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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 11118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018 promossa da
(p.i. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
[...] Parte_3
con il proc. dom. avv. to Cinzia D'Aiutolo, delega in atti
-appellante- contro
avv. WALTER ( ) in proprio, domiciliato presso CP_1 C.F._1
l'avv.to Gerardo De Martino
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L ha appellato la decisione (n. 6385/2018) con cui il Parte_4
Giudice di Pace di Salerno l'aveva condannata, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivati dalla illegittima iscrizione del fermo amministrativo su due veicoli di sua proprietà, al pagamento in favore di di € 4.000,00, Controparte_2
pagina 1 di 9 oltre che alla refusione delle spese legali.
Dopo aver premesso che nel giudizio di primo grado l'attore aveva dedotto (i) la mancata possibilità di circolare con i mezzi oggetto del fermo;
(ii) il mancato godimento dei veicoli per tre anni;
(iii) la mancata permuta della vettura (iii) la Pt_5
vendita del motociclo con riduzione di 500 euro;
(iv) il pagamento a vuoto delle tasse di circolazione degli anni 2011,2012,2013,2014, l'appellante lamentava il mal governo da parte del Giudice di Prime cure dei principi che presiedono l'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Sosteneva infatti che non poteva dirsi fornita la prova del mancato utilizzo dei beni gravati dal fermo (circostanza con riferimento alla quale non era stata offerta alcuna prova), come anche del danno conseguente alla mancata permuta dell'automobile
(€ 2.000,00) ed alla riduzione del prezzo (€ 500,00) di vendita del motociclo visto Pt_5
che, al riguardo, era stata assunta la testimonianza di un unico teste che aveva però reso dichiarazioni “de relato ex parte”.
La società censurava inoltre il riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno costituito dal pagamento della tassa di circolazione per € 290,69 per essere rimasto indimostrato il mancato utilizzo dell'automezzo.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria avversaria fosse respinta o, in subordine, ridotta e limitata ai danni provati.
Costituitosi, l'appellato deduceva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. non contenendo l'atto di citazione tutti i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. cit.
Contestava poi la fondatezza dell'impugnazione precisando di aver agito per ottenere la condanna della controparte al pagamento in suo favore di € 4.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito della illegittimità del provvedimento di fermo di cui era stato destinatario e che gli aveva impedito l'utilizzo di due automezzi di sua proprietà per oltre tre anni.
Richiamava la documentazione già versata in atti, di cui la prova testimoniale aveva pagina 2 di 9 costituito una mera ricognizione, e sosteneva che gravasse sull'appellante l'onere di fornire la prova positiva del fatto che gli automezzi de quibus fossero stati utilizzati nonostante il divieto di circolazione sancito dall'art. 214 del Codice della Strada.
Relativamente alla somma di € 2.000,00, riconosciutagli a titolo di danno dalla perdita di chance legata alla mancata permuta del veicolo il convenuto riferiva che Pt_5
l'auto era stata acquistata per il prezzo di € 29.750,00 nel marzo del 2007 e valutata nell'anno 2013 per € 6.000,00 con l'evidente deprezzamento di circa € 4.958,33 per ogni anno.
Se allora a causa del fermo l'auto non era stata più commercializzabile dal 2010, il danno patrimoniale ammontava a circa € 15.000,00, con la conseguenza che il risarcimento del danno quantificato con la sentenza impugnata nella misura di €
2.000,00 era del tutto giustificato.
Evidenziava altresì di aver agito per il risarcimento di "tutti i danni patrimoniali e non" e quindi, a prescindere dalla qualificazione e appartenenza della voce di danno, era doveroso risarcire il proprietario dell'auto per il vincolo iscritto illegittimamente e per le immediate conseguenze derivatene, quali l'impossibilità di utilizzo, la mancata commercializzazione e le spese sostenute per il possesso giuridico del veicolo (tassa di circolazione) senza poterlo utilizzare.
Rilevava infine che vi era stata acquiescenza ad opera della controparte sugli esborsi affrontati dall'attore per liberare i veicoli dal vincolo illegittimo e pari, per differenza, ad € 1.209,31 (4000,00-2790,69).
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa era assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 25.6.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della pagina 3 di 9 sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifiche nelle parti di interesse - va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che la causa risarcitoria introdotta da prende le Controparte_2
mosse dalla notifica, in data 24.12.2009, di un preavviso di fermo amministrativo concernente due veicoli di sua proprietà, un motociclo tg. DL77442 ed un'autovettura
SAAB tg. DF303MJ, emesso dall'Equitalia Sud S.p.a. sul presupposto che il predetto fosse debitore della somma di €. 4.589,91.
Il suddetto preavviso di fermo veniva opposto e il Giudice di Pace di Sala Consilina, dopo averlo sospeso in data 10.05.2010, lo dichiarava illegittimo con sentenza n.
573/2011 del 01.07.2011.
Nonostante la disposta sospensione da parte dell'Autorità Giudiziaria, Equitalia Sud procedeva all'iscrizione del fermo amministrativo in data 11.11.2010. Anche questo provvedimento era oggetto di opposizione ed era annullato con sentenza n. 181/2013 emessa dal Tribunale di Sala Consilina recante ordine di cancellazione al PRA a cura e spese dell'Equitalia Sud, con condanna della stessa società incaricata della riscossione dei tributi al pagamento di €. 200,00, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per lite temeraria.
La società Equitalia Sud provvedeva al pagamento delle spese suddette e alla cancellazione del fermo amministrativo soltanto in data 23.09.2013.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore aveva perciò dedotto di aver patito, a seguito della illegittima condotta tenuta dal concessionario della riscossione, danni, di natura patrimoniale e non, per la somma complessiva di €
4.500,00 e consistenti: nel mancato godimento dei veicoli per oltre tre anni a far data dal dì 11.11.2010 al 24.10.2013; nella mancata permuta della vettura per l'acquisto di un'auto nuova BMW per la Pt_5
somma di € 2.000,00; nella restituzione del motociclo da parte della sig. a cui era stato Parte_6
precedentemente venduto;
nel pagamento delle tasse di circolazione di € 290,69 per ciascun anno 2011, 2012, 2013 e
pagina 4 di 9 2014; per le spese di visura PRA al fine di aggiornare lo stato del provvedimento.
Il Giudice di pace ha parzialmente accolto la domanda così motivando: quanto alla sussistenza del danno esso consiste soprattutto sotto il profilo patrimoniale nelle spese di pagamento della tassa di circolazione per ben tre anni, ma agli atti vi è solo la ricevuta di pagamento della somma di € 290,69, e limitatamente a tale somma va riconosciuta, così come va riconosciuta la somma di € 2.000,00 per la perdita di chance relativa alla mancata permuta della vettura, nonché la somma di € 500,00 corrispondente all'ulteriore sconto che l'attore ha dovuto applicare per la vendita del motorino. Tutte queste circostanze sono state anche confermate dalla deposizione testimoniale agli atti. Nella valutazione del danno vanno altresì conteggiati gli esborsi affrontati dall'attore che per ben due volte ha dovuto affrontare un giudizio. “Secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno da illecito della
P.A., infatti, non può essere aprioristicamente escluso che le spese, sempre costituenti una conseguenza del fatto illecito, secondo le comuni regole dell'accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto (Cassazione. Civ. sez. I, 23 luglio 2004).
Ebbene, dagli atti sopra richiamati si desume, da un lato, che l'attore aveva chiesto in primo grado anche la refusione delle “spese di visura PRA”, ma in sentenza non vi è traccia di una pronuncia sul punto e, dall'altro, che il Giudice di pace ha invece liquidato “le spese” affrontate dall'attore per far accertare in due giudizi l'illegittimità del provvedimento di fermo (cioè le spese di lite, come si desume dal richiamo in motivazione alla sentenza della Corte di Cassazione del 23.7.2004, identificabile nella n. 13804/2004 che ad esse fa appunto riferimento) senza che però vi fosse stata alcuna domanda sul punto.
