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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5650/2024 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Danieli n. 10/F, C.F. , domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federica Tomasi, (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in [...], , ammessa al Patrocinio gratuito a CodiceFiscale_3
spese dello Stato, delibera n. 2025/560/GP, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana A.
Grasso del Foro di Catania, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del giorno 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in data 10.09.1986 hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario nel Comune di Pedara (CT), iscritto nei registri dello
Stato Civile di Pedara, Anno 1986, atto 31, parte II, serie A.
Dalla suddetta unione sono nati due figli, , nata a [...], il Persona_1
23.7.1987 e , nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni Persona_2
ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ritualmente depositato il 29.5.24, chiedeva la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto con senza alcuna statuizione Controparte_2 riguardo ai rapporti economici, ormai da tempo consensualmente regolati dalle parti.
Costituitasi in giudizio la resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 06/11/2024, dinanzi al Giudice delegato veniva esperito il tentativo di conciliazione. Preso atto dell'esito negativo, tenuto conto delle richieste delle parti di concludere consensualmente, il Giudice delegato rinviava per discussione e decisione.
La causa veniva riassegnata a nuovo G.I. il quale fissava l'udienza del 04.06.2025, tenuta in modalità c.d. “cartolare”; con note telematiche le parti concludevano come da accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto da entrambe le parti ed i rispettivi procuratori.
Il Giudice, lette le note scritte ritualmente depositate, provvedendo ex art. 127-ter, co. 3
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.06.25, con provvedimento del 19.06.2025 poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta. Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo
Tribunale, nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 425/2011 ad esito del procedimento iscritto al n. 10200/2010.
Alla luce di tali considerazioni va accolto l'accordo raggiunto tra le parti, le quali congiuntamente formulavano le richieste di seguito riportate:
“di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedara (CT), in data 10.9.1986, senza alcuna statuizione riguardo ai rapporti economici, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5650/2024 R.G., così statuisce:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 10.09.1986 trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pedara (CT), anno 1986, atto n. 31, parte II, serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile. Il Giudice est.
Mariaconcetta Gennaro
Il Presidente
Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5650/2024 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Danieli n. 10/F, C.F. , domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federica Tomasi, (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in [...], , ammessa al Patrocinio gratuito a CodiceFiscale_3
spese dello Stato, delibera n. 2025/560/GP, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana A.
Grasso del Foro di Catania, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del giorno 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in data 10.09.1986 hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario nel Comune di Pedara (CT), iscritto nei registri dello
Stato Civile di Pedara, Anno 1986, atto 31, parte II, serie A.
Dalla suddetta unione sono nati due figli, , nata a [...], il Persona_1
23.7.1987 e , nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni Persona_2
ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ritualmente depositato il 29.5.24, chiedeva la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto con senza alcuna statuizione Controparte_2 riguardo ai rapporti economici, ormai da tempo consensualmente regolati dalle parti.
Costituitasi in giudizio la resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 06/11/2024, dinanzi al Giudice delegato veniva esperito il tentativo di conciliazione. Preso atto dell'esito negativo, tenuto conto delle richieste delle parti di concludere consensualmente, il Giudice delegato rinviava per discussione e decisione.
La causa veniva riassegnata a nuovo G.I. il quale fissava l'udienza del 04.06.2025, tenuta in modalità c.d. “cartolare”; con note telematiche le parti concludevano come da accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto da entrambe le parti ed i rispettivi procuratori.
Il Giudice, lette le note scritte ritualmente depositate, provvedendo ex art. 127-ter, co. 3
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.06.25, con provvedimento del 19.06.2025 poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta. Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo
Tribunale, nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 425/2011 ad esito del procedimento iscritto al n. 10200/2010.
Alla luce di tali considerazioni va accolto l'accordo raggiunto tra le parti, le quali congiuntamente formulavano le richieste di seguito riportate:
“di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedara (CT), in data 10.9.1986, senza alcuna statuizione riguardo ai rapporti economici, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5650/2024 R.G., così statuisce:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 10.09.1986 trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pedara (CT), anno 1986, atto n. 31, parte II, serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile. Il Giudice est.
Mariaconcetta Gennaro
Il Presidente
Sonia Di Gesu