Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.193/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Aldo Gubitosi Presidente rel. dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
193/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marcello Tortora per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
titolare dell'omonima impresa agricola(già CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2
Giuseppe Provenza per procura in calce alla comparsa di risposta;
-appellata–
1
Tribunale di Salerno pubblicata l'11/9/2019 nel giudizio
RG 20004203/2006
CONCLUSIONI
Parte appellante precisava le conclusioni conformemente
a quelle rassegnate nell'atto di appello
Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo
Con atto di appello ritualmente notificato, la
[...] in seguito per brevità impugnava Parte_1 Parte_1 la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di aveva rigettato l'opposizione proposta dalla CP_3 deducente avverso il DI n. 826/2006, emesso a richiesta della a fronte del presunto Controparte_4 mancato pagamento di una fornitura di latte bufalino eseguita dalla medesima alla nel periodo Parte_1
1/16 dicembre 2005.
Con il gravame, l'appellante lamentava l'ingiustizia del provvedimento de quo per aver il Tribunale ritenuto il proprio inadempimento, assumendo che il latte consegnato dalla non era stato pagato, nonostante il Controparte_4 prodotto fosse perfettamente utilizzabile in quanto non contaminato da brucellosi,malattia accertata solo nella seconda metà del dicembre 2005 a carico delle bufale di proprietà della Controparte_5
Contestava tale ricostruzione fattuale, facendo rilevare che, in data 23/12/2005, il veterinario aziendale della venditrice, dr. le aveva comunicato Persona_1
l'intervenuto contagio delle mandrie,come accertato dagli ispettori della con verbale che veniva Parte_2 allegato alla comunicazione in discorso.
2 A seguito di tale notizia, la aveva Parte_1 rappresentato alla venditrice che non avrebbe ritirato altro prodotto e contestualmente provvedeva a distruggere il latte consegnatole nella prima metà del dicembre 2005.
Il mancato pagamento di tale fornitura era giustificato dal vizio del bene, che lo rendeva non commerciabile e comunque non utilizzabile per la produzione di mozzarella.
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, accertarsi la intervenuta risoluzione del contratto di fornitura di latte bufalino stipulato tra la Parte_1
e la con la condanna Controparte_4 dell'attuale appellato alla restituzione della somma di euro 17624,50 pagata in adempimento della statuizione del primo Giudice, oltre alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva il quale, oltre ad eccepire CP_1 la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, contestava tutte le avverse pretese, riformulando sostanzialmente le deduzioni già esposte dinanzi al
Tribunale.
Proponeva appello incidentale lamentando la erronea liquidazione da parte del Tribunale delle spese di lite, in quanto non conforme alle Tariffe vigenti.
La Corte, con ordinanza del 30/3/2023, assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con successiva ordinanza del 13/7/2023 la rimetteva sul ruolo e infine con ordinanza del 15/3/2025 riservava definitivamente la decisione.
All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
L'appello è ammissibile ma parzialmente fondato.
3 Deve essere rigettata preliminarmente la eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art 342 cpc ,atteso che dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente
(applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre 2012) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.
SS. UU. n. 18868/17, n. 27199/17).
Il presente atto di gravame, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure mosse all'operato del primo Giudice, essendo idoneo far comprendere quali temi giuridici e situazioni di fatto siano state oggetto di devoluzione alla cognizione di questa Corte d'Appello e, specificamente, per quali parti della decisione appellata
è stata sollecitata una diversa valutazione.
L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo
4 necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo ad esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr. Cass. civ. SU n.
10878/15 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 13151/17).
Di recente, è stato fissato il seguente principio, integralmente condiviso da questa Corte Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.Cass.civ.
SU Ord. 36481/2022)
Nel merito, osserva il Collegio che oggetto di causa è il mancato pagamento della fornitura di latte bufalino da parte dell'azienda dell'appellato nel periodo 1/15 dicembre 2005.
Ciò sulla scorta del contratto di vendita stipulato tra le parti in data 6/0/2005.
5 Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che nessuna contaminazione da brucellosi aveva interessato il prodotto
Part fornito nella prima metà di dicembre 2005,in quanto l' competente accertava la presenza di tale malattia solo in data 16/12/2005.
Vero è invece che tale comunicazione, inviata al titolare dell' faceva seguito a prelievi di latte CP_6 eseguiti tra il 3 ed il 7 dicembre 2005 da personale dell' come risulta Controparte_7
Part dalla nota allegata al verbale dell' citato.
Ciò significa che, già nella prima metà di dicembre 2005, la brucellosi aveva contagiato molti capi della mandria dell'appellato e pertanto il latte prodotto in quel periodo presentava un grave vizio tale da renderlo completamente inutilizzabile.
Alcun corrispettivo era perciò dovuto per la fornitura in questione dall'acquirente la quale non aveva Parte_1
l'onere di denunciare alla venditrice la presenza della menzionata contaminazione, giacchè il dr. Per_1 veterinario di fiducia dell'appellato, aveva riconosciuto il vizio del prodotto, comunicandolo alla con Parte_1 missiva del 23/12/2005.
Quest'ultima ha pacificamente provveduto a pagare la somma ingiunta con il DI opposto(euro 17624,50) e deve perciò essere ora accolta la domanda di restituzione già formulata in prime cure, maggiorata degli interessi legali, posto che alcun corrispettivo era dovuto dalla acquirente a fronte della impossibilità di utilizzare il latte infetto.
Va pure accolta, ai sensi dell'art. 1492 cc, la domanda di risoluzione del contratto di fornitura di latte stipulato tra le parti il 6/10/2005, pur considerando che in ogni
6 caso l'abbattimento dell'intera mandria di bufale presenti nell'azienda dell'appellato, imposta dall'Autorità competente(Sindaco di Capaccio) per limitare il contagio da brucellosi, rendeva impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta dal Leone.
Occorre aggiungere che nessun risarcimento del danno è invocabile dalla acquirente a mente dell'art. 1494 cc, posto che è in atti la prova della imprevedibilità del contagio di cui si discute e quindi non è ravvisabile alcuna colpa del venditore nell'aver ignorato il vizio del prodotto fornito.
I testi e , sentiti dal Tribunale, Per_1 Tes_1 chiarivano infatti in modo univoco e dettagliato che le bufale dell'azienda erano state regolarmente CP_1 sottoposte ai necessari controlli veterinari in data
6/10/2005 e pertanto alcuna negligenza può essere ascritta all'appellato in ordine alla diagnosi tempestiva della brucellosi.
L'appello principale va dunque accolto e conseguentemente va rigettato l'appello incidentale del soccombente CP_1 in questo giudizio,posto che tale gravame riguarda la quantificazione delle spese di lite liquidate dal primo
Giudice.
In applicazione del principio della soccombenza,
l'appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
La reiezione della impugnazione incidentale, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei
7 presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante incidentale . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.2754/2019 del Tribunale di Salerno pubblicata l'11/9/2019 nel giudizio RG 20004203/2006, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, revoca il DI n. 826/2006 emesso dal Tribunale di Salerno il
14/6/2006, ordinando all'appellato di CP_1 restituire alla la somma di euro Parte_1
17624,50 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo.
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 controparte, delle spese del giudizio liquidate, quanto al primo grado,in euro 2700,00 per compensi, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario come per legge e, quanto al presente grado, in euro 3200,00 per compensi oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario come per legge
- - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a CP_1
8 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Salerno 3/4/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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