CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1563/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6624/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1540/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 10/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE OTTEMP n. 79 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.10.2025 la Ricorrente_2 SRL ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “dell'ordinanza decisoria n. 1540/2025 pronunciata il 09/07/205 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II della Campania (Sa) nel giudizio RGA n.
4256/2025 depositata il 10/072025”, deducendo, in particolare:
- che, con l'ordinanza in epigrafe, questa Corte aveva “disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 425/2022 subordinandola alla prestazione di idonea garanzia ai sensi di legge”;
- che “ad oggi nonostante la concessione di garanzia (cfr. polizza fideiussoria alleg. sub. 2) sì come statuito dalla Corte, e le ripetute missive inviate all'Ente (cfr. da ult. messa in mora del 23/07/2025 alleg. sub. 3), il quadro non risulta mutato, tant'è che in forza del suddetto titolo, ad oggi risultano ancora pignorati i c/c della debitrice odierna esponente”.
Ha pertanto chiesto, “anche inaudita altera parte, l'adozione di ogni provvedimento che si ritenesse necessario all'ottemperanza dell'ordinanza decisoria n. 1540/2025 pronunciata il 09/07/205 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II della Campania (Sa) nel giudizio RGA n. 4256/2025 depositata il 10/072025, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta per la esecuzione”, con “la condanna del riscossore al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza da liquidarsi nella misura che la S.V. riterrà di giustizia con attribuzione al procuratore sottoscritto per dichiarata antistatarietà”.
La controparte resistente ADER ha depositato in data 26.11.2025 memoria con la quale, riepilogate le vicende di causa, ha controdedotto:
- che il ricorso era inammissibile, atteso “che, non essendo stato appellato il provvedimento per il quale si ricorre, il ricorso in Ottemperanza andava proposto innanzi la CGT di I grado”;
- che la “Geset, benchè non evocata in giudizio dalla contribuente, appena ha avuto notizia del provvedimento della CGT ha subito interessato il Comune creditore della vicenda che, nella persona del dirigente del settore Tributi, ha ritenuto non idonea la polizza a garanzia presentata dalla società in quanto intestata alla Geset anziché al Comune, titolare del credito, ed emessa da un soggetto a tanto non abilitato (Albi Banca d'Italia/IVASS)”;
- che vi sarebbe comunque “il difetto di contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio il Comune di
Pagani, Titolare della pretesa tributaria, che non ha sospeso l'esecuzione disposta dalla CGT non ritenendo idonea la garanzia prestata dalla società”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “dichiarare l'infondatezza del ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1540/2025 rigettando lo stesso, con vittoria di spese”.
All'esito dell'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e si impone pertanto la relativa declaratoria, per le considerazioni che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che il rimedio ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 è apprestato per ottenere
“l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato”.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha attivato il rimedio in questione per l'ottemperanza di una ordinanza di sospensiva.
Né può condividersi che la suddetta ordinanza possa avere, come sostenuto dalla parte ricorrente, natura
“decisoria”, atteso che, al contrario, trattasi di provvedimento per sua natura destinato ad avere effetti provvisori e temporanei fino alla revoca dello stesso ovvero con la definizione dell'impugnazione nelle more della quale è stato adottato (in analogia a quanto previsto dall'art. 47, co. 7 del D. Lgs. n. 546/1992).
E' appena il caso di evidenziare, peraltro, che la specialità del rito tributario rende quest'ultimo incompatibile con il sistema delle c.d. “astreintes” ex art. 614bis c.p.c. (norma del resto nemmeno invocata e comunque basata su provvedimenti condannatori nella specie insussistenti), essendo la tutela concessa di tipo impugnatorio, di tal che la contribuente avrebbe dovuto eventualmente impugnare il pignoramento che lamenta essere stato disposto e mantenuto in violazione della invocata ordinanza ed in quella sede fare valere le sue eventuali relative ragioni, nel caso anche in via cautelare.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6624/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1540/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 10/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE OTTEMP n. 79 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.10.2025 la Ricorrente_2 SRL ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “dell'ordinanza decisoria n. 1540/2025 pronunciata il 09/07/205 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II della Campania (Sa) nel giudizio RGA n.
4256/2025 depositata il 10/072025”, deducendo, in particolare:
- che, con l'ordinanza in epigrafe, questa Corte aveva “disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 425/2022 subordinandola alla prestazione di idonea garanzia ai sensi di legge”;
- che “ad oggi nonostante la concessione di garanzia (cfr. polizza fideiussoria alleg. sub. 2) sì come statuito dalla Corte, e le ripetute missive inviate all'Ente (cfr. da ult. messa in mora del 23/07/2025 alleg. sub. 3), il quadro non risulta mutato, tant'è che in forza del suddetto titolo, ad oggi risultano ancora pignorati i c/c della debitrice odierna esponente”.
Ha pertanto chiesto, “anche inaudita altera parte, l'adozione di ogni provvedimento che si ritenesse necessario all'ottemperanza dell'ordinanza decisoria n. 1540/2025 pronunciata il 09/07/205 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II della Campania (Sa) nel giudizio RGA n. 4256/2025 depositata il 10/072025, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta per la esecuzione”, con “la condanna del riscossore al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza da liquidarsi nella misura che la S.V. riterrà di giustizia con attribuzione al procuratore sottoscritto per dichiarata antistatarietà”.
La controparte resistente ADER ha depositato in data 26.11.2025 memoria con la quale, riepilogate le vicende di causa, ha controdedotto:
- che il ricorso era inammissibile, atteso “che, non essendo stato appellato il provvedimento per il quale si ricorre, il ricorso in Ottemperanza andava proposto innanzi la CGT di I grado”;
- che la “Geset, benchè non evocata in giudizio dalla contribuente, appena ha avuto notizia del provvedimento della CGT ha subito interessato il Comune creditore della vicenda che, nella persona del dirigente del settore Tributi, ha ritenuto non idonea la polizza a garanzia presentata dalla società in quanto intestata alla Geset anziché al Comune, titolare del credito, ed emessa da un soggetto a tanto non abilitato (Albi Banca d'Italia/IVASS)”;
- che vi sarebbe comunque “il difetto di contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio il Comune di
Pagani, Titolare della pretesa tributaria, che non ha sospeso l'esecuzione disposta dalla CGT non ritenendo idonea la garanzia prestata dalla società”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “dichiarare l'infondatezza del ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1540/2025 rigettando lo stesso, con vittoria di spese”.
All'esito dell'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e si impone pertanto la relativa declaratoria, per le considerazioni che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che il rimedio ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 è apprestato per ottenere
“l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato”.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha attivato il rimedio in questione per l'ottemperanza di una ordinanza di sospensiva.
Né può condividersi che la suddetta ordinanza possa avere, come sostenuto dalla parte ricorrente, natura
“decisoria”, atteso che, al contrario, trattasi di provvedimento per sua natura destinato ad avere effetti provvisori e temporanei fino alla revoca dello stesso ovvero con la definizione dell'impugnazione nelle more della quale è stato adottato (in analogia a quanto previsto dall'art. 47, co. 7 del D. Lgs. n. 546/1992).
E' appena il caso di evidenziare, peraltro, che la specialità del rito tributario rende quest'ultimo incompatibile con il sistema delle c.d. “astreintes” ex art. 614bis c.p.c. (norma del resto nemmeno invocata e comunque basata su provvedimenti condannatori nella specie insussistenti), essendo la tutela concessa di tipo impugnatorio, di tal che la contribuente avrebbe dovuto eventualmente impugnare il pignoramento che lamenta essere stato disposto e mantenuto in violazione della invocata ordinanza ed in quella sede fare valere le sue eventuali relative ragioni, nel caso anche in via cautelare.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento.