Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5791
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della pattuizione degli interessi per mancata indicazione del TAEG

    Il giudice rileva che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, il TAEG non è un elemento essenziale del contratto bancario (ad eccezione del credito al consumo) e la sua omissione o difformità non comporta la nullità del contratto, purché siano indicati tutti gli oneri economici. La precisa indicazione delle somme finanziate, rate e corrispettivo globale ha consentito alla mutuataria di valutare l'obbligazione.

  • Rigettato
    Invalidità della pattuizione degli interessi per piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta

    Il giudice rigetta tale eccezione, affermando che il piano di ammortamento "alla francese" non genera capitalizzazione degli interessi né effetto anatocistico, poiché gli interessi sono calcolati sul debito residuo. La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale piano di ammortamento.

  • Rigettato
    Nullità della clausola di indicizzazione degli interessi per indeterminatezza

    Il giudice ritiene che il tasso fosse univocamente determinabile sulla base delle rilevazioni del Comitato di Gestione dell'Euribor pubblicate su "Il Sole 24 ore", commisurato all'anno civile. La clausola "floor" è considerata una normale espressione dell'autonomia negoziale e non richiede necessariamente una clausola "cap" di controbilanciamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5791
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5791
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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