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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3739 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
L' Parte_1 attrice, con l'avvocato Bartolomeo Falcone
e
Controparte_1 convenuta, con l'avvocato Filippo Maria De Stefano Grigis
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti presenti all'udienza del 25 settembre 2025 e perciò, per parte attrice come da note di p.c. depositate telematicamente il 4 settembre 2025; per parte convenuta come da note di p.c. depositate telematicamente il 16 settembre 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022 la società conveniva davanti al Parte_2
Tribunale di Brescia la (da ora, per Controparte_1 semplicità: per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € CP_2 pagina 1 di 7 512.952,29=, oltre accessori e spese, a titolo di restituzione degli interessi relativi al contratto di mutuo fondiario del complessivo importo capitale di € 1.300.000,00 (acceso in data 17 aprile 2003 ed estinto per integrale adempimento della mutuataria il 17 agosto 2021) addebitatile in applicazione di pattuizioni nulle per indeterminatezza.
L'attrice allegava in particolare che l'addebito degli interessi era illegittimo, con conseguente necessità di riduzione degli stessi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 117 T.U.B., in conseguenza della indeterminatezza delle clausole contrattuali che indicavano i criteri per la loro determinazione, sotto diversi profili: a) il tasso iniziale, dichiaratamente determinato sulla base della media semestrale del tasso euribor al dicembre 2002, maggiorato di due punti, divergeva dalla reale media del tasso utilizzato come riferimento al momento iniziale del rapporto e per tutta la sua durata;
non era specificato se il piano di ammortamento fosse sviluppato tenendo conto dell'anno civile anziché di quello commerciale (ed era stato adottato il criterio dell'anno civile in danno del cliente); era stato pattuito un tasso minimo in favore della mutuante, che temperasse l'ipotesi in cui l'indice euribor scendesse oltre una determinata soglia, ma non un tasso massimo in favore della mutuataria;
b) non sarebbe stato indicato in contratto il regime di capitalizzazione, semplice o composta, mentre il piano di ammortamento sarebbe stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta, in violazione del disposto dell'art. 821 c.c.; c) non sarebbe stato indicato in contratto, ma solo nel piano di ammortamento, il e comunque tale indicazione sarebbe stata errata per CP_3 difetto, impedendo al cliente di avere contezza del tasso in concreto applicato.
Si costituiva ritualmente la quale, eccependo la prescrizione di tutte le rimesse ultradecennali CP_2 rispetto al primo atto interruttivo (individuato nella costituzione in mora del 12 marzo 2018), e comunque contestando in fatto e in diritto le domande della parte opponente, chiedeva che il tribunale rigettasse in toto le domande proposte dalla parte attrice;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 2 dicembre 2022 questo giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
2. La nullità della pattuizione degli interessi (e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, commi quarto e/o settimo, T.U.B.) per mancata indicazione nel contratto del T.A.E., ovvero per indicazione di un T.A.E.G. differente rispetto a quello effettivamente applicato pagina 2 di 7 In estrema sintesi la disciplina contrattuale applicata nel rapporto di finanziamento sarebbe nulla, secondo la prospettazione della parte attrice, mancando l'indicazione nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti del T.A.E., ovvero contenendo lo stesso l'indicazione di un T.A.E.G. differente da quello effettivamente praticato – ciò che si risolverebbe in una violazione delle norme dettate in tema di trasparenza dei contratti bancari.
Rileva il giudicante che la questione relativa alla mancata indicazione nel contratto di finanziamento del T.A.E., ovvero della indicazione di un TAEG difforme rispetto a quello effettivamente praticato, ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza.
