Sentenza 4 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9267 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09267/2025REG.PROV.COLL.
N. 00831/2024 REG.RIC.
N. 00836/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2024, proposto da NG IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Levanto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2024, proposto dal Comune di Levanto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NG IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00961/2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Levanto e della sig.ra NG IC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. IO RA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la sig.ra IC, premesso di aver ottenuto un permesso di costruire (25 agosto 2022, n. 15) per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di tre rustici ai sensi del c.d. piano casa (legge regionale della Liguria n. 49 del 2009, art. 7), con contestuale domanda di monetizzazione degli standard urbanistici, ha proposto una domanda di accertamento avente ad oggetto la “ corretta quantificazione della monetizzazione delle aree di standard ” in relazione al suddetto permesso di costruire, con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite, con i relativi interessi, oltre ad agire “ per quanto possa occorrere ” per “ l’annullamento o la disapplicazione, in parte qua ”: a) del permesso di costruire 25 agosto 2022 n. 15; b) della nota 12 agosto 2022 n. 15290 di determinazione del contributo di costruzione; c) della deliberazione della Giunta comunale 10 agosto 2022 n. 151, con cui è stata approvata la richiesta di monetizzazione degli standard in alternativa alle opere di urbanizzazione, quantificandoli in € 36.589,32 (sulla base del parametro di € 414/mq); d) della nota 21 luglio 2022 prot. n. 13897; e) della deliberazione della Giunta comunale 5 dicembre 2017 n. 180 con cui è stata determinata la somma a titolo di valore della monetizzazione dello standard a verde e a parcheggio pubblico.
1.1. – In particolare, con il primo motivo (pag. 5-8 del ricorso di primo grado), ha dedotto l’illegittimità della quantificazione degli standard e la conseguente monetizzazione “ perché non è stato considerato l’ambito urbanistico nel quale si trova l’area interessata dall’intervento ”, per cui, trattandosi nella specie di zona E, lo standard dovuto sarebbe stato pari a 6 mq per abitante (art. 4, d.m. n. 1444 del 1968), mentre il Comune avrebbe preteso una quantificazione dello standard pari a 18 mq per abitante (art. 3, d.m. n. 1444 del 1968), come previsto per l’intero territorio comunale.
1.2. – Con il secondo motivo (pag. 8-10 del ricorso di primo grado), ha dedotto l’illegittimità della quantificazione degli standard per violazione del regolamento regionale 25 luglio 2017 n. 2 che, per gli interventi di sostituzione edilizia, riferisce le dotazioni territoriali “ solo all’eventuale ampliamento del volume originario ” (art. 1, comma 2, n. 3), mentre nella specie il Comune avrebbe “ calcolato la superficie di standard sull’intero volume di ricostruzione (senza tener conto di quello esistente) ” (pag. 9 del ricorso di primo grado); inoltre, ha dedotto che negli ambiti di conservazione o di riqualificazione, come quello in esame, le superfici di standard “ sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva ” (art. 34, comma 4, l.r. n. 36 del 1997), con la conseguenza di dover dimezzare lo standard a 9 mq per abitante (secondo la tesi comunale) o a 3 mq per abitante (secondo la tesi del ricorrente: pag. 10 del ricorso di primo grado).
1.3. – Con il terzo motivo (pag. 10-11 del ricorso di primo grado) ha dedotto l’erroneità della quantificazione “ perché non è stata correttamente applicata la deliberazione della Giunta 5 dicembre 2017 n. 180 ” (pag. 10 del ricorso di primo grado), trattandosi di una delibera avente ad oggetto la determinazione del valore delle aree di standard destinate a parcheggio e verde pubblico, mentre nella specie sarebbe stata applicata anche per quantificare il valore delle diverse aree destinate all’istruzione e ad attrezzature di interesse comune, con la conseguenza di ritenere illegittima la pretesa del Comune di applicare il valore unitario di € 411/mq anche per tali diverse aree “ non essendo stato affatto definito un valore legittimamente determinato sulla base di una adeguata istruttoria ” (pag. 11 del ricorso di primo grado).
