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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 27/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PETILLO ANTONIO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ANGELETTI RIZIERO
IC ZA
Avv. ANGELETTI RIZIERO
PEZZA TANIA
Avv.
Controparte_2
Avv. CAIAFFA FABIO Presente
***
Alle 10:58 nessuno compare per e CE NZ. CP_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante insiste anche nelle proprie richieste istruttorie con rigetto delle eccezioni preliminari avversarie.
L'appellato evidenzia che la corte ha già deciso sulle istanze istruttorie.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del giorno 1 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Petillo Antonio (C.F. ), come da procura in atti ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio alla Circonvallazione Clodia n. 36;
- APPELLANTE–
E
ZA IC (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Riziero Angeletti, (C.F. ) del foro di Rieti, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Via dei Gerani, n. 8, 02100, Rieti;
-APPELLATA-
E
C.F. – P.I. ) con sede legale in Milano, Piazza Tre CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri n.3, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_3
rappresentata e difesa giusta delega in atti, dall'Avv. Caiaffa Fabio (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nizza n. 53; C.F._5
E
(C.F. ) nella qualità di proprietario del veicolo di CP_1 C.F._6
Volkswagen Golf tg. AM384XZ e IC ZA (C.F. ambedue C.F._3 elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Gerani, 8, presso e nello studio dello Avv. Angeletti Riziero che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
APPELLATA
E
PEZZA TANIA
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 5/06/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale NZ CE, NI EZ – queste ultime, quali eredi di CP_1 Per_1
– e la per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi in data
01.02.2013 alle ore 18,15 allorché, mentre si trovava a percorrere la via Salaria Nuova in corrispondenza del km. 49,05 in località Poggio Nativo, con direzione Roma, a bordo della propria autovettura Fiat LO tg. BZ265HT, era stato urtato frontalmente dall'autovettura Volkswagen Golf tg. AM384XZ, assicurata con la (oggi – Polizza n. 662911465 con Controparte_4 CP_2 scadenza al 29.12.2013, di proprietà di ma condotta al momento del sinistro da CP_1
riportando lesioni gravissime;
sinistro, verificatosi per responsabilità del Persona_1 conducente della Volkswagen Golf, essendo emerso dai rilievi effettuati dai Militari della Compagnia
CC Lazio – Stazione di Poggio Mirteto che l'urto tra i due veicoli era avvenuto nella corsia di marcia impegnata, al momento del sinistro, da esso attore, che era stata completamente invasa dal conducente dell'altra autovettura il quale era, così, entrato in collisione frontale con la propria autovettura. NZ CE e NI EZ, pur ritualmente evocate in giudizio, CP_1 non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarati contumaci all'udienza dell'01.12.2015. Si costituiva la che contestava la dinamica del sinistro, dava atto di avere comunque Controparte_2 offerto in via stragiudiziale e transattiva all'attore la somma di €181.736,88 e concludeva in via principale per il rigetto della domanda ed in subordine per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro, con conseguente limitazione del risarcimento…”.
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “- respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di NI EZ e NZ CE;
- accerta e dichiara la responsabilità
[...] concorrente dei conducenti nel sinistro per cui è causa, rispettivamente in ragione del 90% a carico del sig. e del 10% a carico dell'attore ; - accerta e dichiara Persona_1 Parte_1 che il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante in favore dell'attore, per i titoli di cui in motivazione, ammonta ad originari €477.344,1 all'attualità; - per l'effetto, dato atto che nelle more la ha corrisposto al sig. la somma di Controparte_2 Parte_1
€440.000,00, da rivalutarsi all'attualità ad €456.120,00, condanna quale CP_1 proprietario del veicolo Volkswagen Golf tg. AM384XZ e responsabile ex art. 2054, III co., c.c. e la quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo, Controparte_2 in solido tra loro, a corrispondere ad il predetto importo di €21.224,1, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad oggi ancora dovuto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna e la in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di CP_1 Controparte_2 lite, che liquida in complessivi €6.583,32, di cui €4.835,00 a titolo di compensi professionali ed
€1.748,32 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge;
- non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di NI
EZ e NZ CE, non costituitesi in giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2 in parti uguali tra loro”.
Avverso tale ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, adita e competente, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione rigettata, in accoglimento del presente appello ed a parziale, riforma dell'impugnata
Sentenza emessa del Tribunale Civile di Rieti n. 412/2019 pubblicata il 05.06.2019 - R.G. 2019/2014, nei confronti degli odierni appellati ed in favore dell'appellante sig. e così di Parte_1 seguito statuire e decidere: A) In riforma dell'impugnata Sentenza di primo grado dichiarare che il sinistro verificatosi in data 01.02.2013 di cui sopra è stato provocato in via esclusiva ed unica dal conducente dell'autovettura Volkswagen Golf, tg. AM384XZ, poi de cuius sig. Persona_1 con esclusione di alcuna responsabilità concorsuale da parte dell'odierno appellante, con condanna degli eredi di quest'ultimo in solido con la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 ristoro integrale del danno subito dall'appellante senza alcuna riduzione risarcitoria e nella misura di cui alle conclusioni precisate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
B) Dichiarare e statuire, in riforma della sentenza di primo grado, riconoscere, accertare e liquidare, con ammissione ex art. 350 c.p.c. di CTU medico-psicologico, in riforma della Sentenza di primo grado;
il danno psicologico subito dall'attore anche in relazione al di lui figlio minore, con conseguente condanna,
a tale titolo degli importi risarcitori conseguenti a carico dei convenuti appellati;
C) Dichiarare ed accertare, in riforma della decisione di I grado dovute le spese mediche e di CTP, così come esattamente precisate e quantificate negli atti causa e nelle conclusioni di I grado con condanna dei convenuti a tale titolo;
D) Dichiarare ed accertare in riforma della Decisione di primo grado, sul punto e con ammissione di CTU contabile sul punto ex art. 350 c.p.c. dovuto l'ulteriore danno patrimoniale, nella misura indicata in atto di citazione di primo grado od in quella che risulterà in esito a CTU contabile, con condanna dei convenuti - appellati al ristoro del danno conseguente;
E)
Dichiarare ed accertare, in riforma della Decisione di primo grado sul punto, dovuti gli importi per compensi di causa del giudizio di I° e di cui alla nota spese e compensi allegata alla comparsa conclusionale del primo giudizio, con condanna degli appellati-convenuti a tale titolo, al rimborso della somma ivi indicata per Euro 33.008,50 con deduzione della somma parziale corrisposta. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede all'adita Corte di Appello ammettersi ai sensi dell'art. 350 c.p.c. rinnovazione - integrazione della CTU medico legale sulla persona del sig. per l'accertamento dell'ulteriore danno Parte_1 psicologico diretto e riflesso del di lui figlio in dipendenza dell'occorso sinistro stradale. Sempre in via istruttoria si chiede all'adita Corte di Appello, ammettersi ex art. 350 c.p.c. CTU contabile ai fini dell'esatta quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. nel sinistro Parte_1 de quo”.
Si è costituita in giudizio NZ CE che ha così concluso: “(i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora NZ CE;
(ii) dichiarare manifestamente inammissibile l'appello proposto da nei confronti di NZ CE e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rieti, del 15maggio 2019, pubblicata in data 5 giugno 2019, n. 412; (iii) con vittoria di spese di lite, diritti e onorari.”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “chiede che l'Eccellentissima CP_2
Corte di Appello Voglia confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Rieti n. 412/2019. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre IVA e CPA come per legge. Con salvezza d'ogni diritto e riserva, anche di depositare il fascicolo di parte del primo grado del giudizio”.
In data 6/05/2021, con autonomo atto, si sono costituiti in giudizio e CE CP_1
NZ che hanno così concluso “La domanda d'appello così circoscritta quanto al “devolutum” deve dichiararsi inammissibile nei confronti di essa CE NZ stante la mancata impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alla radicale declaratoria di infondatezza della domanda introduttiva per carenza di prova sulla legittimazione passiva della stessa NZ.”
All'udienza del 26/05/2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di EZ NI. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da . Parte_1
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore nei confronti di NZ CE e NI EZ, nelle asserite vesti di eredi di – Persona_1 cui parte attrice risulta, peraltro, avere contraddittoriamente in un primo momento rinunziato (v. udienza del 06.05.2015), salvo poi riproporla all'esito dell'integrazione del contraddittorio - deve essere respinta, in difetto di prova della sussistenza della qualità di eredi in capo alle citate convenute. Occorre, al riguardo, rammentare che secondo la Corte di Cassazione "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" (Cass. n. 10525 del 30/04/2010). Deve, altresì, rammentarsi che per giurisprudenza costante, la mancanza di tale prova è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (v., fra le altre, Cass. civ. n. 10955/16; n. 15352/2010). Quanto alle modalità di assolvimento dell'onere probatorio con specifico riferimento all'elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla titolarità del rapporto parentale, si opina nel senso che la prova non possa essere fornita per testi, trattandosi di circostanza da comprovare mediante gli atti dello stato civile e comunque documentalmente (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 7276/06) e che neppure alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, possa attribuirsi valore probatorio nel processo civile, la stessa non costituendo, di per sé, prova idonea in tal senso, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi
(Cass. civ., SS.UU, 29.5.2014 n.12065). Tornando alla presente fattispecie, alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, ancorché sia stata provata la ricorrenza del rapporto parentale attraverso la produzione della certificazione relativa allo stato di famiglia al momento del decesso del sig. la pacifica contumacia delle sigg.re NI EZ e NZ CE Persona_1 ed il difetto di prova alcuna in ordine all'accettazione, da parte delle suddette convenute, dell'eredità della persona deceduta, inducono a ritenere sfornito di prova l'ulteriore elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla sussistenza della qualità di eredi delle convenute. A tal proposito, la giurisprudenza è, infatti, dell'avviso che la produzione della certificazione relativa allo stato di famiglia, se prova l'esistenza della relazione di parentela e, quindi, la sua implicazione e cioè la qualità di soggetti che devono senza dubbio ritenersi chiamati all'eredità, non vale tuttavia di per sé
a provare la qualità di erede, posto che nel nostro ordinamento essa comporta l'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato (v., da ultimo, Cass. civ. n. 16814/18). Ne segue che essendo stato nella specie prodotto il solo stato di famiglia al momento del decesso del sig. Per_1
la domanda avanzata nei confronti delle suddette convenute, quali asserite eredi del
[...] medesimo dovrà essere respinta per difetto di prova della sussistenza, in capo alle stesse, di tale qualità. Venendo alle domande proposte nei confronti di e della CP_1 Controparte_2
in merito alla dinamica del sinistro, dal rapporto dei Carabinieri della Compagnia CC Lazio
[...]
– Stazione di Poggio Mirteto versato in atti (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice) e dalla deposizione dell'appuntato dei Carabinieri intervenuto nell'immediatezza dei fatti sul luogo del Testimone_1 sinistro, si evince: che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in premessa l'attore, mentre si trovava a percorrere la via Salaria Nuova in corrispondenza del km. 49,05 in località Poggio Nativo, con direzione Rieti, a bordo della propria autovettura Fiat LO tg. BZ265HT, è stato urtato frontalmente dall'autovettura Volkswagen Golf tg. AM384XZ, di proprietà di e CP_1 condotta al momento del sinistro dal sig. che procedeva in direzione opposta;
Persona_1 che l'urto tra i due veicoli è avvenuto nella corsia di marcia impegnata, al momento del sinistro, dal conducente della Fiat Sub LO – circostanza desunta, in base ai rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti, dalla presenza in tale corsia della maggior quantità di detriti e della scia degli stessi lasciata dal veicolo di proprietà dell'attore e, soprattutto, dal fatto che all'esito dell'impatto entrambi i mezzi siano stati rinvenuti in posizione statica all'interno della corsia in questione -, il che induce ragionevolmente a ritenere che detta corsia di marcia sia stata completamente invasa dall'autovettura condotta dal e che tale condotta di guida abbia determinato l'impatto tra i CP_1 mezzi. Ciò posto, alla luce della sopra richiamata ricostruzione, ad avviso di questo Giudice la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa va ascritta in via largamente prevalente, anche se non esclusiva, alla condotta negligente del conducente della Volkswagen Golf il quale, nell'impegnare la corsia di marcia occupata dall'attore, ha violato le più elementari regole di prudenza e diligenza cui sono tenuti gli automobilisti e nello specifico l'art. 140, I co., del Codice della Strada, ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e l'art. 141 dello stesso Codice, disposizione secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4”.; regole di comportamento, nella specie, tutte disattese dal sig. alla Persona_1 luce delle considerazioni che precedono. Risulta, del pari, nella specie violato l'art. 143 C.d.S., che impone ai conducenti dei veicoli di viaggiare sulla propria carreggiata, vietando la circolazione contromano, ipotesi alla quale sono in ogni caso collegate le sanzioni amministrative del pagamento di una somma sino ad €1.172,00 e della sospensione della patente. Per parte sua il consulente, valorizzando i postumi riscontrati sul paziente e le risultanze della documentazione medica in atti, ha accertato la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore, in assenza di spiegazioni causali alternative. Del resto, né gli eredi del sig. deceduto nelle more, né il Persona_1 proprietario del veicolo sig. hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, onde fornire CP_1 una differente ricostruzione dei fatti. Può, in definitiva, ritenersi che la condotta tenuta dal convenuto abbia spiegato un'efficienza causale senz'altro preponderante nella produzione del sinistro. Il predetto contributo non può, peraltro, ritenersi assorbente: infatti, anche il conducente pregiudicato dalla condotta imprudente e/o negligente degli altri utenti della strada non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 141 del Codice della Strada. Tale diligenza non può essere, ovviamente, richiesta nel massimo grado, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza (in tal senso si veda, per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 15928 del 13.7.2006). Nella fattispecie, in assenza di testimoni oculari del sinistro ed in difetto di prova contraria, non può ritenersi del tutto superata la presunzione, di cui all'art. 2054, II co., c.c., dovendo ragionevolmente presumersi che il conducente della Fiat LO non viaggiasse a velocità adeguata e tale da consentire a sé, o a terzi, eventuali manovre correttive in presenza di pericoli, in quanto diversamente opinando sarebbe verosimilmente riuscito quanto meno ad attenuare, se non ad evitare completamente, gli effetti dell'impatto, avvedendosi per tempo della manovra improvvida del Ciascuno dei CP_1 conducenti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta a conducente della Persona_1
Volkswagen Golf, nella misura del 90% e ad nella misura del 10%. In ordine al Controparte_5 quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti, confortata dalle risultanze della CTU medico-legale espletata sul sig. , Pt_2 si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al
Tribunale di Milano aggiornate al 2018, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità. Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza del sinistro di cui si è detto,
l'attore ebbe a subire un trauma a sua volta all'origine di lesioni perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui è scaturita un'inabilità temporanea di complessivi 250 giorni, di cui 140 di inabilità temporanea assoluta e 110 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi permanenti riscontrati in misura pari al 43%. Pertanto, in favore di dovrebbero Parte_3 liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica all'attualità: 1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, €291.038,00; 2) quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea,
€19.110,00 (di cui €13.720,00 per 140 giorni di invalidità temporanea assoluta ed €5.390,00 per 110 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. Deve, peraltro, tenersi conto della richiesta, pure avanzata dalla difesa dell'attrice, di liquidazione del danno morale in aggiunta a quella del danno biologico. Sul tema, per giurisprudenza costante (v., per tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 5243/14), una volta esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva. Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, sempre ad avviso della giurisprudenza, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva. Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione. Tornando al caso che ci occupa e tenuto conto del fatto che dal sinistro in questione sono residuati postumi permanenti superiori al 40%, alla luce della gravità delle conseguenze del sinistro sulla persona dell'attore (descritte dal CTU in “Esiti di frattura composta della massa laterale dx dell'epistrofeo, consistenti in riduzione della fisiologica lordosi, contrazione della muscolatura paravertebrale e modesta limitazione dei movimenti del tratto cervicale della colonna. Esiti di trauma toracico chiuso con infrazione dell'arco anteriore della VIII° e IX° costa dx. Esiti algodisfunzionali di frattura scomposta dell'acetabolo di sx e della branca ileo-pubica dx che si estende fino alla parete anteriore dell'acetabolo e della branca ischio-pubica di dx trattata con intervento di riduzione e di osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura scomposta e pluriframmentaria, sottotrocanterica, femore dx trattata con intervento di riduzione e di osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura rotula dx trattata con osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura calcagno dx trattata con intervento di riduzione e osteosintesi con attuale rimozione dei mezzi di sintesi”.), la somma dovuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ulteriormente personalizzabile – nel rispetto dei limiti (25%) stabiliti dalle tabelle sopra citate - sino ad un totale di €340.000,00, in tale importo dovendo ritenersi, per l'appunto, ricompreso il danno cd. “morale” del quale parte attrice ha domandato il risarcimento, anche in applicazione del principio generale di onnicomprensività del risarcimento del danno, sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU.,
n. 26972/08), secondo cui il danno patrimoniale costituisce, per l'appunto, una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale non sono ammissibili ulteriori sotto distinzioni, se non con valore meramente descrittivo. Il totale dovuto a titolo di danno “biologico” ammonterebbe, in definitiva, ad €359.110,00 all'attualità (€340.000,00+€19.110,00). Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato) di
€375.194,34. Non sussistono, viceversa, i presupposti per il riconoscimento della ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta da parte attrice, laddove ha insistito per l'espletamento della richiesta CTU psichiatrica, avendo il CTU motivatamente escluso, all'esito di attenta visita del
, la presenza nel paziente di “elementi indicativi di disturbo di tipo psichiatrico in atto” ed Parte_1 evidenziato, altresì, che le problematiche psichiatriche richiamate dal consulente di parte attrice erano in realtà preesistenti al 01.02.2013 (nella consulenza psichiatrica effettuata il 05.02.2013 durante il ricovero si legge, tra l'altro, che “…emerge un probabile episodio depressivo risalente al
2010, nel contesto di un temperamento verosimilmente ciclotimico…”). Quanto al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, deve essere riconosciuta la congruità di quelle documentate ed asseverate dal CTU per complessivi €1.336,68. Va, peraltro, riconosciuto l'ulteriore importo di €750,00, a titolo di danno materiale relativo alla rottamazione del mezzo di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro: la Compagnia aveva, infatti, liquidato a tale titolo la sola somma di €750,00, ritenendo configurabile un concordo di colpa del pari al 50%, di tal Parte_1 ché il totale complessivamente dovuto è in realtà pari a €1.500,00. Il totale di €2.086,68 dovrà essere, peraltro, rivalutato all'attualità e sui singoli scaglioni annualmente rivalutati andranno computati, del pari, gli interessi da lucro cessante, trattandosi di voce di danno, come tale debito di valore, per un totale ad oggi di €2.243,38. Non può, viceversa, riconoscersi il risarcimento del danno sub specie di spese sostenute in relazione alla fattura n. 567/2014, avendo il CTU riscontrato che “…non è stata esibita alcuna autorizzazione Asl al presidio ortopedico” e non essendovi, quindi, prova certa del nesso causale tra i fatti di causa e il relativo esborso. Del pari, non può riconoscersi alcunché in relazione alla spesa sostenuta per la relazione medico-legare di parte, la stessa costituendo esborso non necessario ai fini del giudizio - essendo stata espletata apposita CTU - e, come tale, non ricollegabile al sinistro quale “conseguenza immediata e diretta” dello stesso ex art. 1223 c.c.. Non possono, infine, riconoscersi le spese sostenute per l'acquisto di farmaci, in assenza della relative prescrizioni mediche, né quelle per i trasporti effettuati, atteso che le allegate ricevute non sono direttamente riconducibili alla persona dell'attore (v. a pag. 13 della CTU). Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale all'attualità ammonterebbe, in definitiva, ad €377.437,72
(€375.194,34+€2.243,38). In conclusione, al netto del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore (10%), il credito complessivo da questo vantato sarebbe pari ad €339.694,02 in valuta attuale. La domanda di risarcimento del danno da perdita della cd. “capacità lavorativa specifica”
è, del pari, parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini e nei limiti di cui appresso. Sul tema, costituisce opinione condivisa in giurisprudenza quella per cui ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ. n. 16213/13). Nella specie, parte attrice ha dato prova della pregressa titolarità di un'attività di commercio carni con proprio box all'interno del mercato di
Cinecittà Est in Roma ed ha allegato, altresì, di avere dovuto cedere – in conseguenza dell'impossibilità di svolgere in modo autonomo la propria attività – la quota del 40% dell'attività attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione con il sig. Parte_4
Orbene, le lesioni subite dall'attore agli arti inferiori, come descritte dal CTU nella propria relazione peritale, appaiono – per tipologia, gravità ed entità – tali da incidere senz'altro sulla concreta capacità del di attendere ad attività lavorative, quale è quella di commercio di carni sopra Parte_1 indicata, che richiedono la permanenza in piedi per lunghi periodi di tempo;
circostanza, del resto, confermata dallo stesso CTU, il quale ha riconosciuto la seria e concreta compromissione della capacità lavorativa specifica in capo all'attore, in conseguenza dei fatti di causa e ciò, evidentemente, alla luce del pregiudizio alla piena efficienza fisica che lo stesso non è più in grado di garantire e che oggettivamente renderà, per il futuro, oltremodo difficoltoso lo svolgimento dell'attività in questione. Alla luce degli elementi sopra richiamati sussistono, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno in capo al sig. . In ordine ai criteri Parte_1 di liquidazione del danno, il metodo normalmente seguito è quello della liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia.
In applicazione di tale criterio, occorre attualizzare l'intero reddito perduto dal danneggiato in base ad un coefficiente di capitalizzazione. Normalmente, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al r.d.
9.10.1922 n. 1403, che ha approvato le tariffe della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Aderendo a tale metodo, la formula di calcolo del danno a tal fine utilizzata è la seguente: (reddito annuo fiscalmente accertato X coefficiente di età ex R.D. n. 1403/22 X percentuale di invalidità) – scarto tra vita fisica e vita lavorativa, quantificabile in misura pari al 10%. Nella specie, considerato un reddito imponibile di €15.155,00 annui, come documentato per l'anno
2013 (unico elemento che può essere preso in considerazione ai fini che qui interessano), un coefficiente pari al 24,96% corrispondente all'età (44) del danneggiato al momento della presente liquidazione (v. “Tavole dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori deceduti a causa dell'evento lesivo”, pubblicate in G.U. – Serie Generale n. 295 del 19.12.2016) e la percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 43%, la somma dovuta a tale titolo ammonterà a €146.390,00 all'attualità.
Anche su tale importo devono essere, peraltro, calcolati gli interessi da cd. “lucro cessante” secondo i criteri poc'anzi indicati, per un totale di €152.946,75
L'importo in questione deve essere, peraltro, defalcato della percentuale (10%) di concorso dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, per un totale di €137.652,08.
Il totale dovuto per le varie voci di danno in favore del sig. ammonterebbe, in definitiva, Parte_1
a complessivi €477.344,1 €339.694,02+€137.652,08).
Va, peraltro, dato atto che nelle more la ha corrisposto all'attore la Controparte_2 somma complessiva di €440.000,00 (circostanza documentata e comunque pacifica tra le parti), accettata come acconto sul maggiore avere e da rivalutarsi anch'essa all'attualità, per un totale ad oggi di €456.120,00.
Il residuo dovuto in favore dell'attore ammonta, pertanto, a €21.224,1 (€477.344,1-€456.120,00) all'attualità.
A nulla rileva, viceversa, l'intervenuto versamento all' da parte della compagnia assicuratrice, CP_6 della somma di €115.552,00 a titolo di non meglio qualificate “spese sostenute dal Vs istituto per le prestazioni pensionistiche pagate al sig. ”, trattandosi di somme versate per Parte_1 titoli non specificamente allegati e, comunque, diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
In proposito è, del resto, appena il caso di rammentare come il tema – evocato dalla compagnia assicuratrice convenuta - del cd. “danno differenziale” si ponga con esclusivo riguardo all'istituto della surroga ex artt. 1916 c.c., 142 D.Lgs. n. 209/05, 10 e 11 D.P.R. n. 1123/65 dell'Assicuratore sociale.
Regola generale al riguardo è quella stabilita dall'art. 1916, I co., c.c., secondo cui l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La disposizione in commento deve essere, peraltro, coordinata con il menzionato art. 142, I co., del
Codice delle Assicurazioni, ai sensi del quale qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
A tal proposito, deve rammentarsi che l' che agisce in regresso ex artt. 10 e 11 TU CP_7
n.1124/65, vanta un credito corrispondente alle erogazioni di legge, la cui misura trova come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento del danno civilistico che sarebbe in effetti dovuto al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito (Cass. 18.5.81,
n. 3277 e Cass. 18.4.82, n. 233).
Un conto sono, peraltro, le erogazioni effettuate dall' - che abbia riconosciuto la causa di CP_7 lavoro dell'infortunio – in favore del proprio assicurato, suscettibili di interferire con il risarcimento del danno cd. “civilistico”, le rispettive voci essendo in parte coincidenti ed altro conto sono, viceversa, le somme versate al lavoratore dall' per “prestazioni pensionistiche”, il cui titolo CP_6 specifico, lo si ripete, non risulta nella specie in alcun modo allegato e che nulla hanno a che vedere, fino a prova contraria, con l'oggetto del presente giudizio risarcitorio ex artt. 2043 e 2054 c.c..
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, quale proprietario del CP_1 veicolo Volkswagen Golf tg. AM384XZ – circostanza non contestata e comunque evincibile dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti - e responsabile ex art. 2054, III co., c.c. e la quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo Controparte_2 dovranno essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere ad il predetto Parte_1 importo di €21.224,1, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad oggi ancora dovuto.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di NI EZ e
NZ CE, non costituitesi in giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti ed in parti uguali tra loro.” CP_1 Controparte_2
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Omessa e/o contraddittoria valutazione della Sentenza di I° in punto di attribuzione della responsabilità unica ed esclusiva a carico dell'autore dell'evento del sinistro sig. - Omessa e/o carente motivazione della sentenza sul punto di cui Persona_1 sopra (violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.p.c. - riferimento parte motiva pagine n. 5, 6 e 7)”,
l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di ha riconosciuto la contribuzione causale dell'appellante nella misura del 10 % nella causazione del sinistro. Secondo il tale attribuzione di parziale responsabilità non sarebbe supportata da Parte_1 adeguati elementi probatori e risulterebbe del tutto illogica. L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui, in mancanza di prove e di testimoni oculari, il Tribunale ha statuito come il non avesse tenuto una velocità adeguata, attuando così una condotta imprudente. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Omessa e/o contraddittorietà della Sentenza di primo grado sul punto della richiesta valutazione del danno psicologico in dipendenza del sofferto sinistro
(parte motiva della sentenza di primo grado pag. 10), conseguente riduzione dell'ammontare del danno biologico - Omessa pronuncia in Sentenza circa la richiesta del danno riflesso parentale verso il minore - Omessa CTU sul punto”, l'appellante lamenta il mancato Persona_2 accertamento del danno da sofferenza psicologica patito dal . Il Tribunale erroneamente ed Parte_1 immotivatamente avrebbe emesso la decisione finale adeguandosi alle considerazioni contenute nella
CTU la quale, tuttavia, sarebbe stata priva delle competenze in ambito psichiatrico.
L'appellante si duole, inoltre, della mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla richiesta di ristoro del danno biologico riflesso subito dal figlio minore Persona_2 come correlato alla protratta lontananza dal proprio genitore a causa dei lunghi periodi di degenza ospedaliera.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Mancata Liquidazione delle spese documentate, omissione della
Decisione di primo grado, contraddittorietà e illogicità della motivazione (pag. 11 e seguenti
Decisione di primo grado) per violazione dell'art. 1223 c.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza lamentando la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1223 c.c. per quanto concerne il mancato rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dell'attore. Il Tribunale, erroneamente, avrebbe fondato la propria pronuncia unicamente sulle considerazioni della CTU medico legale ed inoltre inesattamente non avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso della spesa attinente alla consulenza di parte svolta in giudizio, nonché delle altre spese mediche sostenute.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Omessa liquidazione della domanda per il danno patrimoniale richiesto, in relazione all'effettiva entità dello stesso. Mancata ammissione della CTU contabile ai fini della valutazione del danno patrimoniale”, l'appellante si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale. Il Tribunale, immotivatamente, avrebbe respinto la richiesta di ammissione di
CTU contabile, in quanto la somma ottenuta di euro 70.000,00 non sarebbe a proprio giudizio satisfattiva. Il calcolo operato dal giudice, infatti, si fonderebbe unicamente sull'imponibile dichiarato nell'anno 2013, anno di avvio dell'attività, ed ai coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie del R.D. 9/10/1922 n. 1403; ed infine la somma sarebbe stata ingiustamente decurtata a causa del non provato concorso di colpa nella causazione del sinistro. Con il quinto motivo, rubricato “5) Immotivata riduzione dei compensi professionali di lite - violazione del D.M. 55/2014 - Omessa pronuncia c/o motivazione in relazione alla nota spese e compensi depositata”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ha ridotto le somme dovute a titolo di spese legali rispetto alla nota spese depositata. Il Tribunale, senza indicarne la motivazione, avrebbe effettuato a detta di parte appellante una liquidazione non coerente con le tariffe di legge.
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
Va premesso alla disamina del primo motivo di appello come innanzi riportato che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431/14; in senso conforme, Cass. n. 7479/20). Sicché, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124).
E così l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass.,
15/09/2020, n. 19115). Questo perché la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'e' ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
Orbene, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, di quanto evincibile dal verbale redatto dai Carabinieri giunti sul luogo del sinistro e da quanto dichiarato dal teste che ha deposto in udienza in qualità di accertatore.
In concreto, risulta allegato in atti e non contraddetto da elementi oggettivi in senso contrario che in data 1.2.2013, alle ore 18,15 circa, la autovettura GE Golf di proprietà di CP_1 condotta nell'occasione da mentre percorreva la via Salaria Nuova direzione Persona_1
Rieti – Roma, che è risultata essere strada a due carreggiate a doppio senso di marcia, in corrispondenza della chilometrica 49,05 andava a scontrarsi con la Fiat LO condotta da Parte_1
; il conducente della Golf poneva così in essere una condotta certamente imprudente, in
[...] violazione dell'art. 143 4° comma del C.d.S.
Le dette circostanze sono desumibili dalle posizioni statiche dei mezzi coinvolti, entrambi posti sulla corsia occupata dalla Fiat LO avente direzione Rieti, come riportato chiaramente nello schizzo planimetrico allegato al rapporto dei Carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente.
Dal rapporto emerge altresì che l'urto si verificava in prossimità della linea di mezzeria dove risulta collocata la Golf in posizione statica e che, a seguito dell'urto, subiva una rotazione di 180° mentre l'auto condotta dal veniva ad arrestarsi, ruotata di 90°, sulla zona destinata a banchina in Parte_1 prossimità del margine della carreggiata (cfr verbale e schizzo planimetrico con la posizione statica dei veicoli coinvolti). Risulta altresì pacifico che la maggior parte dei detriti veniva rinvenuto nella corsia di pertinenza della e che non venivano riscontrati testimoni oculari. Parte_5
Dal verbale risulta altresì che lo scontro fra i veicoli sarebbe stato frontale/laterale sinistro, che il fondo stradale era asciutto, l'illuminazione artificiale inesistente e che la visibilità era buona con andatura della strada curvilinea a visuale libera. Le circostanze fattuali evidenziate e peraltro mai contestate sono state pure confermate in udienza dal teste carabiniere accertatore. Tes_1
Nel verbale risulta altresì l'assenza di tracce di frenata riferibili ai veicoli coinvolti.
Accertata dunque la violazione in capo al conducente della Golf FR TA non può escludersi, d'altro canto, la concorrente responsabilità del che percorreva la predetta via Parte_1 ad una andatura tale da non essere riuscito ad arrestare la marcia o a porre altra manovra di emergenza in tempo utile ad evitare che l'immissione del veicolo antagonista sulla propria corsia di marcia, veicolo che data l'ora in cui è avvenuto l'incidente sicuramente aveva i fari accesi ed era quindi pienamente visibile al guidatore della Fiat LO, non costituisse pericolo.
Tal chè il , pur essendo in posizione antistante all'autovettura condotta dal dopo Parte_1 CP_1 che questi aveva iniziato ad immettersi nella carreggiata destinata all'opposto senso di marcia ed oltrepassando la linea di mezzeria, è stato costretto a porre in essere manovre anomale che lo facevano impattare con la Golf;
ciò, evidentemente, proprio per la scarsa attenzione e per la sua vicinanza al centro della carreggiata, nonché per l'andatura non adeguata in ragione altresì della presenza di una leggera curva e dell'assenza di illuminazione artificiale e in una situazione in cui il sole era già tramontato.
Di ciò vi è evidenza nella presenza di detriti rinvenuti sulla strada, come riportato nel corpo del verbale redatto e come risulta peraltro dai danni ingenti occorsi alle auto come evidenziai dai reperti fotografici.
Quanto alla evidenza che la velocità tenuta dal al momento dell'urto non fosse adeguata Parte_1 alle circostanze di tempo e di luogo deve valorizzarsi il dato, pure appurato dai Carabinieri intervenuti, che non venivano riscontrate tracce di frenata sul manto stradale, e tale rilievo lascia infatti presumere un'andatura della non congrua, soprattutto alla luce del fatto che l'impatto è Pt_5 avvenuto in un orario in cui non vi era illuminazione diurna ed in prossimità di una curva.
Diversamente, questi sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro.
Il rilievo secondo cui non furono rinvenute tracce di frenata avvalora invero l'assunto della velocità non consona tenuta dalla Fiat LO che, infatti, neppure ebbe il tempo di tentare l'arresto o, perlomeno, di spostarsi in tempo utile verso destra visto altresì lo spazio non trascurabile e la larghezza complessiva della carreggiata misurata dai verbalizzanti in 6 metri.
Deve poi evidenziarsi come risulti del tutto verosimile che il non tenesse strettamente la Parte_1 destra visto che la Golf dopo l'urto fronto-laterale si arrestava nei pressi della linea di mezzeria (cfr planimetria agli atti); ed, oltretutto, se è vero che i carabinieri indicavano la presenza dei detriti per la maggior parte presenti nella corsia percorsa dal , non risultano nello schizzo indicati gli Parte_1 esatti punti di rinvenimento degli stessi che, ben potevano trovarsi proprio nei pressi della linea di mezzeria. Ed il movimento rotatorio assunto dalla Golf a seguito dell'urto (cfr schizzo planimetrico) fa presumere come non si sia potuto trattare di uno scontro frontale, bensì di un impatto fronto- laterale, come del resto è stato descritto dagli accertatori e, come tale, non coerente con una manovra repentina quanto piuttosto con quella di una graduale invasione della corsia percorsa dal;
Parte_1 questi, allora, se avesse prestato una maggiore attenzione si sarebbe accorto della direzione assunta dalla Golf ed avrebbe evitato le conseguenze per come si sono manifestate in concreto, quantomeno tentando di effettuare una manovra di emergenza.
Va poi messo in evidenza come sia del tutto pacifico che il tachimetro della Fiat LO dopo l'impatto segnasse una velocità di 105 KM mentre quello della Golf 64 KM.
Con la ulteriore precisazione che “nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale" (Cass. n. 8526/2015).
Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, e comunque neppure si è potuta raggiungere la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta tenuta in concreto dal si ritiene di poter confermare il giudizio di CP_1 prime cure sulla colpa concorrente imputabile ad entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella misura del 90% in capo al e del 10% in capo al . CP_1 Parte_1
Né a diverse conseguenze si perverrebbe se volessimo dare ingresso alla perizia dinamica allegata in questo grado. Ed invero il detto elaborato, reso nel procedimento penale a carico del e che Parte_1 risulta formatosi nel corso del primo giudizio ma successivamente alle preclusioni istruttorie, si fonda sui rilievi foto planimetrici e sulle considerazioni come effettuate dai Carabinieri i quali, tuttavia, sono pacificamente interventi soltanto dopo l'impatto avvenuto tra le due autovetture non avendo quindi potuto accertare direttamente la dinamica del sinistro.
Tra l'altro, nella suddetta perizia depositata in sede penale, in merito allo stato di rinvenimento del tachimetro della Fiat LO, si legge: “se fosse vera la velocità di 105 km/h indicata dalla lancetta il numero dei giri sarebbe rimasto fermo attorno a circa 3.300 giri/min e non avrebbe mai raggiunto i
4.750 giri/min rilevati. All'opposto se fosse stato vero il dato di 4.750 giri/min la velocità sarebbe stata dell'ordine di circa 150 km/h e non ferma a 105/h”. Sicché, anche a voler prescindere dalla considerazione che il perito non dà spiegazione alcuna in base alla quale poter ritenere che l'indicazione del tachimetro della Fiat LO dovesse essere errato e pur ammettendo che la strumentazione presentasse imprecisioni nella rilevazione della velocità di andatura, in ogni caso emerge con chiarezza l'elevata velocità alla quale viaggiava l'autovettura del . Dagli atti di Parte_1 causa ed in particolare dalla perizia redatta in sede penale il limite risultava essere di 90km/h.
In ogni caso è emerso come l'appellante non abbia addotto elementi idonei a superare la Parte_1 presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Il primo motivo di appello si profila pertanto infondato.
Neppure il secondo motivo coglie nel segno.
La consulenza di primo grado ha chiaramente preso in considerazione la documentazione richiamata nel motivo di appello al fine di escludere la sussistenza di postumi di natura psichiatrica.
Così si è espresso il consulente durante la visita peritale: “il Consulente di parte attrice, ha richiesto con insistenza una Consulenza psichiatrica poiché riteneva fosse presente un importante danno psichico quale esito del sinistro stradale per cui è causa;
inoltre, agli atti sono presenti n° 2 consulenze specialistiche , dei primi mesi del 2014, che formulavano diagnosi di “ Distubo post-traumatico da stress cronico di media entità”; come CTU , non ho ritenuto opportuno né utile tale approfondimento perchè: il paziente, contrariamente a quanto affermato nella visita psichiatrica del 04/02/2014, presentava disturbi psichici antecedentemente al sinistro;
infatti al momento del ricovero in PS, in data 1/02/13, all'esame obiettivo riferisce di essere affetto da : “ ….Sdr bipolare in trattamento con
AN e RI..); una consulenza psichiatrica del 5/02/2013, praticata presso il reparto di
Traumatologia dell'Ospedale “ Gemelli” rilevava :”....Paziente lucido, congruo, collaborativo. Dalla raccolta anamnestica ….emerge un probabile episodio depressivo risalente al 2010, nel contesto di un temperamento verosimilmente ciclotimico..”; pertanto, sia per tutto il ricovero ospedaliero fatto al
Gemelli, sia per il ricovero alla Clinica – Nomentana Hospital – viene mantenuta la terapia con
RI e AN. Solo durante il ricovero presso il a partire dal 10/06/2013, si Parte_6 sospendono le benzodiazepine (come terapia fissa giornaliera) riservandone l'uso al bisogno”.
Durante la visita peritale, inoltre, non sono state evidenziate patologie psichiatriche in atto.
Dall'istruttoria, dunque, è emerso che il soffrisse di sindrome depressiva già al momento Parte_1 del sinistro, tanto da essere in cura con psicofarmaci che ha continuato ad assumere fino al mese di giugno 2013. Del tutto condivisibilmente, dunque, il ctu non ha ritenuto utile approfondire l'indagine psichiatrica, in presenza di una patologia bipolare in atto trattata pacificamente con specifica cura farmacologica che si protraeva fino ai mesi successivi per poi essere sospesa in termini di assunzione giornaliera con assunzione solo al bisogno;
oltretutto, dalla consulenza psichiatrica del 5.2.2013 emergeva un probabile episodio depressivo pochi anni prima.
Ed in risposta alle osservazioni del ctp di parte il ctu ha così risposto: “Dunque, era presente una patologia psichiatrica che necessitava di terapia specifica, antecedentemente all'evento infortunistico.
Successivamente tra il 2013 ed il 2014 i disturbi psichiatrici sono, verosimilmente, diminuiti d'intensità, per cui è stato possibile, prima ridurre il dosaggio dei farmaci assunti, poi si è passati alla sospensione degli stessi”.
Sicché il giudicante ha condivisibilmente ritenuto di aderire alla consulenza che anche alla luce del quadro clinico riferito e dopo attenta visita aveva rilevato che non vi fossero problematiche psichiatriche in atto.
E' del tutto inammissibile poi la richiesta di danno biologico riflesso patito dal figlio del Parte_1 in conseguenza dei lunghi periodi di assenza del genitore a causa delle cure da effettuare dopo il sinistro. L'appellante invero non ha mai agito anche in nome del proprio figlio ma soltanto in proprio sicchè nessuna pronuncia poteva essere assunta dal giudice in tal senso a prescindere da qualsiasi indagine che fosse stata intrapresa dal ctu, che tra l'altro e correttamente neppure dava seguito alle richieste in tal senso come avanzate dal ctp di parte. Neppure il terzo motivo di appello coglie nel segno.
Il ctu basandosi sulle considerazioni svolte dal ctu ha escluso dalle spese risarcibili quelle di cui alla fattura n. 567/2014 ritenendo che se il presidio ortopedico fosse stato necessario, tale spesa sarebbe stata avallata dalla ASL. In merito parte appellante nulla rileva in termini di afferenza del detto presidio rispetto al danno riportato, né ha allegato alcun certificato o elemento clinico ed obiettivo da cui poter ritenere che l'acquisto doveva ritenersi necessario o quanto meno utile.
Né vi è evidenza che la fattura relativa alla relazione stesa dal dr. e di cui pure si chiede il Per_3 relativo rimborso afferisca alla consulenza di parte (visto che i consulenti di parte del primo grado risultano essere stati i dottori e mentre il aveva redatto la relazione un anno Per_4 Per_5 Per_3 dopo l'incidente (cfr ctu in atti). Ora, da un lato non si è trattato di spesa della consulenza di parte dall'altro tale spesa non risulta provata. In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. (Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 04).
Parimenti infondata è la doglianza compendiata nel quarto motivo di appello.
Il Giudice ha riconosciuto la perdita patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica del applicando il criterio della attualizzazione del reddito perduto dal danneggiato in base ad Parte_1 un coefficiente di capitalizzazione ed adottando quello per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui alla tabella allegata al r.d. 1403/1922.
Ebbene, a fronte di tale specifico criterio di quantificazione, l'appellante si è limitato ad affermare la incongruità del risarcimento, ipotizzando genericamente la necessità di adottare un criterio alternativo rispetto a quello utilizzato dal giudice ma del quale, tuttavia, non si è esposta la ragione della relativa preferenzialità rispetto a quest'ultimo, oltretutto in assenza di qualsiasi elemento da cui poter desumere l'erroneità del calcolo effettuato dal giudicante e soprattutto il rilievo che l'attività del
( vendita in proprio di carni) sarebbe nel tempo aumentata. Parte_1
Infine, pure il quinto motivo deve essere respinto.
Il giudice ha correttamente liquidato le spese facendo riferimento al quantum liquidato per determinare il valore della controversia (scaglione fino al 26.000) ed applicando i parametri medi.
In verità non può ritenersi corretto determinare il detto valore sulla base di quanto richiesto dovendosi viceversa fare riferimento al valore del decisum che nei fatti è stato pari ad € 21.224 atteso che, prima del giudizio, provvedeva al pagamento della somma di € 440.000 la quale, rivalutata, è ascesa CP_2 ad € 456.120; somma questa che il giudice ha correttamente detratto dal danno complessivo.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Nei confronti di le spese debbono essere compensate attesa l'assenza di conclusioni CP_1 da questi rassegnate, mentre le stesse vanno dichiarate irripetibili per NZ CE evocata in giudizio per mera litis denuntiatio e nei cui confronti, quanto al capo specifico che l'ha riguardata, nessun'impugnazione risulta essere stata esperita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione indeterminabile) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 412/2019 del Tribunale Ordinario di Rieti, pubblicata in data 5/06/2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 CP_2 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1 nulla in merito alle spese per CE NZ.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 27/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PETILLO ANTONIO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ANGELETTI RIZIERO
IC ZA
Avv. ANGELETTI RIZIERO
PEZZA TANIA
Avv.
