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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11604/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Codice Fiscale : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Brambilla presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Codice Fiscale : C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Brambilla presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata il [...] di cittadinanza italiana. Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, verrà collocata con Per_1 prevalenza presso la madre nella casa familiare sita in RS (MI) , alla Diaz 39/e. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei essi nonchè con i rispettivi ascendenti. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione di saranno, Per_1 quindi assunte di comune accordo tra i genitori e comunicate alla minore congiuntamente.
2)La casa familiare, di proprietà della signora viene assegnata alla stessa, in quanto Pt_1 collocataria della minore.
3)Ai fini di una migliore attuazione del diritto di visita, le parti stabiliscono che trascorrerà con Per_1 il padre: a) due week end al mese alternati, durante i quali lo stesso andrà a prendere il giovedì sera dopo Per_1 il lavoro per riaccompagnarla presso la madre la domenica sera entro le 21. b) due sere infrasettimanali ( orientativamente dalle ore 19,00 circa sino alle 21,00) che, attualmente previste per il lunedì e giovedì, verranno- occorrendo una variazione- concordate tra i coniugi con congruo anticipo e nel prevalente interesse della minore. In caso di difficoltà e/o di imprevisti le parti si impegnano ad avvisare l'altro genitore non appena possibile attraverso messaggi whatsapp. Resta ferma la facoltà del padre di vedere quando lo desideri così come quando sia la minore a Per_1 desiderarlo, ciò comunque nel pieno rispetto degli impegni sia della figlia stessa che della madre e facendo in ogni caso precedere la visita da un preavviso da comunicarsi qualche ora prima.
4) trascorrerà, salvo diverso e più preciso accordo tra i genitori e secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, le festività come segue: - Durante quelle natalizie, il 24 e 26 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore mentre il 25 dicembre e 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro - Durante quelle Pasquali, Pasqua con un genitore e S. GE con l'altro.
5) Le parti concordano sin d'ora che in occasione di ricorrenze quali compleanni, comunioni, cresime ed altri eventi particolari che riguardano la bambina, la stessa avrà diritto di trascorrere il proprio tempo e condividere l'avvenimento con ciascun genitore.
6) Con riguardo alle vacanze estive, trascorrerà le stesse per due settimane, anche non Per_1 necessariamente consecutive, con il padre e per due con la madre, secondo gli specifici accordi che verranno assunti tra i genitori.
7) Il signor verserà, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Parte_2
sul conto corrente alla stessa intestato, identificato da codice iban Parte_1
[...] l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta /00) a titolo di mantenimento della figlia , Detto importo verrà annualmente , come per legge, rivalutato Per_1 secondo gli indici Istat. 8.) Ciascuno dei due genitori terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” 9)I genitori di concordano che l'assegno unico universale corrisposto a beneficio della stessa Per_1 continuerà ad essere riscosso al 100% dalla signora . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3. Nulla sulle spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai