Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/12/2023, n. 7117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7117 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 07117/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04191/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4191 del 2020, proposto da
NA OL, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall’Avv. Orazio Abbamonte, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Vittoria de Gennaro, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15 luglio 2020, recante l’approvazione della graduatoria unica regionale relativa alla tipologia di intervento 4.1.1 del programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020, con cui sono stati individuati i beneficiari delle sovvenzioni e la domanda della ricorrente è stata collocata nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione;
b) dei seguenti atti della procedura selettiva: b1) del verbale di riesame redatto dall’apposita commissione il 24 giugno 2020, con cui è stato espresso il giudizio di non ammissibilità della domanda della ricorrente con conseguente sua esclusione dalla procedura; b2) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 128 dell’11 maggio 2018, recante il differimento del termine per il completamento delle domande di sostegno avviate;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- è oggetto di impugnativa il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15 luglio 2020, con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla tipologia di intervento 4.1.1 del programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020, unitamente agli atti della procedura selettiva meglio indicati in epigrafe;
- la ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, contesta essenzialmente l’avvenuto inserimento della sua domanda nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione, all’esito del giudizio espulsivo espresso dall’apposita commissione di riesame;
Considerato che:
- in via preliminare, merita di essere approfondita, come anticipato nel corso dell’udienza di discussione della causa, la questione della regolare costituzione del contraddittorio nella presente controversia, che concerne l’impugnativa di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di risorse pubbliche quantitativamente determinate;
- ebbene, il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato individuato nella graduatoria, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., che richiede l’iniziale coinvolgimento in giudizio di almeno uno dei controinteressati contemplati nel provvedimento impugnato, salvo successiva integrazione del contraddittorio disposta per ordine del giudice ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;
- giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che “deve essere dichiarato inammissibile il ricorso non notificato ad alcun soggetto in qualità di controinteressato, da individuarsi in caso di elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare, tra coloro che precedono il ricorrente in graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell’impugnativa” (così Consiglio di Stato, Sez. II, 8 febbraio 2021 n. 1177, alla cui ampia motivazione e alla giurisprudenza richiamata si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.; cfr. da ultimo anche TAR Campania Napoli, Sez. III, 14 febbraio 2022 n. 963);
- invero parte ricorrente impugna, oltre al provvedimento individuale di esclusione adottato dalla commissione di riesame, il conclusivo decreto dirigenziale n. 138/2020 di approvazione della graduatoria unica regionale per la concessione delle sovvenzioni, il quale, nel recepire il giudizio di non ammissibilità formulato dalla predetta commissione, ha (come già detto) inserito l’istanza della ricorrente nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione. Deve, conseguentemente, inferirsi che i soggetti inclusi nella citata graduatoria quali presentatori di domande ammissibili e finanziabili siano titolari di un interesse di carattere oppositivo, rispetto a quello fatto valere in giudizio dalla parte estromessa dai benefici, e assumono pertanto la veste di controinteressati, in quanto potrebbero vedere pregiudicata la loro posizione dall’utile inserimento in graduatoria (cui in sostanza mira il ricorso) di un altro soggetto quale la ricorrente. Inoltre, i predetti controinteressati erano agevolmente individuabili in quanto indicati negli elenchi allegati al decreto dirigenziale n. 138/2020, espressamente formanti parte integrante e sostanziale della graduatoria unica regionale (cfr. per un caso analogo TAR Campania Napoli, Sez. III, 6 settembre 2021 n. 5701);
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato individuato in graduatoria;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Dell'Olio, Presidente FF, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Dell'Olio |
IL SEGRETARIO