Controparte_2
Avv. CAIAFFA FABIO Presente
***
Alle 10:58 nessuno compare per e CE NZ. CP_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante insiste anche nelle proprie richieste istruttorie con rigetto delle eccezioni preliminari avversarie.
L'appellato evidenzia che la corte ha già deciso sulle istanze istruttorie.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del giorno 1 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Petillo Antonio (C.F. ), come da procura in atti ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio alla Circonvallazione Clodia n. 36;
- APPELLANTE–
E
ZA IC (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Riziero Angeletti, (C.F. ) del foro di Rieti, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Via dei Gerani, n. 8, 02100, Rieti;
-APPELLATA-
E
C.F. – P.I. ) con sede legale in Milano, Piazza Tre CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri n.3, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_3
rappresentata e difesa giusta delega in atti, dall'Avv. Caiaffa Fabio (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nizza n. 53; C.F._5
E
(C.F. ) nella qualità di proprietario del veicolo di CP_1 C.F._6
Volkswagen Golf tg. AM384XZ e IC ZA (C.F. ambedue C.F._3 elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Gerani, 8, presso e nello studio dello Avv. Angeletti Riziero che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
APPELLATA
E
PEZZA TANIA
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 5/06/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale NZ CE, NI EZ – queste ultime, quali eredi di CP_1 Per_1
– e la per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi in data
01.02.2013 alle ore 18,15 allorché, mentre si trovava a percorrere la via Salaria Nuova in corrispondenza del km. 49,05 in località Poggio Nativo, con direzione Roma, a bordo della propria autovettura Fiat LO tg. BZ265HT, era stato urtato frontalmente dall'autovettura Volkswagen Golf tg. AM384XZ, assicurata con la (oggi – Polizza n. 662911465 con Controparte_4 CP_2 scadenza al 29.12.2013, di proprietà di ma condotta al momento del sinistro da CP_1
riportando lesioni gravissime;
sinistro, verificatosi per responsabilità del Persona_1 conducente della Volkswagen Golf, essendo emerso dai rilievi effettuati dai Militari della Compagnia
CC Lazio – Stazione di Poggio Mirteto che l'urto tra i due veicoli era avvenuto nella corsia di marcia impegnata, al momento del sinistro, da esso attore, che era stata completamente invasa dal conducente dell'altra autovettura il quale era, così, entrato in collisione frontale con la propria autovettura. NZ CE e NI EZ, pur ritualmente evocate in giudizio, CP_1 non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarati contumaci all'udienza dell'01.12.2015. Si costituiva la che contestava la dinamica del sinistro, dava atto di avere comunque Controparte_2 offerto in via stragiudiziale e transattiva all'attore la somma di €181.736,88 e concludeva in via principale per il rigetto della domanda ed in subordine per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro, con conseguente limitazione del risarcimento…”.
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “- respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di NI EZ e NZ CE;
- accerta e dichiara la responsabilità
[...] concorrente dei conducenti nel sinistro per cui è causa, rispettivamente in ragione del 90% a carico del sig. e del 10% a carico dell'attore ; - accerta e dichiara Persona_1 Parte_1 che il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante in favore dell'attore, per i titoli di cui in motivazione, ammonta ad originari €477.344,1 all'attualità; - per l'effetto, dato atto che nelle more la ha corrisposto al sig. la somma di Controparte_2 Parte_1
€440.000,00, da rivalutarsi all'attualità ad €456.120,00, condanna quale CP_1 proprietario del veicolo Volkswagen Golf tg. AM384XZ e responsabile ex art. 2054, III co., c.c. e la quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo, Controparte_2 in solido tra loro, a corrispondere ad il predetto importo di €21.224,1, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad oggi ancora dovuto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna e la in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di CP_1 Controparte_2 lite, che liquida in complessivi €6.583,32, di cui €4.835,00 a titolo di compensi professionali ed
€1.748,32 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge;
- non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di NI
EZ e NZ CE, non costituitesi in giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2 in parti uguali tra loro”.
Avverso tale ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, adita e competente, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione rigettata, in accoglimento del presente appello ed a parziale, riforma dell'impugnata
Sentenza emessa del Tribunale Civile di Rieti n. 412/2019 pubblicata il 05.06.2019 - R.G. 2019/2014, nei confronti degli odierni appellati ed in favore dell'appellante sig. e così di Parte_1 seguito statuire e decidere: A) In riforma dell'impugnata Sentenza di primo grado dichiarare che il sinistro verificatosi in data 01.02.2013 di cui sopra è stato provocato in via esclusiva ed unica dal conducente dell'autovettura Volkswagen Golf, tg. AM384XZ, poi de cuius sig. Persona_1 con esclusione di alcuna responsabilità concorsuale da parte dell'odierno appellante, con condanna degli eredi di quest'ultimo in solido con la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 ristoro integrale del danno subito dall'appellante senza alcuna riduzione risarcitoria e nella misura di cui alle conclusioni precisate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
B) Dichiarare e statuire, in riforma della sentenza di primo grado, riconoscere, accertare e liquidare, con ammissione ex art. 350 c.p.c. di CTU medico-psicologico, in riforma della Sentenza di primo grado;
il danno psicologico subito dall'attore anche in relazione al di lui figlio minore, con conseguente condanna,
a tale titolo degli importi risarcitori conseguenti a carico dei convenuti appellati;
C) Dichiarare ed accertare, in riforma della decisione di I grado dovute le spese mediche e di CTP, così come esattamente precisate e quantificate negli atti causa e nelle conclusioni di I grado con condanna dei convenuti a tale titolo;
D) Dichiarare ed accertare in riforma della Decisione di primo grado, sul punto e con ammissione di CTU contabile sul punto ex art. 350 c.p.c. dovuto l'ulteriore danno patrimoniale, nella misura indicata in atto di citazione di primo grado od in quella che risulterà in esito a CTU contabile, con condanna dei convenuti - appellati al ristoro del danno conseguente;
E)
Dichiarare ed accertare, in riforma della Decisione di primo grado sul punto, dovuti gli importi per compensi di causa del giudizio di I° e di cui alla nota spese e compensi allegata alla comparsa conclusionale del primo giudizio, con condanna degli appellati-convenuti a tale titolo, al rimborso della somma ivi indicata per Euro 33.008,50 con deduzione della somma parziale corrisposta. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede all'adita Corte di Appello ammettersi ai sensi dell'art. 350 c.p.c. rinnovazione - integrazione della CTU medico legale sulla persona del sig. per l'accertamento dell'ulteriore danno Parte_1 psicologico diretto e riflesso del di lui figlio in dipendenza dell'occorso sinistro stradale. Sempre in via istruttoria si chiede all'adita Corte di Appello, ammettersi ex art. 350 c.p.c. CTU contabile ai fini dell'esatta quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. nel sinistro Parte_1 de quo”.
Si è costituita in giudizio NZ CE che ha così concluso: “(i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora NZ CE;
(ii) dichiarare manifestamente inammissibile l'appello proposto da nei confronti di NZ CE e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rieti, del 15maggio 2019, pubblicata in data 5 giugno 2019, n. 412; (iii) con vittoria di spese di lite, diritti e onorari.”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “chiede che l'Eccellentissima CP_2
Corte di Appello Voglia confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Rieti n. 412/2019. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre IVA e CPA come per legge. Con salvezza d'ogni diritto e riserva, anche di depositare il fascicolo di parte del primo grado del giudizio”.
In data 6/05/2021, con autonomo atto, si sono costituiti in giudizio e CE CP_1
NZ che hanno così concluso “La domanda d'appello così circoscritta quanto al “devolutum” deve dichiararsi inammissibile nei confronti di essa CE NZ stante la mancata impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alla radicale declaratoria di infondatezza della domanda introduttiva per carenza di prova sulla legittimazione passiva della stessa NZ.”
All'udienza del 26/05/2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di EZ NI. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da . Parte_1
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore nei confronti di NZ CE e NI EZ, nelle asserite vesti di eredi di – Persona_1 cui parte attrice risulta, peraltro, avere contraddittoriamente in un primo momento rinunziato (v. udienza del 06.05.2015), salvo poi riproporla all'esito dell'integrazione del contraddittorio - deve essere respinta, in difetto di prova della sussistenza della qualità di eredi in capo alle citate convenute. Occorre, al riguardo, rammentare che secondo la Corte di Cassazione "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" (Cass. n. 10525 del 30/04/2010). Deve, altresì, rammentarsi che per giurisprudenza costante, la mancanza di tale prova è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (v., fra le altre, Cass. civ. n. 10955/16; n. 15352/2010). Quanto alle modalità di assolvimento dell'onere probatorio con specifico riferimento all'elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla titolarità del rapporto parentale, si opina nel senso che la prova non possa essere fornita per testi, trattandosi di circostanza da comprovare mediante gli atti dello stato civile e comunque documentalmente (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 7276/06) e che neppure alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, possa attribuirsi valore probatorio nel processo civile, la stessa non costituendo, di per sé, prova idonea in tal senso, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi
(Cass. civ., SS.UU, 29.5.2014 n.12065). Tornando alla presente fattispecie, alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, ancorché sia stata provata la ricorrenza del rapporto parentale attraverso la produzione della certificazione relativa allo stato di famiglia al momento del decesso del sig. la pacifica contumacia delle sigg.re NI EZ e NZ CE Persona_1 ed il difetto di prova alcuna in ordine all'accettazione, da parte delle suddette convenute, dell'eredità della persona deceduta, inducono a ritenere sfornito di prova l'ulteriore elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla sussistenza della qualità di eredi delle convenute. A tal proposito, la giurisprudenza è, infatti, dell'avviso che la produzione della certificazione relativa allo stato di famiglia, se prova l'esistenza della relazione di parentela e, quindi, la sua implicazione e cioè la qualità di soggetti che devono senza dubbio ritenersi chiamati all'eredità, non vale tuttavia di per sé
a provare la qualità di erede, posto che nel nostro ordinamento essa comporta l'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato (v., da ultimo, Cass. civ. n. 16814/18). Ne segue che essendo stato nella specie prodotto il solo stato di famiglia al momento del decesso del sig. Per_1
la domanda avanzata nei confronti delle suddette convenute, quali asserite eredi del
[...] medesimo dovrà essere respinta per difetto di prova della sussistenza, in capo alle stesse, di tale qualità. Venendo alle domande proposte nei confronti di e della CP_1 Controparte_2
in merito alla dinamica del sinistro, dal rapporto dei Carabinieri della Compagnia CC Lazio
[...]
– Stazione di Poggio Mirteto versato in atti (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice) e dalla deposizione dell'appuntato dei Carabinieri intervenuto nell'immediatezza dei fatti sul luogo del Testimone_1 sinistro, si evince: che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in premessa l'attore, mentre si trovava a percorrere la via Salaria Nuova in corrispondenza del km. 49,05 in località Poggio Nativo, con direzione Rieti, a bordo della propria autovettura Fiat LO tg. BZ265HT, è stato urtato frontalmente dall'autovettura Volkswagen Golf tg. AM384XZ, di proprietà di e CP_1 condotta al momento del sinistro dal sig. che procedeva in direzione opposta;
Persona_1 che l'urto tra i due veicoli è avvenuto nella corsia di marcia impegnata, al momento del sinistro, dal conducente della Fiat Sub LO – circostanza desunta, in base ai rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti, dalla presenza in tale corsia della maggior quantità di detriti e della scia degli stessi lasciata dal veicolo di proprietà dell'attore e, soprattutto, dal fatto che all'esito dell'impatto entrambi i mezzi siano stati rinvenuti in posizione statica all'interno della corsia in questione -, il che induce ragionevolmente a ritenere che detta corsia di marcia sia stata completamente invasa dall'autovettura condotta dal e che tale condotta di guida abbia determinato l'impatto tra i CP_1 mezzi. Ciò posto, alla luce della sopra richiamata ricostruzione, ad avviso di questo Giudice la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa va ascritta in via largamente prevalente, anche se non esclusiva, alla condotta negligente del conducente della Volkswagen Golf il quale, nell'impegnare la corsia di marcia occupata dall'attore, ha violato le più elementari regole di prudenza e diligenza cui sono tenuti gli automobilisti e nello specifico l'art. 140, I co., del Codice della Strada, ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e l'art. 141 dello stesso Codice, disposizione secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4”.; regole di comportamento, nella specie, tutte disattese dal sig. alla Persona_1 luce delle considerazioni che precedono. Risulta, del pari, nella specie violato l'art. 143 C.d.S., che impone ai conducenti dei veicoli di viaggiare sulla propria carreggiata, vietando la circolazione contromano, ipotesi alla quale sono in ogni caso collegate le sanzioni amministrative del pagamento di una somma sino ad €1.172,00 e della sospensione della patente. Per parte sua il consulente, valorizzando i postumi riscontrati sul paziente e le risultanze della documentazione medica in atti, ha accertato la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore, in assenza di spiegazioni causali alternative. Del resto, né gli eredi del sig. deceduto nelle more, né il Persona_1 proprietario del veicolo sig. hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, onde fornire CP_1 una differente ricostruzione dei fatti. Può, in definitiva, ritenersi che la condotta tenuta dal convenuto abbia spiegato un'efficienza causale senz'altro preponderante nella produzione del sinistro. Il predetto contributo non può, peraltro, ritenersi assorbente: infatti, anche il conducente pregiudicato dalla condotta imprudente e/o negligente degli altri utenti della strada non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 141 del Codice della Strada. Tale diligenza non può essere, ovviamente, richiesta nel massimo grado, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza (in tal senso si veda, per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 15928 del 13.7.2006). Nella fattispecie, in assenza di testimoni oculari del sinistro ed in difetto di prova contraria, non può ritenersi del tutto superata la presunzione, di cui all'art. 2054, II co., c.c., dovendo ragionevolmente presumersi che il conducente della Fiat LO non viaggiasse a velocità adeguata e tale da consentire a sé, o a terzi, eventuali manovre correttive in presenza di pericoli, in quanto diversamente opinando sarebbe verosimilmente riuscito quanto meno ad attenuare, se non ad evitare completamente, gli effetti dell'impatto, avvedendosi per tempo della manovra improvvida del Ciascuno dei CP_1 conducenti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta a conducente della Persona_1
Volkswagen Golf, nella misura del 90% e ad nella misura del 10%. In ordine al Controparte_5 quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti, confortata dalle risultanze della CTU medico-legale espletata sul sig. , Pt_2 si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al
Tribunale di Milano aggiornate al 2018, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità. Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza del sinistro di cui si è detto,
l'attore ebbe a subire un trauma a sua volta all'origine di lesioni perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui è scaturita un'inabilità temporanea di complessivi 250 giorni, di cui 140 di inabilità temporanea assoluta e 110 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi permanenti riscontrati in misura pari al 43%. Pertanto, in favore di dovrebbero Parte_3 liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica all'attualità: 1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, €291.038,00; 2) quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea,
€19.110,00 (di cui €13.720,00 per 140 giorni di invalidità temporanea assoluta ed €5.390,00 per 110 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. Deve, peraltro, tenersi conto della richiesta, pure avanzata dalla difesa dell'attrice, di liquidazione del danno morale in aggiunta a quella del danno biologico. Sul tema, per giurisprudenza costante (v., per tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 5243/14), una volta esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva. Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, sempre ad avviso della giurisprudenza, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva. Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione. Tornando al caso che ci occupa e tenuto conto del fatto che dal sinistro in questione sono residuati postumi permanenti superiori al 40%, alla luce della gravità delle conseguenze del sinistro sulla persona dell'attore (descritte dal CTU in “Esiti di frattura composta della massa laterale dx dell'epistrofeo, consistenti in riduzione della fisiologica lordosi, contrazione della muscolatura paravertebrale e modesta limitazione dei movimenti del tratto cervicale della colonna. Esiti di trauma toracico chiuso con infrazione dell'arco anteriore della VIII° e IX° costa dx. Esiti algodisfunzionali di frattura scomposta dell'acetabolo di sx e della branca ileo-pubica dx che si estende fino alla parete anteriore dell'acetabolo e della branca ischio-pubica di dx trattata con intervento di riduzione e di osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura scomposta e pluriframmentaria, sottotrocanterica, femore dx trattata con intervento di riduzione e di osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura rotula dx trattata con osteosintesi. Esiti algodisfunzionali di frattura calcagno dx trattata con intervento di riduzione e osteosintesi con attuale rimozione dei mezzi di sintesi”.), la somma dovuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ulteriormente personalizzabile – nel rispetto dei limiti (25%) stabiliti dalle tabelle sopra citate - sino ad un totale di €340.000,00, in tale importo dovendo ritenersi, per l'appunto, ricompreso il danno cd. “morale” del quale parte attrice ha domandato il risarcimento, anche in applicazione del principio generale di onnicomprensività del risarcimento del danno, sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU.,
n. 26972/08), secondo cui il danno patrimoniale costituisce, per l'appunto, una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale non sono ammissibili ulteriori sotto distinzioni, se non con valore meramente descrittivo. Il totale dovuto a titolo di danno “biologico” ammonterebbe, in definitiva, ad €359.110,00 all'attualità (€340.000,00+€19.110,00). Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato) di
€375.194,34. Non sussistono, viceversa, i presupposti per il riconoscimento della ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta da parte attrice, laddove ha insistito per l'espletamento della richiesta CTU psichiatrica, avendo il CTU motivatamente escluso, all'esito di attenta visita del
, la presenza nel paziente di “elementi indicativi di disturbo di tipo psichiatrico in atto” ed Parte_1 evidenziato, altresì, che le problematiche psichiatriche richiamate dal consulente di parte attrice erano in realtà preesistenti al 01.02.2013 (nella consulenza psichiatrica effettuata il 05.02.2013 durante il ricovero si legge, tra l'altro, che “…emerge un probabile episodio depressivo risalente al
2010, nel contesto di un temperamento verosimilmente ciclotimico…”). Quanto al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, deve essere riconosciuta la congruità di quelle documentate ed asseverate dal CTU per complessivi €1.336,68. Va, peraltro, riconosciuto l'ulteriore importo di €750,00, a titolo di danno materiale relativo alla rottamazione del mezzo di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro: la Compagnia aveva, infatti, liquidato a tale titolo la sola somma di €750,00, ritenendo configurabile un concordo di colpa del pari al 50%, di tal Parte_1 ché il totale complessivamente dovuto è in realtà pari a €1.500,00. Il totale di €2.086,68 dovrà essere, peraltro, rivalutato all'attualità e sui singoli scaglioni annualmente rivalutati andranno computati, del pari, gli interessi da lucro cessante, trattandosi di voce di danno, come tale debito di valore, per un totale ad oggi di €2.243,38. Non può, viceversa, riconoscersi il risarcimento del danno sub specie di spese sostenute in relazione alla fattura n. 567/2014, avendo il CTU riscontrato che “…non è stata esibita alcuna autorizzazione Asl al presidio ortopedico” e non essendovi, quindi, prova certa del nesso causale tra i fatti di causa e il relativo esborso. Del pari, non può riconoscersi alcunché in relazione alla spesa sostenuta per la relazione medico-legare di parte, la stessa costituendo esborso non necessario ai fini del giudizio - essendo stata espletata apposita CTU - e, come tale, non ricollegabile al sinistro quale “conseguenza immediata e diretta” dello stesso ex art. 1223 c.c.. Non possono, infine, riconoscersi le spese sostenute per l'acquisto di farmaci, in assenza della relative prescrizioni mediche, né quelle per i trasporti effettuati, atteso che le allegate ricevute non sono direttamente riconducibili alla persona dell'attore (v. a pag. 13 della CTU). Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale all'attualità ammonterebbe, in definitiva, ad €377.437,72
(€375.194,34+€2.243,38). In conclusione, al netto del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore (10%), il credito complessivo da questo vantato sarebbe pari ad €339.694,02 in valuta attuale. La domanda di risarcimento del danno da perdita della cd. “capacità lavorativa specifica”
è, del pari, parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini e nei limiti di cui appresso. Sul tema, costituisce opinione condivisa in giurisprudenza quella per cui ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ. n. 16213/13). Nella specie, parte attrice ha dato prova della pregressa titolarità di un'attività di commercio carni con proprio box all'interno del mercato di
Cinecittà Est in Roma ed ha allegato, altresì, di avere dovuto cedere – in conseguenza dell'impossibilità di svolgere in modo autonomo la propria attività – la quota del 40% dell'attività attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione con il sig. Parte_4
Orbene, le lesioni subite dall'attore agli arti inferiori, come descritte dal CTU nella propria relazione peritale, appaiono – per tipologia, gravità ed entità – tali da incidere senz'altro sulla concreta capacità del di attendere ad attività lavorative, quale è quella di commercio di carni sopra Parte_1 indicata, che richiedono la permanenza in piedi per lunghi periodi di tempo;
circostanza, del resto, confermata dallo stesso CTU, il quale ha riconosciuto la seria e concreta compromissione della capacità lavorativa specifica in capo all'attore, in conseguenza dei fatti di causa e ciò, evidentemente, alla luce del pregiudizio alla piena efficienza fisica che lo stesso non è più in grado di garantire e che oggettivamente renderà, per il futuro, oltremodo difficoltoso lo svolgimento dell'attività in questione. Alla luce degli elementi sopra richiamati sussistono, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno in capo al sig. . In ordine ai criteri Parte_1 di liquidazione del danno, il metodo normalmente seguito è quello della liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia.
In applicazione di tale criterio, occorre attualizzare l'intero reddito perduto dal danneggiato in base ad un coefficiente di capitalizzazione. Normalmente, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al r.d.
9.10.1922 n. 1403, che ha approvato le tariffe della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Aderendo a tale metodo, la formula di calcolo del danno a tal fine utilizzata è la seguente: (reddito annuo fiscalmente accertato X coefficiente di età ex R.D. n. 1403/22 X percentuale di invalidità) – scarto tra vita fisica e vita lavorativa, quantificabile in misura pari al 10%. Nella specie, considerato un reddito imponibile di €15.155,00 annui, come documentato per l'anno
2013 (unico elemento che può essere preso in considerazione ai fini che qui interessano), un coefficiente pari al 24,96% corrispondente all'età (44) del danneggiato al momento della presente liquidazione (v. “Tavole dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori deceduti a causa dell'evento lesivo”, pubblicate in G.U. – Serie Generale n. 295 del 19.12.2016) e la percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 43%, la somma dovuta a tale titolo ammonterà a €146.390,00 all'attualità.