1.4. – Con il quarto ed ultimo motivo (pag. 11-12 del ricorso di primo grado), ha dedotto un’ulteriore ragione di erroneità della quantificazione, consistente nel fatto che la deliberazione della Giunta comunale del 5 dicembre 2017, n. 180 determinerebbe l’importo dovuto per ogni metro quadrato di standard sommando il costo per l’acquisto dei terreni (€ 294,00) con quello per la concreta realizzazione delle opere (€ 117,00), ma tale ultimo costo sarebbe già ricompreso negli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, ossia nella parte del contributo di costruzione finalizzata alla compartecipazione dei privati ai costi collettivi per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con conseguente “ ingiustificata duplicazione di imposizione per la stessa voce (la realizzazione delle opere di urbanizzazione) ” (pag. 12 del ricorso di primo grado); inoltre, ha dedotto che il valore del costo delle opere sarebbe comunque errato, in quanto il Comune avrebbe indicato un costo diverso per la costruzione delle medesime opere di urbanizzazione (€ 91,22/mq negli oneri di urbanizzazione ed € 117,00/mq nella monetizzazione degli standard ).
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha parzialmente accolto il ricorso e, per l’effetto, ha: - annullato i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno determinato l’importo corrispondente alla monetizzazione degli standard urbanistici;
- accertato il diritto della ricorrente alla monetizzazione degli standard urbanistici in base al parametro minimo stabilito dall’art. 4, d.m. n. 1444 del 1968 per la Zona E (6 mq per abitante equivalente);
- condannato il Comune di Levanto alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme dalla stessa già corrisposte in eccedenza rispetto all’importo della monetizzazione calcolato sulla base del parametro minimo (6 mq per abitante equivalente) stabilito dall’art. 4, d.m. n. 1444 del 1968 con riferimento alla Zona E, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2.1. – In particolare, il primo giudice, dopo aver qualificato la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio in termini di diritto soggettivo, in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133, lett. f), c.p.a.), ha precisato che in tal caso il giudice amministrativo può esercitare gli stessi poteri del giudice ordinario (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), con particolare riferimento al potere di disapplicazione di provvedimenti amministrativi e di regolamenti illegittimi (art. 5, allegato E, legge 20 marzo 1865, n. 2248).
2.2. – Nel merito, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente disapplicazione del piano urbanistico comunale (di seguito, PUC), sebbene non impugnato, in quanto viziato da un difetto di motivazione in ordine alla previsione di sovradimensionamento degli standard per la zona E rispetto a quelli minimi previsti dal d.m. n. 1444 del 1968 (cfr. pag. 9-11 della sentenza impugnata), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, previa disapplicazione del PUC, e relativo riconoscimento del diritto della ricorrente alla monetizzazione degli standard urbanistici in base al parametro minimo legale stabilito dall’art. 4, del d.m. n. 1444 del 1968, con condanna del Comune alla restituzione della somma in eccedenza già versata dall’odierna ricorrente (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
2.3. – Ha respinto, invece, il secondo motivo di ricorso “ in quanto sia l’art. 34, co. 4 l.r. n. 36/1997 sia il regolamento regionale n. 2/2017 (adottato in attuazione del comma 3 dell’art. 34 della suddetta legge) si applicano, come correttamente osservato dal Comune, solo agli strumenti urbanistici entrati in vigore successivamente all’approvazione del suddetto regolamento regionale ” (punto 3.1, pag. 12 della sentenza impugnata).
2.4. – Ha respinto anche terzo motivo di ricorso “ in quanto, in assenza di un parametro specificamente applicabile al caso di specie (aree destinate all’istruzione e ad attrezzature di interesse comune), il Comune ha fornito una motivazione adeguata in ordine all’individuazione del criterio unitario di cui ha fatto applicazione ” (punto 3.2, pag. 12 della sentenza impugnata).
2.5. – Infine, ha respinto anche il quarto motivo di ricorso dal momento che il “ contributo per oneri di urbanizzazione (art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la monetizzazione di aree a standard sono istituti diversi che perseguono finalità eterogenee, con la conseguenza che non è possibile scomputare dal primo l’importo del secondo ” (punto 3.3, pag. 12 della sentenza impugnata).
3. – Con atto di appello (n. 831 del 2024), la sig.ra IC ha impugnato la sentenza, sostanzialmente reiterando i motivi di primo grado non accolti.
4. – Con apposito atto di appello (n. 836 del 2024), anche il Comune ha impugnato la sentenza.
5. – All’udienza pubblica del 10 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, deve disporsi la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., trattandosi di due distinte impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2. – L’appello della sig.ra IC (n. 831 del 2024) è infondato.
2.1. – Con il primo motivo di appello, ha dedotto che, trattandosi di un intervento edilizio su di un edificio già esistente, il Comune avrebbe dovuto riparametrare gli standard solo in base alla nuova volumetria realizzata e non invece in base alla volumetria anche dell’edificio preesistente.
A tal riguardo, occorre innanzitutto precisare che la parte appellante non ha espressamente riproposto la censura contenuta nel corrispondente motivo di primo grado (pag. 8-10 del ricorso) secondo cui, negli ambiti di conservazione o di riqualificazione, come quello in esame, le superfici di standard “ sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva ” (art. 34, comma 4, l.r. n. 36 del 1997), con la conseguenza di dover dimezzare lo standard a 9 mq per abitante (secondo la tesi comunale) o a 3 mq per abitante (secondo la tesi del ricorrente: pag. 10 del ricorso di primo grado).
Pertanto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tale censura deve intendersi rinunciata.
Ciò posto, il motivo di appello è infondato, sia in punto di fatto che di diritto.
2.1.1. – Sotto il primo e dirimente profilo, va osservato che, dalla documentazione in atti, risulta che la quantificazione degli standard non è stata effettuata sulla base della nuova volumetria (mc), bensì sulla base della superficie lorda abitabile (mq).
Sul punto, invero, con la nota del 21 luglio 2022, prot. 13897, il Comune aveva già precisato che “ la quantificazione dello standard deve essere formulata sulla computazione della superficie lorda abitabile e non sul volume che rappresenta parametro solo laddove gli strumenti urbanistici comunali valutino la capacità insediativa in termini volumetrici ” (nota del 21 luglio 2022, prot. 13897 – doc. 5 del fascicolo di primo grado).
Nel caso di specie, è stata considerata una dotazione minima inderogabile di standard pari a 18 mq per ogni abitante, considerando altresì corrispondente ad ogni abitante una media di 25 mq di superficie lorda abitabile, in conformità al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo cui “ si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile ” (art. 3, comma 3).
Pertanto, nel quantificare le superfici di aree da destinare agli standard sono stati considerati 18 mq per ogni 25 mq di superficie lorda abitabile.
Ne deriva, quindi, che la censura in ordine alla esatta entità della volumetria deve ritenersi inconferente, in quanto ciò che viene in rilievo ai fini che qui interessano, è solo la superficie lorda, la cui applicabilità quale parametro della determinazione degli standard non è stata oggetto di specifica contestazione.
2.1.2. – Sotto il secondo profilo, si deve ribadire quanto già affermato dal primo giudice, ossia che la dedotta violazione del regolamento regionale 25 luglio 2017 n. 2 non sussiste nella specie, trattandosi di norma applicabile solo ai PUC adottati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre nella specie il PUC in questione risale pacificamente all’anno 2005.
In senso contrario, non vale neanche argomentare in ordine all’applicazione “retroattiva” di tale norma in quanto meramente ricognitiva di un precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. pag. 5 dell’appello: “ Le norme citate in ricorso dimostravano solo che la volontà del legislatore era quella di consolidare, sul piano normativo, l’interpretazione pretoria della normativa preesistente ”).
Invero, i precedenti giurisprudenziali citati a sostegno di tale tesi, sia nel ricorso di primo grado che in appello (in particolare, T.a.r. Liguria, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 414, richiamata da T.a.r. Liguria, Sez. II, 30 novembre 2021 n. 1027), non riguardano la quantificazione della monetizzazione delle aree a standard , bensì la quantificazione del contributo di costruzione, che è fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Il motivo, pertanto, è infondato.
3. – Con il secondo motivo di appello (pag. 6-8), la parte appellante ha ribadito che per gli edifici a destinazione residenziale in zona E (come nel caso di specie), lo standard avrebbe dovuto essere limitato alle aree destinate all’istruzione e a quelle per attrezzature di interesse comune (art. 4, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444), con conseguente illegittimità della pretesa del Comune di applicare il valore unitario previsto per opere del tutto differenti (aree a verde e parcheggi); in particolare, ha dedotto che l’amministrazione non avrebbe spiegato perché il valore degli standard debba essere calcolato attraverso il valore di opere differenti, né perché non sia contraddittoria una deliberazione (la n. 180 del 2017) che, da un lato, afferma di calcolare il costo delle aree e della loro (mera) “ sistemazione ”, ma, dall’altro lato, prescrive il pagamento delle somme necessarie alla costruzione delle intere opere di urbanizzazione (più costose di quelle indispensabili alla sola sistemazione del terreno), con conseguente illegittimità della pretesa del Comune di applicare il valore unitario di 411 €/mq alle aree dovute dalla signora IC, non essendo stato legittimamente definito il valore unitario sulla base di una adeguata istruttoria.
3.1 – Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l’intervento in questione riguarda un edificio a destinazione residenziale in zona E (zona agricola), rispetto al quale l’art. 4 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 prevede che la quantità minima di spazi pubblici è di 6 mq “ da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 3 ”, ossia alle “ aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo ” (lett. a) dell’art. 3, d.m.) e alle “ aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici p.t., protezione civile, ecc.) ed altre ” (lett. b) dell’art. 3, d.m.), con esclusione quindi degli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport e dei parcheggi (lett. c) e d) dell’art. 3, d.m.).
Con la delibera di Giunta comunale n. 180 del 5 dicembre 2017, il Comune ha individuato il valore monetario per metro quadrato (€ 411/mq) per la monetizzazione delle aree destinate a verde pubblico e a parcheggio, ma non anche per le aree da destinare all’istruzione e alle attrezzature di interesse comune.
Tuttavia, è pacifico tra le parti che il Comune ha fatto applicazione di tale criterio anche per la monetizzazione delle aree destinate all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune, in assenza di un parametro specificamente applicabile a tale fattispecie.
3.2 – Orbene, dalla lettura della suddetta delibera, deve innanzitutto escludersi un vizio di difetto di motivazione o di istruttoria in relazione alla individuazione di tale parametro unitario (€ 411/mq), dal momento che viene dato esplicitamente conto del procedimento logico-giuridico seguito al fine di addivenire a tale risultato (cfr. specialmente pag. 5 e 6 della delibera n. 180 del 2017).
3.3 – Ciò posto, deve escludersi che la sussistenza di un vizio di illegittimità per il solo fatto di aver applicato analogicamente tale valore unitario (previsto per aree a verde e parcheggi) ad una fattispecie diversa (aree destinate all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune).
Invero, la mancata adozione di uno specifico provvedimento amministrativo di determinazione di tale diverso valore unitario non impedisce alla stessa amministrazione di provvedere ugualmente mediante la suddetta applicazione analogica, la quale rappresenta essa stessa una modalità di esercizio del potere amministrativo che, contrariamente a quanto dedotto in appello, non può ritenersi di per sé illegittima, anche in considerazione della pacifica inesistenza di una specifica disciplina applicabile alla specie (quantificazione monetaria delle aree da destinare all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune).
3.4. – Inoltre, il motivo di appello, nella parte in cui censura l’applicazione di un costo di costruzione (€ 117,00/mq) previsto per delle opere (aree a verde e parcheggi) del tutto differenti dal quello oggetto di causa (aree destinate all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune), deve ritenersi anche generico in quanto non viene specificamente allegato quale dovrebbe essere l’importo asseritamente dovuto.
Peraltro, come specificamente eccepito dal Comune, non è nemmeno allegato che il suddetto ipotetico diverso importo sia inferiore a quello in concreto applicato dall’amministrazione nella fattispecie in esame, con conseguente insussistenza di un reale pregiudizio derivante da tale quantificazione, non potendo certo la parte pretendere di non dover pagare nulla (cfr. pag. 12-13 della memoria del 9 giugno 2025).
3.5. – In secondo luogo, non sussiste neanche il dedotto vizio di contraddizione della motivazione, laddove, da un lato, avrebbe affermato di calcolare il costo delle aree e della loro (mera) “ sistemazione ”, ma, dall’altro lato, avrebbe prescritto il pagamento delle somme necessarie alla costruzione delle intere opere di urbanizzazione (più costose di quelle indispensabili alla sola sistemazione del terreno).
L’assunto è infondato, in quanto la delibera nel fare riferimento alla “sistemazione” altro non intende se non la stessa “realizzazione” delle opere, per cui deve escludersi l’asserita contraddittorietà.
4. – Con il terzo motivo di appello (pag. 8-11), ha dedotto che l’inclusione nell’importo della monetizzazione degli standard , anche del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione (anziché del solo valore delle aree che avrebbero dovuto essere cedute) avrebbe determinato una ingiustificata duplicazione di imposizione per la stessa voce.
Pertanto, sarebbe proprio “ la differenza ontologica tra le due "voci" (standard ed oneri urbanistici) a confermare dunque l’illegittimità della pretesa del Comune di Levanto che ha sovrapposto, duplicando, una di tali voci (quella per la realizzazione delle opere, illegittimamente inserita anche nel calcolo per la determinazione del valore delle aree di standard da cedere) ” (pag. 10 dell’appello); infine (pag. 11 dell’appello), ha censurato la sentenza per non aver considerato la contraddittorietà tra gli atti impugnati, posto che il Comune avrebbe indicato un costo diverso per la costruzione delle medesime opere di urbanizzazione (€ 91,22/mq negli oneri di urbanizzazione ed € 117,00/mq nella monetizzazione degli standard ).
4.1. – Il motivo è infondato.
4.1.1. – Innanzitutto, laddove si contesta una duplicazione della voce di costo relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la censura deve ritenersi infondata, alla luce della motivazione espressa dal T.a.r., ossia che la monetizzazione degli standard e il contributo di costruzione sono due istituti differenti.
Sul punto, è sufficiente richiamare il costante orientamento secondo cui la monetizzazione non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, essa non è infatti una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4908).
Inoltre, l’istituto della monetizzazione differisce da quello relativo al contributo di costruzione, atteso che il primo, essendo un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, attiene alla disciplina del territorio – e, dunque, può essere attratto nelle previsioni di cui all’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove subordina il rilascio del permesso di costruire all’esistenza di opere a standard o all’impegno alla loro realizzazione o alla cessione delle relative aree - mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente e si fonda sulla normativa di cui agli artt. 16 e ss. del medesimo t.u. edilizia (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2025, n. 6809).
In altri termini, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento (Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2025, n. 6809; Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2025, n. 4589).
4.1.2. – Inoltre, anche volendo intendere la censura nel senso di escludere dalla monetizzazione degli standard il valore relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (dovendo limitarlo al solo valore delle aree da cedere), tale contestazione deve ritenersi generica in quanto il costo di acquisizione delle aree non cedute rappresenta tendenzialmente il valore minimo della monetizzazione, ma ciò non esclude la possibilità per i Comuni di quantificare tale valore in misura maggiore, in base alla normativa di riferimento, mediante una adeguata motivazione.
Sul punto, peraltro, è stato affermato che “ in materia di monetizzazione degli standard urbanistici, laddove sia contestata l’entità dell'importo richiesto dall’Amministrazione, è necessario dimostrare che non vi sia stato un parametro normativo certo, che alla luce del principio di ragionevolezza possa fornire univoca oltre che congrua ed equa direzione al processo di liquidazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1436, punto 13.6 della motivazione).
4.2. – Infine, deve ritenersi infondata anche l’ultima censura contenuta nel medesimo motivo di appello, secondo cui la sentenza non avrebbe considerato la contraddittorietà tra gli atti impugnati, posto che il Comune avrebbe indicato un costo diverso per la costruzione delle medesime opere di urbanizzazione (€ 91,22/mq negli oneri di urbanizzazione ed € 117,00/mq nella monetizzazione degli standard ).
4.2.1. – Tale assunto è infondato in quanto la parte si è limitata ad allegare tale diversa quantificazione (€ 91,22/mq) senza però richiamare alcun atto o documento a sostegno di tale affermazione, la quale, pertanto, risulta essere apodittica ed indimostrata.
5. – In conclusione, quindi, l’appello della sig.ra IC deve essere respinto.
6. – L’appello del Comune (n. 836 del 2024) è invece fondato.
6.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 7-16), ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del PUC (paragrafo 11.2) e della delibera di Giunta comunale n. 32 del 2011 recante gli indirizzi applicativi in materia.
6.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 16-28), ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso di primo grado, mediante la disapplicazione di un atto regolamentare non impugnato, in assenza di una specifica domanda in tal senso della parte ricorrente; inoltre, ha ribadito l’adeguatezza della motivazione delle scelte pianificatorie.
6.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 28-29), ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile lo standard di cui all’art. 4 del d.m. n. 1444 del 1968 nella misura di 6 mq in zona E, in quanto ciò “ contribuisce a uno squilibrio degli standard complessivi del territorio prestabiliti dallo SUG che non risultano più soddisfacenti rispetto ai parametri previsti dal comma 1 art 3 DM 1444/68 essendo differente la valutazione di dimensionamento del PUC di Levanto ” (pag. 29 dell’appello).
7. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i tre motivi di appello in quanto strettamente connessi in ragione del comune presupposto logico su cui si fondano.
7.1. – Invero, la sentenza impugnata, per quanto sia ben motivata, contiene tuttavia un errore di fondo che pregiudica tutto il successivo ragionamento: la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso di primo grado non è di diritto soggettivo, come ritenuto dal T.a.r. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ma di interesse legittimo.
Con la censura in esame, infatti, la parte ricorrente ha contestato il potere del Comune di quantificare gli standard urbanistici in misura (18 mq/abitante) superiore a quelli minimi di cui al d.m. n. 1444 del 1968 (art. 4) per la specifica zona territoriale omogena (zona E: 6 mq/abitante).
A ben vedere, si tratta di una censura che investe direttamente il potere di pianificazione urbanistica e il vizio che si fa valere è appunto di violazione di legge (nella specie, violazione del d.m.): nella prospettazione attorea, il Comune, nella redazione del PUC, non avrebbe potuto discostarsi dalla quantificazione minima prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 (art. 4) per la specifica zona territoriale omogena (zona E: 6 mq/abitante) e, pertanto, la parte ha chiesto che venisse utilizzato tale parametro normativo (e non quello di 18 mq/abitante previsto dal PUC) ai fini della quantificazione degli standard .
In tal modo, però, risulta evidente che la posizione giuridica fatta valere assume necessariamente la consistenza di interesse legittimo, in quanto volta a contestare l’esercizio del potere pianificatorio con specifico riferimento alla possibilità per il Comune di determinare gli standard all’interno del PUC in misura superiore a quella prevista dal d.m.
Da ciò ne consegue, quindi, che se la posizione è di interesse legittimo, allora tutte le successive argomentazioni del T.a.r. in tema di diritto soggettivo, giurisdizione esclusiva, disapplicazione dell’atto amministrativo e disapplicazione per motivi diversi dalla violazione di legge, vengono conseguentemente meno proprio in quanto fondate su di un presupposto erroneo.
7.2. – Da quanto fin qui esposto, ne deriva conseguentemente l’erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha disapplicato il PUC per difetto di motivazione (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), proprio perché, come già detto, la censura contenuta nel primo motivo del ricorso di primo grado, al di là della formale rubricazione, non era incentrata sul difetto di motivazione (che presuppone la possibilità di un sovradimensionamento), ma sulla diretta violazione del d.m. (che invece escluderebbe tale possibilità).
In altri termini, con il ricorso di primo grado, la parte non ha dedotto un vizio di difetto di motivazione del PUC in ordine al sovradimensionamento degli standard , bensì ha dedotto la diretta illegittimità di tale sovradimensionamento in ragione del mero contrasto con la previsione normativa di cui al d.m., reclamando quindi la diretta applicazione di quest’ultimo.
7.3. – Tuttavia, la censura articolata in primo grado, per come sopra interpretata e qualificata, deve ritenersi infondata, essendo pacifico in giurisprudenza che il Comune, nell’esercizio del proprio potere di pianificazione possa discostarsi dagli standard previsti dal d.m., trattandosi di dotazioni minime, e non massime, mediante delle previsioni di c.d. sovradimensionamento, da ritenersi legittime nella misura in cui sono assistite da una adeguata motivazione.
7.4. – Nel caso di specie, la contestazione sul sovradimensionamento degli standard (18 mq in luogo dei 6 mq) deve essere respinta, non essendo stato impugnato il PUC e venendo comunque in rilievo l’esercizio di una discrezionalità pianificatoria adeguatamente motivata.
7.5. – Sul punto, peraltro, giova comunque ribadire il consolidato orientamento secondo cui “ ai fini della valutazione della correttezza del dimensionamento degli standard occorre fare riferimento non già alle singole categorie indicate dall’art. 3 del DM 1444/68, bensì alla quantificazione generale ” (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 9067), in ossequio al principio di diritto elaborato dall’Adunanza plenaria in tema di sovradimensionamento degli standard , in base al quale “ la motivazione specifica va riferita alle previsioni urbanistiche complessive di “sovradimensionamento”, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree ” (Ad. plen. 22 dicembre 1999, n. 24, punto 4.2 della motivazione).
Nel caso di specie, invece, il difetto di motivazione è stato ravvisato dal T.a.r. non con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento (che nemmeno sussiste, essendo applicato il parametro legale di 18 mq/abitante), ma proprio con riferimento alla destinazione della specifica zona territoriale omogenea (zona E).
8. – In conclusione, quindi, previa riunione degli appelli ex art. 96 c.p.a., deve essere respinto l’appello della sig.ra IC (n. 831 del 2024), mentre deve essere accolto l’appello del Comune di Levanto (n. 836 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
9. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e così provvede:
- respinge l’appello n. 831 del 2024;
- accoglie l’appello n. 836 del 2024 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
- compensa le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ER, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
IO RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | NZ ER |
IL SEGRETARIO