Art. 7. 1. L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualita' di presidenti dei comitati regionali, nonche' dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualita' di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.
Versione
23 novembre 1986
23 novembre 1986