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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1197 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. De Santis Alessandro;
Parte_1
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Siciliani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 9706/2023 n. cronol. 2545/2024 sent. del 25.01.2024, emessa
[...] dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 12487/2023 r.g. Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di contestazione n. 15766/23 e 15845/23, elevati dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata CP_1
a mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato Kria T-EXSPEED V.2.0.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo quattro motivi di gravame: il primo in ordine all'erronea motivazione circa la dedotta illeggibilità della targa del veicolo sanzionato;
il secondo relativo all'omessa ed erronea motivazione con riferimento all'assenza di idonea segnaletica;
il terzo in ordine all'insufficiente motivazione circa la taratura del dispositivo di rilevazione utilizzato e infine la carenza di motivazione in merito alla circostanza riguardante la medesima velocità rilevata.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto perfettamente possibile individuare il veicolo e la targa ritratti nelle foto allegate ai verbali contestati.
Nessuna doglianza può essere mossa sul punto al giudice di primo grado;
infatti, dalle foto allegate ai due verbali oggetto di contestazione è possibile agevolmente leggere il numero di targa del veicolo ritratto, consentendone quindi la corretta individuazione.
Quanto alla contestata carenza ed inadeguatezza della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità, si rammenta che, a norma dell'art. 4 L. n. 168/2002, l'Ente proprietario della strada ha l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Analogamente, l'art. 142 comma 6 bis Cds statuisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CDS”. Entrambe le norme, dunque, impongono obblighi a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (vds. Cass. n. 20613/2021). Orbene, l'Ente appellato ha fornito piena prova dell'assolvimento degli obblighi suddetti, avendo versato in atti documentazione dalla quale è emerso che sul tratto di strada in questione vi era idonea segnaletica di avviso all'utenza circa l'utilizzo di rilevatori di velocità da parte delle Forze di Polizia, la cui presenza risulta, tra l'altro, espressamente attestata nel verbale di contestazione. Le relative notazioni appaiono dotate di efficacia probatoria assoluta sino a querela di falso (Cass. n. 5227/18), così come del resto attestato dalla documentazione fotografica. In ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, difatti, l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c. risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale. Tant'è che, secondo i giudici di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante
"autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che
l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass. n.
11792/2020).
Ne consegue che anche tale contestazione è priva di rilievo.
Con il terzo e quarto motivo di appello l'attore ha contestato l'insufficiente motivazione in merito alla prova dell'avvenuta taratura degli strumenti utilizzati per la rilevazione e la carenza di motivazione in ordine ai dubbi sulla corretta rilevazione della velocità tenuta dal veicolo raffigurato nelle foto in atti. Nello specifico ha dedotto che le attestazioni di taratura sarebbero state sottoscritte dal Comandante dalla Polizia Locale di soggetto non CP_1 imparziale e che la circostanza riguardante l'accertamento di due velocità perfettamente identiche, avrebbe potuto indurre il Giudice di prime cure a prendere una diversa decisone quantomeno per uno dei due verbali contestati.
Tanto premesso, dagli atti di causa è emerso che il Comune di ha CP_1 compiutamente adempiuto ai predetti oneri probatori dimostrando che il dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione – denominato Kria T-EXSPEED V.2.0 –è stato sottoposto a taratura da parte del Centro di Taratura LAT n. 101 il quale, il 22.03.2023 ha effettuato la misurazione, quindi a meno di due mesi prima dalla commissione delle infrazioni contestate, emettendo i relativi certificati, peraltro allegati in atti.
Occorre, inoltre, rilevare che è stato designato, con decreto del 22 dicembre Per_1 2009, quale unico organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT), previa valutazione della loro competenza ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del sistema
SI delle unità di misura.
Il Laboratorio accreditato, quindi, entra a far parte del sistema nazionale di taratura istituito dalla L. 273/1991 e viene definito centro di taratura di accreditamento del servizio di taratura in Italia (SIT).
I certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno, pertanto, la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari.
Ciò posto, occorre, poi, osservare che, nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a ritenere che la procedura di taratura sia stata effettuata in modo incompleto.
Da quanto esposto risulta dunque possibile desumere la corretta funzionalità dei dispositivi di accertamento utilizzati per rilevare le infrazioni commesse dal . Parte_1
Pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla generica contestazione dell'attore attore circa la perfetta identità delle due rilevazioni.
Pertanto, il terzo motivo e il quarto motivo di appello non possono trovare accoglimento.
Pertanto, dalle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata non merita le censure dalle quali è attinta, dovendo trovare integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9706/2023 n. cronol. 2545/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11 febbraio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1197 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. De Santis Alessandro;
Parte_1
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Siciliani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 9706/2023 n. cronol. 2545/2024 sent. del 25.01.2024, emessa
[...] dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 12487/2023 r.g. Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di contestazione n. 15766/23 e 15845/23, elevati dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata CP_1
a mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato Kria T-EXSPEED V.2.0.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo quattro motivi di gravame: il primo in ordine all'erronea motivazione circa la dedotta illeggibilità della targa del veicolo sanzionato;
il secondo relativo all'omessa ed erronea motivazione con riferimento all'assenza di idonea segnaletica;
il terzo in ordine all'insufficiente motivazione circa la taratura del dispositivo di rilevazione utilizzato e infine la carenza di motivazione in merito alla circostanza riguardante la medesima velocità rilevata.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto perfettamente possibile individuare il veicolo e la targa ritratti nelle foto allegate ai verbali contestati.
Nessuna doglianza può essere mossa sul punto al giudice di primo grado;
infatti, dalle foto allegate ai due verbali oggetto di contestazione è possibile agevolmente leggere il numero di targa del veicolo ritratto, consentendone quindi la corretta individuazione.
Quanto alla contestata carenza ed inadeguatezza della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità, si rammenta che, a norma dell'art. 4 L. n. 168/2002, l'Ente proprietario della strada ha l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Analogamente, l'art. 142 comma 6 bis Cds statuisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CDS”. Entrambe le norme, dunque, impongono obblighi a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (vds. Cass. n. 20613/2021). Orbene, l'Ente appellato ha fornito piena prova dell'assolvimento degli obblighi suddetti, avendo versato in atti documentazione dalla quale è emerso che sul tratto di strada in questione vi era idonea segnaletica di avviso all'utenza circa l'utilizzo di rilevatori di velocità da parte delle Forze di Polizia, la cui presenza risulta, tra l'altro, espressamente attestata nel verbale di contestazione. Le relative notazioni appaiono dotate di efficacia probatoria assoluta sino a querela di falso (Cass. n. 5227/18), così come del resto attestato dalla documentazione fotografica. In ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, difatti, l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c. risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale. Tant'è che, secondo i giudici di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante
"autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che
l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass. n.
11792/2020).
Ne consegue che anche tale contestazione è priva di rilievo.
Con il terzo e quarto motivo di appello l'attore ha contestato l'insufficiente motivazione in merito alla prova dell'avvenuta taratura degli strumenti utilizzati per la rilevazione e la carenza di motivazione in ordine ai dubbi sulla corretta rilevazione della velocità tenuta dal veicolo raffigurato nelle foto in atti. Nello specifico ha dedotto che le attestazioni di taratura sarebbero state sottoscritte dal Comandante dalla Polizia Locale di soggetto non CP_1 imparziale e che la circostanza riguardante l'accertamento di due velocità perfettamente identiche, avrebbe potuto indurre il Giudice di prime cure a prendere una diversa decisone quantomeno per uno dei due verbali contestati.
Tanto premesso, dagli atti di causa è emerso che il Comune di ha CP_1 compiutamente adempiuto ai predetti oneri probatori dimostrando che il dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione – denominato Kria T-EXSPEED V.2.0 –è stato sottoposto a taratura da parte del Centro di Taratura LAT n. 101 il quale, il 22.03.2023 ha effettuato la misurazione, quindi a meno di due mesi prima dalla commissione delle infrazioni contestate, emettendo i relativi certificati, peraltro allegati in atti.
Occorre, inoltre, rilevare che è stato designato, con decreto del 22 dicembre Per_1 2009, quale unico organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT), previa valutazione della loro competenza ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del sistema
SI delle unità di misura.
Il Laboratorio accreditato, quindi, entra a far parte del sistema nazionale di taratura istituito dalla L. 273/1991 e viene definito centro di taratura di accreditamento del servizio di taratura in Italia (SIT).
I certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno, pertanto, la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari.
Ciò posto, occorre, poi, osservare che, nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a ritenere che la procedura di taratura sia stata effettuata in modo incompleto.
Da quanto esposto risulta dunque possibile desumere la corretta funzionalità dei dispositivi di accertamento utilizzati per rilevare le infrazioni commesse dal . Parte_1
Pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla generica contestazione dell'attore attore circa la perfetta identità delle due rilevazioni.
Pertanto, il terzo motivo e il quarto motivo di appello non possono trovare accoglimento.
Pertanto, dalle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata non merita le censure dalle quali è attinta, dovendo trovare integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9706/2023 n. cronol. 2545/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11 febbraio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi