Art. 8.
La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell' articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506 , si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonche' all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506 .
Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.
La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell' articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506 , si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonche' all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506 .
Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.