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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5311/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025 da , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. MONTICO PAOLO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/07/2009 in UDINE (UD), con atto trascritto presso il Comune di UDINE (UD) al numero 108, parte 1, anno 2009;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 18/10/2009), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei SI.ri , Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/07/2009, in UDINE (UD), con atto trascritto presso il comune di UDINE (UD) al n. 108, Parte 1, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale, sita a 33100 Udine, in Via Veneto n. 252, di proprietà esclusiva del SI. allo stesso, il quale vi continuerà a risiedere assieme al figlio;
Pt_1 Per_1
3) dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso a entrambi i Per_1 genitori, i quali, per le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
dispone che la SI.ra , previo accordo Per_1 Pt_2 con il SI. veda e tenga con sé quando lo voglia;
in particolare la madre Pt_1 Per_1 terrà con sé il figlio due giorni alla settimana, con RN (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 17.00 fino alle ore 8.00 del mattino successivo e a fine settimana alterni, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina;
inoltre la madre, previo accordo con il SI. da aversi entro il 30 aprile di ciascun anno, Pt_1 dovrà accudire il figlio per almeno quindici giorni, anche non continuativi, nel corso delle vacanze estive;
infine il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre le festività di Natale (dal 23 al 29 dicembre), DA (dal 30 dicembre al 6 gennaio) e
Pasqua (o domenica o lunedì);
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio in forma diretta, così come la madre, nei giorni di permanenza presso le rispettive residenze;
5) dispone che il SI. versi, a titolo di mantenimento in favore della SI.ra , Pt_1 Pt_2 la somma di € 250,00 mensili, in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese, con primo versamento nel mese di Giugno 2025, annualmente rivalutato in modo automatico, secondo le variazioni degli indici Istat;
2 6) dà atto che il SI. al fine di favorire un graduale reinserimento nel mondo Pt_1 lavorativo dalla SI.ra , ha provveduto al versamento nei confronti di Pt_2 quest'ultima della somma di € 25.000,00;
7) dà atto che il SI. sta provvedendo e provvederà al pagamento del canone mensile Pt_1 di locazione relativo all'immobile condotto dalla SI.ra , che oltre alle spese Pt_2 condominiali è pari ad € 520,00 mensili, e ciò fino alla prima scadenza del contratto ovvero fino al 31/03/2026; successivamente, il canone e le spese condominiali saranno a carico della SI.ra ; Pt_2
8) le spese straordinarie relative al figlio sono poste a carico del SI. nella misura Pt_1 del 100 %;
9) dà atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dal padre;
le detrazioni fiscali spetteranno al padre al 100%;
10) dà atto che il SI. rimane proprietario esclusivo dell'autovettura Dacia Logan, Pt_1 targata DW768RT; alla SI.ra rimane in uso esclusivo la vettura cointestata Pt_2
Suzuki Celerio, targata EX760BC, per la quale, il SI. si è sempre fatto carico e Pt_1 continuerà a farlo, riguardo al completo pagamento dell'assicurazione e bollo.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente a carico del SI. . Parte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 108, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 11/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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