Deve allora concludersi nel senso che la differenza di € 1.209,31 tra l'importo liquidato di € 4.000,00 e le voci di danno oggetto di espressa quantificazione (€ 2.000,00 + 500,00
+ 290,69) sia stata attribuita alle predette spese, dandosi conseguentemente atto che tale attribuzione non è stata oggetto di impugnazione ad opera dell'appellante.
Passando allora alle censure avanzate dall' va rilevato che Parte_1
pagina 5 di 9 secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, non trovano ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cassazione n.
31233/2018).
Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cassazione n. 9744/2023; n. 4534/2017; n.
11698/2018).
Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale (Cassazione n. 13173/2023).
Dunque, alla luce dei principi sopra esposti e considerato che la tassa di circolazione prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà, ha certamente errato il
Giudice di pace nel riconoscere all'istante a titolo di danno l'importo di € 290,69.
pagina 6 di 9 Quanto allo sconto di € 500,00 praticato all'acquirente del motociclo da parte dell'appellato, va in primo luogo precisato che tale somma non era stata quantificata in citazione, mentre nel capitolo di prova n.2 formulato all'udienza dell'8.6.2016
l'importo indicato era quello di € 450,00.
Detto ciò, l'odierno convenuto aveva offerto di provare che quando l'acquirente dello scooter Honda, era venuto a conoscenza, al momento di pagare la tassa Parte_6
di possesso dell'anno 2012, che sul motociclo pendeva iscrizione di fermo amministrativo aveva chiesto il rimborso del prezzo. Dopo la cancellazione del fermo l'acquirente si era ripreso il motociclo ottenendo il predetto sconto (cfr. capitoli di prova verb. ud. cit.).
Il teste sentito all'udienza del 25.5.2017, ha dichiarato sul punto di Testimone_1
non aver assistito alla vendita ma solo alla trattativa di vendita;
che dopo la vendita
[...]
ebbe a sapere che sul motociclo vi era un fermo amministrativo per cui chiese al Pt_6
di riprendersi lo scooter; che nulla sapeva del fermo esistente sul CP_2 Controparte_2
motociclo; che il predetto ebbe a scontare lo scooter di € 500,00; di non aver assistito alla consegna del denaro ma che glielo avevano riferito entrambi perché sono miei amici.
Coglie allora nel segno la censura dell'appellante circa l'inidoneità di tale testimonianza a fornire la prova richiesta.
E' noto, infatti, che la deposizione “de relato ex parte”, con la quale cioè il teste riferisce dichiarazioni resegli da uno dei contendenti, pure se priva di valore probatorio, isolatamente considerata, può fornire al giudice del merito utili elementi di convincimento, ove sia suffragata da altre risultanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche, come si può verificare nel caso in cui sia attinente a comportamenti intimi e riservati delle parti, non suscettibili di percezione diretta dai testimoni (Cassazione n. 1095/1990).
Nel caso in esame, non solo il teste ha dichiarato di non aver assistito né alla vendita del motociclo né alla restituzione di parte del prezzo, ma la sua deposizione non è suffragata da alcun riscontro oggettivo esterno.
Anzi, è documentalmente confutato l'assunto del teste per cui il non CP_2
pagina 7 di 9 sapesse dell'esistenza del fermo sul motoveicolo visto che, come anticipato in narrativa, il convenuto aveva proposto opposizione sia avverso il preavviso di fermo risalente al 2009 che avverso la successiva iscrizione dell'11.11.2010, mentre la vendita del motociclo risale al 23.12.2011 (cfr. fascicolo di parte convenuta di primo grado).
Spettava dunque al venditore rendere edotto l'acquirente della circostanza relativa all'esistenza di tale provvedimento ammnistrativo.
Con riguardo alla perdita di chance rappresentata dalla impossibilità, per via del fermo, di dare in permuta il veicolo va invece osservato che, per quanto la Pt_5
mancata conclusione dell'accordo (la cui proposta è documentalmente riscontrata) possa dirsi provata dal teste e/o anche per presunzioni, essendo verosimile Tes_1
che una concessionaria non voglia accettare in permuta un'automobile gravata da fermo amministrativo, il danno risarcibile sarebbe comunque dato dalla differenza tra di valore attribuito all'auto (€ 6.000,00) alla data della proposta di permuta (28.1.2013)
e quello che il veicolo aveva alla data di cancellazione del fermo (23.9.2013).
Quest'ultimo valore però non è stato però oggetto né di allegazione, né di prova. Né, ancora, può farso ricorso ad alcuna presunzione per quantificare, senza la produzione di eventuali quotazioni e/o listini, in € 2.000,00 il deprezzamento dell'auto in soli 8 mesi.
Anche relativamente a tale voce di danno deve pertanto convenirsi con l'appellante nel rilevare che la prova richiesta non sia stata fornita, con la precisazione che le allegazioni esposte nella comparsa di risposta dall'appellato circa il suo diritto a vedersi risarcita comunque la svalutazione annuale del veicolo per i tre anni di fermo
(in parte già formulate, tardivamente, nella memoria conclusionale depositata in primo grado) non possono essere vagliate.
Inequivocabilmente infatti l'attore aveva agito in primo grado per il risarcimento di 5 voci di danno tra cui quello derivatogli “dalla mancata permuta” quantificato in €
2.000,00, come da atto di citazione, e tale voce era stata accolta in toto dal Giudice di pace il quale invece nessun danno aveva riconosciuto all'attore per il mancato
pagina 8 di 9 godimento dei veicoli per oltre tre anni a far data dal dì 11.11.2010 al 24.10.2013 e tale rigetto non è stato oggetto di appello incidentale.
In definitiva, l'appello va accolto e, preso atto dell'acquiescenza al residuo risarcimento per € 1.209,31, l'accoglimento della domanda risarcitoria va limitato a tale importo.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno confermate in quanto comprese nei valori riferibili allo scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00, mentre quelle del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, riduce ad € 1.209,31 il danno risarcibile a CP_2
[...]
conferma la statuizione circa le spese di lite liquidate in primo grado;
condanna alla refusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_2
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 11118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018 promossa da
(p.i. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
[...] Parte_3
con il proc. dom. avv. to Cinzia D'Aiutolo, delega in atti
-appellante- contro
avv. WALTER ( ) in proprio, domiciliato presso CP_1 C.F._1
l'avv.to Gerardo De Martino
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L ha appellato la decisione (n. 6385/2018) con cui il Parte_4
Giudice di Pace di Salerno l'aveva condannata, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivati dalla illegittima iscrizione del fermo amministrativo su due veicoli di sua proprietà, al pagamento in favore di di € 4.000,00, Controparte_2
pagina 1 di 9 oltre che alla refusione delle spese legali.
Dopo aver premesso che nel giudizio di primo grado l'attore aveva dedotto (i) la mancata possibilità di circolare con i mezzi oggetto del fermo;
(ii) il mancato godimento dei veicoli per tre anni;
(iii) la mancata permuta della vettura (iii) la Pt_5
vendita del motociclo con riduzione di 500 euro;
(iv) il pagamento a vuoto delle tasse di circolazione degli anni 2011,2012,2013,2014, l'appellante lamentava il mal governo da parte del Giudice di Prime cure dei principi che presiedono l'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Sosteneva infatti che non poteva dirsi fornita la prova del mancato utilizzo dei beni gravati dal fermo (circostanza con riferimento alla quale non era stata offerta alcuna prova), come anche del danno conseguente alla mancata permuta dell'automobile
(€ 2.000,00) ed alla riduzione del prezzo (€ 500,00) di vendita del motociclo visto Pt_5
che, al riguardo, era stata assunta la testimonianza di un unico teste che aveva però reso dichiarazioni “de relato ex parte”.
La società censurava inoltre il riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno costituito dal pagamento della tassa di circolazione per € 290,69 per essere rimasto indimostrato il mancato utilizzo dell'automezzo.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria avversaria fosse respinta o, in subordine, ridotta e limitata ai danni provati.
Costituitosi, l'appellato deduceva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. non contenendo l'atto di citazione tutti i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. cit.
Contestava poi la fondatezza dell'impugnazione precisando di aver agito per ottenere la condanna della controparte al pagamento in suo favore di € 4.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito della illegittimità del provvedimento di fermo di cui era stato destinatario e che gli aveva impedito l'utilizzo di due automezzi di sua proprietà per oltre tre anni.
Richiamava la documentazione già versata in atti, di cui la prova testimoniale aveva pagina 2 di 9 costituito una mera ricognizione, e sosteneva che gravasse sull'appellante l'onere di fornire la prova positiva del fatto che gli automezzi de quibus fossero stati utilizzati nonostante il divieto di circolazione sancito dall'art. 214 del Codice della Strada.
Relativamente alla somma di € 2.000,00, riconosciutagli a titolo di danno dalla perdita di chance legata alla mancata permuta del veicolo il convenuto riferiva che Pt_5
l'auto era stata acquistata per il prezzo di € 29.750,00 nel marzo del 2007 e valutata nell'anno 2013 per € 6.000,00 con l'evidente deprezzamento di circa € 4.958,33 per ogni anno.
Se allora a causa del fermo l'auto non era stata più commercializzabile dal 2010, il danno patrimoniale ammontava a circa € 15.000,00, con la conseguenza che il risarcimento del danno quantificato con la sentenza impugnata nella misura di €
2.000,00 era del tutto giustificato.
Evidenziava altresì di aver agito per il risarcimento di "tutti i danni patrimoniali e non" e quindi, a prescindere dalla qualificazione e appartenenza della voce di danno, era doveroso risarcire il proprietario dell'auto per il vincolo iscritto illegittimamente e per le immediate conseguenze derivatene, quali l'impossibilità di utilizzo, la mancata commercializzazione e le spese sostenute per il possesso giuridico del veicolo (tassa di circolazione) senza poterlo utilizzare.
Rilevava infine che vi era stata acquiescenza ad opera della controparte sugli esborsi affrontati dall'attore per liberare i veicoli dal vincolo illegittimo e pari, per differenza, ad € 1.209,31 (4000,00-2790,69).
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa era assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 25.6.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della pagina 3 di 9 sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifiche nelle parti di interesse - va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che la causa risarcitoria introdotta da prende le Controparte_2
mosse dalla notifica, in data 24.12.2009, di un preavviso di fermo amministrativo concernente due veicoli di sua proprietà, un motociclo tg. DL77442 ed un'autovettura
SAAB tg. DF303MJ, emesso dall'Equitalia Sud S.p.a. sul presupposto che il predetto fosse debitore della somma di €. 4.589,91.
Il suddetto preavviso di fermo veniva opposto e il Giudice di Pace di Sala Consilina, dopo averlo sospeso in data 10.05.2010, lo dichiarava illegittimo con sentenza n.
573/2011 del 01.07.2011.
Nonostante la disposta sospensione da parte dell'Autorità Giudiziaria, Equitalia Sud procedeva all'iscrizione del fermo amministrativo in data 11.11.2010. Anche questo provvedimento era oggetto di opposizione ed era annullato con sentenza n. 181/2013 emessa dal Tribunale di Sala Consilina recante ordine di cancellazione al PRA a cura e spese dell'Equitalia Sud, con condanna della stessa società incaricata della riscossione dei tributi al pagamento di €. 200,00, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per lite temeraria.
La società Equitalia Sud provvedeva al pagamento delle spese suddette e alla cancellazione del fermo amministrativo soltanto in data 23.09.2013.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore aveva perciò dedotto di aver patito, a seguito della illegittima condotta tenuta dal concessionario della riscossione, danni, di natura patrimoniale e non, per la somma complessiva di €
4.500,00 e consistenti: nel mancato godimento dei veicoli per oltre tre anni a far data dal dì 11.11.2010 al 24.10.2013; nella mancata permuta della vettura per l'acquisto di un'auto nuova BMW per la Pt_5
somma di € 2.000,00; nella restituzione del motociclo da parte della sig. a cui era stato Parte_6
precedentemente venduto;
nel pagamento delle tasse di circolazione di € 290,69 per ciascun anno 2011, 2012, 2013 e
pagina 4 di 9 2014; per le spese di visura PRA al fine di aggiornare lo stato del provvedimento.
Il Giudice di pace ha parzialmente accolto la domanda così motivando: quanto alla sussistenza del danno esso consiste soprattutto sotto il profilo patrimoniale nelle spese di pagamento della tassa di circolazione per ben tre anni, ma agli atti vi è solo la ricevuta di pagamento della somma di € 290,69, e limitatamente a tale somma va riconosciuta, così come va riconosciuta la somma di € 2.000,00 per la perdita di chance relativa alla mancata permuta della vettura, nonché la somma di € 500,00 corrispondente all'ulteriore sconto che l'attore ha dovuto applicare per la vendita del motorino. Tutte queste circostanze sono state anche confermate dalla deposizione testimoniale agli atti. Nella valutazione del danno vanno altresì conteggiati gli esborsi affrontati dall'attore che per ben due volte ha dovuto affrontare un giudizio. “Secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno da illecito della
P.A., infatti, non può essere aprioristicamente escluso che le spese, sempre costituenti una conseguenza del fatto illecito, secondo le comuni regole dell'accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto (Cassazione. Civ. sez. I, 23 luglio 2004).
Ebbene, dagli atti sopra richiamati si desume, da un lato, che l'attore aveva chiesto in primo grado anche la refusione delle “spese di visura PRA”, ma in sentenza non vi è traccia di una pronuncia sul punto e, dall'altro, che il Giudice di pace ha invece liquidato “le spese” affrontate dall'attore per far accertare in due giudizi l'illegittimità del provvedimento di fermo (cioè le spese di lite, come si desume dal richiamo in motivazione alla sentenza della Corte di Cassazione del 23.7.2004, identificabile nella n. 13804/2004 che ad esse fa appunto riferimento) senza che però vi fosse stata alcuna domanda sul punto.
Deve allora concludersi nel senso che la differenza di € 1.209,31 tra l'importo liquidato di € 4.000,00 e le voci di danno oggetto di espressa quantificazione (€ 2.000,00 + 500,00
+ 290,69) sia stata attribuita alle predette spese, dandosi conseguentemente atto che tale attribuzione non è stata oggetto di impugnazione ad opera dell'appellante.
Passando allora alle censure avanzate dall' va rilevato che Parte_1
pagina 5 di 9 secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, non trovano ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cassazione n.
31233/2018).
Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cassazione n. 9744/2023; n. 4534/2017; n.
11698/2018).
Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale (Cassazione n. 13173/2023).
Dunque, alla luce dei principi sopra esposti e considerato che la tassa di circolazione prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà, ha certamente errato il
Giudice di pace nel riconoscere all'istante a titolo di danno l'importo di € 290,69.
pagina 6 di 9 Quanto allo sconto di € 500,00 praticato all'acquirente del motociclo da parte dell'appellato, va in primo luogo precisato che tale somma non era stata quantificata in citazione, mentre nel capitolo di prova n.2 formulato all'udienza dell'8.6.2016
l'importo indicato era quello di € 450,00.
Detto ciò, l'odierno convenuto aveva offerto di provare che quando l'acquirente dello scooter Honda, era venuto a conoscenza, al momento di pagare la tassa Parte_6
di possesso dell'anno 2012, che sul motociclo pendeva iscrizione di fermo amministrativo aveva chiesto il rimborso del prezzo. Dopo la cancellazione del fermo l'acquirente si era ripreso il motociclo ottenendo il predetto sconto (cfr. capitoli di prova verb. ud. cit.).
Il teste sentito all'udienza del 25.5.2017, ha dichiarato sul punto di Testimone_1
non aver assistito alla vendita ma solo alla trattativa di vendita;
che dopo la vendita
[...]
ebbe a sapere che sul motociclo vi era un fermo amministrativo per cui chiese al Pt_6
di riprendersi lo scooter; che nulla sapeva del fermo esistente sul CP_2 Controparte_2
motociclo; che il predetto ebbe a scontare lo scooter di € 500,00; di non aver assistito alla consegna del denaro ma che glielo avevano riferito entrambi perché sono miei amici.
Coglie allora nel segno la censura dell'appellante circa l'inidoneità di tale testimonianza a fornire la prova richiesta.
E' noto, infatti, che la deposizione “de relato ex parte”, con la quale cioè il teste riferisce dichiarazioni resegli da uno dei contendenti, pure se priva di valore probatorio, isolatamente considerata, può fornire al giudice del merito utili elementi di convincimento, ove sia suffragata da altre risultanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche, come si può verificare nel caso in cui sia attinente a comportamenti intimi e riservati delle parti, non suscettibili di percezione diretta dai testimoni (Cassazione n. 1095/1990).
Nel caso in esame, non solo il teste ha dichiarato di non aver assistito né alla vendita del motociclo né alla restituzione di parte del prezzo, ma la sua deposizione non è suffragata da alcun riscontro oggettivo esterno.
Anzi, è documentalmente confutato l'assunto del teste per cui il non CP_2
pagina 7 di 9 sapesse dell'esistenza del fermo sul motoveicolo visto che, come anticipato in narrativa, il convenuto aveva proposto opposizione sia avverso il preavviso di fermo risalente al 2009 che avverso la successiva iscrizione dell'11.11.2010, mentre la vendita del motociclo risale al 23.12.2011 (cfr. fascicolo di parte convenuta di primo grado).
Spettava dunque al venditore rendere edotto l'acquirente della circostanza relativa all'esistenza di tale provvedimento ammnistrativo.
Con riguardo alla perdita di chance rappresentata dalla impossibilità, per via del fermo, di dare in permuta il veicolo va invece osservato che, per quanto la Pt_5
mancata conclusione dell'accordo (la cui proposta è documentalmente riscontrata) possa dirsi provata dal teste e/o anche per presunzioni, essendo verosimile Tes_1
che una concessionaria non voglia accettare in permuta un'automobile gravata da fermo amministrativo, il danno risarcibile sarebbe comunque dato dalla differenza tra di valore attribuito all'auto (€ 6.000,00) alla data della proposta di permuta (28.1.2013)
e quello che il veicolo aveva alla data di cancellazione del fermo (23.9.2013).
Quest'ultimo valore però non è stato però oggetto né di allegazione, né di prova. Né, ancora, può farso ricorso ad alcuna presunzione per quantificare, senza la produzione di eventuali quotazioni e/o listini, in € 2.000,00 il deprezzamento dell'auto in soli 8 mesi.
Anche relativamente a tale voce di danno deve pertanto convenirsi con l'appellante nel rilevare che la prova richiesta non sia stata fornita, con la precisazione che le allegazioni esposte nella comparsa di risposta dall'appellato circa il suo diritto a vedersi risarcita comunque la svalutazione annuale del veicolo per i tre anni di fermo
(in parte già formulate, tardivamente, nella memoria conclusionale depositata in primo grado) non possono essere vagliate.
Inequivocabilmente infatti l'attore aveva agito in primo grado per il risarcimento di 5 voci di danno tra cui quello derivatogli “dalla mancata permuta” quantificato in €
2.000,00, come da atto di citazione, e tale voce era stata accolta in toto dal Giudice di pace il quale invece nessun danno aveva riconosciuto all'attore per il mancato
pagina 8 di 9 godimento dei veicoli per oltre tre anni a far data dal dì 11.11.2010 al 24.10.2013 e tale rigetto non è stato oggetto di appello incidentale.
In definitiva, l'appello va accolto e, preso atto dell'acquiescenza al residuo risarcimento per € 1.209,31, l'accoglimento della domanda risarcitoria va limitato a tale importo.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno confermate in quanto comprese nei valori riferibili allo scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00, mentre quelle del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, riduce ad € 1.209,31 il danno risarcibile a CP_2
[...]
conferma la statuizione circa le spese di lite liquidate in primo grado;
condanna alla refusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_2
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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