TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 10.4.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 14618/24 nella controversia promossa da:
, (cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il suo studio elettivamente domicilia in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, Roma. RICORRENTE
E
– , in persona dei legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t.,
RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.6.24, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2015 nella qualifica CP_1 professionale di docente di scuola primaria, in servizio presso l'I.C. Campo del Norcino di Napoli;
di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, alcuni servizi pre- ruolo di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art.111 Legge n.124/99, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il;
di avere superato il periodo di prova, presentando istanza per ottenere la CP_1 ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 e 489 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
esponeva che la ricostruzione di carriera era stata effettuata dal , venendole CP_2 attribuita l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4; che a decorrere dall'1.9.2016 avrebbe dovuto essere inquadrata con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 con la conseguente retribuzione prevista per la fascia stipendiale 9-14. Deduce che il non ha provveduto ad attuare il decreto di ricostruzione;
in CP_2 particolare, si evince dai cedolini allegati, che risulta inquadrata nella fascia stipendiale 0-8 anni prevista dal CCNL Scuola 2011. Dedotto che il non le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio utile sia ai fini CP_1 giuridici che economici a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, senza corrispondere le differenze stipendiali relative al precariato, periodo in cui, come detto, le era stata sempre corrisposta la retribuzione base priva degli incrementi previsti dal CCNL Scuola;
che in ragione di citato inquadramento aveva maturato il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni per un importo pari ad € 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati con decorrenza 1.09.2016 (a.s. 2016/2017 - a.s. 2023/2024), concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione della propria carriera ai sensi della normativa vigente di settore, di cui al combinato disposto degli artt.485-489 d.lgs. 297/94; E PER L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi degli artt.485-489 d.lgs. 297/94, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola attribuendole, a decorrere dal 01.09.2016, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8; 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a dare attuazione al decreto di ricostruzione carriera n. 662 del 15.01.2024, riconoscendo alla ricorrente l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 01.09.2016; 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della mancata attuazione del decreto di ricostruzione carriera, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, CP_2 rimanendo contumace.
Alla odierna udienza, cui si perveniva dopo il conferimento di c.t.u. tecnico contabile, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sua sostituzione, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, di cui veniva disposta la comunicazione.
Quanto al merito, il ricorso è fondato . E ' pacifico e dimostrato che la ricorrente, dipendente in qualità di docente di CP_1 ruolo a tempo indeterminato, venne immessa in ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2015, cui fece seguito la ricostruzione di carriera in data 15.1.24, recante riconoscimento ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4 di servizio “pre-ruolo”. Va osservato preliminarmente che parte ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato che non è stata proposta nell'odierno giudizio.
La ricorrente, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fine della ricostruzione della carriera del personale ATA con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono cfr, Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18).
In punto di fatto è incontestato – stante anche l'opzione del convenuto in termini di contumacia - che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine la ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo, con medesimo inquadramento professionale e impegnata nelle medesime mansioni.
Tanto premesso, al fine della presente decisione può senz'altro farsi utile riferimento all' arresto della Corte di Cassazione, che riguarda espressamente il rapporto di lavoro del personale scolastico amministrativo e che invece risulta trascurare l'Amministrazione resistente, nell'orientamento della difesa articolata nel presente giudizio, sebbene si tratti di pronuncia intervenuta prima del deposito del ricorso introduttivo ( Cass n. 28/11/2019, n. 31150)
In particolare la Suprema Corte, dopo aver chiarito che la normativa dettata dal T.U. (d.lgs. n. 297 del 1994) in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente (basti considerare che il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” e che il periodo pre ruolo è valutato un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), ha altresì evidenziato come la norma non potesse dirsi priva di ragionevolezza, in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, - evidenzia la Corte - l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però (v. sul punto plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine) che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
A questo punto, avuto riguardo anche ai rilievi fatti dalla PA in genere sulla legittimità del proprio operato, in materia di contratti a temine, risulta utile riportare testualmente le motivazioni di Cass. 31150/2019:
“…Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, AL ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 Persona_1 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, AL;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, AL e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). 9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi"…..
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere Per_3 che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).”
E ancora, la Cassazione, con l'ordinanza 21241/ 2022, nel richiamare i suoi precedenti quali Cass. n. 17314/2020 e Cass. n. 31149/2019, ha rilevato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Ciò posto in punto di diritto ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi provata in virtù anche del notorio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo in cui è stata assunta con contratti a tempo determinato rispetto a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo di docente, va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio.
Pertanto, va nella specie disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'Accordo Quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, devono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS Santana punti da 49 a 56).
In definitiva, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e riportato nel decreto di ricostruzione versato agli atti, ai fini dell'inquadramento retributivo e della ricostruzione della carriera, fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai CP_1 fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va ricordato che le progressioni stipendiali previste per i dipendenti del a tempo CP_1 indeterminato, oggetto di domanda, nel settore scolastico avvengono per anzianità di anni, che, raggruppate in determinate fasce o scaglioni, alla data di assunzione della ricorrente erano, per quanto qui d'interesse, i seguenti: - fascia da 0 a 8 anni;
- fascia da 9 a 14 anni;
- fascia da 15 a 20 anni;
- fascia da 21 a 27 anni;
- fascia da 28 a 34 anni;
- fascia da 35 anni in poi. A quanto esposto consegue che la domanda va accolta e accertato il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “9-14” a decorrere dal 01.09.2016 (tenuto conto della concreta anzianità di servizio, come sopra individuata e dimostrata).
Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Passando alla quantificazione del credito, può essere utilizzato il conteggio allegato al ricorso che appare redatto secondo corretti criteri contabili e non oggetto di contestazione, stante la contumacia del CP_1
Conclusivamente, il va condannato alla ricostruzione della carriera secondo CP_1 quanto sopra indicato e al conseguente pagamento di € 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, e oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo dedotto in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine con la stessa Amministrazione scolastica convenuta e segnatamente l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4; accertato il diritto della ricorrente della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “15-20 anni” dal 1.9.2017 fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” a decorrere dal 01.09.2016, condanna il
[...]
al pagamento dell'importo di € Controparte_3
22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità e oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo, a titolo di differenze retributive maturate fino alla data del deposito del ricorso giudiziale;
condanna il l pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi CP_1
€ 3.230,00 oltre spese di CU, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 20.5.25
Il giudice del lavoro
Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 10.4.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 14618/24 nella controversia promossa da:
, (cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il suo studio elettivamente domicilia in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, Roma. RICORRENTE
E
– , in persona dei legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t.,
RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.6.24, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2015 nella qualifica CP_1 professionale di docente di scuola primaria, in servizio presso l'I.C. Campo del Norcino di Napoli;
di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, alcuni servizi pre- ruolo di durata non inferiore a quella minima di legge ai sensi dell'art.111 Legge n.124/99, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il;
di avere superato il periodo di prova, presentando istanza per ottenere la CP_1 ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 e 489 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
esponeva che la ricostruzione di carriera era stata effettuata dal , venendole CP_2 attribuita l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4; che a decorrere dall'1.9.2016 avrebbe dovuto essere inquadrata con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 con la conseguente retribuzione prevista per la fascia stipendiale 9-14. Deduce che il non ha provveduto ad attuare il decreto di ricostruzione;
in CP_2 particolare, si evince dai cedolini allegati, che risulta inquadrata nella fascia stipendiale 0-8 anni prevista dal CCNL Scuola 2011. Dedotto che il non le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio utile sia ai fini CP_1 giuridici che economici a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, senza corrispondere le differenze stipendiali relative al precariato, periodo in cui, come detto, le era stata sempre corrisposta la retribuzione base priva degli incrementi previsti dal CCNL Scuola;
che in ragione di citato inquadramento aveva maturato il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni per un importo pari ad € 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati con decorrenza 1.09.2016 (a.s. 2016/2017 - a.s. 2023/2024), concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione della propria carriera ai sensi della normativa vigente di settore, di cui al combinato disposto degli artt.485-489 d.lgs. 297/94; E PER L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi degli artt.485-489 d.lgs. 297/94, tenuto conto della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola attribuendole, a decorrere dal 01.09.2016, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8; 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a dare attuazione al decreto di ricostruzione carriera n. 662 del 15.01.2024, riconoscendo alla ricorrente l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 01.09.2016; 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della mancata attuazione del decreto di ricostruzione carriera, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, CP_2 rimanendo contumace.
Alla odierna udienza, cui si perveniva dopo il conferimento di c.t.u. tecnico contabile, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sua sostituzione, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, di cui veniva disposta la comunicazione.
Quanto al merito, il ricorso è fondato . E ' pacifico e dimostrato che la ricorrente, dipendente in qualità di docente di CP_1 ruolo a tempo indeterminato, venne immessa in ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2015, cui fece seguito la ricostruzione di carriera in data 15.1.24, recante riconoscimento ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4 di servizio “pre-ruolo”. Va osservato preliminarmente che parte ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato che non è stata proposta nell'odierno giudizio.
La ricorrente, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fine della ricostruzione della carriera del personale ATA con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono cfr, Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18).
In punto di fatto è incontestato – stante anche l'opzione del convenuto in termini di contumacia - che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine la ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo, con medesimo inquadramento professionale e impegnata nelle medesime mansioni.
Tanto premesso, al fine della presente decisione può senz'altro farsi utile riferimento all' arresto della Corte di Cassazione, che riguarda espressamente il rapporto di lavoro del personale scolastico amministrativo e che invece risulta trascurare l'Amministrazione resistente, nell'orientamento della difesa articolata nel presente giudizio, sebbene si tratti di pronuncia intervenuta prima del deposito del ricorso introduttivo ( Cass n. 28/11/2019, n. 31150)
In particolare la Suprema Corte, dopo aver chiarito che la normativa dettata dal T.U. (d.lgs. n. 297 del 1994) in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente (basti considerare che il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” e che il periodo pre ruolo è valutato un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), ha altresì evidenziato come la norma non potesse dirsi priva di ragionevolezza, in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, - evidenzia la Corte - l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però (v. sul punto plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine) che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
A questo punto, avuto riguardo anche ai rilievi fatti dalla PA in genere sulla legittimità del proprio operato, in materia di contratti a temine, risulta utile riportare testualmente le motivazioni di Cass. 31150/2019:
“…Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, AL ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 Persona_1 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, AL;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, AL e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). 9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi"…..
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere Per_3 che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).”
E ancora, la Cassazione, con l'ordinanza 21241/ 2022, nel richiamare i suoi precedenti quali Cass. n. 17314/2020 e Cass. n. 31149/2019, ha rilevato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Ciò posto in punto di diritto ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi provata in virtù anche del notorio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo in cui è stata assunta con contratti a tempo determinato rispetto a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo di docente, va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio.
Pertanto, va nella specie disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'Accordo Quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, devono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS Santana punti da 49 a 56).
In definitiva, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e riportato nel decreto di ricostruzione versato agli atti, ai fini dell'inquadramento retributivo e della ricostruzione della carriera, fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai CP_1 fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va ricordato che le progressioni stipendiali previste per i dipendenti del a tempo CP_1 indeterminato, oggetto di domanda, nel settore scolastico avvengono per anzianità di anni, che, raggruppate in determinate fasce o scaglioni, alla data di assunzione della ricorrente erano, per quanto qui d'interesse, i seguenti: - fascia da 0 a 8 anni;
- fascia da 9 a 14 anni;
- fascia da 15 a 20 anni;
- fascia da 21 a 27 anni;
- fascia da 28 a 34 anni;
- fascia da 35 anni in poi. A quanto esposto consegue che la domanda va accolta e accertato il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “9-14” a decorrere dal 01.09.2016 (tenuto conto della concreta anzianità di servizio, come sopra individuata e dimostrata).
Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Passando alla quantificazione del credito, può essere utilizzato il conteggio allegato al ricorso che appare redatto secondo corretti criteri contabili e non oggetto di contestazione, stante la contumacia del CP_1
Conclusivamente, il va condannato alla ricostruzione della carriera secondo CP_1 quanto sopra indicato e al conseguente pagamento di € 22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità, e oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo dedotto in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine con la stessa Amministrazione scolastica convenuta e segnatamente l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 mesi 8 e ai soli fini economici di anni 2 mesi 4; accertato il diritto della ricorrente della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “15-20 anni” dal 1.9.2017 fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” a decorrere dal 01.09.2016, condanna il
[...]
al pagamento dell'importo di € Controparte_3
22.431,16 oltre i ratei di 13^ mensilità e oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo, a titolo di differenze retributive maturate fino alla data del deposito del ricorso giudiziale;
condanna il l pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi CP_1
€ 3.230,00 oltre spese di CU, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 20.5.25
Il giudice del lavoro
Elisa Tomassi