Anche su tale importo devono essere, peraltro, calcolati gli interessi da cd. “lucro cessante” secondo i criteri poc'anzi indicati, per un totale di €152.946,75
L'importo in questione deve essere, peraltro, defalcato della percentuale (10%) di concorso dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, per un totale di €137.652,08.
Il totale dovuto per le varie voci di danno in favore del sig. ammonterebbe, in definitiva, Parte_1
a complessivi €477.344,1 €339.694,02+€137.652,08).
Va, peraltro, dato atto che nelle more la ha corrisposto all'attore la Controparte_2 somma complessiva di €440.000,00 (circostanza documentata e comunque pacifica tra le parti), accettata come acconto sul maggiore avere e da rivalutarsi anch'essa all'attualità, per un totale ad oggi di €456.120,00.
Il residuo dovuto in favore dell'attore ammonta, pertanto, a €21.224,1 (€477.344,1-€456.120,00) all'attualità.
A nulla rileva, viceversa, l'intervenuto versamento all' da parte della compagnia assicuratrice, CP_6 della somma di €115.552,00 a titolo di non meglio qualificate “spese sostenute dal Vs istituto per le prestazioni pensionistiche pagate al sig. ”, trattandosi di somme versate per Parte_1 titoli non specificamente allegati e, comunque, diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
In proposito è, del resto, appena il caso di rammentare come il tema – evocato dalla compagnia assicuratrice convenuta - del cd. “danno differenziale” si ponga con esclusivo riguardo all'istituto della surroga ex artt. 1916 c.c., 142 D.Lgs. n. 209/05, 10 e 11 D.P.R. n. 1123/65 dell'Assicuratore sociale.
Regola generale al riguardo è quella stabilita dall'art. 1916, I co., c.c., secondo cui l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La disposizione in commento deve essere, peraltro, coordinata con il menzionato art. 142, I co., del
Codice delle Assicurazioni, ai sensi del quale qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
A tal proposito, deve rammentarsi che l' che agisce in regresso ex artt. 10 e 11 TU CP_7
n.1124/65, vanta un credito corrispondente alle erogazioni di legge, la cui misura trova come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento del danno civilistico che sarebbe in effetti dovuto al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito (Cass. 18.5.81,
n. 3277 e Cass. 18.4.82, n. 233).
Un conto sono, peraltro, le erogazioni effettuate dall' - che abbia riconosciuto la causa di CP_7 lavoro dell'infortunio – in favore del proprio assicurato, suscettibili di interferire con il risarcimento del danno cd. “civilistico”, le rispettive voci essendo in parte coincidenti ed altro conto sono, viceversa, le somme versate al lavoratore dall' per “prestazioni pensionistiche”, il cui titolo CP_6 specifico, lo si ripete, non risulta nella specie in alcun modo allegato e che nulla hanno a che vedere, fino a prova contraria, con l'oggetto del presente giudizio risarcitorio ex artt. 2043 e 2054 c.c..
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, quale proprietario del CP_1 veicolo Volkswagen Golf tg. AM384XZ – circostanza non contestata e comunque evincibile dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti - e responsabile ex art. 2054, III co., c.c. e la quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo Controparte_2 dovranno essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere ad il predetto Parte_1 importo di €21.224,1, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad oggi ancora dovuto.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di NI EZ e
NZ CE, non costituitesi in giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti ed in parti uguali tra loro.” CP_1 Controparte_2
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Omessa e/o contraddittoria valutazione della Sentenza di I° in punto di attribuzione della responsabilità unica ed esclusiva a carico dell'autore dell'evento del sinistro sig. - Omessa e/o carente motivazione della sentenza sul punto di cui Persona_1 sopra (violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.p.c. - riferimento parte motiva pagine n. 5, 6 e 7)”,
l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di ha riconosciuto la contribuzione causale dell'appellante nella misura del 10 % nella causazione del sinistro. Secondo il tale attribuzione di parziale responsabilità non sarebbe supportata da Parte_1 adeguati elementi probatori e risulterebbe del tutto illogica. L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui, in mancanza di prove e di testimoni oculari, il Tribunale ha statuito come il non avesse tenuto una velocità adeguata, attuando così una condotta imprudente. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Omessa e/o contraddittorietà della Sentenza di primo grado sul punto della richiesta valutazione del danno psicologico in dipendenza del sofferto sinistro
(parte motiva della sentenza di primo grado pag. 10), conseguente riduzione dell'ammontare del danno biologico - Omessa pronuncia in Sentenza circa la richiesta del danno riflesso parentale verso il minore - Omessa CTU sul punto”, l'appellante lamenta il mancato Persona_2 accertamento del danno da sofferenza psicologica patito dal . Il Tribunale erroneamente ed Parte_1 immotivatamente avrebbe emesso la decisione finale adeguandosi alle considerazioni contenute nella
CTU la quale, tuttavia, sarebbe stata priva delle competenze in ambito psichiatrico.
L'appellante si duole, inoltre, della mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alla richiesta di ristoro del danno biologico riflesso subito dal figlio minore Persona_2 come correlato alla protratta lontananza dal proprio genitore a causa dei lunghi periodi di degenza ospedaliera.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Mancata Liquidazione delle spese documentate, omissione della
Decisione di primo grado, contraddittorietà e illogicità della motivazione (pag. 11 e seguenti
Decisione di primo grado) per violazione dell'art. 1223 c.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza lamentando la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1223 c.c. per quanto concerne il mancato rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dell'attore. Il Tribunale, erroneamente, avrebbe fondato la propria pronuncia unicamente sulle considerazioni della CTU medico legale ed inoltre inesattamente non avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso della spesa attinente alla consulenza di parte svolta in giudizio, nonché delle altre spese mediche sostenute.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Omessa liquidazione della domanda per il danno patrimoniale richiesto, in relazione all'effettiva entità dello stesso. Mancata ammissione della CTU contabile ai fini della valutazione del danno patrimoniale”, l'appellante si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale. Il Tribunale, immotivatamente, avrebbe respinto la richiesta di ammissione di
CTU contabile, in quanto la somma ottenuta di euro 70.000,00 non sarebbe a proprio giudizio satisfattiva. Il calcolo operato dal giudice, infatti, si fonderebbe unicamente sull'imponibile dichiarato nell'anno 2013, anno di avvio dell'attività, ed ai coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie del R.D. 9/10/1922 n. 1403; ed infine la somma sarebbe stata ingiustamente decurtata a causa del non provato concorso di colpa nella causazione del sinistro. Con il quinto motivo, rubricato “5) Immotivata riduzione dei compensi professionali di lite - violazione del D.M. 55/2014 - Omessa pronuncia c/o motivazione in relazione alla nota spese e compensi depositata”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ha ridotto le somme dovute a titolo di spese legali rispetto alla nota spese depositata. Il Tribunale, senza indicarne la motivazione, avrebbe effettuato a detta di parte appellante una liquidazione non coerente con le tariffe di legge.
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
Va premesso alla disamina del primo motivo di appello come innanzi riportato che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431/14; in senso conforme, Cass. n. 7479/20). Sicché, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124).
E così l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass.,
15/09/2020, n. 19115). Questo perché la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'e' ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
Orbene, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, di quanto evincibile dal verbale redatto dai Carabinieri giunti sul luogo del sinistro e da quanto dichiarato dal teste che ha deposto in udienza in qualità di accertatore.
In concreto, risulta allegato in atti e non contraddetto da elementi oggettivi in senso contrario che in data 1.2.2013, alle ore 18,15 circa, la autovettura GE Golf di proprietà di CP_1 condotta nell'occasione da mentre percorreva la via Salaria Nuova direzione Persona_1
Rieti – Roma, che è risultata essere strada a due carreggiate a doppio senso di marcia, in corrispondenza della chilometrica 49,05 andava a scontrarsi con la Fiat LO condotta da Parte_1
; il conducente della Golf poneva così in essere una condotta certamente imprudente, in
[...] violazione dell'art. 143 4° comma del C.d.S.
Le dette circostanze sono desumibili dalle posizioni statiche dei mezzi coinvolti, entrambi posti sulla corsia occupata dalla Fiat LO avente direzione Rieti, come riportato chiaramente nello schizzo planimetrico allegato al rapporto dei Carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente.
Dal rapporto emerge altresì che l'urto si verificava in prossimità della linea di mezzeria dove risulta collocata la Golf in posizione statica e che, a seguito dell'urto, subiva una rotazione di 180° mentre l'auto condotta dal veniva ad arrestarsi, ruotata di 90°, sulla zona destinata a banchina in Parte_1 prossimità del margine della carreggiata (cfr verbale e schizzo planimetrico con la posizione statica dei veicoli coinvolti). Risulta altresì pacifico che la maggior parte dei detriti veniva rinvenuto nella corsia di pertinenza della e che non venivano riscontrati testimoni oculari. Parte_5
Dal verbale risulta altresì che lo scontro fra i veicoli sarebbe stato frontale/laterale sinistro, che il fondo stradale era asciutto, l'illuminazione artificiale inesistente e che la visibilità era buona con andatura della strada curvilinea a visuale libera. Le circostanze fattuali evidenziate e peraltro mai contestate sono state pure confermate in udienza dal teste carabiniere accertatore. Tes_1
Nel verbale risulta altresì l'assenza di tracce di frenata riferibili ai veicoli coinvolti.
Accertata dunque la violazione in capo al conducente della Golf FR TA non può escludersi, d'altro canto, la concorrente responsabilità del che percorreva la predetta via Parte_1 ad una andatura tale da non essere riuscito ad arrestare la marcia o a porre altra manovra di emergenza in tempo utile ad evitare che l'immissione del veicolo antagonista sulla propria corsia di marcia, veicolo che data l'ora in cui è avvenuto l'incidente sicuramente aveva i fari accesi ed era quindi pienamente visibile al guidatore della Fiat LO, non costituisse pericolo.
Tal chè il , pur essendo in posizione antistante all'autovettura condotta dal dopo Parte_1 CP_1 che questi aveva iniziato ad immettersi nella carreggiata destinata all'opposto senso di marcia ed oltrepassando la linea di mezzeria, è stato costretto a porre in essere manovre anomale che lo facevano impattare con la Golf;
ciò, evidentemente, proprio per la scarsa attenzione e per la sua vicinanza al centro della carreggiata, nonché per l'andatura non adeguata in ragione altresì della presenza di una leggera curva e dell'assenza di illuminazione artificiale e in una situazione in cui il sole era già tramontato.
Di ciò vi è evidenza nella presenza di detriti rinvenuti sulla strada, come riportato nel corpo del verbale redatto e come risulta peraltro dai danni ingenti occorsi alle auto come evidenziai dai reperti fotografici.
