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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1058/2024, in materia di regolamentazione dei rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. FERRARIS CARLO Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRARIS CARLO Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
Conclusioni congiunte
“
1. Per quanto concerne l'immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D, cesito al Catasto
Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 133, mappale 2297, subalterni 2 e 3 come da visura catastale ed atti notarili allegati, già adibito ad abitazione dei ricorrenti e della loro famiglia, la
Sig.ra continuerà a risiedervi insieme ai figli, mentre il Sig. Controparte_1 Parte_1
1 trasferirà altrove la propria residenza entro la data del 30.09.2024; 2. l'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra cesserà al raggiungimento del titolo di studio di diploma di Controparte_1
scuola media superiore da parte di entrambi i figli, e comunque al compimento della maggiore età di entrambi;
al verificarsi di tali condizioni, nonché di quella aggiuntiva secondo cui il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 45.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo Pt_1 CP_1
dal primo dovuto alla seconda in virtù della costituzione del diritto di superficie di cui alla pregressa narrativa, nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile in esame, quest'ultimo verrà riconsegnato al Sig. tale riconsegna Parte_1 avverrà entro da data del 30 settembre dell'anno in cui si saranno verificate le condizioni testé accennate;
3. il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del mutuo stipulato per Parte_1
l'acquisto dell'immobile già adibito a residenza della famiglia;
4. le utenze di acqua e luce attualmente intestate al Sig. verranno volturate in capo alla Sig.ra Parte_1 CP_1 dopo la consegna alla stessa dell'immobile di cui sopra e quindi dalla data del 30.09.2024;
[...] quando il Sig. riacquisirà il possesso dell'immobile de quo, provvederà a intestare Parte_1
nuovamente a sé stesso le predette utenze;
5. i figli minori e Persona_1 Persona_2
resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
6. le decisioni di maggior interesse e rilevanza per i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla Per_1 Per_2 salute, determinate sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi, dovranno essere sempre assunte di comune accordo tra i genitori;
7. al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i figli abiteranno presso la madre, ed il padre potrà vederli ogni volta che lo desideri, previo mero, congruo avviso alla madre;
i figli minori e , valutati anche i loro impegni e le loro inclinazioni, Per_1 Per_2
trascorreranno altresì i fine settimana (da venerdì sera alle ore 18:30 a domenica sera alle ore
18:30) con ognuno dei genitori a settimane alternate;
nei periodi di vacanza scolastica, i figli potranno trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, le Festività natalizie dal 27 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni e con un genitore la Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti;
le vacanze estive con ognuno dei genitori per un egual periodo di tempo, secondo i periodi e le modalità dai medesimi di volta in volta concordati, fermo restando che viene accordato a ciascun genitore il diritto di trascorrere, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive con i figli;
il padre,
2 trascorrerà con e un giorno a settimana, preferibilmente individuato nel martedì, dal Per_1 Per_2 mattino/primo pomeriggio all'uscita da scuola fino alla sera, con conseguente pernottamento presso il padre stesso, il quale avrà cura di potare a scuola i figli il mattino successivo, il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti;
ciascun genitore comunicherà all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il periodo e la destinazione delle vacanze estive;
8. il Sig. Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio entro il giorno Persona_1 Persona_2
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
9. tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione dei figli minori e ed alle attività ad essa complementari, nonché per le Per_1 Per_2
attività sportive che questi ultimi decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal
Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 20.07.2016; 10. la madre fornirà al padre i vestiti necessari per
l'abbigliamento dei figli e quest'ultimo si impegna a tenerli e a lavarli presso la propria abitazione;
11. gli esponenti danno atto di non avere alcun altro bene o diritto in proprietà o in comproprietà e, fermo quanto sopra, dichiarano di essere allo stato, economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. gli odierni ricorrenti si danno reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta d'identità nonché del passaporto e della carta di identità dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità così come si impegnano a comunicarsi dove porteranno i figli minori
e ed i recapiti ai quali reperirli. Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale voglia Per_1 Per_2
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del provvedimento che definirà il presente procedimento agli enti competenti per le eventuali annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 maggio 2024, le parti in epigrafe indicate esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale a far data dal 2007, sfociata in una convivenza more uxorio, attuata da ultimo presso un immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D.
Dall'unione nascevano i figli (Alessandria, 23 gennaio 2009) e Persona_1 Persona_2
(Alessandria, 9 maggio 2012).
3 Le parti rappresentavano che la convivenza si era fatta progressivamente più difficile, a causa di reciproci contrasti e incomprensioni, portando le medesime ad assumere la decisione di porre termine alla relazione sentimentale e alla convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti, congiuntamente, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e appaiono al Collegio come non in contrasto con norme imperative Per_1 Persona_2
e che esse corrispondano all'interesse prevalente dei minori, essendo garantito ai medesimi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato contributo al loro mantenimento da parte dei medesimi. Le parti in particolare modificavano l'accordo di cui al ricorso in punto di assegnazione a termine della casa famigliare prevedendo “2) viene assegnato il predetto immobile alla Sig.ra che vi abiterà con i figli;
i genitori si accordano Controparte_1
che al raggiungimento della maggiore età dei figli il Sig. verserà la somma di euro 45.000 Pt_1
in favore della Sig.ra a titolo di saldo del corrispettivo dal primo dovuto alla seconda in CP_1
virtù della costituzione del diritto di superficie di cui al precedente par. 1, lett. b), nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile”. I genitori in punto di visite inoltre modificavano il ricorso come segue “I genitori concordano in parziale modifica del punto 7 che i minori non passino il weekend con il padre per ragioni lavorative di lui e passeranno invece con il padre dal lunedì dopo scuola al mercoledì portandoli a scuola di tutte le settimane, compresi i due pernottamenti. Al contempo se il papà potrà in futuro fare i weekend potrà richiedere di passare i weekend alternati con i figli oltre ad un giorno in settimana con pernottamento.”.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra le parti:
- 1) Per quanto concerne l'immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D, cesito al
Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 133, mappale 2297, subalterni 2 e 3 come da visura catastale ed atti notarili allegati, già adibito ad abitazione dei ricorrenti e della loro famiglia, la Sig.ra continuerà a risiedervi insieme ai figli, mentre il Controparte_1
Sig. trasferirà altrove la propria residenza entro la data del 30.09.2024; Parte_1
- 2) Il suddetto immobile viene assegnato il predetto immobile alla Sig.ra Controparte_1
che vi abiterà con i figli;
i genitori si accordano che al raggiungimento della maggiore età dei
4 figli il Sig. verserà la somma di euro 45.000 in favore della Sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
di saldo del corrispettivo dal primo dovuto alla seconda in virtù della costituzione del diritto di superficie di cui al precedente par. 1, lett. b), nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile;
- 3) si dà atto che il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del Parte_1 mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile già adibito a residenza della famiglia;
4. le utenze di acqua e luce attualmente intestate al Sig. verranno volturate in capo Parte_1 alla Sig.ra dopo la consegna alla stessa dell'immobile di cui sopra e quindi Controparte_1
dalla data del 30.09.2024; quando il Sig. riacquisirà il possesso Parte_1 dell'immobile de quo, provvederà a intestare nuovamente a sé stesso le predette utenze;
- 5) i figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
6. le decisioni di maggior interesse e rilevanza per i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, determinate Per_1 Per_2 sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi, dovranno essere sempre assunte di comune accordo tra i genitori;
7. al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i figli abiteranno presso la madre, ed il padre potrà vederli ogni volta che lo desideri, previo mero, congruo avviso alla madre;
comunque i minori passeranno con il padre dal lunedì dopo scuola al mercoledì portandoli a scuola di tutte le settimane, compresi i due pernottamenti. Al contempo se il papà potrà in futuro fare i weekend potrà richiedere di passare i weekend alternati con i figli oltre ad un giorno in settimana con pernottamento;
nei periodi di vacanza scolastica, i figli potranno trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, le Festività natalizie dal 27 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni e con un genitore la Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti;
le vacanze estive con ognuno dei genitori per un egual periodo di tempo, secondo i periodi e le modalità dai medesimi di volta in volta concordati, fermo restando che viene accordato a ciascun genitore il diritto di trascorrere, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive con i figli;
il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti;
ciascun genitore comunicherà all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il periodo e la destinazione delle vacanze estive;
- 8) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
5 mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione dei figli minori e Per_1 Per_2
ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che questi ultimi decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 20.07.2016; 10. la madre fornirà al padre i vestiti necessari per l'abbigliamento dei figli e quest'ultimo si impegna a tenerli e a lavarli presso la propria abitazione;
- 11) gli esponenti danno atto di non avere alcun altro bene o diritto in proprietà o in comproprietà e, fermo quanto sopra, dichiarano di essere allo stato, economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. gli odierni ricorrenti si danno reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta d'identità nonché del passaporto e della carta di identità dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità così come si impegnano a comunicarsi dove porteranno i figli minori e ed i recapiti ai quali reperirli. Per_1 Per_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1058/2024, in materia di regolamentazione dei rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. FERRARIS CARLO Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRARIS CARLO Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
Conclusioni congiunte
“
1. Per quanto concerne l'immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D, cesito al Catasto
Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 133, mappale 2297, subalterni 2 e 3 come da visura catastale ed atti notarili allegati, già adibito ad abitazione dei ricorrenti e della loro famiglia, la
Sig.ra continuerà a risiedervi insieme ai figli, mentre il Sig. Controparte_1 Parte_1
1 trasferirà altrove la propria residenza entro la data del 30.09.2024; 2. l'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra cesserà al raggiungimento del titolo di studio di diploma di Controparte_1
scuola media superiore da parte di entrambi i figli, e comunque al compimento della maggiore età di entrambi;
al verificarsi di tali condizioni, nonché di quella aggiuntiva secondo cui il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 45.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo Pt_1 CP_1
dal primo dovuto alla seconda in virtù della costituzione del diritto di superficie di cui alla pregressa narrativa, nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile in esame, quest'ultimo verrà riconsegnato al Sig. tale riconsegna Parte_1 avverrà entro da data del 30 settembre dell'anno in cui si saranno verificate le condizioni testé accennate;
3. il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del mutuo stipulato per Parte_1
l'acquisto dell'immobile già adibito a residenza della famiglia;
4. le utenze di acqua e luce attualmente intestate al Sig. verranno volturate in capo alla Sig.ra Parte_1 CP_1 dopo la consegna alla stessa dell'immobile di cui sopra e quindi dalla data del 30.09.2024;
[...] quando il Sig. riacquisirà il possesso dell'immobile de quo, provvederà a intestare Parte_1
nuovamente a sé stesso le predette utenze;
5. i figli minori e Persona_1 Persona_2
resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
6. le decisioni di maggior interesse e rilevanza per i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla Per_1 Per_2 salute, determinate sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi, dovranno essere sempre assunte di comune accordo tra i genitori;
7. al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i figli abiteranno presso la madre, ed il padre potrà vederli ogni volta che lo desideri, previo mero, congruo avviso alla madre;
i figli minori e , valutati anche i loro impegni e le loro inclinazioni, Per_1 Per_2
trascorreranno altresì i fine settimana (da venerdì sera alle ore 18:30 a domenica sera alle ore
18:30) con ognuno dei genitori a settimane alternate;
nei periodi di vacanza scolastica, i figli potranno trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, le Festività natalizie dal 27 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni e con un genitore la Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti;
le vacanze estive con ognuno dei genitori per un egual periodo di tempo, secondo i periodi e le modalità dai medesimi di volta in volta concordati, fermo restando che viene accordato a ciascun genitore il diritto di trascorrere, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive con i figli;
il padre,
2 trascorrerà con e un giorno a settimana, preferibilmente individuato nel martedì, dal Per_1 Per_2 mattino/primo pomeriggio all'uscita da scuola fino alla sera, con conseguente pernottamento presso il padre stesso, il quale avrà cura di potare a scuola i figli il mattino successivo, il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti;
ciascun genitore comunicherà all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il periodo e la destinazione delle vacanze estive;
8. il Sig. Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio entro il giorno Persona_1 Persona_2
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
9. tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione dei figli minori e ed alle attività ad essa complementari, nonché per le Per_1 Per_2
attività sportive che questi ultimi decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal
Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 20.07.2016; 10. la madre fornirà al padre i vestiti necessari per
l'abbigliamento dei figli e quest'ultimo si impegna a tenerli e a lavarli presso la propria abitazione;
11. gli esponenti danno atto di non avere alcun altro bene o diritto in proprietà o in comproprietà e, fermo quanto sopra, dichiarano di essere allo stato, economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. gli odierni ricorrenti si danno reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta d'identità nonché del passaporto e della carta di identità dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità così come si impegnano a comunicarsi dove porteranno i figli minori
e ed i recapiti ai quali reperirli. Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale voglia Per_1 Per_2
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del provvedimento che definirà il presente procedimento agli enti competenti per le eventuali annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 maggio 2024, le parti in epigrafe indicate esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale a far data dal 2007, sfociata in una convivenza more uxorio, attuata da ultimo presso un immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D.
Dall'unione nascevano i figli (Alessandria, 23 gennaio 2009) e Persona_1 Persona_2
(Alessandria, 9 maggio 2012).
3 Le parti rappresentavano che la convivenza si era fatta progressivamente più difficile, a causa di reciproci contrasti e incomprensioni, portando le medesime ad assumere la decisione di porre termine alla relazione sentimentale e alla convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti, congiuntamente, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e appaiono al Collegio come non in contrasto con norme imperative Per_1 Persona_2
e che esse corrispondano all'interesse prevalente dei minori, essendo garantito ai medesimi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato contributo al loro mantenimento da parte dei medesimi. Le parti in particolare modificavano l'accordo di cui al ricorso in punto di assegnazione a termine della casa famigliare prevedendo “2) viene assegnato il predetto immobile alla Sig.ra che vi abiterà con i figli;
i genitori si accordano Controparte_1
che al raggiungimento della maggiore età dei figli il Sig. verserà la somma di euro 45.000 Pt_1
in favore della Sig.ra a titolo di saldo del corrispettivo dal primo dovuto alla seconda in CP_1
virtù della costituzione del diritto di superficie di cui al precedente par. 1, lett. b), nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile”. I genitori in punto di visite inoltre modificavano il ricorso come segue “I genitori concordano in parziale modifica del punto 7 che i minori non passino il weekend con il padre per ragioni lavorative di lui e passeranno invece con il padre dal lunedì dopo scuola al mercoledì portandoli a scuola di tutte le settimane, compresi i due pernottamenti. Al contempo se il papà potrà in futuro fare i weekend potrà richiedere di passare i weekend alternati con i figli oltre ad un giorno in settimana con pernottamento.”.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra le parti:
- 1) Per quanto concerne l'immobile sito in Alessandria, Via Magellano n. 24/D, cesito al
Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 133, mappale 2297, subalterni 2 e 3 come da visura catastale ed atti notarili allegati, già adibito ad abitazione dei ricorrenti e della loro famiglia, la Sig.ra continuerà a risiedervi insieme ai figli, mentre il Controparte_1
Sig. trasferirà altrove la propria residenza entro la data del 30.09.2024; Parte_1
- 2) Il suddetto immobile viene assegnato il predetto immobile alla Sig.ra Controparte_1
che vi abiterà con i figli;
i genitori si accordano che al raggiungimento della maggiore età dei
4 figli il Sig. verserà la somma di euro 45.000 in favore della Sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
di saldo del corrispettivo dal primo dovuto alla seconda in virtù della costituzione del diritto di superficie di cui al precedente par. 1, lett. b), nonché a titolo di rimborso delle somme versate per l'edificazione dell'immobile;
- 3) si dà atto che il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del Parte_1 mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile già adibito a residenza della famiglia;
4. le utenze di acqua e luce attualmente intestate al Sig. verranno volturate in capo Parte_1 alla Sig.ra dopo la consegna alla stessa dell'immobile di cui sopra e quindi Controparte_1
dalla data del 30.09.2024; quando il Sig. riacquisirà il possesso Parte_1 dell'immobile de quo, provvederà a intestare nuovamente a sé stesso le predette utenze;
- 5) i figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
6. le decisioni di maggior interesse e rilevanza per i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, determinate Per_1 Per_2 sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi, dovranno essere sempre assunte di comune accordo tra i genitori;
7. al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i figli abiteranno presso la madre, ed il padre potrà vederli ogni volta che lo desideri, previo mero, congruo avviso alla madre;
comunque i minori passeranno con il padre dal lunedì dopo scuola al mercoledì portandoli a scuola di tutte le settimane, compresi i due pernottamenti. Al contempo se il papà potrà in futuro fare i weekend potrà richiedere di passare i weekend alternati con i figli oltre ad un giorno in settimana con pernottamento;
nei periodi di vacanza scolastica, i figli potranno trascorrere il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, le Festività natalizie dal 27 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni e con un genitore la Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti;
le vacanze estive con ognuno dei genitori per un egual periodo di tempo, secondo i periodi e le modalità dai medesimi di volta in volta concordati, fermo restando che viene accordato a ciascun genitore il diritto di trascorrere, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive con i figli;
il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti;
ciascun genitore comunicherà all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il periodo e la destinazione delle vacanze estive;
- 8) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
5 mantenimento dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione dei figli minori e Per_1 Per_2
ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che questi ultimi decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 20.07.2016; 10. la madre fornirà al padre i vestiti necessari per l'abbigliamento dei figli e quest'ultimo si impegna a tenerli e a lavarli presso la propria abitazione;
- 11) gli esponenti danno atto di non avere alcun altro bene o diritto in proprietà o in comproprietà e, fermo quanto sopra, dichiarano di essere allo stato, economicamente autosufficienti e di aver definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. gli odierni ricorrenti si danno reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta d'identità nonché del passaporto e della carta di identità dei figli, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità così come si impegnano a comunicarsi dove porteranno i figli minori e ed i recapiti ai quali reperirli. Per_1 Per_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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