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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Prima Civile
composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4233 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]in Bia Villasor Controparte_1
località case sparse, c.f: , elettivamente domiciliato in San Sperate C.F._1
(CA) alla Via Cagliari n. 6/A presso lo studio dell'Avv. Claudia Ariu (c.f.
– pec: fax: 0708002120) che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto,
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , residente in CP_2 C.F._3
Quartu Sant'Elena, Via Egadi n. 13, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tuveri n. 16,
pagina 1 di 4 presso lo studio dell'Avv. Sveva Dalmasso, C.F. , che la rappresenta e C.F._4
difende in forza di procura speciale, rilasciata, in foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in data 18.07.2024
RESISTENTE
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
Conclusioni conformi: nell'interesse di entrambe le parti
1) Pronuncia del divorzio;
2) L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità
della resistente CP_2
3) Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile di CP_1
euro 400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
4) Spese del giudizio compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 premesse di avere contratto matrimonio con la Controparte_1
resistente in data 15.2.1975, che dal matrimonio sono nati i figli il 8.4.1969 e Persona_1 Per_2
il 15,6,1978, che la separazione, con la previsione di un assegno di mantenimento in favore della
[...]
moglie di euro 400,00 e dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla stessa, è stata omologata con decreto del 12.2.2015 ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha altresì domandato la revoca del contributo di mantenimento a proprio carico.
pagina 2 di 4 Si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda di pronuncia del divorzio precisando che in sede di modifica delle condizioni di separazione il contributo in proprio favore è stato aumentato a euro 600,00 mensili. Si è opposta alla revoca del contributo di mantenimento e ha domandato la previsione di un assegno divorzile e la conferma dell'assegnazione dell'abitazione coniugale.
All'udienza di comparizione le parti hanno affermato di volersi accordare alle seguenti condizioni:
1) Pronuncia del divorzio;
2) L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità della resistente CP_2
3) Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro CP_1
400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
4) Spese del giudizio compensate.
Pronunciata l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., non essendovi la necessità di ulteriore istruzione la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (9.4.2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (2.7.2024),
sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono altresì essere integralmente recepite e omologate dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei coniugi tenuto conto delle risorse economiche di entrambi..
pagina 3 di 4 In ragione dell'accordo raggiunto le spese del giudizio devono essere integralmente compensate come esplicitamente domandato dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 15.2.1975, tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 CP_2
12.12.1946 rascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari al n. 240, parte II,
serie A, per l'anno 1955, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari di effettuare l'annotazione nell'apposito Registro.
II) Recepisce le condizioni concordate tra le parti come riportate ai superiori capi e per l'effetto:
L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità della resistente CP_2
Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile CP_1
di euro 400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
III) Spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Giudice estensore dott. Mario Farina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Prima Civile
composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4233 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]in Bia Villasor Controparte_1
località case sparse, c.f: , elettivamente domiciliato in San Sperate C.F._1
(CA) alla Via Cagliari n. 6/A presso lo studio dell'Avv. Claudia Ariu (c.f.
– pec: fax: 0708002120) che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto,
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , residente in CP_2 C.F._3
Quartu Sant'Elena, Via Egadi n. 13, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tuveri n. 16,
pagina 1 di 4 presso lo studio dell'Avv. Sveva Dalmasso, C.F. , che la rappresenta e C.F._4
difende in forza di procura speciale, rilasciata, in foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in data 18.07.2024
RESISTENTE
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
Conclusioni conformi: nell'interesse di entrambe le parti
1) Pronuncia del divorzio;
2) L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità
della resistente CP_2
3) Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile di CP_1
euro 400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
4) Spese del giudizio compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 premesse di avere contratto matrimonio con la Controparte_1
resistente in data 15.2.1975, che dal matrimonio sono nati i figli il 8.4.1969 e Persona_1 Per_2
il 15,6,1978, che la separazione, con la previsione di un assegno di mantenimento in favore della
[...]
moglie di euro 400,00 e dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla stessa, è stata omologata con decreto del 12.2.2015 ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha altresì domandato la revoca del contributo di mantenimento a proprio carico.
pagina 2 di 4 Si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda di pronuncia del divorzio precisando che in sede di modifica delle condizioni di separazione il contributo in proprio favore è stato aumentato a euro 600,00 mensili. Si è opposta alla revoca del contributo di mantenimento e ha domandato la previsione di un assegno divorzile e la conferma dell'assegnazione dell'abitazione coniugale.
All'udienza di comparizione le parti hanno affermato di volersi accordare alle seguenti condizioni:
1) Pronuncia del divorzio;
2) L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità della resistente CP_2
3) Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro CP_1
400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
4) Spese del giudizio compensate.
Pronunciata l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., non essendovi la necessità di ulteriore istruzione la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (9.4.2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (2.7.2024),
sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono altresì essere integralmente recepite e omologate dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei coniugi tenuto conto delle risorse economiche di entrambi..
pagina 3 di 4 In ragione dell'accordo raggiunto le spese del giudizio devono essere integralmente compensate come esplicitamente domandato dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 15.2.1975, tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 CP_2
12.12.1946 rascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari al n. 240, parte II,
serie A, per l'anno 1955, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari di effettuare l'annotazione nell'apposito Registro.
II) Recepisce le condizioni concordate tra le parti come riportate ai superiori capi e per l'effetto:
L'abitazione ex coniugale sita in Quartu Sant'Elena via Egadi n.13 rimarrà nella piena disponibilità della resistente CP_2
Il verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma mensile CP_1
di euro 400,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dicembre 2025;
III) Spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Giudice estensore dott. Mario Farina
pagina 4 di 4