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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 869/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1
.05.1978, residente in [...], scala F, (C.F.
), elettivamente domiciliato in Torino, Via Angelo Brofferio n. 3, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Roberta Pellegrin (C.F. ) del Foro di Torino, che lo C.F._2 rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
nata a [...], il [...], residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio dellì 12.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice All'udienza del 13.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la sola pronuncia di separazione. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso come da domanda circoscritta all'udienza del 13.12.24 18/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in Torino, in data 10.11.2001, e dall'unione sono nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi: , nato a [...], Persona_1 il 22.12.2001 e , nata a [...], il [...]. Con ricorso introduttivo parte Persona_2 ricorrente richiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, ribadita all'udienza 13.12.2024. Parte resistente non si è costituita e la richiesta appare accoglibile essendosi verificata cessazione affectio coniugalis e coabitazione per intollerabilità di convivenza.
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dai coniugi come allegato dalla ricorrente, dalle difese pagina 1 di 2 formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va dunque accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, alla luce del definitivo allontanamento della convenuta dalla casa coniugale devono ritenersi integrati i presupposti legittimanti la pronuncia di separazione, non dovendo disporsi in ordine alle questioni economiche (non avanzate dalle parti ) e in assenza di prole non autonoma. Non si accollano alla convenuta le spese di lite in ragione della non opposizione di parte convenuta e della pronuncia necessaria in punto status
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione, in contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino esegua le formalità previste per legge
- Non accolla alla convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 869/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1
.05.1978, residente in [...], scala F, (C.F.
), elettivamente domiciliato in Torino, Via Angelo Brofferio n. 3, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Roberta Pellegrin (C.F. ) del Foro di Torino, che lo C.F._2 rappresenta e difende per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
nata a [...], il [...], residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio dellì 12.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice All'udienza del 13.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la sola pronuncia di separazione. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso come da domanda circoscritta all'udienza del 13.12.24 18/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in Torino, in data 10.11.2001, e dall'unione sono nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi: , nato a [...], Persona_1 il 22.12.2001 e , nata a [...], il [...]. Con ricorso introduttivo parte Persona_2 ricorrente richiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, ribadita all'udienza 13.12.2024. Parte resistente non si è costituita e la richiesta appare accoglibile essendosi verificata cessazione affectio coniugalis e coabitazione per intollerabilità di convivenza.
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dai coniugi come allegato dalla ricorrente, dalle difese pagina 1 di 2 formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va dunque accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, alla luce del definitivo allontanamento della convenuta dalla casa coniugale devono ritenersi integrati i presupposti legittimanti la pronuncia di separazione, non dovendo disporsi in ordine alle questioni economiche (non avanzate dalle parti ) e in assenza di prole non autonoma. Non si accollano alla convenuta le spese di lite in ragione della non opposizione di parte convenuta e della pronuncia necessaria in punto status
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione, in contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino esegua le formalità previste per legge
- Non accolla alla convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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