Quanto alla evidenza che la velocità tenuta dal al momento dell'urto non fosse adeguata Parte_1 alle circostanze di tempo e di luogo deve valorizzarsi il dato, pure appurato dai Carabinieri intervenuti, che non venivano riscontrate tracce di frenata sul manto stradale, e tale rilievo lascia infatti presumere un'andatura della non congrua, soprattutto alla luce del fatto che l'impatto è Pt_5 avvenuto in un orario in cui non vi era illuminazione diurna ed in prossimità di una curva.
Diversamente, questi sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro.
Il rilievo secondo cui non furono rinvenute tracce di frenata avvalora invero l'assunto della velocità non consona tenuta dalla Fiat LO che, infatti, neppure ebbe il tempo di tentare l'arresto o, perlomeno, di spostarsi in tempo utile verso destra visto altresì lo spazio non trascurabile e la larghezza complessiva della carreggiata misurata dai verbalizzanti in 6 metri.
Deve poi evidenziarsi come risulti del tutto verosimile che il non tenesse strettamente la Parte_1 destra visto che la Golf dopo l'urto fronto-laterale si arrestava nei pressi della linea di mezzeria (cfr planimetria agli atti); ed, oltretutto, se è vero che i carabinieri indicavano la presenza dei detriti per la maggior parte presenti nella corsia percorsa dal , non risultano nello schizzo indicati gli Parte_1 esatti punti di rinvenimento degli stessi che, ben potevano trovarsi proprio nei pressi della linea di mezzeria. Ed il movimento rotatorio assunto dalla Golf a seguito dell'urto (cfr schizzo planimetrico) fa presumere come non si sia potuto trattare di uno scontro frontale, bensì di un impatto fronto- laterale, come del resto è stato descritto dagli accertatori e, come tale, non coerente con una manovra repentina quanto piuttosto con quella di una graduale invasione della corsia percorsa dal;
Parte_1 questi, allora, se avesse prestato una maggiore attenzione si sarebbe accorto della direzione assunta dalla Golf ed avrebbe evitato le conseguenze per come si sono manifestate in concreto, quantomeno tentando di effettuare una manovra di emergenza.
Va poi messo in evidenza come sia del tutto pacifico che il tachimetro della Fiat LO dopo l'impatto segnasse una velocità di 105 KM mentre quello della Golf 64 KM.
Con la ulteriore precisazione che “nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale" (Cass. n. 8526/2015).
Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, e comunque neppure si è potuta raggiungere la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta tenuta in concreto dal si ritiene di poter confermare il giudizio di CP_1 prime cure sulla colpa concorrente imputabile ad entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella misura del 90% in capo al e del 10% in capo al . CP_1 Parte_1
Né a diverse conseguenze si perverrebbe se volessimo dare ingresso alla perizia dinamica allegata in questo grado. Ed invero il detto elaborato, reso nel procedimento penale a carico del e che Parte_1 risulta formatosi nel corso del primo giudizio ma successivamente alle preclusioni istruttorie, si fonda sui rilievi foto planimetrici e sulle considerazioni come effettuate dai Carabinieri i quali, tuttavia, sono pacificamente interventi soltanto dopo l'impatto avvenuto tra le due autovetture non avendo quindi potuto accertare direttamente la dinamica del sinistro.
Tra l'altro, nella suddetta perizia depositata in sede penale, in merito allo stato di rinvenimento del tachimetro della Fiat LO, si legge: “se fosse vera la velocità di 105 km/h indicata dalla lancetta il numero dei giri sarebbe rimasto fermo attorno a circa 3.300 giri/min e non avrebbe mai raggiunto i
4.750 giri/min rilevati. All'opposto se fosse stato vero il dato di 4.750 giri/min la velocità sarebbe stata dell'ordine di circa 150 km/h e non ferma a 105/h”. Sicché, anche a voler prescindere dalla considerazione che il perito non dà spiegazione alcuna in base alla quale poter ritenere che l'indicazione del tachimetro della Fiat LO dovesse essere errato e pur ammettendo che la strumentazione presentasse imprecisioni nella rilevazione della velocità di andatura, in ogni caso emerge con chiarezza l'elevata velocità alla quale viaggiava l'autovettura del . Dagli atti di Parte_1 causa ed in particolare dalla perizia redatta in sede penale il limite risultava essere di 90km/h.
In ogni caso è emerso come l'appellante non abbia addotto elementi idonei a superare la Parte_1 presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Il primo motivo di appello si profila pertanto infondato.
Neppure il secondo motivo coglie nel segno.
La consulenza di primo grado ha chiaramente preso in considerazione la documentazione richiamata nel motivo di appello al fine di escludere la sussistenza di postumi di natura psichiatrica.
Così si è espresso il consulente durante la visita peritale: “il Consulente di parte attrice, ha richiesto con insistenza una Consulenza psichiatrica poiché riteneva fosse presente un importante danno psichico quale esito del sinistro stradale per cui è causa;
inoltre, agli atti sono presenti n° 2 consulenze specialistiche , dei primi mesi del 2014, che formulavano diagnosi di “ Distubo post-traumatico da stress cronico di media entità”; come CTU , non ho ritenuto opportuno né utile tale approfondimento perchè: il paziente, contrariamente a quanto affermato nella visita psichiatrica del 04/02/2014, presentava disturbi psichici antecedentemente al sinistro;
infatti al momento del ricovero in PS, in data 1/02/13, all'esame obiettivo riferisce di essere affetto da : “ ….Sdr bipolare in trattamento con
AN e RI..); una consulenza psichiatrica del 5/02/2013, praticata presso il reparto di
Traumatologia dell'Ospedale “ Gemelli” rilevava :”....Paziente lucido, congruo, collaborativo. Dalla raccolta anamnestica ….emerge un probabile episodio depressivo risalente al 2010, nel contesto di un temperamento verosimilmente ciclotimico..”; pertanto, sia per tutto il ricovero ospedaliero fatto al
Gemelli, sia per il ricovero alla Clinica – Nomentana Hospital – viene mantenuta la terapia con
RI e AN. Solo durante il ricovero presso il a partire dal 10/06/2013, si Parte_6 sospendono le benzodiazepine (come terapia fissa giornaliera) riservandone l'uso al bisogno”.
Durante la visita peritale, inoltre, non sono state evidenziate patologie psichiatriche in atto.
Dall'istruttoria, dunque, è emerso che il soffrisse di sindrome depressiva già al momento Parte_1 del sinistro, tanto da essere in cura con psicofarmaci che ha continuato ad assumere fino al mese di giugno 2013. Del tutto condivisibilmente, dunque, il ctu non ha ritenuto utile approfondire l'indagine psichiatrica, in presenza di una patologia bipolare in atto trattata pacificamente con specifica cura farmacologica che si protraeva fino ai mesi successivi per poi essere sospesa in termini di assunzione giornaliera con assunzione solo al bisogno;
oltretutto, dalla consulenza psichiatrica del 5.2.2013 emergeva un probabile episodio depressivo pochi anni prima.
Ed in risposta alle osservazioni del ctp di parte il ctu ha così risposto: “Dunque, era presente una patologia psichiatrica che necessitava di terapia specifica, antecedentemente all'evento infortunistico.
Successivamente tra il 2013 ed il 2014 i disturbi psichiatrici sono, verosimilmente, diminuiti d'intensità, per cui è stato possibile, prima ridurre il dosaggio dei farmaci assunti, poi si è passati alla sospensione degli stessi”.
Sicché il giudicante ha condivisibilmente ritenuto di aderire alla consulenza che anche alla luce del quadro clinico riferito e dopo attenta visita aveva rilevato che non vi fossero problematiche psichiatriche in atto.
E' del tutto inammissibile poi la richiesta di danno biologico riflesso patito dal figlio del Parte_1 in conseguenza dei lunghi periodi di assenza del genitore a causa delle cure da effettuare dopo il sinistro. L'appellante invero non ha mai agito anche in nome del proprio figlio ma soltanto in proprio sicchè nessuna pronuncia poteva essere assunta dal giudice in tal senso a prescindere da qualsiasi indagine che fosse stata intrapresa dal ctu, che tra l'altro e correttamente neppure dava seguito alle richieste in tal senso come avanzate dal ctp di parte. Neppure il terzo motivo di appello coglie nel segno.
Il ctu basandosi sulle considerazioni svolte dal ctu ha escluso dalle spese risarcibili quelle di cui alla fattura n. 567/2014 ritenendo che se il presidio ortopedico fosse stato necessario, tale spesa sarebbe stata avallata dalla ASL. In merito parte appellante nulla rileva in termini di afferenza del detto presidio rispetto al danno riportato, né ha allegato alcun certificato o elemento clinico ed obiettivo da cui poter ritenere che l'acquisto doveva ritenersi necessario o quanto meno utile.
Né vi è evidenza che la fattura relativa alla relazione stesa dal dr. e di cui pure si chiede il Per_3 relativo rimborso afferisca alla consulenza di parte (visto che i consulenti di parte del primo grado risultano essere stati i dottori e mentre il aveva redatto la relazione un anno Per_4 Per_5 Per_3 dopo l'incidente (cfr ctu in atti). Ora, da un lato non si è trattato di spesa della consulenza di parte dall'altro tale spesa non risulta provata. In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. (Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 04).
Parimenti infondata è la doglianza compendiata nel quarto motivo di appello.
Il Giudice ha riconosciuto la perdita patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica del applicando il criterio della attualizzazione del reddito perduto dal danneggiato in base ad Parte_1 un coefficiente di capitalizzazione ed adottando quello per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui alla tabella allegata al r.d. 1403/1922.
Ebbene, a fronte di tale specifico criterio di quantificazione, l'appellante si è limitato ad affermare la incongruità del risarcimento, ipotizzando genericamente la necessità di adottare un criterio alternativo rispetto a quello utilizzato dal giudice ma del quale, tuttavia, non si è esposta la ragione della relativa preferenzialità rispetto a quest'ultimo, oltretutto in assenza di qualsiasi elemento da cui poter desumere l'erroneità del calcolo effettuato dal giudicante e soprattutto il rilievo che l'attività del
( vendita in proprio di carni) sarebbe nel tempo aumentata. Parte_1
Infine, pure il quinto motivo deve essere respinto.
Il giudice ha correttamente liquidato le spese facendo riferimento al quantum liquidato per determinare il valore della controversia (scaglione fino al 26.000) ed applicando i parametri medi.
In verità non può ritenersi corretto determinare il detto valore sulla base di quanto richiesto dovendosi viceversa fare riferimento al valore del decisum che nei fatti è stato pari ad € 21.224 atteso che, prima del giudizio, provvedeva al pagamento della somma di € 440.000 la quale, rivalutata, è ascesa CP_2 ad € 456.120; somma questa che il giudice ha correttamente detratto dal danno complessivo.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Nei confronti di le spese debbono essere compensate attesa l'assenza di conclusioni CP_1 da questi rassegnate, mentre le stesse vanno dichiarate irripetibili per NZ CE evocata in giudizio per mera litis denuntiatio e nei cui confronti, quanto al capo specifico che l'ha riguardata, nessun'impugnazione risulta essere stata esperita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione indeterminabile) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 412/2019 del Tribunale Ordinario di Rieti, pubblicata in data 5/06/2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 CP_2 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1 nulla in merito alle spese per CE NZ.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-