Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1563
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per ottemperanza a ordinanza di sospensiva

    Il rimedio ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 è apprestato per ottenere l'ottemperanza agli obblighi derivanti da sentenza passata in giudicato. L'ordinanza di sospensiva non ha natura decisoria ma effetti provvisori e temporanei. La contribuente avrebbe dovuto impugnare il pignoramento e far valere le sue ragioni in quella sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1563
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1563
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo