Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2559/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 770/20 pubblicata in data 25.5.2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: Parte_1
), con sede in Brembate di Sopra (Bg) alla via Tresolzio nr. P.IVA_1
105, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Spina
APPELLANTE
E
, titolare della ditta individuale FL di LO AL, CP_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Barco C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso monitorio presentato dalla il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata emetteva decreto ingiuntivo n. 126/2017 in data 17 gennaio 2017, con il quale ingiungeva ad FL di LO
AL, ditta individuale, il pagamento della somma di € 43.603,82, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo della merce consegnata dalla società ricorrente ad FL di LO AL per un importo complessivo di € 97.739,22, ricevendone solo il pagamento parziale.
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2017, “FL di
[...]
” proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo CP_1
la nullità della notifica del decreto opposto, e nel merito l'inesistenza del credito per la “natura fittizia” delle fatturazioni allegate, concludendo quindi per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, la conferma del decreto de quo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Torre
Annunziata, con la sentenza n 770/2020, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con compensazione di metà delle spese di lite e condanna di parte opposta al pagamento della residua metà.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato in data 7.7.2020, per i motivi di seguito sviluppati e così rubricati:
Pagina 2 1) SULLA CONTESTAZIONE DEL CREDITO DELL'OPPOSTA
“ E SULLA PRESUNTA “FITTIZIETÀ” Parte_1
DELLE FATTURE DI PAGAMENTO: VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICARNE DEGLI ARTT. 2709, 2710 E 2720 DEL CODICE
CIVILE
2) SULL'ESISTENZA DELLE FATTURE IMPUGNATE: accettazione e non contestazione del debito di euro € 43.603,82, ELEMENTI DI
FATTO.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“
1. Riformare la sentenza appellata che accoglie l'opposizione dell'opponente “FL di ” ed annullare la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo nr. 126 del 2017;
2. Accertare l'esistenza del credito dell'appellante Parte_1
Ci si oppone e disconosce sin d'ora a mente dell'art. 2719 c.c. ad ogni riproduzione in copia di documenti depositati dai convenuti.
Si costituiva l'appellato eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello stante la natura fittizia delle fatture prodotte a supporto della richiesta monitoria, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarando revocato il decreto opposto. In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., l'adìta Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e
352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************************
L'appello risulta infondato.
Pagina 3 1. Con riferimento all'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. Oggetto della controversia è la richiesta avanzata dalla Parte_2
nei confronti della ditta individuale FL di , di CP_1
pagamento della somma di € 43.603,82, oltre interessi, a titolo di
Pagina 4 corrispettivo della merce che la società ricorrente assume di aver consegnato alla predetta ditta individuale.
L'ingiunto ha contestato di aver commissionato alla società ricorrente la merce riportata nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio e di aver poi ottenuto la consegna della merce stessa, deducendo il carattere fittizio delle fatture.
A fronte di tale contestazione, il giudice di prime cure ha ritenuto che, essendo insufficienti le fatture esibite, l'opposta non ha dimostrato l'avvenuta consegna della merce, non avendo fornito alcuna prova al riguardo.
Come primo motivo di gravame, l'appellante deduce che le fatture contestate, contenendo la specifica delle prestazioni effettuate e di tutte le indicazioni inerenti alla stessa, ed essendo state anche contabilizzate all'interno del registri contabili che ogni imprenditore commerciale deve tenere, assumono piena efficacia probatoria del credito azionato, anche ai sensi dell'art. 2214 secondo comma c.c.
Ora, ai fini della decisione, appare opportuno richiamare preliminarmente i principi ormai consolidati che regolano la ripartizione dell'onere della prova nella fattispecie in esame.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Difatti, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale
Pagina 5 probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di forniture, è insegnamento costante in giurisprudenza che “la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto” (pt. Cass. 04/10/2024, n.26048; 21/01/2021, n.1140). Parimenti, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della società ricorrente- appellante, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova e non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto agli artt. 2709 e 2710 c.c. - secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte e possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice.
In altri termini, le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, perdono, in
Pagina 6 seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase e se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Ne deriva che, applicando tali principi alla vicenda in esame, a fronte della specifica e puntuale contestazione di controparte, non può ritenersi che la società appellante abbia fornito la prova di tutte le circostanze poste a fondamento della propria pretesa creditoria, attraverso l'esibizione delle fatture e delle scritture contabili, così come correttamente affermato anche dal primo giudice.
3. Resta da esaminare il secondo motivo di appello con il quale la società
deduce che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, la Parte_1
FL di non aveva contestato la mancata consegna della Parte_3
merce e che, anzi, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (missive a mezzo pec del 10.10.2017 e del 21.11.2017), emerge l'esistenza di trattative finalizzate ad una soluzione bonaria della controversia.
Orbene, va rilevato, anzitutto, che, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. Con riferimento al comportamento extraprocessuale, non è perciò sufficiente il mero silenzio, ma sono necessari atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri,
a fondare il convincimento del giudice.
Pagina 7 Tornando alla fattispecie, come replicato dall'appellata, nella missiva del
7.9.2016 alla quale si ricollega la risposta dell'avv. Spina del 10.10.2016, il difensore del contestava la richiesta di pagamento della , CP_1 Parte_1
chiedendo l'esibizione della documentazione contabile posta a fondamento della stessa. A seguito di tale esibizione, l'attuale appellato si limitava a dichiararsi disponibile a valutare la possibilità di transigere l'eventuale lite.
Tanto premesso, osserva la Corte che, in ogni caso, dalle sole trattative per comporre bonariamente una lite possono trarsi elementi favorevoli alla pretesa di una delle parti solo quando dal comportamento di quest'ultima risulti, anche implicitamente, il riconoscimento dell'esistenza del contrapposto diritto di credito.
Non è stato acquisito, invece, nella fattispecie, alcun elemento idoneo a dimostrare che, nell'ambito di dette trattative, vi fosse un qualche riconoscimento dell'avversa pretesa, tanto più che esse sono poi sfociate nel rifiuto finale del . Peraltro, il “piano di rientro concordato”, CP_1
richiamato dall'appellante, è desumibile soltanto dalle lettere del difensore della società ma non è stata esibita alcuna documentazione Parte_1
chiarificatrice dei presupposti, della natura e del contenuto di tale rientro.
La documentazione richiamata dall'appellante, quindi, non è sufficiente a superare la carenza probatoria come sopra rilevata ed a dimostrare univocamente la sussistenza di tutti i fatti costitutivi della domanda fatta valere.
Conclusivamente, deve, quindi, ritenersi che l'appello non risulti meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è, pertanto, sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del
Pagina 8 presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 a € 52.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 770/20 pubblicata in data 25.5.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5.712,50 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Enzo Barco.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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