Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3103/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.3.2025 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 281quinquies c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 35, presso lo studio dell'avv. ta Giuseppina Alto e rappresentate e difesa dall'avvocata Marzia Paci, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE - E
(C.F. , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore “Avvocatura Civica”, rappresentato e difeso dall'avv. ta Antonella Paola De Stefano, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.
- CONVENUTO - OGGETTO: Risoluzione contratto d'appalto lavori pubblici-risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.03.2025
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.08.2019, la società conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto Controparte_1 stipulato in data 13.12.2016 per grave inadempimento dell'ente convenuto, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni conseguentemente patiti.
A fondamento della propria pretesa esponeva di essersi aggiudicata l'appalto bandito dal
[...] per la realizzazione dei lavori di “riqualificazione del quartiere Controparte_1 Ravagnese/collegamento viario, sulle golene del torrente Sant'Agata, tra la Superstrada Jonica e la zona sud di Reggio Calabria /Viabilità”, offrendo il ribasso del 46,557% sull'importo a base di gara.
Chiariva che il relativo affidamento era stato deliberato con determina dirigenziale n. 1482 del
16.06.2016, comunicatale con nota prot. 97007 del 20.06.2016.
Il contratto era poi stato regolarmente formalizzato in data 13.12.2016, giusto atto rep. n. 37148 registrato il 19.12.2016 presso l'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria serie IT numero 5070 ed i lavori - dell'importo contrattuale di € 3.240.006,59 comprensivo di oneri non soggetti a ribasso
1
Nel corso della prima fase dei lavori (ossia nel periodo compreso tra gennaio 2017 ed aprile 2017), la società appaltatrice aveva provveduto all'allestimento del cantiere, senza riscontrare particolari criticità.
A far data da maggio 2017, con l'inizio delle operazioni di decespugliamento e di scotico della parte superficiale del terreno, aveva però constatato la presenza di numerosi depositi di rifiuti di vario genere (quali amianto, vecchie carcasse di automobili, rifiuti di materiale edile, plastici, ecc.), non segnalati nel progetto esecutivo.
Tale situazione era stata prontamente segnalata alla committenza ed alla Direzione Lavori, la quale ultima aveva quindi provveduto, tramite operai e mezzi del Comune di Reggio Calabria, al relativo recupero ed al trasporto presso discarica, ad eccezione tuttavia dei rifiuti d'amianto. Proseguendo nelle opere di escavazione, l'attrice si era avveduta del fatto che il terreno interessato dai lavori era ricolmo di rifiuti speciali e pericolosi e che, quindi, facendo proprio il terreno medesimo, diversamente da quanto contrattualmente previsto, non avrebbe potuto in concreto ricavare alcun utile economico.
Aveva anche rappresentato alla Direzione Lavori un aumento dei volumi di scavo rispetto a quelli stimati in progetto ed aveva segnalato rischi per la stabilità dell'area e per la sicurezza della viabilità provvisoria.
Con successiva nota del 14.09.2017 aveva anche evidenziato che: “Nel caso di trasporto a discarica autorizzata delle terre in esubero al netto dei volumi riutilizzabili nell'ambito del cantiere, considerando che nel raggio di 5 km come prevede il progetto non ci sono discariche che garantiscono la disponibilità di prendere in carico circa 155.000 MC di terre provenienti dagli scavi nei tempi contrattuali previsti, come già ribadito nelle precedenti note, conseguirebbe un notevole aumento dei costi per la stazione appaltante nel caso l'impresa appaltatrice dovesse portare a discarica oltre i 5 Km dal cantiere in oggetto l'enorme quantitativo di terre in esubero per onorare i tempi previsti”; - l'offerta avanzata in sede di gara era stata formulata in considerazione della prospettata possibilità di rivendita del materiale scavato;
- stante la quantità di rifiuti riscontrata, il vecchio alveo fluviale era assimilabile ad una discarica;
- nel corso dei sopralluoghi non aveva avuto la disponibilità dei luoghi “né per effettuare rilievi preliminari, né per effettuare saggi e/o sondaggi per la precisa caratterizzazione dei terreni e soprattutto dei rifiuti” sicché non si era potuta avvedere prima della descritta situazione;
- il sito oggetto dei lavori risultava tra quelli individuati dalla Legge regionale 27 aprile 2011 n. 14 e censito al n. 460 dell'elenco come sito in infrazione e che lo stesso presentava caratteristiche assimilabili ad una discarica.
