo la lettera dell'art. 2495 c.c., che parla di somme riscosse dai creditori sociali in base al bilancio finale di liquidazione. Tale interpretazione della norma non considera quanto evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte nel 2013 con la sentenza n. 6070 (cfr., tra le pronunzie successive più recenti, Cass. n. 32790/2023, Cass. n. 30832, Cass. n. 10752/2023). Le sezioni unite hanno ricostruito “lo scarno tessuto normativo” in chiave successoria, così che i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. I soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, così che, venuto meno il vincolo societario, “la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”; sparita la società, si instaura quindi tra i soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Ciò significa che nel caso in esame, come ha sottolineato il Tribunale, del patrimonio netto della società e del fondo stanziato per rischi sono diventati contitolari i soci, che quindi, sia pure in regime di comunione, hanno riscosso tali poste in base al bilancio finale di liquidazione. La lettera dell'art.
2495 c.c. parla infatti genericamente di “somme riscosse dai soci” e non di somma singolarmente riscossa da ciascuno di essi, così che risulta applicabile anche al caso in cui l'attribuzione ai soci sia avvenuta quale fenomeno successorio di attribuzione dei beni in comunione. Quanto al sostantivo
“somme” utilizzato dal legislatore, di esso deve essere data una lettura funzionale, estesa a comprendere tutto quanto sia stato percepito dai soci, si tratti di beni e/o di altre utilità, come ha precisato la pronuncia di questa Corte n. 31109/2023 (nel caso di specie erano stati attribuite ai soci quote di partecipazione di un'altra società). Tale pronuncia ha sottolineato come siano state le sezioni unite nella sentenza sopra ricordata (Cass. n. 6070/2013) a basarsi su una nozione di oggetto della
pagina 7 di 22 responsabilità patrimoniale in termini di elementi attivi, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c. A tale riguardo va ancora rimarcato, in relazione alla circostanza che siano parte del patrimonio netto crediti tributari, che non si tratta di una “mera pretesa cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, essendo tali crediti “stati iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” (sono parole della pronuncia sopra citata delle sezioni unite n. 6070/2013);
II) - con riferimento alla posizione delle eredi CP_1
“Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la responsabilità per gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita “al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti” (così Cass. n.
81/2000; cfr. anche Cass. n. 7619/1997, Cass. n. 6393/1996 e Cass. n. 8/1990), con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia stata pattuita una volta che l'immobile era stato costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, essendo questa stata posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.
La Corte ha dunque rinviato a questa Corte d'appello di Milano perché giudicasse, in diversa composizione, nel rispetto dei principi sopra enunciati e perché liquidasse altresì le spese del procedimento in Cassazione.
4. La riassunzione del giudizio di appello
Il a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello n. 4295/2018, Parte_1 ha riassunto il giudizio d'appello, chiedendo il rigetto degli appelli proposti e la conferma integrale della sentenza di primo grado e proponendo le seguenti domande restitutorie/risarcitorie ai sensi dell'art. 389 c.p.c.:
“Condannare e , in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di CP_2 Controparte_3 Euro 35.967,12 versati dal Condominio a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare , anche in qualità di erede di , alla restituzione CP_1 Persona_1 dell'importo di Euro 35.973,35, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati dal Parte_1 a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, al risarcimento degli importi di Euro 11.413,17 e di Persona_1
pagina 8 di 22 Euro 208,75, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti, versati dal Condominio per imposte di registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado;
Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 1.991,70, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo per spese legali afferenti all'esecuzione Parte_1 immobiliare avanti al Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione-risarcimento dell'importo di Euro 5.998,56, oltre CP_2 interessi legali dalla data del pagamento, retrocessi dal Condominio al medesimo per spese legali, come liquidate dal Tribunale di Biella nell'esecuzione immobiliare a R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 991,25, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Parte_1
Pace di Milano n. 38672/2021, richiesto dal Sig. per il versamento delle spese di cancellazione CP_2 della trascrizione del pignoramento immobiliare avanti al Tribunale di Biella;
Condannare , anche in qualità di erede di , al risarcimento delle CP_1 Persona_1 spese legali sostenute dal promossa avanti al Tribunale di Controparte_4 Milano a R.G. E. n. 2929/2015, per complessivi Euro 6.606,36, o comunque nella misura che la Corte vorrà liquidare, nonchè delle spese di trascrizione dell'ordinanza che accertava l'accettazione tacita dell'eredità, per Euro 543,00, oltre interessi legali dalle data dei pagamenti”.
Si è costituita anche in qualità di erede della madre riproponendo CP_1 Persona_1 tutti i motivi di appello già a suo tempo formulati e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda del nei suoi confronti. Parte_1
e non si sono costituiti in questa fase e sono stati dichiarati CP_2 Controparte_3 contumaci.
5. Decisione
Va anzi tutto premesso che sono coperte dal giudicato le statuizioni, contenute nella sentenza della
Corte di appello n. 4295/2018 e non impugnate in Cassazione, relative alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado e di appello nei rapporti tra il e e da un lato e Parte_1 CP_2 CP_3
e dall'altro. Del resto, né il – che ha riassunto il giudizio – né e Per_2 CP_8 Parte_1 CP_2
– che sono rimasti contumaci in questa sede – hanno più riproposto le questioni in esame. CP_3
Va, ancora premesso, che questa Corte, oltre alle questioni che sono state espressamente oggetto di revisione da parte della Corte di Cassazione – e che dovranno essere decise in base ai principi di diritto dalla stessa enunciati- dovrà altresì affrontare le ulteriori questioni proposte in appello dalle parti e non decise e, dunque, dovranno essere valutati i motivi di appello non oggetto di cassazione proposti dalle eredi (comunque riproposti nella presente fase di rinvio da parte di , e gli CP_1 CP_1 eventuali ulteriori motivi a suo tempo proposti da e in questa sede non più riproposti CP_2 CP_3 stante la loro contumacia. Come infatti insegna la Suprema Corte, “In tema di giudizio di rinvio
pagina 9 di 22 prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. 12065/2024).
5.1. Infondatezza dell'appello proposto da e . CP_2 Controparte_3
Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'accogliere i primi due motivi di ricorso proposti dal , deve anzi tutto essere respinto il motivo di appello, proposto da e Parte_1 CP_2
relativo all'asserita insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2495 c.c. perché gli stessi CP_3 possano essere ritenuti responsabili nei confronti del sino alla concorrenza della somma di Parte_1
€ 116.220,00.
Infatti, come ha affermato la Suprema Corte nel cassare sul punto la sentenza d'appello, “Ai sensi del secondo comma (oggi terzo) dell'art. 2495 c.c., “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito risulta stanziata in bilancio sotto la voce
la somma di euro 80.000 e nella nota integrativa è specificato che tale somma è costituita da fondi per rischi di controversie future, accantonati prudenzialmente a seguito dei cantieri;
nel verbale assembleare di approvazione del bilancio si dà atto del conferimento al liquidatore del mandato di provvedere al pagamento del debiti utilizzando le disponibilità accantonate
a tal fine;
nel bilancio e nella nota integrativa risultano poi indicati dei crediti tributari da riscuotere, ammontanti a euro 46.679 e nella delibera si dà mandato al liquidatore di incassare tutti i crediti tributari evidenziati a bilancio, quelli residui e di distribuirli ai soci;
il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, considerati i crediti appena indicati, ammonta a euro 36.220.
Ad avviso del Tribunale l'importo di euro 36.220, corrispondente al patrimonio netto della società, esprime ciò che residua al termine della procedura di liquidazione e, pertanto, costituisce un cespite che va ripartito tra i soci e sono lo stesso bilancio e il verbale dell'assemblea ad evidenziare
l'esistenza dei presupposti per far valere la responsabilità dei soci nei limiti della suddetta somma e medesima conclusione vale per la somma di euro 80.000, somma che è stata destinata al pagamento pagina 10 di 22 dei debiti futuri. Sempre ad avviso del Tribunale, tali somme si sono trasferite automaticamente in capo ai soci, che ne sono divenuti titolari in regime di comunione pro indiviso, così che anche se i soci non hanno materialmente riscosso alcuna somma, non è venuto meno il diritto del Condominio di far valere il proprio credito nei loro confronti, dovendo i soci essere considerati gli unici titolari dei suddetti beni e crediti, residuati all'esito della liquidazione.
Ad avviso della Corte d'appello, invece, l'indicazione delle poste nel bilancio della società non implica che le somme siano state attribuite ai soci e non integra così la prova dell'entità dei crediti che dovessero considerarsi attribuiti né integra la prova dell'avvenuta riscossione da parte dei soci di tali somme.
La posizione della Corte d'appello, che richiama espressamente il precedente di questa Corte n.
15474/2017, interpreta in modo restrittivo la lettera dell'art. 2495 c.c., che parla di somme riscosse dai creditori sociali in base al bilancio finale di liquidazione. Tale interpretazione della norma non considera quanto evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte nel 2013 con la sentenza n. 6070 (cfr., tra le pronunzie successive più recenti, Cass. n. 32790/2023, Cass. n. 30832, Cass. n. 10752/2023). Le sezioni unite hanno ricostruito “lo scarno tessuto normativo” in chiave successoria, così che i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. I soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, così che, venuto meno il vincolo societario, “la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”; sparita la società, si instaura quindi tra i soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Ciò significa che nel caso in esame, come ha sottolineato il Tribunale, del patrimonio netto della società e del fondo stanziato per rischi sono diventati contitolari i soci, che quindi, sia pure in regime di comunione, hanno riscosso tali poste in base al bilancio finale di liquidazione. La lettera dell'art.
2495 c.c. parla infatti genericamente di “somme riscosse dai soci” e non di somma singolarmente riscossa da ciascuno di essi, così che risulta applicabile anche al caso in cui l'attribuzione ai soci sia avvenuta quale fenomeno successorio di attribuzione dei beni in comunione. Quanto al sostantivo
“somme” utilizzato dal legislatore, di esso deve essere data una lettura funzionale, estesa a comprendere tutto quanto sia stato percepito dai soci, si tratti di beni e/o di altre utilità, come ha precisato la pronuncia di questa Corte n. 31109/2023 (nel caso di specie erano stati attribuite ai soci quote di partecipazione di un'altra società). Tale pronuncia ha sottolineato come siano state le sezioni
pagina 11 di 22 unite nella sentenza sopra ricordata (Cass. n. 6070/2013) a basarsi su una nozione di oggetto della responsabilità patrimoniale in termini di elementi attivi, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c. A tale riguardo va ancora rimarcato, in relazione alla circostanza che siano parte del patrimonio netto crediti tributari, che non si tratta di una “mera pretesa cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, essendo tali crediti “stati iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” (sono parole della pronuncia sopra citata delle sezioni unite n. 6070/2013) (enfasi grafica della redattrice).
Ne consegue che va respinto il motivo di appello proposto a suo tempo dai soci e con CP_2 CP_3 conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha condannato e CP_2
in via solidale con le eredi al pagamento in favore del Condominio della Controparte_3 CP_1 somma di € 116.220,00.
e nella precedente fase d'appello, avevano altresì lamentato di essere stati condannati CP_2 CP_3
“ultra vires” alle spese di lite in favore del e (per il 50%) in favore del progettista e Parte_1 Per_2 di CP_8
La lagnanza è all'evidenza destituita di qualsivoglia fondamento: a prescindere dal fatto che e CP_2 non hanno impugnato la statuizione, contenuta nella sentenza di appello, di conferma del capo CP_3 della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese di lite in favore di ed – e Per_2 CP_8 che pertanto la statuizione è ormai coperta dal giudicato – sul punto basti osservare che la condanna alle spese discende dall'aver e resistito in giudizio, a seguito della riassunzione, CP_2 CP_3 facendo proprie le eccezioni e le domande di CP_6
Quanto poi alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 2495 c.c., la Corte osserva che tale questione appare manifestamente infondata: non vige nel nostro ordinamento un principio generale di par condicio creditorum valevole in ogni occasione e a prescindere dallo stato di insolvenza conclamato del debitore;
pertanto la norma in questione, nella misura in cui consente ai creditori di soddisfarsi o meno in base alla tempestività o meno con cui fanno valere il loro credito, non appare violare né il principio di solidarietà né il principio di eguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale.
5.2. Infondatezza dell'appello proposto da CP_1
pagina 12 di 22 I) Va anzi tutto affrontata, perché prioritaria in senso logico, la questione relativa all'estensione automatica della domanda del alle eredi del direttore dei lavori, che Parte_1 CP_1 contesta sia applicabile al caso di specie.
Sul punto basti evidenziare che l'estensione automatica si produce ogni qualvolta il convenuto indichi come diretto (cor)responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio dall'attore altro soggetto diverso da sé, come accaduto nel caso di specie: “Nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un'espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico (Cass. nn. 6623/2016, 5057/2010, 1522/2006,
4145/2003 e 11371/2002).
Non corrisponde a verità, infatti, che costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia CP_6 proposto, nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, un'azione di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c.
Come risulta dal tenore letterale della comparsa, la convenuta ha dedotto che “soltanto una minima parte dei vizi e difetti presentati dallo stabile condominiale sono ascrivibili a responsabilità della
Sussistono, infatti, gravi e precise responsabilità….imputabili anche: a) al Controparte_6 progettista arch. ...; b) al responsabile con lo e con Persona_3 CP_14 CP_15
l'arch. per la condivisione delle scelte progettuali…….; d) alla Persona_2 Controparte_16 che ha eseguito in subappalto……le opere di impermeabilizzazione….” (pag. 3 della comparsa di risposta in primo grado), e di aver dunque “diritto ad essere manlevata dalla che Controparte_17 ha eseguito le opere in subappalto” e di ottenere “che il carico delle responsabilità venga ripartito secondo un corretto criterio di imputabilità, coinvolgendo chi ha progettato le opere….” (cfr. comparsa, pag. 11), concludendo perché il Tribunale volesse “2) determinare il carico di responsabilità gravante su ciascuno di quanti – Committente, Progettista, Direttore dei lavori, Impresa appaltatrice e
.”; 3) ritenere e dichiarare la obbligata a manlevare e tenere CP_18 Controparte_16 indenne la .” (v. conclusioni a pag. 12). Parte_3
E' evidente, da quanto sopra riportato, che abbia citato in causa, come terzi chiamati, il CP_6 direttore dei lavori e il progettista quali corresponsabili dei vizi lamentati dal ed abbia Parte_1 svolto domanda di manleva soltanto avverso la propria controparte contrattuale, la subappaltatrice
. Controparte_7
pagina 13 di 22 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto automaticamente estesa alle eredi a domanda ex CP_1 art. 17669 c.c. formulata dal Parte_1
II) Va poi affrontata, perché immediatamente successiva in senso logico, la questione della natura dei vizi riscontrati in sede di CTU: nel caso detti vizi non rientrassero nel novero dei “gravi difetti” previsti dall'art. 1669 c.c. e dovessero essere, per contro, ritenuti “semplici” vizi ex art. 1667 c.c., andrebbe valutata la fondatezza o meno delle eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate dalle eredi in relazione all'art. 1667 c.c., nonché dell'eccezione relativa alla rinuncia a far valere CP_1
i vizi del fabbricato espressa dalla Cooperativa dante causa del Condominio in sede di transazione in data 1.3.2001.
La Corte ritiene di condividere pienamente il giudizio espresso sul punto dal giudice di primo grado.
Va premesso che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. n. 24230 del 04/10/2018; enfasi grafica della redattrice); “….Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. 22093/2023; enfasi grafica della redattrice); “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. 27315/2017; enfasi grafica della redattrice); “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione
pagina 14 di 22 dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell'edificio” (Cass. 21351/2015; enfasi grafica della redattrice).
Ciò premesso, i vizi riscontrati in sede di CTU (cfr. relazione ing. , pagg. 7 e ss.) e, in Per_4 particolare, le gravi infiltrazioni nelle murature e nelle solette delle rampe di scala verso il giardino, della rampa carraia, del vano scala del piano terra, dei piani interrati compresi il corsello dei box, i singoli box e le cantine (paragrafi 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6. della relazione di CTU), le fessurazioni e il distacco degli intonaci nella pavimentazione della rampa carraia e nelle facciate (paragrafi 3.2. e 3.8. della relazione di CTU), nonché l'evidente distacco dai muri perimetrali e cedimento delle fondazioni delle pensiline di accesso allo stabile (paragrafo 3.1. della relazione peritale), sono di tale portata e di tale estensione (cfr. fotografie di cui all'allegato 0 alla CTU) da interessare vaste parti dell'edificio condominiale, compromettendone non solo la durata nel tempo, ma anche il regolare godimento da parte dei proprietari e dei comproprietari.
Peraltro, sia le estesissime infiltrazioni, sia i distacchi dell'intonaco e della pavimentazione della rampa, sono stati causati da grossolani errori di posa della guaina impermeabilizzante e dalla mancanza di dettagli costruttivi, oltre che dalla scelta di materiale inidoneo allo scopo, mentre il distacco e cedimento delle pensiline è stato causato dall'inidoneità del sistema di fondazione.
Si tratta, pertanto, anche a giudizio di questa Corte, di “gravi difetti” costruttivi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c.
Deve conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza, sollevata dalle eredi solo in CP_1 relazione all'art. 1667 c.c.
III) Ciò detto in relazione all'estensione automatica alle eredi del direttore dei lavori della domanda ex art. 1669 c.c. formulata dal alla qualificazione come gravi difetti di costruzione dei vizi Parte_1 riscontrati dal CTU ai paragrafi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 3.6. e 3.8. della relazione peritale, e della conseguente irrilevanza dell'eccezione e decadenza proposta dalle eredi con esclusivo CP_1 riferimento all'art. 1667 c.c., questa Corte deve poi respingere, in ottemperanza alle statuizioni della
Corte di Cassazione sul punto, il motivo di appello formulato dalle eredi avverso il capo della CP_1 sentenza di primo grado che ha ritenuto inefficace nei confronti del in relazione all'azione Parte_1 ex art. 1669 c.c. proposta, l'accordo transattivo in data 1.3.2001 intervenuto tra Parte_4
pagina 15 di 22 Cooperativa a r.l. (dante causa dei condomini dell'odierno Condominio) e nella sua CP_1 qualità di erede di e l.r. di CP_5 Parte_5
Così infatti si esprime sul punto la sentenza di cassazione:
“Il terzo motivo [di ricorso per cassazione] è fondato. La Corte d'appello ha rilevato come CP_1
in qualità di erede di abbia concluso un negozio con la cooperativa Teodolite, con
[...] CP_5 il quale dato atto del sopravvenuto decesso di la cooperativa ha riconosciuto che, grazie CP_5 all'operato di quest'ultimo, “è stato raggiunto un risultato eccellente” e ha esonerato “lo CP_15
e i suoi aventi causa da qualunque responsabilità anche in via di rivalsa, riconoscendo che ogni azione
o ragione dovrà essere fatta valere solo nei confronti delle imprese costruttrici”. Ad avviso della Corte
d'appello è stata quindi conclusa una transazione con la quale la cooperativa ha rinunziato a fare valere nei confronti degli aventi causa di la responsabilità di quest'ultimo per i vizi e CP_5 difetti dell'edificio. Tale accordo è stato ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, valido ed efficace, in quanto non è stata esclusa la responsabilità di per l'opera destinata ad CP_1 essere svolta in relazione ad un bene immobile ancora da progettare e da costruire, ma è stato riconosciuto dalla cooperativa l'esito positivo dell'opera già svolta da CP_1
L'affermazione della Corte d'appello non è condivisibile. Secondo il pacifico orientamento di questa
Corte, la responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita “al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti” (così Cass. n. 81/2000; cfr. anche Cass. n. 7619/1997, Cass. n.
6393/1996 e Cass. n. 8/1990), con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia stata pattuita una volta che l'immobile era stato costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, essendo questa stata posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.”.
Ne consegue che la transazione in esame non è idonea a paralizzare l'azione ex art. 1669 c.c. proposta dal ed estesa nei confronti degli eredi del direttore dei lavori Parte_1 CP_5
Il relativo motivo d'appello va dunque respinto.
IV) (anche nella qualità di erede di ha poi espressamente riproposto CP_1 Persona_1 in questa sede il motivo di appello relativo al capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto il pagina 16 di 22 direttore dei lavori corresponsabile dell'impresa appaltatrice di tutti i vizi ex art. 1669 c.c. rilevati in sede di CTU.
L'appellante lamenta in particolare che, nonostante il giudice avesse espressamente chiesto alla CTU, nel quesito sottopostole, di individuare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti (appaltatrice, subappaltatrice, progettista e direttore dei lavori) in relazione a ciascun vizio riscontrato, e nonostante la CTU abbia, nella sua relazione definitiva, escluso la responsabilità del direttore dei lavori (e del progettista) con riferimento a tutti i vizi accertati, affermando che tutti i vizi indicati erano riconducibili ad errori esecutivi e di scelta dei materiali dell'appaltatrice e/o dell'impresa da questa incaricata per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, il Tribunale, in sede decisoria, aveva poi contraddittoriamente disatteso le indicazioni della CTU, ritenendo che anche il direttore dei lavori (e dunque le sue eredi e dovesse reputarsi responsabile dei gravi vizi costruttivi CP_1 Per_1 accertati, attribuendogli una responsabilità pari al 50%.
L'appellante lamenta altresì che, altrettanto immotivatamente, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in tema di responsabilità del direttore dei lavori, sancendone la corresponsabilità sulla sola scorta dell'oggettiva cattiva esecuzione dell'opera, e senza invece accertare specifici inadempimenti di in relazione a detto risultato, tenuto conto che CP_5
l'obbligo di vigilanza gravante sul direttore dei lavori non potrebbe spingersi sino ad attribuirgli una responsabilità (per di più paritaria a quella dell'appaltatore) in ordine alla qualità dei materiali utilizzati e alle modalità di posa degli stessi.
Questa Corte condivide pienamente il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale per riconoscere la paritaria corresponsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice nella determinazione dei gravi vizi costruttivi presenti nell'edificio condominiale.
Anzi tutto, alcuna incongruenza è ravvisabile nella decisione del Giudice di discostarsi dalla valutazione del CTU circa la responsabilità da attribuire al direttore dei lavori in relazione ai singoli vizi riscontrati: la corresponsabilità del direttore dei lavori, che si fonda sul suo obbligo di alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori, attinge ad elementi prettamente giuridici, estranei al giudizio tecnico demandato al consulente d'ufficio.
Ciò detto, deve ribadirsi in questa sede che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di
pagina 17 di 22 realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008,
n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” (così Cass.
7336/2019, in motivazione, pagg. 8 e 9).
Nel caso di specie, i gravi errori esecutivi compiuti dall'appaltatrice (e dalla subappaltatrice dalla stessa delegata per la posa della guaina impermeabilizzante), estesi a vaste zone dell'edificio condominiale, e gli errori – anch'essi accertati dalla CTU- compiuti dall'appaltatrice nella scelta di materiali non idonei, non si sarebbero verificati se il direttore dei lavori (che per il suo incarico aveva CP_5 originariamente pattuito con la committente Cooperativa un compenso di lire 2.046.601.872) avesse eseguito diligentemente le prestazioni a suo carico, verificando le modalità di posa della guaina, le modalità di costruzione dei manufatti (ad esempio, delle griglie di aereazione, dei raccordi dei pluviali, della pendenza della pavimentazione) e delle fondazioni, rilevandone i difetti e impartendo le corrette indicazioni per il loro rifacimento al personale dell'appaltatrice, nonché verificando le specifiche tecniche dei materiali impiegati rilevandone l'inidoneità in relazione allo specifico scopo e indicando, all'appaltatrice così come alla committente, la necessità di sostituire il materiale acquistato con altro idoneo.
pagina 18 di 22 Risulta pertanto corretta l'attribuzione al direttore dei lavori (e, dunque, alle sue eredi Per_1
e della corresponsabilità, nella misura del 50%, per i gravi vizi costruttivi
[...] CP_1 accertati dalla CTU ai paragrafi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. e 3.8. della relazione peritale.
Anche l'ultimo motivo di appello proposto da va dunque respinto, con conseguente CP_1 necessità di confermare le statuizioni, contenute nella sentenza di primo grado, di condanna di CP_1
in solido con e a corrispondere al la somma di € 116.200,00 e di
[...] CP_2 CP_3 Parte_1 condanna di a corrispondere al l'ulteriore somma di € 84.293,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi.
6. Conclusioni
In definitiva, ferme restando le statuizioni, contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello, che riguardano gli altri soggetti ( , Per_2 CP_8 Controparte_9 Controparte_11
), le quali, come sopra detto, sono ormai passate in giudicato, gli appelli proposti da
[...] CP_2
e nella loro qualità di soci dell'appaltatrice e da
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_1 nella sua qualità di erede del direttore dei lavori e della madre
[...] CP_5 Persona_1 devono essere integralmente respinti, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in relazione alle spese di lite e alle spese di CTU e ATP, a nulla rilevando, con riferimento a queste ultime, il fatto che le eredi non avessero partecipato al procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo, atteso che si tratta di spese affrontate dalla parte vittoriosa in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda di merito, sebbene anteriore al giudizio di merito, e vanno dunque a comporre le spese complessive della lite, che seguono il criterio della soccombenza (cfr.
Cass. 15492/2019).
Le spese del presente grado di appello (sia quelle relative alla presente fase di rinvio, sia quelle relative alla precedente fase oggetto di cassazione), così come quelle del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7. Le domande restitutorie/risarcitorie del Parte_1
Ai sensi dell'art. 389 c.p.c. vanno inoltre accolte le domande restitutorie e risarcitorie proposte dal
- domande che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta in Parte_1 riassunzione.
Invero, come ha avuto modo di chiarire anche la Suprema Corte, il soggetto che in sede di giudizio di rinvio vede annullato il titolo a lui pregiudizievole (ovvero, nel caso di specie, le statuizioni ad esso pagina 19 di 22 sfavorevoli contenute nella sentenza di appello cassata), ha il diritto, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., di vedersi reintegrato nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di tale titolo (posto che la parte che coltiva la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa) e la misura del danno risarcibile deve coprire l'intero pregiudizio economico subito dal soggetto leso (cfr. Cass. n. 10386/2005).
Deve pertanto essere anzi tutto accolta la domanda restitutoria degli importi pagati dal in Parte_1 favore di e a titolo di spese legali di primo e secondo grado come Parte_6 Parte_7 liquidate dalla sentenza cassata, pari ad € 35.967,12 quanto a e e ad € 35.973,35 CP_2 CP_3 quanto a (cfr. docc. da 1 a 7 prodotti dal nella presente fase di Parte_7 Parte_1 riassunzione).
Deve poi essere accolta la domanda di rimborso dell'imposta di registro di primo e secondo grado versata, pari rispettivamente a € 11.414,17 ed € 208,75 (doc. 4, 8 e 9 fasc. riassunzione),
Ancora, deve accogliersi la domanda di rimborso delle spese sostenute dal per ottenere Parte_1 forzosamente l'adempimento della sentenza di primo grado, stante il mancato spontaneo adempimento delle parti onerate, prima di rinunciare alle relative procedure immobiliari a seguito della sentenza cassata;
spese ammontanti a € 5.998,56 + € 1.991,70 (docc. 1, 4 e 11 fasc. riassunzione).
Va accolta altresì la domanda di rimborso delle spese sostenute dal per il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore di a titolo di spese sostenute da CP_2 quest'ultimo per la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare a suo tempo eseguito dal Condominio in forza della sentenza di primo grado;
spese pari a € 991,25 (docc. 17 e 18 fasc. riassunzione).
Deve, infine, essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute dal (€ 588,00: Parte_1 doc. n. 22), per trascrivere l'ordinanza del Tribunale di accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità di da parte della moglie ( e della IA ( CP_5 Persona_1 CP_1 ottenuta, mediante apposito procedimento di cognizione sommaria, al fine di consentire la prosecuzione, con la vendita degli immobili, della procedura di esecuzione immobiliare radicata nei confronti di e dinanzi al Tribunale di Milano, nonché la domanda di rimborso delle Per_1 CP_1 spese sostenute per detta procedura di esecuzione immobiliare (poi abbandonata a seguito della sentenza d'appello cassata), pari a € 2.229,00 (€ 305,00 + € 598,00 + € 1.326,00: docc. 25, 26 e 27 fasc. riassunzione).
pagina 20 di 22 Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore voce relativa ai compensi professionali oltre accessori richiesti dal difensore per l'opera svolta nell'ambito di detta procedura esecutiva, trattandosi di somme che non sono state effettivamente sostenute dal o comunque la cui spesa non risulta Parte_1 provata in causa.
Sulle somme oggetto di rimborso o di restituzione, come sopra individuate, spettano gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il 24/12/2014;
2. Respinge l'appello proposto da in proprio e nella sua qualità di erede di CP_1 Per_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il
[...]
24/12/2014; per l'effetto:
3. Conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il
24/12/2014;
4. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rifondere al Assago, le spese di lite di secondo Controparte_19 grado, che si liquidano in € 9.515,00 per compenso professionale quanto alla precedente fase conclusasi con la sentenza cassata e in € 786,00 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale quanto alla presente fase di riassunzione, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rimborsare al Assago, le spese di lite della fase Controparte_19 di cassazione, che si liquidano in € 7.655,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
6. Condanna e , in solido tra loro, a restituire al CP_2 Controparte_3 [...]
Assago, la somma di € 35.967,12 versata dal a Controparte_19 Parte_1 titolo di spese legali di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalle date di pagamento;
7. Condanna a restituire al Assago, CP_1 Controparte_19 la somma di € 35.973,35 versata dal Condominio a titolo di spese legali di primo e secondo pagina 21 di 22 grado, oltre interessi legali dalle date di pagamento;
8. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rimborsare al Assago, gli importi di € 11.413,17 Controparte_19
e di € 208,75, dallo stesso versati per le imposte di registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti;
9. Condanna alla restituzione degli importi di € 1.991,70 e di € 5.998,56, versati CP_2 dal a titolo di spese legali relative all'esecuzione immobiliare radicata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015, oltre interessi legali dalle date del pagamento;
10. Condanna alla restituzione dell'importo di € 991,25, versato dal CP_2 Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Milano n. 38672/2021, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
11. Condanna al rimborso delle spese sostenute dal per la procedura CP_1 Parte_1 esecutiva immobiliare radicata dinanzi al Tribunale di Milano, pari a € 2.229,00, nonché delle spese di trascrizione dell'ordinanza di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, pari a €
588,00, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
CR NN TO SS EL
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO SS EL Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa CR NN Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2997/2024 promossa da:
- VIA A. VOLTA 2 - ASSAGO (C.F./P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Mario Spada
ATTORE IN RIASSUNZIONE (APPELLATO) contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._1 Per_1
con il patrocinio dell'avv. Achille Testori
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE)
e contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) C.F._3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI (APPELLANTI)
pagina 1 di 22 OGGETTO: Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, della causa di appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il 24/12/2014; materia: azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18720/2024, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4295/2018 resa nei giudizi riuniti, disponendo il rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione: Rigettare gli appelli avversari e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014, anche in punto alla condanna alle spese del grado, di Ctu e della precedente Atp;
Condannare e , in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di CP_2 Controparte_3 Euro 35.967,12 versati dal a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come Parte_1 liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare , anche in qualità di erede di , alla restituzione CP_1 Persona_1 dell'importo di Euro 35.973,35, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati dal Parte_1 a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, al risarcimento degli importi di Euro 11.413,17 e di Persona_1 Euro 208,75, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti, versati dal per imposte di Parte_1 registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado;
Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 1.991,70, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo per spese legali afferenti all'esecuzione Parte_1 immobiliare avanti al Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione-risarcimento dell'importo di Euro 5.998,56, oltre CP_2 interessi legali dalla data del pagamento, retrocessi dal Condominio al medesimo per spese legali, come liquidate dal Tribunale di Biella nell'esecuzione immobiliare a R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 991,25, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Parte_1 Pace di Milano n. 38672/2021, richiesto dal Sig. per il versamento delle spese di cancellazione CP_2 della trascrizione del pignoramento immobiliare avanti al Tribunale di Biella;
Condannare , anche in qualità di erede di , al risarcimento delle CP_1 Persona_1 spese legali sostenute dal promossa avanti al Tribunale di Controparte_4 Milano a R.G. E. n. 2929/2015, per complessivi Euro 6.606,36, o comunque nella misura che la Corte vorrà liquidare, nonchè delle spese di trascrizione dell'ordinanza che accertava l'accettazione tacita dell'eredità, per Euro 543,00, oltre interessi legali dalle data dei pagamenti;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, alle spese del giudizio d'appello, comprese quelle della Persona_1 fase relativa alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e della presente fase di rinvio;
Condannare gli appellanti , , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, alle spese del giudizio in Cassazione.” Persona_1
pagina 2 di 22 Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previo accertamento della fondatezza, in fatto ed in diritto, delle argomentazioni svolte:
1. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità del dr. nell'attività svolta CP_5 di Progettazione e di Direzioni Lavori, secondo quanto anche accertato all'esito della CTU svolta nel primo grado del giudizio, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal nei confronti della Parte_1 dr.ssa CP_1
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio del diritto e prescrizione dell'azione dell'attore nei confronti della convenuta e, conseguentemente, di quest'ultima nei Controparte_6 confronti delle terze chiamate e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal Parte_1
nei confronti della dr.ssa
[...] CP_1 3. Accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 1/3/2001 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal nei Parte_1 confronti della dr.ssa CP_1 Condannare il alla refusione integrale dei compensi difensivi e delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio e di quello avanti la Corte di Cassazione, con la maggiorazione delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge. Nel denegato, e non creduto, caso in cui Questa Corte d'Appello dovesse affermare l'invalidità dell'accordo sottoscritto in data 1/3/2001 e/o comunque la responsabilità del dr. quale CP_5 Progettista e/o Direttore dei Lavori, la dr.ssa sin d'ora si riserva di promuovere CP_1 autonomo e separato giudizio nel quale richiederà al ” (quale avente causa Parte_1 della Cooperativa “Teodolite Soc. Coop.va ) il pagamento dell'integrale compenso dovutole, Pt_2 pari ad € 776.732,77.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il di via A. Volta n. 2, Assago, aveva convenuto in giudizio l'impresa Parte_1 costruttrice per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. in relazione Controparte_6 ai vizi dell'edificio accertati in sede di ATP, sia nelle parti comuni che nelle singole proprietà, consistenti in copiose infiltrazioni verificatesi nei seminterrati, nei box, nelle cantine e nelle parti comuni, oltre che in ammaloramenti dei cementi armati delle rampe delle scale, nel distacco di parte dei copri ferro, nel distacco di parte dei marmi e nel distacco e nello sgretolamento di parte della pavimentazione, e per sentirla condannare al versamento delle somme necessarie alla sistemazione dei vizi riscontrati, e al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della inabitabilità dell'immobile.
si era costituita, eccependo che: i) parte dei vizi lamentati non rientravano nell'ambito CP_6
pagina 3 di 22 di applicazione dell'art. 1669 c.c. e, pertanto, il Condominio era decaduto dal diritto di farli valere ai sensi dell'art. 1667 c.c. e il relativo diritto era comunque prescritto;
ii) la responsabilità per i vizi lamentati andava ascritta, oltre che al medesimo quale avente causa della Cooperativa Parte_1 committente che aveva partecipato alla progettazione dell'opera, al progettista e al Persona_2 direttore dei lavori nonché – quanto ai lamentati difetti di impermeabilizzazione- alla CP_5 subappaltatrice dalla quale, nel denegato caso di accoglimento della domanda Controparte_7 attorea, chiedeva di essere manlevata. Parte della responsabilità doveva altresì essere attribuita allo stesso che non aveva eseguito la regolare manutenzione dello stabile. Parte_1
Si erano costituiti i terzi chiamati: (progettista) – il quale, previa richiesta di chiamata Persona_2 in causa della propria compagnia assicuratrice , eccepiva la decadenza e la Controparte_8 prescrizione del diritto dell'attore e di aver svolto il mero ruolo di ausiliario dello studio nella CP_1 vicenda de qua;
le eredi del d.l. e – che eccepivano la CP_5 CP_1 Persona_1 decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. del Condominio attore e opponevano allo stesso l'intervenuta transazione, in data 1.3.2001 tra quale erede di e la Cooperativa che aveva CP_1 CP_5 commissionato l'opera, dante causa dei condomini;
la subappaltatrice – la Controparte_7 quale, previa richiesta di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice CP_9
, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere dal Condominio.
[...]
Si costituivano anche le compagnie assicuratrici chiamate in causa da e , Per_2 Controparte_7 eccependo l'inoperatività delle polizze.
Il giudizio veniva interrotto, stante la cancellazione della società costruttrice dal registro delle CP_6 imprese ed il fallimento di e veniva riassunto tempestivamente anche nei Controparte_7 confronti dei soci di e e della Curatela fallimentare. Controparte_10 Controparte_3
Si costituivano dunque i soci e facendo proprie le difese e le domande già proposte da CP_2 CP_3
Non si costituiva, invece, la Curatela della subappaltatrice . CP_6 Controparte_7
Con sentenza n. 15374/2014 pubblicata il 24.12.2014, il Tribunale di Milano, avendo ritenuto che:
- la domanda ex art. 1669 c.c. proposta dal a seguito delle difese di che aveva Parte_1 CP_6 eccepito la diretta responsabilità del direttore dei lavori e del progettista, si era estesa automaticamente anche a e alle eredi di Persona_2 CP_5
- l'eccezione di decadenza sollevata, anche con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c., da Per_2
, era fondata;
[...] pagina 4 di 22 - l'accordo transattivo intervenuto nel 2001 tra nella sua qualità di erede del direttore dei CP_1 lavori e la Cooperativa committente (dante causa dei condomini) non incideva sulla proponibilità dell'azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c. da parte del posto che i diritti discendenti da Parte_1 detta norma non potevano essere oggetto di rinuncia preventiva (Cass. n. 81/2000);
- la maggior parte dei vizi riscontrati dal CTU (in particolare, quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della relazione peritale) erano riconducibili alla sfera di applicazione dell'art. 1669 c.c. ed erano imputabili non solo all'appaltatrice, ma anche al direttore dei lavori che aveva omesso un'idonea vigilanza CP_1 durante la realizzazione delle opere;
- i costi per porre rimedio a tali vizi erano stati quantificati dal CTUI in € 200.493,00 oltre IVA;
- i soci di e secondo quanto risultava dal bilancio di liquidazione e dal CP_6 CP_2 CP_3 verbale di assemblea in cui lo stesso era stato approvato, erano responsabili nei confronti del
Condominio creditore sino alla concorrenza di € 116.200,00 ai sensi dell'art. 2495 c.c.; ha:
- respinto la domanda del Condominio nei confronti del progettista , e conseguentemente Per_2 dichiarato assorbita la domanda di manleva svolta da contro Per_2 CP_8
- accolto la domanda del Condominio nei confronti dei soci e e nei confronti delle eredi CP_2 CP_3
e, per l'effetto: CP_1
- condannato e e le eredi in via tra loro solidale, a corrispondere al CP_2 CP_3 CP_1 Parte_1 la somma di € 116.200,00;
- condannato le eredi a corrispondere al Condominio la restante somma di € 84.293,00 oltre CP_1 interessi;
- dichiarato improponibile la domanda di manleva svolta dai soci di nei confronti del CP_6
e dunque assorbita la domanda di manleva proposta da Controparte_11 Controparte_7 nei confronti di Controparte_9
- dichiarato tardiva e dunque inammissibile la domanda proposta dalle eredi nei confronti del CP_1 soltanto dopo la riassunzione del giudizio interrotto;
Parte_1
- posto le spese di lite (comprese quelle di ATP) e di CTU a carico di e e delle eredi CP_2 CP_3 in via solidale nei rapporti con il Condominio;
CP_1
- posto a carico del e di e nella misura del 50% ciascuno le spese di lite Parte_1 CP_2 CP_3 nei rapporti con e Per_2 CP_8
- compensato le spese di lite nei rapporti tra e da un lato e il CP_2 CP_3 Controparte_12
pagina 5 di 22 dall'altro. CP_9
2. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza avevano proposto appello sia i soci di e contestando il CP_6 CP_2 CP_3 capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto la loro responsabilità ex art. 2495 c.c. nei confronti del nonostante essi non avessero riscosso alcuna somma facente parte del
Parte_1 patrimonio della società, nonché i capi con cui il Tribunale li aveva condannati alle spese sia nei confronti del sia nei confronti di ed chiedendo altresì che venisse sollevata
Parte_1 Per_2 CP_8 la questione di costituzionalità dell'art. 2495 c.c.; sia le eredi contestando: i) l'estensione nei CP_1 loro confronti, operata dal Tribunale, dalla domanda del ii) che la maggior parte dei vizi
Parte_1 non rientravano nell'alveo di applicazione dell'art. 1669 c.c. e che pertanto l'eccezione di decadenza e prescrizione da loro sollevata ex art. 1667 c.c. era fondata;
iii) che l'accordo transattivo intercorso con la Cooperativa dante causa del era valido ed efficace nei confronti di quest'ultimo; iv) che
Parte_1 in ogni caso la maggior parte dei vizi riscontrati non erano imputabili al direttore dei lavori bensì soltanto all'appaltatrice, come peraltro accertato dallo stesso CTU.
Il aveva proposto appello incidentale in relazione al capo con cui il Tribunale lo aveva Parte_1 condannato alla rifusione, nella misura del 50%, delle spese in favore di e Per_2 CP_8
e si erano costituiti chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Per_2 CP_8
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4295/2018 pubblicata il 1.10.2018, avendo ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 2495 c.c. e che l'accordo transattivo stipulato nel 2001 tra e la dante causa del fosse a quest'ultimo opponibile, ha: CP_1 Parte_1
- accolto l'appello di e revocando la loro condanna nei confronti del CP_2 CP_3 Parte_1
- accolto l'appello delle eredi revocando la loro condanna nei confronti del CP_1 Parte_1
- condannato il a rifondere ai soci e nonché alle eredi e Parte_1 CP_2 CP_3 Per_1 CP_1 le spese di lite di primo e di secondo grado e le spese di CTU;
- respinto il motivo di appello di e circa le spese in favore di e CP_2 CP_3 Per_2 CP_8
- respinto l'analogo appello incidentale proposto dal Parte_1
- compensato le spese del grado di appello nei rapporti con e Per_2 CP_13
3. La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dal avverso la predetta sentenza Parte_1 pagina 6 di 22 d'appello, con sentenza n. 18720/2024 pubblicata il 9 luglio 2024, dato preliminarmente atto del decesso di e della costituzione in giudizio, mediante controricorso, di Persona_1 CP_1 anche in qualità di sua erede, nonché di e e del fatto che e per
[...] CP_2 CP_3 Per_2 CP_8 contro, non avevano svolto alcuna difesa, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di
Milano, accogliendo i primi due motivi di ricorso, relativi all'accoglimento dell'appello di e CP_2
e il terzo motivo di ricorso, relativo all'accoglimento dell'appello di enunciando i CP_3 CP_1 seguenti principi di diritto:
I) - con riferimento alla posizione di e CP_2 CP_3
“La posizione della Corte d'appello, che richiama espressamente il precedente di questa Corte n.
15474/2017, interpreta in modo restrittivo la lettera dell'art. 2495 c.c., che parla di somme riscosse dai creditori sociali in base al bilancio finale di liquidazione. Tale interpretazione della norma non considera quanto evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte nel 2013 con la sentenza n. 6070 (cfr., tra le pronunzie successive più recenti, Cass. n. 32790/2023, Cass. n. 30832, Cass. n. 10752/2023). Le sezioni unite hanno ricostruito “lo scarno tessuto normativo” in chiave successoria, così che i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. I soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, così che, venuto meno il vincolo societario, “la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”; sparita la società, si instaura quindi tra i soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Ciò significa che nel caso in esame, come ha sottolineato il Tribunale, del patrimonio netto della società e del fondo stanziato per rischi sono diventati contitolari i soci, che quindi, sia pure in regime di comunione, hanno riscosso tali poste in base al bilancio finale di liquidazione. La lettera dell'art.
2495 c.c. parla infatti genericamente di “somme riscosse dai soci” e non di somma singolarmente riscossa da ciascuno di essi, così che risulta applicabile anche al caso in cui l'attribuzione ai soci sia avvenuta quale fenomeno successorio di attribuzione dei beni in comunione. Quanto al sostantivo
“somme” utilizzato dal legislatore, di esso deve essere data una lettura funzionale, estesa a comprendere tutto quanto sia stato percepito dai soci, si tratti di beni e/o di altre utilità, come ha precisato la pronuncia di questa Corte n. 31109/2023 (nel caso di specie erano stati attribuite ai soci quote di partecipazione di un'altra società). Tale pronuncia ha sottolineato come siano state le sezioni unite nella sentenza sopra ricordata (Cass. n. 6070/2013) a basarsi su una nozione di oggetto della
pagina 7 di 22 responsabilità patrimoniale in termini di elementi attivi, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c. A tale riguardo va ancora rimarcato, in relazione alla circostanza che siano parte del patrimonio netto crediti tributari, che non si tratta di una “mera pretesa cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, essendo tali crediti “stati iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” (sono parole della pronuncia sopra citata delle sezioni unite n. 6070/2013);
II) - con riferimento alla posizione delle eredi CP_1
“Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la responsabilità per gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita “al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti” (così Cass. n.
81/2000; cfr. anche Cass. n. 7619/1997, Cass. n. 6393/1996 e Cass. n. 8/1990), con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia stata pattuita una volta che l'immobile era stato costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, essendo questa stata posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.
La Corte ha dunque rinviato a questa Corte d'appello di Milano perché giudicasse, in diversa composizione, nel rispetto dei principi sopra enunciati e perché liquidasse altresì le spese del procedimento in Cassazione.
4. La riassunzione del giudizio di appello
Il a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello n. 4295/2018, Parte_1 ha riassunto il giudizio d'appello, chiedendo il rigetto degli appelli proposti e la conferma integrale della sentenza di primo grado e proponendo le seguenti domande restitutorie/risarcitorie ai sensi dell'art. 389 c.p.c.:
“Condannare e , in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di CP_2 Controparte_3 Euro 35.967,12 versati dal Condominio a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare , anche in qualità di erede di , alla restituzione CP_1 Persona_1 dell'importo di Euro 35.973,35, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati dal Parte_1 a titolo di spese legali di primo e secondo grado, come liquidate dalla sentenza cassata;
Condannare gli appellanti e , anche in qualità di CP_2 Controparte_3 CP_1 erede di , in solido tra loro, al risarcimento degli importi di Euro 11.413,17 e di Persona_1
pagina 8 di 22 Euro 208,75, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti, versati dal Condominio per imposte di registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado;
Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 1.991,70, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo per spese legali afferenti all'esecuzione Parte_1 immobiliare avanti al Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione-risarcimento dell'importo di Euro 5.998,56, oltre CP_2 interessi legali dalla data del pagamento, retrocessi dal Condominio al medesimo per spese legali, come liquidate dal Tribunale di Biella nell'esecuzione immobiliare a R.G.E. n. 68/2015; Condannare alla restituzione dell'importo di Euro 991,25, oltre interessi legali dalla CP_2 data del pagamento, versati dal al medesimo in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Parte_1
Pace di Milano n. 38672/2021, richiesto dal Sig. per il versamento delle spese di cancellazione CP_2 della trascrizione del pignoramento immobiliare avanti al Tribunale di Biella;
Condannare , anche in qualità di erede di , al risarcimento delle CP_1 Persona_1 spese legali sostenute dal promossa avanti al Tribunale di Controparte_4 Milano a R.G. E. n. 2929/2015, per complessivi Euro 6.606,36, o comunque nella misura che la Corte vorrà liquidare, nonchè delle spese di trascrizione dell'ordinanza che accertava l'accettazione tacita dell'eredità, per Euro 543,00, oltre interessi legali dalle data dei pagamenti”.
Si è costituita anche in qualità di erede della madre riproponendo CP_1 Persona_1 tutti i motivi di appello già a suo tempo formulati e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda del nei suoi confronti. Parte_1
e non si sono costituiti in questa fase e sono stati dichiarati CP_2 Controparte_3 contumaci.
5. Decisione
Va anzi tutto premesso che sono coperte dal giudicato le statuizioni, contenute nella sentenza della
Corte di appello n. 4295/2018 e non impugnate in Cassazione, relative alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado e di appello nei rapporti tra il e e da un lato e Parte_1 CP_2 CP_3
e dall'altro. Del resto, né il – che ha riassunto il giudizio – né e Per_2 CP_8 Parte_1 CP_2
– che sono rimasti contumaci in questa sede – hanno più riproposto le questioni in esame. CP_3
Va, ancora premesso, che questa Corte, oltre alle questioni che sono state espressamente oggetto di revisione da parte della Corte di Cassazione – e che dovranno essere decise in base ai principi di diritto dalla stessa enunciati- dovrà altresì affrontare le ulteriori questioni proposte in appello dalle parti e non decise e, dunque, dovranno essere valutati i motivi di appello non oggetto di cassazione proposti dalle eredi (comunque riproposti nella presente fase di rinvio da parte di , e gli CP_1 CP_1 eventuali ulteriori motivi a suo tempo proposti da e in questa sede non più riproposti CP_2 CP_3 stante la loro contumacia. Come infatti insegna la Suprema Corte, “In tema di giudizio di rinvio
pagina 9 di 22 prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. 12065/2024).
5.1. Infondatezza dell'appello proposto da e . CP_2 Controparte_3
Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'accogliere i primi due motivi di ricorso proposti dal , deve anzi tutto essere respinto il motivo di appello, proposto da e Parte_1 CP_2
relativo all'asserita insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2495 c.c. perché gli stessi CP_3 possano essere ritenuti responsabili nei confronti del sino alla concorrenza della somma di Parte_1
€ 116.220,00.
Infatti, come ha affermato la Suprema Corte nel cassare sul punto la sentenza d'appello, “Ai sensi del secondo comma (oggi terzo) dell'art. 2495 c.c., “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito risulta stanziata in bilancio sotto la voce
nel verbale assembleare di approvazione del bilancio si dà atto del conferimento al liquidatore del mandato di provvedere al pagamento del debiti utilizzando le disponibilità accantonate
a tal fine;
nel bilancio e nella nota integrativa risultano poi indicati dei crediti tributari da riscuotere, ammontanti a euro 46.679 e nella delibera si dà mandato al liquidatore di incassare tutti i crediti tributari evidenziati a bilancio, quelli residui e di distribuirli ai soci;
il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, considerati i crediti appena indicati, ammonta a euro 36.220.
Ad avviso del Tribunale l'importo di euro 36.220, corrispondente al patrimonio netto della società, esprime ciò che residua al termine della procedura di liquidazione e, pertanto, costituisce un cespite che va ripartito tra i soci e sono lo stesso bilancio e il verbale dell'assemblea ad evidenziare
l'esistenza dei presupposti per far valere la responsabilità dei soci nei limiti della suddetta somma e medesima conclusione vale per la somma di euro 80.000, somma che è stata destinata al pagamento pagina 10 di 22 dei debiti futuri. Sempre ad avviso del Tribunale, tali somme si sono trasferite automaticamente in capo ai soci, che ne sono divenuti titolari in regime di comunione pro indiviso, così che anche se i soci non hanno materialmente riscosso alcuna somma, non è venuto meno il diritto del Condominio di far valere il proprio credito nei loro confronti, dovendo i soci essere considerati gli unici titolari dei suddetti beni e crediti, residuati all'esito della liquidazione.
Ad avviso della Corte d'appello, invece, l'indicazione delle poste nel bilancio della società non implica che le somme siano state attribuite ai soci e non integra così la prova dell'entità dei crediti che dovessero considerarsi attribuiti né integra la prova dell'avvenuta riscossione da parte dei soci di tali somme.
La posizione della Corte d'appello, che richiama espressamente il precedente di questa Corte n.
15474/2017, interpreta in modo restrittivo la lettera dell'art. 2495 c.c., che parla di somme riscosse dai creditori sociali in base al bilancio finale di liquidazione. Tale interpretazione della norma non considera quanto evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte nel 2013 con la sentenza n. 6070 (cfr., tra le pronunzie successive più recenti, Cass. n. 32790/2023, Cass. n. 30832, Cass. n. 10752/2023). Le sezioni unite hanno ricostruito “lo scarno tessuto normativo” in chiave successoria, così che i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. I soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive, così che, venuto meno il vincolo societario, “la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”; sparita la società, si instaura quindi tra i soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Ciò significa che nel caso in esame, come ha sottolineato il Tribunale, del patrimonio netto della società e del fondo stanziato per rischi sono diventati contitolari i soci, che quindi, sia pure in regime di comunione, hanno riscosso tali poste in base al bilancio finale di liquidazione. La lettera dell'art.
2495 c.c. parla infatti genericamente di “somme riscosse dai soci” e non di somma singolarmente riscossa da ciascuno di essi, così che risulta applicabile anche al caso in cui l'attribuzione ai soci sia avvenuta quale fenomeno successorio di attribuzione dei beni in comunione. Quanto al sostantivo
“somme” utilizzato dal legislatore, di esso deve essere data una lettura funzionale, estesa a comprendere tutto quanto sia stato percepito dai soci, si tratti di beni e/o di altre utilità, come ha precisato la pronuncia di questa Corte n. 31109/2023 (nel caso di specie erano stati attribuite ai soci quote di partecipazione di un'altra società). Tale pronuncia ha sottolineato come siano state le sezioni
pagina 11 di 22 unite nella sentenza sopra ricordata (Cass. n. 6070/2013) a basarsi su una nozione di oggetto della responsabilità patrimoniale in termini di elementi attivi, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c. A tale riguardo va ancora rimarcato, in relazione alla circostanza che siano parte del patrimonio netto crediti tributari, che non si tratta di una “mera pretesa cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, essendo tali crediti “stati iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” (sono parole della pronuncia sopra citata delle sezioni unite n. 6070/2013) (enfasi grafica della redattrice).
Ne consegue che va respinto il motivo di appello proposto a suo tempo dai soci e con CP_2 CP_3 conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha condannato e CP_2
in via solidale con le eredi al pagamento in favore del Condominio della Controparte_3 CP_1 somma di € 116.220,00.
e nella precedente fase d'appello, avevano altresì lamentato di essere stati condannati CP_2 CP_3
“ultra vires” alle spese di lite in favore del e (per il 50%) in favore del progettista e Parte_1 Per_2 di CP_8
La lagnanza è all'evidenza destituita di qualsivoglia fondamento: a prescindere dal fatto che e CP_2 non hanno impugnato la statuizione, contenuta nella sentenza di appello, di conferma del capo CP_3 della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese di lite in favore di ed – e Per_2 CP_8 che pertanto la statuizione è ormai coperta dal giudicato – sul punto basti osservare che la condanna alle spese discende dall'aver e resistito in giudizio, a seguito della riassunzione, CP_2 CP_3 facendo proprie le eccezioni e le domande di CP_6
Quanto poi alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 2495 c.c., la Corte osserva che tale questione appare manifestamente infondata: non vige nel nostro ordinamento un principio generale di par condicio creditorum valevole in ogni occasione e a prescindere dallo stato di insolvenza conclamato del debitore;
pertanto la norma in questione, nella misura in cui consente ai creditori di soddisfarsi o meno in base alla tempestività o meno con cui fanno valere il loro credito, non appare violare né il principio di solidarietà né il principio di eguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale.
5.2. Infondatezza dell'appello proposto da CP_1
pagina 12 di 22 I) Va anzi tutto affrontata, perché prioritaria in senso logico, la questione relativa all'estensione automatica della domanda del alle eredi del direttore dei lavori, che Parte_1 CP_1 contesta sia applicabile al caso di specie.
Sul punto basti evidenziare che l'estensione automatica si produce ogni qualvolta il convenuto indichi come diretto (cor)responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio dall'attore altro soggetto diverso da sé, come accaduto nel caso di specie: “Nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un'espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico (Cass. nn. 6623/2016, 5057/2010, 1522/2006,
4145/2003 e 11371/2002).
Non corrisponde a verità, infatti, che costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia CP_6 proposto, nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, un'azione di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c.
Come risulta dal tenore letterale della comparsa, la convenuta ha dedotto che “soltanto una minima parte dei vizi e difetti presentati dallo stabile condominiale sono ascrivibili a responsabilità della
Sussistono, infatti, gravi e precise responsabilità….imputabili anche: a) al Controparte_6 progettista arch. ...; b) al responsabile con lo e con Persona_3 CP_14 CP_15
l'arch. per la condivisione delle scelte progettuali…….; d) alla Persona_2 Controparte_16 che ha eseguito in subappalto……le opere di impermeabilizzazione….” (pag. 3 della comparsa di risposta in primo grado), e di aver dunque “diritto ad essere manlevata dalla che Controparte_17 ha eseguito le opere in subappalto” e di ottenere “che il carico delle responsabilità venga ripartito secondo un corretto criterio di imputabilità, coinvolgendo chi ha progettato le opere….” (cfr. comparsa, pag. 11), concludendo perché il Tribunale volesse “2) determinare il carico di responsabilità gravante su ciascuno di quanti – Committente, Progettista, Direttore dei lavori, Impresa appaltatrice e
.”; 3) ritenere e dichiarare la obbligata a manlevare e tenere CP_18 Controparte_16 indenne la .” (v. conclusioni a pag. 12). Parte_3
E' evidente, da quanto sopra riportato, che abbia citato in causa, come terzi chiamati, il CP_6 direttore dei lavori e il progettista quali corresponsabili dei vizi lamentati dal ed abbia Parte_1 svolto domanda di manleva soltanto avverso la propria controparte contrattuale, la subappaltatrice
. Controparte_7
pagina 13 di 22 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto automaticamente estesa alle eredi a domanda ex CP_1 art. 17669 c.c. formulata dal Parte_1
II) Va poi affrontata, perché immediatamente successiva in senso logico, la questione della natura dei vizi riscontrati in sede di CTU: nel caso detti vizi non rientrassero nel novero dei “gravi difetti” previsti dall'art. 1669 c.c. e dovessero essere, per contro, ritenuti “semplici” vizi ex art. 1667 c.c., andrebbe valutata la fondatezza o meno delle eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate dalle eredi in relazione all'art. 1667 c.c., nonché dell'eccezione relativa alla rinuncia a far valere CP_1
i vizi del fabbricato espressa dalla Cooperativa dante causa del Condominio in sede di transazione in data 1.3.2001.
La Corte ritiene di condividere pienamente il giudizio espresso sul punto dal giudice di primo grado.
Va premesso che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. n. 24230 del 04/10/2018; enfasi grafica della redattrice); “….Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. 22093/2023; enfasi grafica della redattrice); “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. 27315/2017; enfasi grafica della redattrice); “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione
pagina 14 di 22 dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell'edificio” (Cass. 21351/2015; enfasi grafica della redattrice).
Ciò premesso, i vizi riscontrati in sede di CTU (cfr. relazione ing. , pagg. 7 e ss.) e, in Per_4 particolare, le gravi infiltrazioni nelle murature e nelle solette delle rampe di scala verso il giardino, della rampa carraia, del vano scala del piano terra, dei piani interrati compresi il corsello dei box, i singoli box e le cantine (paragrafi 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6. della relazione di CTU), le fessurazioni e il distacco degli intonaci nella pavimentazione della rampa carraia e nelle facciate (paragrafi 3.2. e 3.8. della relazione di CTU), nonché l'evidente distacco dai muri perimetrali e cedimento delle fondazioni delle pensiline di accesso allo stabile (paragrafo 3.1. della relazione peritale), sono di tale portata e di tale estensione (cfr. fotografie di cui all'allegato 0 alla CTU) da interessare vaste parti dell'edificio condominiale, compromettendone non solo la durata nel tempo, ma anche il regolare godimento da parte dei proprietari e dei comproprietari.
Peraltro, sia le estesissime infiltrazioni, sia i distacchi dell'intonaco e della pavimentazione della rampa, sono stati causati da grossolani errori di posa della guaina impermeabilizzante e dalla mancanza di dettagli costruttivi, oltre che dalla scelta di materiale inidoneo allo scopo, mentre il distacco e cedimento delle pensiline è stato causato dall'inidoneità del sistema di fondazione.
Si tratta, pertanto, anche a giudizio di questa Corte, di “gravi difetti” costruttivi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c.
Deve conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza, sollevata dalle eredi solo in CP_1 relazione all'art. 1667 c.c.
III) Ciò detto in relazione all'estensione automatica alle eredi del direttore dei lavori della domanda ex art. 1669 c.c. formulata dal alla qualificazione come gravi difetti di costruzione dei vizi Parte_1 riscontrati dal CTU ai paragrafi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 3.6. e 3.8. della relazione peritale, e della conseguente irrilevanza dell'eccezione e decadenza proposta dalle eredi con esclusivo CP_1 riferimento all'art. 1667 c.c., questa Corte deve poi respingere, in ottemperanza alle statuizioni della
Corte di Cassazione sul punto, il motivo di appello formulato dalle eredi avverso il capo della CP_1 sentenza di primo grado che ha ritenuto inefficace nei confronti del in relazione all'azione Parte_1 ex art. 1669 c.c. proposta, l'accordo transattivo in data 1.3.2001 intervenuto tra Parte_4
pagina 15 di 22 Cooperativa a r.l. (dante causa dei condomini dell'odierno Condominio) e nella sua CP_1 qualità di erede di e l.r. di CP_5 Parte_5
Così infatti si esprime sul punto la sentenza di cassazione:
“Il terzo motivo [di ricorso per cassazione] è fondato. La Corte d'appello ha rilevato come CP_1
in qualità di erede di abbia concluso un negozio con la cooperativa Teodolite, con
[...] CP_5 il quale dato atto del sopravvenuto decesso di la cooperativa ha riconosciuto che, grazie CP_5 all'operato di quest'ultimo, “è stato raggiunto un risultato eccellente” e ha esonerato “lo CP_15
e i suoi aventi causa da qualunque responsabilità anche in via di rivalsa, riconoscendo che ogni azione
o ragione dovrà essere fatta valere solo nei confronti delle imprese costruttrici”. Ad avviso della Corte
d'appello è stata quindi conclusa una transazione con la quale la cooperativa ha rinunziato a fare valere nei confronti degli aventi causa di la responsabilità di quest'ultimo per i vizi e CP_5 difetti dell'edificio. Tale accordo è stato ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, valido ed efficace, in quanto non è stata esclusa la responsabilità di per l'opera destinata ad CP_1 essere svolta in relazione ad un bene immobile ancora da progettare e da costruire, ma è stato riconosciuto dalla cooperativa l'esito positivo dell'opera già svolta da CP_1
L'affermazione della Corte d'appello non è condivisibile. Secondo il pacifico orientamento di questa
Corte, la responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita “al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti” (così Cass. n. 81/2000; cfr. anche Cass. n. 7619/1997, Cass. n.
6393/1996 e Cass. n. 8/1990), con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia stata pattuita una volta che l'immobile era stato costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, essendo questa stata posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.”.
Ne consegue che la transazione in esame non è idonea a paralizzare l'azione ex art. 1669 c.c. proposta dal ed estesa nei confronti degli eredi del direttore dei lavori Parte_1 CP_5
Il relativo motivo d'appello va dunque respinto.
IV) (anche nella qualità di erede di ha poi espressamente riproposto CP_1 Persona_1 in questa sede il motivo di appello relativo al capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto il pagina 16 di 22 direttore dei lavori corresponsabile dell'impresa appaltatrice di tutti i vizi ex art. 1669 c.c. rilevati in sede di CTU.
L'appellante lamenta in particolare che, nonostante il giudice avesse espressamente chiesto alla CTU, nel quesito sottopostole, di individuare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti (appaltatrice, subappaltatrice, progettista e direttore dei lavori) in relazione a ciascun vizio riscontrato, e nonostante la CTU abbia, nella sua relazione definitiva, escluso la responsabilità del direttore dei lavori (e del progettista) con riferimento a tutti i vizi accertati, affermando che tutti i vizi indicati erano riconducibili ad errori esecutivi e di scelta dei materiali dell'appaltatrice e/o dell'impresa da questa incaricata per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, il Tribunale, in sede decisoria, aveva poi contraddittoriamente disatteso le indicazioni della CTU, ritenendo che anche il direttore dei lavori (e dunque le sue eredi e dovesse reputarsi responsabile dei gravi vizi costruttivi CP_1 Per_1 accertati, attribuendogli una responsabilità pari al 50%.
L'appellante lamenta altresì che, altrettanto immotivatamente, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in tema di responsabilità del direttore dei lavori, sancendone la corresponsabilità sulla sola scorta dell'oggettiva cattiva esecuzione dell'opera, e senza invece accertare specifici inadempimenti di in relazione a detto risultato, tenuto conto che CP_5
l'obbligo di vigilanza gravante sul direttore dei lavori non potrebbe spingersi sino ad attribuirgli una responsabilità (per di più paritaria a quella dell'appaltatore) in ordine alla qualità dei materiali utilizzati e alle modalità di posa degli stessi.
Questa Corte condivide pienamente il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale per riconoscere la paritaria corresponsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice nella determinazione dei gravi vizi costruttivi presenti nell'edificio condominiale.
Anzi tutto, alcuna incongruenza è ravvisabile nella decisione del Giudice di discostarsi dalla valutazione del CTU circa la responsabilità da attribuire al direttore dei lavori in relazione ai singoli vizi riscontrati: la corresponsabilità del direttore dei lavori, che si fonda sul suo obbligo di alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori, attinge ad elementi prettamente giuridici, estranei al giudizio tecnico demandato al consulente d'ufficio.
Ciò detto, deve ribadirsi in questa sede che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di
pagina 17 di 22 realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008,
n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)” (così Cass.
7336/2019, in motivazione, pagg. 8 e 9).
Nel caso di specie, i gravi errori esecutivi compiuti dall'appaltatrice (e dalla subappaltatrice dalla stessa delegata per la posa della guaina impermeabilizzante), estesi a vaste zone dell'edificio condominiale, e gli errori – anch'essi accertati dalla CTU- compiuti dall'appaltatrice nella scelta di materiali non idonei, non si sarebbero verificati se il direttore dei lavori (che per il suo incarico aveva CP_5 originariamente pattuito con la committente Cooperativa un compenso di lire 2.046.601.872) avesse eseguito diligentemente le prestazioni a suo carico, verificando le modalità di posa della guaina, le modalità di costruzione dei manufatti (ad esempio, delle griglie di aereazione, dei raccordi dei pluviali, della pendenza della pavimentazione) e delle fondazioni, rilevandone i difetti e impartendo le corrette indicazioni per il loro rifacimento al personale dell'appaltatrice, nonché verificando le specifiche tecniche dei materiali impiegati rilevandone l'inidoneità in relazione allo specifico scopo e indicando, all'appaltatrice così come alla committente, la necessità di sostituire il materiale acquistato con altro idoneo.
pagina 18 di 22 Risulta pertanto corretta l'attribuzione al direttore dei lavori (e, dunque, alle sue eredi Per_1
e della corresponsabilità, nella misura del 50%, per i gravi vizi costruttivi
[...] CP_1 accertati dalla CTU ai paragrafi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. e 3.8. della relazione peritale.
Anche l'ultimo motivo di appello proposto da va dunque respinto, con conseguente CP_1 necessità di confermare le statuizioni, contenute nella sentenza di primo grado, di condanna di CP_1
in solido con e a corrispondere al la somma di € 116.200,00 e di
[...] CP_2 CP_3 Parte_1 condanna di a corrispondere al l'ulteriore somma di € 84.293,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi.
6. Conclusioni
In definitiva, ferme restando le statuizioni, contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello, che riguardano gli altri soggetti ( , Per_2 CP_8 Controparte_9 Controparte_11
), le quali, come sopra detto, sono ormai passate in giudicato, gli appelli proposti da
[...] CP_2
e nella loro qualità di soci dell'appaltatrice e da
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_1 nella sua qualità di erede del direttore dei lavori e della madre
[...] CP_5 Persona_1 devono essere integralmente respinti, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in relazione alle spese di lite e alle spese di CTU e ATP, a nulla rilevando, con riferimento a queste ultime, il fatto che le eredi non avessero partecipato al procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo, atteso che si tratta di spese affrontate dalla parte vittoriosa in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda di merito, sebbene anteriore al giudizio di merito, e vanno dunque a comporre le spese complessive della lite, che seguono il criterio della soccombenza (cfr.
Cass. 15492/2019).
Le spese del presente grado di appello (sia quelle relative alla presente fase di rinvio, sia quelle relative alla precedente fase oggetto di cassazione), così come quelle del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7. Le domande restitutorie/risarcitorie del Parte_1
Ai sensi dell'art. 389 c.p.c. vanno inoltre accolte le domande restitutorie e risarcitorie proposte dal
- domande che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta in Parte_1 riassunzione.
Invero, come ha avuto modo di chiarire anche la Suprema Corte, il soggetto che in sede di giudizio di rinvio vede annullato il titolo a lui pregiudizievole (ovvero, nel caso di specie, le statuizioni ad esso pagina 19 di 22 sfavorevoli contenute nella sentenza di appello cassata), ha il diritto, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., di vedersi reintegrato nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di tale titolo (posto che la parte che coltiva la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa) e la misura del danno risarcibile deve coprire l'intero pregiudizio economico subito dal soggetto leso (cfr. Cass. n. 10386/2005).
Deve pertanto essere anzi tutto accolta la domanda restitutoria degli importi pagati dal in Parte_1 favore di e a titolo di spese legali di primo e secondo grado come Parte_6 Parte_7 liquidate dalla sentenza cassata, pari ad € 35.967,12 quanto a e e ad € 35.973,35 CP_2 CP_3 quanto a (cfr. docc. da 1 a 7 prodotti dal nella presente fase di Parte_7 Parte_1 riassunzione).
Deve poi essere accolta la domanda di rimborso dell'imposta di registro di primo e secondo grado versata, pari rispettivamente a € 11.414,17 ed € 208,75 (doc. 4, 8 e 9 fasc. riassunzione),
Ancora, deve accogliersi la domanda di rimborso delle spese sostenute dal per ottenere Parte_1 forzosamente l'adempimento della sentenza di primo grado, stante il mancato spontaneo adempimento delle parti onerate, prima di rinunciare alle relative procedure immobiliari a seguito della sentenza cassata;
spese ammontanti a € 5.998,56 + € 1.991,70 (docc. 1, 4 e 11 fasc. riassunzione).
Va accolta altresì la domanda di rimborso delle spese sostenute dal per il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore di a titolo di spese sostenute da CP_2 quest'ultimo per la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare a suo tempo eseguito dal Condominio in forza della sentenza di primo grado;
spese pari a € 991,25 (docc. 17 e 18 fasc. riassunzione).
Deve, infine, essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute dal (€ 588,00: Parte_1 doc. n. 22), per trascrivere l'ordinanza del Tribunale di accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità di da parte della moglie ( e della IA ( CP_5 Persona_1 CP_1 ottenuta, mediante apposito procedimento di cognizione sommaria, al fine di consentire la prosecuzione, con la vendita degli immobili, della procedura di esecuzione immobiliare radicata nei confronti di e dinanzi al Tribunale di Milano, nonché la domanda di rimborso delle Per_1 CP_1 spese sostenute per detta procedura di esecuzione immobiliare (poi abbandonata a seguito della sentenza d'appello cassata), pari a € 2.229,00 (€ 305,00 + € 598,00 + € 1.326,00: docc. 25, 26 e 27 fasc. riassunzione).
pagina 20 di 22 Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore voce relativa ai compensi professionali oltre accessori richiesti dal difensore per l'opera svolta nell'ambito di detta procedura esecutiva, trattandosi di somme che non sono state effettivamente sostenute dal o comunque la cui spesa non risulta Parte_1 provata in causa.
Sulle somme oggetto di rimborso o di restituzione, come sopra individuate, spettano gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il 24/12/2014;
2. Respinge l'appello proposto da in proprio e nella sua qualità di erede di CP_1 Per_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il
[...]
24/12/2014; per l'effetto:
3. Conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 15374/2014 pubblicata il
24/12/2014;
4. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rifondere al Assago, le spese di lite di secondo Controparte_19 grado, che si liquidano in € 9.515,00 per compenso professionale quanto alla precedente fase conclusasi con la sentenza cassata e in € 786,00 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale quanto alla presente fase di riassunzione, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rimborsare al Assago, le spese di lite della fase Controparte_19 di cassazione, che si liquidano in € 7.655,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
6. Condanna e , in solido tra loro, a restituire al CP_2 Controparte_3 [...]
Assago, la somma di € 35.967,12 versata dal a Controparte_19 Parte_1 titolo di spese legali di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalle date di pagamento;
7. Condanna a restituire al Assago, CP_1 Controparte_19 la somma di € 35.973,35 versata dal Condominio a titolo di spese legali di primo e secondo pagina 21 di 22 grado, oltre interessi legali dalle date di pagamento;
8. Condanna e in via tra loro solidale, a CP_2 Controparte_3 CP_1 rimborsare al Assago, gli importi di € 11.413,17 Controparte_19
e di € 208,75, dallo stesso versati per le imposte di registro liquidate sulle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti;
9. Condanna alla restituzione degli importi di € 1.991,70 e di € 5.998,56, versati CP_2 dal a titolo di spese legali relative all'esecuzione immobiliare radicata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Biella R.G.E. n. 68/2015, oltre interessi legali dalle date del pagamento;
10. Condanna alla restituzione dell'importo di € 991,25, versato dal CP_2 Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Milano n. 38672/2021, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
11. Condanna al rimborso delle spese sostenute dal per la procedura CP_1 Parte_1 esecutiva immobiliare radicata dinanzi al Tribunale di Milano, pari a € 2.229,00, nonché delle spese di trascrizione dell'ordinanza di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, pari a €
588,00, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
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