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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/09/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10.46
Compaiono:
Per l'avv. CENZATTI GIACOMO , oggi sostituito dall'avv. Rossi Parte_1
Paola
Per , l'avv. CARLONI ROSITA , oggi sostituito dall'avv CP_1
Il Giudice invita gli avvocati a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Rossi conclude come da memoria ex art. 281 duodecies IV comma c.p.c. con condanna alle spese e competenze pari a 5077 euro per compensi, oltre accessorie ed euro 54,20 per spese e per la negoziazione assistita euro 1930,42, e ai fini della discussione richiama gli atti.
L'avv. Carloni conclude come da foglio depositato in pct, e ai fini della discussione si riporta agli scritti difensivi.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1311/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: Indebito soggettivo- Indebito oggettivo
Vertente tra
(CF. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Cenzatti e Monica Cassetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, come da procura in calce al ricorso
- RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita CP_1 C.F._2
Carloni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura allegata in atti
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha evocato in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di ottenere ex art. 2033 c.c. la ripetizione delle somme da quest'ultimo percepite a titolo di assegno di mantenimento nel periodo dal 1.11.2018 al 09.01.2023., in esecuzione della sentenza n. 401/2018, stante la revoca del contributo di mantenimento con decreto n. 355/2023. A sostegno della domanda ha allegato:
- che, con ricorso del 20.05.2014, ha chiesto al Tribunale di Cassino la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_2
- che, con sentenza n. 401/2018, il Tribunale di Cassino, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha posto a carico di un Parte_1 assegno di mantenimento mensile di € 500,00;
- che, successivamente alla sentenza di divorzio, è venuto a conoscenza del fatto che CP_ il figlio , da ottobre 2018, aveva raggiunto l'indipendenza economica essendo stato assunto in qualità di lavoratore subordinato;
- che visto il venir meno del presupposto per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, ha chiesto, con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 al Tribunale di Pisa di revocare il contributo per il mantenimento del figlio;
- che, con decreto n. 355/2023 del 09.01.2023, il Tribunale di Pisa modificando parzialmente la sentenza n. 401/2018 ha revocato il contributo posto a carico di
[...]
CP_
per il mantenimento del figlio;
Pt_1
- che, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, la domanda restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. può essere accolta nelle ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento;
CP_
- che ha pieno diritto di richiedere al figlio la restituzione di quanto Parte_1 ha percepito a titolo di assegno di mantenimento nel periodo tra il 1.11.2018 e la pronuncia del decreto 355/2023.
All'udienza del 14.09.2023, il Giudice, rilevato che la cartolina ex art. 140 c.p.c. riportava la dicitura sconosciuto, ha onerato il ricorrente di rinnovare la notifica e rinviato la causa all'udienza del 11.01.2024.
Rinnovata la notifica, si è costituito in giudizio contestando integralmente CP_1 quanto dedotto da controparte e, in via pregiudiziale, ha chiesto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. In particolare, ha allegato:
- che il Tribunale di Pisa, con decreto n. 355/2023 VG, oltre ad aver revocato il contributo al mantenimento, ha condannato il padre al risarcimento del danno per deprivazione genitoriale per la somma di € 50.000,00;
- che, nel perdurare dell'inadempimento paterno, è stato costretto al recupero forzoso;
- che controparte ha instaurato una serie di cause civili e penali, palesemente infondate, per procrastinare i tempi per l'assegnazione dei cespiti pignorati;
- che ha, altresì, proposto l'azione di revocazione straordinaria ex artt. Parte_1
395 e 396 c.p.c. avverso il decreto n. 355/2023, pendente dinanzi al Tribunale;
- che le prime occupazioni lavorative, saltuarie, a tempo determinato e con una retribuzione modesta, non hanno determinato una piena indipendenza economica dal momento che doveva farsi carico delle spese dell'abitazione, dell'auto e della vita in genere;
- che la decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento coincide con la pronuncia del provvedimento;
- che la sentenza delle Sezioni Unite n. 32914 del 08.11.2022, citata dall'attore, non è conferente al caso in questione poiché si riferisce all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e non in favore del figlio.
All'udienza del 11.01.2024 il Giudice ha onerato parte ricorrente di esperire il procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132/2024.
Stante l'esito negativo della negoziazione, ha concesso i termini di cui all'art. 281 duodecies, VI comma, c.p.c., e rinviato all'udienza del 19.02.2024, successivamente differita.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 12.11.2024, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 18.09.2025
*****
Preliminarmente, va dichiarata assorbita la richiesta del convenuto di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. avanzata dal resistente, atteso che il procedimento r.g.
1645/2023, avente ad oggetto la domanda di revocazione straordinaria del decreto n.
355/2023 V.G. risulta definito con sentenza n. 860/2024 passata in giudicato, venendo così meno la ragione giustificativa dell'invocata sospensione per pregiudizialità.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
La res controversa attiene al dies a quo della cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, e, consequenzialmente, all'eventuale spettanza del diritto, del padre, di ripetere quanto versato in eccesso rispetto a tale momento, nella pacificità (ex art. 115 c.p.c.) del dato che questi abbia versato l'assegno dovuto in ossequio al decisum della sentenza n. 401/2018 fino al momento della pubblicazione del decreto n. 355/2023 VG del Tribunale di Pisa. Nella prospettazione attorea, la ripetizione dell'indebito degli importi corrisposti al figlio a titolo di mantenimento spetterebbe a far data dal momento in cui ha CP_1 ottenuto il primo incarico lavorativo a tempo determinato – rivelatore, in tesi, di indipendenza economica – in base a quanto accertato in seno al procedimento di VG
(r.g. n. 586/2022), definito con decreto in data 9.1.2023, che, in accoglimento della domanda del padre, ha disposto la revoca della misura economica in favore del figlio, ossia dal 1.11.2018.
Si sarebbe concretizzato l'indebito, pertanto, nel periodo intercorrente tra il 1° novembre 2018 ed il deposito del decreto del 09.01.2023.
La tesi della retroattività dell'effetto della revoca al momento dell'accertamento del venir meno dei presupposti giustificativi dello stesso non è persuasiva, e si scontra con la natura dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli.
Si rammenta che per costante giurisprudenza di legittimità “l'assegno ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni
o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, etc..., ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti” (cfr. Cass.
28987/2008; Cass. 13609/2016; Cass. 23569/2016; Cass. 11689/2018).
Natura siffatta incide sul regime della ripetizione a fronte di intervenuti provvedimenti di revoca o di modifica dell'assegno precedentemente riconosciuto.
Deve infatti ritenersi che in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda (cfr. da ultimo Cass.
Sez. I, n. 32676/2023), a differenza di quanto ordinariamente avviene nel caso in cui sia accertata l'insussistenza ab origine del diritto del figlio maggiorenne.
È infatti stato sostenuto che“il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (Cass. 4224/ 2021).
Nel caso in esame, peraltro, per quanto emerge dalla motivazione del decreto n
355/2023, passato in giudicato, gli impieghi trovati dal figlio erano inizialmente saltuari e a tempo determinato con redditi che non erano idonei a garantire un'autonomia economica stabile, né tali da consentirgli di sostenere integralmente e con continuità le proprie esigenze di vita. Di talché sarebbe in ogni caso iniquo riconoscere il diritto alla ripetizione dalla data indicata dal ricorrente.
In definitiva, il diritto alla ripetizione dell'indebito è riconosciuto limitatamente al periodo intercorrente tra la proposizione della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento (09.03.2022) e il momento in cui il decreto n. 355/2023 ne ha disposto la revoca (09.01.2023), per un importo complessivo di € 5.500,00 (€ 500,00 per 11 mesi), oltre interessi legali dalla data del versamento delle singole componenti periodiche al saldo.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. condanna di al risarcimento del danno per abuso del processo avanzata dal Parte_1 resistente. Da un lato, in questa sede la domanda di ripetizione è stata parzialmente accolta, dall'altro, non risulta che vi sia stato un frazionamento artificioso della pretesa o altra condotta processuale abusiva, sindacabile da questo giudice, tale da giustificare il forte stigma alla base della eccezionale sanzione anelata dal resistente.
La parziale soccombenza reciproca e la sua misura, anche considerata la peculiarità del tema della ripetizione dell'indebito, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, che sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi ridotti DM vigente, scaglione di valore di riferimento, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento, in CP_1 favore di , di € 5.500,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
Parte_1
- condanna al pagamento, nei confronti di di metà delle spese CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in tal quota in € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
C.P.A e I.V.A se dovuta, ed oltre al rimborso delle spese vive anticipate.
Pisa, il 18.09.2025
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.