Successivamente, aveva trasmesso all'Ente appaltante una copia del Piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008, rappresentando che all'esito della relativa approvazione avrebbe provveduto a trasmettere il piano in questione all' Parte_2 nonché alla quantificazione dei costi necessari per la bonifica dell'area di cantiere, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
Pertanto, con nota del 28.09.2017 aveva stigmatizzato l'inerzia dell'amministrazione e della Direzione Lavori, per non aver approvato il piano smaltimento dell'amianto (i cui cumuli interferivano con le lavorazioni contrattualmente previste) e non aver neppure disposto ordini di servizio o una variante di progetto, con ciò di fatto rendendo impossibile la prosecuzione dei lavori.
In data 25.10.2017 il Nucleo Operativo Ecologico dei CC di Reggio Calabria aveva sottoposto a sequestro l'area di cantiere, riscontrandovi la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali e di amianto ed il successivo 4.11.2017 il committente aveva emesso verbale di sospensione dei CP_1 lavori.
2 Sulla scorta di tali premesse, l'attrice affermava che il sequestro dell'intera area di cantiere – che chiariva essere ancora in atto – era all'evidenza causalmente imputabile alla Direzione dei lavori ed all'Ente Committente, non avendo quest'ultimi aderito alle plurime richieste dalla stessa avanzate di circostanziati ordini di servizio, di adeguata perizia di variante, di accordo di nuovi prezzi oltre alla mancata approvazione del piano di smaltimento dell'amianto.
Deduceva, pertanto, la sussistenza in capo all'amministrazione convenuta di una responsabilità risarcitoria, per essersi resa inadempiente rispetto agli obblighi su di essa gravanti a norma dagli artt. 244 e 250 del D.lgs. n. 152 del 2006.
Quanto alle conseguenze del denunciato inadempimento, assumeva di aver subito danni quantificabili in complessivi euro 1.412.780,60, per l'individuazione dei quali rinviava alle risultanze contenute nella relazione tecnica a firma dell'Ing. Persona_1
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, e previa occorrendo ammissione di C.T.U. , dichiarare risolto per grave inadempimento del il contratto Controparte_1
d'appalto stipulato il 13 dicembre 2016 tra il predetto Ente committente e la ed avente Parte_1 ad oggetto i lavori di “riqualificazione del quartiere Ravagnese/collegamento viario sulle golene del torrente Sant'Agata, tra la Superstrada Jonica e la zona sud di Reggio Calabria” a causa della inidoneità del progetto originario, in difetto di circostanziati ordini di servizio, di adeguata perizia di variante, di accordo di nuovi prezzi oltre alla mancata approvazione del piano di smaltimento dell'amianto, con condanna a titolo di risarcimento danni del al Controparte_1 pagamento in favore della dei crediti maturati da quest'ultima quantificati, salvo il più Parte_1
o il meno di giustizia, in Euro 1.412.780,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria del dì del dovuto al saldo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.11.2019, si costituiva tempestivamente in giudizio il il quale chiedeva preliminarmente disporsi la sospensione Controparte_1 del processo ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza di un procedimento penale - di cui all'avviso atti non ripetibili ex art. 360 c.p.p., acquisito dal al prot. n. 194949/11.12.2017 – che vedeva CP_1 coinvolta anche la società attrice.
Nel merito, contestava la domanda avversa, negando ogni addebito di responsabilità.
Nel dettaglio rappresentava anzitutto che costituivano parte integrante del contratto d'appalto stipulato inter partes il capitolato speciale d'appalto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prezzi, l'offerta economica presentata dalla società attrice e gli elaborati tecnici e i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dalla stessa redatti.
Nel CSA, espressamente approvato dalla società appaltatrice, le parti avevano stabilito che l'appalto comprendeva tutti i lavori, le prestazioni e le forniture per la completa esecuzione dell'opera.
Secondo quanto previsto all'art. 14 del CSA, il contratto in questione era stato stipulato a corpo, prevedendo che l'importo contrattuale risultante a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dell'attrice doveva intendersi fisso ed invariabile.
Deduceva, poi, che al momento della sottoscrizione del contratto, la società attrice aveva dichiarato di aver direttamente visitato l'area interessata dai lavori ed il territorio in cui essa ricadeva, di aver attentamente esaminato la documentazione progettale posta a base di gara e di ritenerla idonea alla piena identificazione e definizione dell'opera.
Nella predetta occasione aveva altresì dichiarato di ritenere l'opera eseguibile funzionalmente e costruttivamente idonea all'obiettivo dichiarato della realizzazione nonché di aver formulato la propria offerta tenendo conto anche di eventuali oneri non espressamente previsti ed aveva dichiarato
“di ritenersi conseguentemente impossibilitato ad eccepire all'atto della consegna e durante l'esecuzione dei lavori la mancata od insufficiente conoscenza di elementi e/o circostanze comunque
3 riguardanti l'opera e la sua realizzazione e le conseguenti possibilità di valutare le implicazioni nella formulazione dell'offerta tranne che tali elementi e/o le circostanze non si configurino come cause di forza maggiore contemplate da Codice civile (se non escluse da altre norme del presente capitolato) ovvero si riferiscano a condizioni suscettibili di variazione per espressa previsione contrattuale.”.
Inoltre, la società, per come previsto nell'art. 71 del CSA, si era impegnata a farsi carico di ogni onere successivo allo scavo, ivi incluso il trasporto, lo scarico, i costi per la messa in sito nel luogo prescelto e lo smaltimento dei materiali non riutilizzabili, accettando di ritenersi compensata per tali attività di trasporto e smaltimento con il prezzo dell'appalto.
Eccepiva, quindi, l'infondatezza di tutte le doglianze svolte dall'attrice, sostenendo, per un verso, che l'inidoneità del progetto e la presenza di rifiuti avrebbero dovuto al più essere rilevati già al momento della presa visione dei luoghi e, per altro, che non sussisteva affatto la necessità prospettata - a distanza di soli nove mesi dall'inizio dei lavori – dall'appaltatrice di approvare una variante progettuale o di accordare nuovi prezzi, atteso che le condizioni contrattuali disciplinavano puntualmente anche gli oneri di smaltimento e di trasporto, presso le discariche, dei materiali non riutilizzabili.
Eccepiva anche l'inammissibilità delle riserve di cui alla documentazione prodotta dalla parte avversa, in quanto tardive, irrituali e comunque prive di fondamento.
Escludeva l'invocabilità in specie della disciplina prevista dagli artt. 244 e 250 del D.lgs. 152/2006, non risultando provata la contaminazione del sito in misura superiore ai limiti di legge e sosteneva che la giurisprudenza richiamata nell'atto di citazione non fosse confacente rispetto all'oggetto del contendere.
In ogni caso, alcuna responsabilità poteva essergli addebitata in relazione ai rifiuti ritrovati sui luoghi di causa, essendo lo stesso prontamente intervenuto – pur non essendovi tenuto – per il recupero ed il trasporto in discarica di frigoriferi, lavatrici etc.
Contestava quindi nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.
Infine, sottolineava di aver già provveduto a corrispondere in favore della società attrice la complessiva somma di euro 648.001, 32 a titolo di anticipo ex art. 26 ter del D.L. n. 69/2013.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, alla luce di quanto sopra esposto, disporre la sospensione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c.; nel merito rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, scomputare, dalla somma che codesto On.le Tribunale riterrà di dover liquidare in favore dell'attrice per le causali oggetto di causa, l'importo già alla medesima corrisposto dal
a titolo di anticipazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di Controparte_1 giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL.”.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 4.12.2019, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione avanzata da parte convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella prima memoria istruttoria parte attrice ribadiva le deduzioni già articolate e chiariva di essersi contrattualmente impegnata al trasporto e messa a rifiuto dei “materiali di scarico non riutilizzabili”, con ciò riferendosi alle terre e rocce di scavo, non già ai rifiuti di ogni genere trovati inaspettatamente sul sito.
Con ordinanza del 9.12.2020 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice e dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta.
All'udienza del 5.05.2021 venivano escussi i testi di parte attrice e Parte_3 [...]
. Tes_1
4 Con ordinanza del 24.11.2021 veniva rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo plurimi rinvii congiuntamente richiesti dalle parti ai fini di un bonario componimento della lite, all'udienza del 6.03.3025 questo Giudice, preso atto delle dichiarazioni dei procuratori delle parti e ritenuta l'insussistenza di margini per operare un tentativo di conciliazione, invitava le parti a precisare le conclusioni e, quindi, riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con decreto del 14.03.2025 veniva rigettata l'istanza avanzata, in data 10.3.2025, da parte attrice di revoca dell'ordinanza a verbale del 6.3.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione proposta dalla società in relazione al contratto d'appalto concluso, in data 13.12.2016 (registrato Parte_1 il 19.12.2016), tra l'impresa medesima e il per l'esecuzione dei lavori Controparte_1 di “riqualificazione del quartiere Ravagnese/collegamento viario, sulle golene del torrente Sant'Agata, tra la Superstrada Jonica e la zona sud di Reggio Calabria /Viabilità”.
Nel dettaglio, l'addebito di responsabilità su cui si fonda la domanda attorea concerne la presunta inidoneità del progetto originario e la mancata adozione da parte dell'amministrazione convenuta di opportuni ordini di servizio, di adeguata perizia di variante, di accordo di nuovi prezzi nonché la mancata approvazione del piano di smaltimento dell'amianto.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Anzitutto la denuncia concernente le presunte carenze progettuali si appalesa generica ed in ogni caso tardiva, considerato che l'attrice non né ha svolto alcuna doglianza in tal senso né in sede di stipula del contratto né tantomeno nel corso del rapporto, per come risulta dal verbale di consegna dei lavori del 18.01.2017 (doc. 3 parte attrice), nel quale non è stata iscritta alcuna riserva.
Peraltro, siffatta eccezione risulta contrastante con la dichiarazione d'impegno di cui all'art. 18 del Capitolato speciale (costituente parte integrante del contratto d'appalto dedotto in giudizio), con cui la società appaltatrice ha affermato (tra l'altro): - di aver direttamente visitato l'area interessata dai lavori ed il territorio in cui la stessa ricade, di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso nonché quelle concernenti le reti dei sottoservizi che le interessano, le cave eventualmente necessarie e le discariche autorizzate, e quant'altro di interesse per lo svolgimento dei lavori;
- di aver ricevuto la documentazione progettuale posta a base di gara, di averla attentamente esaminata e valutata nei diversi aspetti e parti e di ritenerla esaustiva;
- di ritenere l'opera come identificata e definita nella documentazione progettuale eseguibile funzionalmente e costruttivamente idonea all'obiettivo dichiarato della realizzazione;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze, generali e particolari, di tempo, di luogo e contrattuali nonché ogni evento, anche contingente in grado di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi remunerativi;
- di fare proprio il progetto posto a base della gara;
- di ritenersi “impossibilitato ad eccepire all'atto della consegna e durante l'esecuzione dei lavori la mancata od insufficiente conoscenza di elementi e/o circostanze comunque riguardanti l'opera e la sua realizzazione e le conseguenti possibilità di valutare le implicazioni nella formulazione dell'offerta tranne che tali elementi e/o circostanze non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (se non escluse da altre norme del presente capitolato) ovvero si riferiscano a condizioni suscettibili di variazione per espressa previsione contrattuale”.
Sul punto appare utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui: “il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 71 prevede che l'offerta dell'impresa debba contenere una dichiarazione con la quale la stessa attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli giudicati adeguati, considerando i lavori eseguibili … sicché all'onere di completezza progettuale
5 che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi. Con la conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell'offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa, responsabilità contrattuale (Cons. St.
3881/2012); e, per altro verso, tende ad evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie con l'impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi” (Cass. 10074/15).
Quanto, poi, alla doglianza concernete la mancata adozione di una perizia di variante occorre rilevare come sia fuor di dubbio che il ritardo della stazione appaltante nella predisposizione di una variante in corso d'opera possa rilevare, sotto il profilo della violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di appalto (Cass. n. 5848/2022).
Avuto riguardo al caso in esame, sebbene non possa non evidenziarsi la sostanziale inerzia manifestata dal a fronte delle sollecitazioni formulate dalla società Controparte_1 appaltatrice, deve tuttavia segnalarsi che parte attrice non ha neppure allegato i termini della richiesta variante né ha chiarito in che modo la condotta omissiva della stazione appaltante abbia inciso sull'economia complessiva del contratto, impedendo a codesto Giudice di valutare la gravità e l'importanza del denunciato inadempimento.
Le considerazioni appena espresse valgono anche con riferimento alle ulteriori contestazioni di inadempimento.
Non si ritiene, dunque, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1453 e s.s. del Codice civile per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, con conseguente rigetto della relativa domanda svolta da parte attrice.
Ne consegue pure il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla formulata peraltro Parte_1 in termini del tutto generici.
Quanto a tale ultimo aspetto si sottolinea anzitutto che parte attrice ha dedotto che l'inadempimento denunciato in lite le avrebbe cagionato un danno, non meglio precisato, quantificato in complessivi euro 1.412.780,60 e per l'identificazione delle relative “causali” ha rinviato alla ctp prodotta in allegato all'atto di citazione.
Orbene, il richiamo ad un documento esterno alla citazione, quale è appunto la perizia di parte, assolve la funzione di specificare le allegazioni contenute nel libello introduttivo, ma non può sostituirsi integralmente ai rilievi ivi contenuti (cfr. Sent. n. 1171/2019), sicché sotto questo profilo non può non evidenziarsi la carenza assertiva dell'istanza risarcitoria in questione.
In ogni caso, la società si è limitata a sostenere di aver patito il danno anzidetto, senza Parte_1 tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a comprovarne la sussistenza e l'entità.
Tali lacune assertive e probatorie non avrebbero potuto essere colmate mediante l'esperimento della C.T.U. richiesta da parte attrice, atteso che essa avrebbe assunto valenza meramente esplorativa.
Ne consegue il rigetto integrale della domanda attorea.
Tenuto conto degli esiti complessivi della lite, considerato che è stata accertata la rilevanza della condotta tenuta dall'amministrazione sotto il profilo della violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di appalto, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria 10.6.24
Il giudice
Francesco Campagna
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