Al proposito basti infatti rammentare che l'orientamento di gran lunga prevalente della giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che, ad eccezione dell'ipotesi di operazioni di credito al consumo
(categoria alla quale pacificamente i contratti in questione non appartengono) il TAEG non è un elemento essenziale del contratto bancario, e pertanto non rientra in alcuna delle categorie disciplinate dai commi 4 e 8 dell'art. 117 T.U.B.; in particolare la sua omissione non comporta la nullità, sia pure parziale, del contratto, quando nel medesimo siano correttamente indicati tutti gli oneri economici derivanti dal contratto in capo al contraente;
tale orientamento prevalente, del tutto condiviso da questo giudicante, in quanto pienamente conforme alla ratio di tutela della trasparenza bancaria posta alla base della norma invocata dalla parte attrice, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S.C., Sez. I, n. 39169 del 9 dicembre 2021; cfr. anche Sez. I, ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), che stabilisce un principio di portata generale in tema di contratti bancari.
Secondo la pronuncia citata infatti, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuale effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. N. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”
Sulla scorta di tale insegnamento deve escludersi che la mancata indicazione del c.d TAEG nel contratto di finanziamento per cui è causa possa determinare alcuna nullità, proprio per il rilievo assorbente che l'avere il contratto (così come i successivi atti di variazione delle condizioni contrattuali) indicato con estrema precisione la somma finanziata, il numero e l'ammontare dei canoni pagina 3 di 7 rateali e il corrispettivo globale delle somme oggetto dell'obbligo di restituzione (circostanza questa del tutto incontroversa in causa) aveva consentito all'odierno attore di valutare con assoluta precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria che avrebbe dovuto assumere, ciò che da un lato consente di ritenere che il contratto soddisfaceva al requisito della determinatezza, che d'altro lato era soddisfatta la ratio di trasparenza sottesa alle norme di cui agli artt. 116 e ss. del testo unico bancario (tale conclusione esonera questo giudicante dalla necessità di accertare se davvero il “TAEG” effettivamente praticato differisse da quello indicato in contratto, oppure se al contrario, come sostenuto da parte convenuta, la differenza fosse interamente ascrivibile all'addebito alla parte utilizzatrice, pure contrattualmente prevista, delle spese accessorie connesse alla esecuzione del contratto, ed in principalità quelle assicurative).
Basti qui accennare che, secondo la giurisprudenza citata, neppure dalla indicazione di un TAEG differente da quello effettivamente praticato potrebbe conseguire il risultato invocato dalla opponente
(vale a dire l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.), dal momento che tale situazione (vale a dire l'applicazione di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate) potrebbe tutt'al più comportare una responsabilità pre-contrattuale della banca (cfr. Sez. I, ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), responsabilità peraltro neppure ventilata dalla odierna opponente.
3. Sull'illegittimità della pattuizione degli interessi (e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, commi quarto e/o settimo, T.U.B.) perché applicati secondo un piano di ammortamentto alla francese a “capitalizzazione composta”
L'eccezione è infondata.
Infatti parte opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi applicati ad entrambi i mutui in causa, affermando che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nei contratti de quibus implichi un regime di capitalizzazione composta e conseguente applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto.
Orbene, tale prospettazione è erronea laddove desume il regime di capitalizzazione composta degli interessi dal piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ed invero tale piano di ammortamento prevede la debenza della quota di interessi calcolati sul capitale residuo e non invece una capitalizzazione degli interessi maturati, con il conseguente effetto anatocistico che ne deriverebbe. Nei rapporti di finanziamento in causa non è infatti applicata nessun regime di capitalizzazione composta e gli interessi applicati sono pertanto legittimi.
pagina 4 di 7 La Prima Sezione Civile della Cassazione si è recentemente pronunciata sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui a tasso variabile (ord. n.7382 del 19 marzo 2025), confermando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 29 maggio 2024 sulla legittimità del mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese
La Suprema Corte precisa in particolare che il piano di ammortamento “alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, dal momento che “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi, perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”, né il contratto è viziato dall'indeterminatezza degli interessi dovuti, in quanto il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Da ultimo va segnalato che anche la censura secondo la quale il cliente non avrebbe avuto contezza dello sviluppo del piano di ammortamento secondo il calendario civile è destituita di fondamento, dal Cont momento che i piani di ammortamento inviati da riportavano espressamente che il tipo di calendario utilizzato per il calcolo degli interessi pro rata era quello civile di 365 giorni (cfr. doc. 9 di parte attrice).
4. Nullità della clausola di indicizzazione degli interessi, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B., per indeterminatezza, in conseguenza delle rimanenti censure sollevate dalla parte attrice.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Ed invero deve essere rilevato che le parti hanno pattuito che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso dovesse essere individuato sulla base delle rilevazioni operata al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno dal Comitato di Gestione dell'euribor, come pubblicato sul quotidiano
“Il Sole 24 ore”, e che il tasso fosse commisurato all'anno civile (stante il riferimento al numero dei giorni, 365, che lo caratterizzano) – cfr. art. 1 del contratto di mutuo, sub doc. 8 di parte attrice;
talché tale tasso era univocamente determinabile con riferimento ad un valore oggettivo (a nulla rilevando che tale dato divergesse dal tasso euribor come rilevato da altra fonte). pagina 5 di 7 Va disattesa l'ulteriore censura di nullità della c.d. “clausola floor”, in quanto non controbilanciata dall'inserimento di una clausola “cap”.
Ed invero l'inserimento della clausola costituisce normale espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, nel difetto di norme che prevedano il necessario
contro
-bilanciamento della clausola floor, con l'inserimento della clausola cap, il contratto che preveda, a temperamento del meccanismo di indicizzazione, la sola clausola floor, non può nemmeno ritenersi diretto a perseguire interessi immeritevoli di tutela.
Ne deriva l'infondatezza anche di questa censura.
5. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta, restando assorbite tutte le altre istanze istruttorie (tra le quali la richiesta di c.t.u., irrilevante essendo infondate le censure in ordine alla indeterminatezza delle clausole contrattuali) nonché le questioni processuali e di merito proposte dalle parti (tra le quali l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta).
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda di ripetizione avanzata da nei confronti della Parte_2 [...]
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, Controparte_1 della somma di € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3739 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
L' Parte_1 attrice, con l'avvocato Bartolomeo Falcone
e
Controparte_1 convenuta, con l'avvocato Filippo Maria De Stefano Grigis
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti presenti all'udienza del 25 settembre 2025 e perciò, per parte attrice come da note di p.c. depositate telematicamente il 4 settembre 2025; per parte convenuta come da note di p.c. depositate telematicamente il 16 settembre 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022 la società conveniva davanti al Parte_2
Tribunale di Brescia la (da ora, per Controparte_1 semplicità: per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € CP_2 pagina 1 di 7 512.952,29=, oltre accessori e spese, a titolo di restituzione degli interessi relativi al contratto di mutuo fondiario del complessivo importo capitale di € 1.300.000,00 (acceso in data 17 aprile 2003 ed estinto per integrale adempimento della mutuataria il 17 agosto 2021) addebitatile in applicazione di pattuizioni nulle per indeterminatezza.
L'attrice allegava in particolare che l'addebito degli interessi era illegittimo, con conseguente necessità di riduzione degli stessi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 117 T.U.B., in conseguenza della indeterminatezza delle clausole contrattuali che indicavano i criteri per la loro determinazione, sotto diversi profili: a) il tasso iniziale, dichiaratamente determinato sulla base della media semestrale del tasso euribor al dicembre 2002, maggiorato di due punti, divergeva dalla reale media del tasso utilizzato come riferimento al momento iniziale del rapporto e per tutta la sua durata;
non era specificato se il piano di ammortamento fosse sviluppato tenendo conto dell'anno civile anziché di quello commerciale (ed era stato adottato il criterio dell'anno civile in danno del cliente); era stato pattuito un tasso minimo in favore della mutuante, che temperasse l'ipotesi in cui l'indice euribor scendesse oltre una determinata soglia, ma non un tasso massimo in favore della mutuataria;
b) non sarebbe stato indicato in contratto il regime di capitalizzazione, semplice o composta, mentre il piano di ammortamento sarebbe stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta, in violazione del disposto dell'art. 821 c.c.; c) non sarebbe stato indicato in contratto, ma solo nel piano di ammortamento, il e comunque tale indicazione sarebbe stata errata per CP_3 difetto, impedendo al cliente di avere contezza del tasso in concreto applicato.
Si costituiva ritualmente la quale, eccependo la prescrizione di tutte le rimesse ultradecennali CP_2 rispetto al primo atto interruttivo (individuato nella costituzione in mora del 12 marzo 2018), e comunque contestando in fatto e in diritto le domande della parte opponente, chiedeva che il tribunale rigettasse in toto le domande proposte dalla parte attrice;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 2 dicembre 2022 questo giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
2. La nullità della pattuizione degli interessi (e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, commi quarto e/o settimo, T.U.B.) per mancata indicazione nel contratto del T.A.E., ovvero per indicazione di un T.A.E.G. differente rispetto a quello effettivamente applicato pagina 2 di 7 In estrema sintesi la disciplina contrattuale applicata nel rapporto di finanziamento sarebbe nulla, secondo la prospettazione della parte attrice, mancando l'indicazione nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti del T.A.E., ovvero contenendo lo stesso l'indicazione di un T.A.E.G. differente da quello effettivamente praticato – ciò che si risolverebbe in una violazione delle norme dettate in tema di trasparenza dei contratti bancari.
Rileva il giudicante che la questione relativa alla mancata indicazione nel contratto di finanziamento del T.A.E., ovvero della indicazione di un TAEG difforme rispetto a quello effettivamente praticato, ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza.
Al proposito basti infatti rammentare che l'orientamento di gran lunga prevalente della giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che, ad eccezione dell'ipotesi di operazioni di credito al consumo
(categoria alla quale pacificamente i contratti in questione non appartengono) il TAEG non è un elemento essenziale del contratto bancario, e pertanto non rientra in alcuna delle categorie disciplinate dai commi 4 e 8 dell'art. 117 T.U.B.; in particolare la sua omissione non comporta la nullità, sia pure parziale, del contratto, quando nel medesimo siano correttamente indicati tutti gli oneri economici derivanti dal contratto in capo al contraente;
tale orientamento prevalente, del tutto condiviso da questo giudicante, in quanto pienamente conforme alla ratio di tutela della trasparenza bancaria posta alla base della norma invocata dalla parte attrice, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S.C., Sez. I, n. 39169 del 9 dicembre 2021; cfr. anche Sez. I, ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), che stabilisce un principio di portata generale in tema di contratti bancari.
Secondo la pronuncia citata infatti, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuale effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. N. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”
Sulla scorta di tale insegnamento deve escludersi che la mancata indicazione del c.d TAEG nel contratto di finanziamento per cui è causa possa determinare alcuna nullità, proprio per il rilievo assorbente che l'avere il contratto (così come i successivi atti di variazione delle condizioni contrattuali) indicato con estrema precisione la somma finanziata, il numero e l'ammontare dei canoni pagina 3 di 7 rateali e il corrispettivo globale delle somme oggetto dell'obbligo di restituzione (circostanza questa del tutto incontroversa in causa) aveva consentito all'odierno attore di valutare con assoluta precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria che avrebbe dovuto assumere, ciò che da un lato consente di ritenere che il contratto soddisfaceva al requisito della determinatezza, che d'altro lato era soddisfatta la ratio di trasparenza sottesa alle norme di cui agli artt. 116 e ss. del testo unico bancario (tale conclusione esonera questo giudicante dalla necessità di accertare se davvero il “TAEG” effettivamente praticato differisse da quello indicato in contratto, oppure se al contrario, come sostenuto da parte convenuta, la differenza fosse interamente ascrivibile all'addebito alla parte utilizzatrice, pure contrattualmente prevista, delle spese accessorie connesse alla esecuzione del contratto, ed in principalità quelle assicurative).
Basti qui accennare che, secondo la giurisprudenza citata, neppure dalla indicazione di un TAEG differente da quello effettivamente praticato potrebbe conseguire il risultato invocato dalla opponente
(vale a dire l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.), dal momento che tale situazione (vale a dire l'applicazione di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate) potrebbe tutt'al più comportare una responsabilità pre-contrattuale della banca (cfr. Sez. I, ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), responsabilità peraltro neppure ventilata dalla odierna opponente.
3. Sull'illegittimità della pattuizione degli interessi (e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, commi quarto e/o settimo, T.U.B.) perché applicati secondo un piano di ammortamentto alla francese a “capitalizzazione composta”
L'eccezione è infondata.
Infatti parte opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi applicati ad entrambi i mutui in causa, affermando che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nei contratti de quibus implichi un regime di capitalizzazione composta e conseguente applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto.
Orbene, tale prospettazione è erronea laddove desume il regime di capitalizzazione composta degli interessi dal piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ed invero tale piano di ammortamento prevede la debenza della quota di interessi calcolati sul capitale residuo e non invece una capitalizzazione degli interessi maturati, con il conseguente effetto anatocistico che ne deriverebbe. Nei rapporti di finanziamento in causa non è infatti applicata nessun regime di capitalizzazione composta e gli interessi applicati sono pertanto legittimi.
pagina 4 di 7 La Prima Sezione Civile della Cassazione si è recentemente pronunciata sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui a tasso variabile (ord. n.7382 del 19 marzo 2025), confermando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 29 maggio 2024 sulla legittimità del mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese
La Suprema Corte precisa in particolare che il piano di ammortamento “alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, dal momento che “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi, perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”, né il contratto è viziato dall'indeterminatezza degli interessi dovuti, in quanto il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Da ultimo va segnalato che anche la censura secondo la quale il cliente non avrebbe avuto contezza dello sviluppo del piano di ammortamento secondo il calendario civile è destituita di fondamento, dal Cont momento che i piani di ammortamento inviati da riportavano espressamente che il tipo di calendario utilizzato per il calcolo degli interessi pro rata era quello civile di 365 giorni (cfr. doc. 9 di parte attrice).
4. Nullità della clausola di indicizzazione degli interessi, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B., per indeterminatezza, in conseguenza delle rimanenti censure sollevate dalla parte attrice.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Ed invero deve essere rilevato che le parti hanno pattuito che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso dovesse essere individuato sulla base delle rilevazioni operata al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno dal Comitato di Gestione dell'euribor, come pubblicato sul quotidiano
“Il Sole 24 ore”, e che il tasso fosse commisurato all'anno civile (stante il riferimento al numero dei giorni, 365, che lo caratterizzano) – cfr. art. 1 del contratto di mutuo, sub doc. 8 di parte attrice;
talché tale tasso era univocamente determinabile con riferimento ad un valore oggettivo (a nulla rilevando che tale dato divergesse dal tasso euribor come rilevato da altra fonte). pagina 5 di 7 Va disattesa l'ulteriore censura di nullità della c.d. “clausola floor”, in quanto non controbilanciata dall'inserimento di una clausola “cap”.
Ed invero l'inserimento della clausola costituisce normale espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, nel difetto di norme che prevedano il necessario
contro
-bilanciamento della clausola floor, con l'inserimento della clausola cap, il contratto che preveda, a temperamento del meccanismo di indicizzazione, la sola clausola floor, non può nemmeno ritenersi diretto a perseguire interessi immeritevoli di tutela.
Ne deriva l'infondatezza anche di questa censura.
5. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta, restando assorbite tutte le altre istanze istruttorie (tra le quali la richiesta di c.t.u., irrilevante essendo infondate le censure in ordine alla indeterminatezza delle clausole contrattuali) nonché le questioni processuali e di merito proposte dalle parti (tra le quali l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta).
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda di ripetizione avanzata da nei confronti della Parte_2 [...]
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, Controparte_1 della somma di € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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