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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F.: , elettivamente PA C.F._1 domiciliata in Cagliari alla Via Loru, 4 presso lo studio dell'Avv. Antonello Garau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Sassari alla Via Napoli n. 115, presso lo studio dell'Avv. Enrico Fadda che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Dichiarare autentiche le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata in data dieci (10) gennaio 1982 stipulata tra la ricorrente ed la sorella odierna resistente, sig.ra e prodotta agli atti CP_1
nel suo originale.
Pag. 1 a 4 In via subordinata: dare atto del trasferimento, attraverso il contratto, integralmente adempiuto, stipulato con la scrittura privata suddetta dell'immobile meglio descritto in parte espositiva che precede pronunciando sentenza ex art. 2932 del codice civile. In via di ulteriore subordine dichiarare la proprietà dell'immobile di cui sopra in favore della ricorrente per intervenuta usucapione ultraventennale.
Vinte le spese in caso di opposizione.”.
Nell'interesse della parte resistente:
“nulla oppone alla domanda formulata nel presente giudizio dalla ricorrente, anzi, dichiara di avere positivo interesse al trasferimento del bene di cui è causa e alla conseguente regolarizzazione delle risultanze catastali e dei pubblici registri con piena opponibilità ai terzi e pertanto, con il presente atto si conferma quanto esposto dedotto e richiesto da parte ricorrente con il proprio atto introduttivo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha incardinato il presente giudizio nei confronti di PA
, deducendo che: CP_1
• con scrittura privata in data 10.1.1962 ella aveva acquistato dalla propria sorella un CP_1
piccolo appartamento con veranda coperta, un bagno e una stanza al piano superiore e una sala al piano terra, ubicato in Atzara, Via Su Conte 20 e distinto in catasto al foglio 5 mappale 682
(ex 776) sub. 2, ctg. A/3, di vani 2,5, per il prezzo convenuto e corrisposto di Lire 4.000.000;
• nonostante i ripetuti inviti l'odierna resistente aveva dichiarato che anche per problemi di salute non si sarebbe recata dal notaio per confermare tale vendita e che non intendeva partecipare ad alcuna attività utile per la trascrizione della suddetta scrittura;
• era quindi interesse della ricorrente ottenere una pronuncia che dichiarasse autentiche le sottoscrizioni apposte in detta scrittura, così da poterla trascrivere e da poter opporre il proprio titolo a terzi;
• la proprietà si era senz'altro trasferita in capo alla ricorrente, che abitava da allora in via esclusiva detto piccolo appartamento.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la resistente, la quale si è costituita al solo fine di aderire alla domanda attorea, confermandone la fondatezza.
Alla luce del tenore della comparsa di costituzione, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa – istruita con sole produzioni documentali – matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'esito della discussione orale, è stata data lettura della sentenza ai sensi degli art. 281sexies e
281terdecies c.p.c.
Pag. 2 a 4 ***
La domanda è palesemente fondata, come emerge chiaramente dal tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di . CP_1
La parte ricorrente, invero, ha prodotto in giudizio la “scrittura privata di vendita” del 10.1.1982, con cui la resistente le ha venduto l'immobile, destinato ad abitazione, distinto in catasto al Comune di
Atzara al foglio 5, all a, mappale 776.
L'immobile è compiutamente definito, descritto e individuato nella suddetta scrittura, nella quale è chiaramente indicato il prezzo, che la venditrice attesta di aver già ricevuto.
In calce, risultano le sottoscrizioni manoscritte delle due parti contrattuali e anche di un testimone,
. Testimone_1
, in particolare, ha espressamente dichiarato di nulla opporre alla domanda, anzi CP_1
confermando di avere interesse ella stessa a ottenere la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni, la quale non è stata in alcun modo contestata. Ella, invero, ha manifestato di aderire alla richiesta attorea, intendendo procedere al trasferimento del bene e alla regolarizzazione del medesimo anche sotto il profilo delle risultanze catastali e dei pubblici registri, con piena opponibilità ai terzi.
Sul punto, si richiama l'art. 2652 c.c., il quale prevede chiaramente la possibilità di ottenere giudizialmente l'accertamento delle sottoscrizioni di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o iscrizione, quale senza alcun dubbio è la vendita di un bene immobile;
la norma in esame, in particolare, dà atto che la trascrizione della sentenza che accoglie tale tipologia di domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.
Val la pena richiamare anche il disposto dell'art. 215 c.p.c., ai sensi del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma (ossia la possibilità per il contumace di costituirsi in giudizio e disconoscere la scrittura alla prima udienza o nel termine assegnato dal giudice istruttore); 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Inoltre, quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero.
Nel caso in esame, la scrittura è stata prodotta solo in copia, con disponibilità manifestata dalla parte ricorrente di versare in atti l'originale. Tuttavia, non sussiste al riguardo alcuna necessità, in qu anto la controparte si è regolarmente e tempestivamente costituita e, comparendo, non ha disconosciuto la
Pag. 3 a 4 scrittura alla prima udienza: anzi, ne ha espressamente confermato il contenuto e ha, altresì, confermato di averla sottoscritta.
Non deve essere, pertanto, assegnato alcun termine e la scrittura deve intendersi pienamente riconosciuta.
Tenuto conto della avvenuta costituzione in adesione, è congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto da entrambe le parti all'esito dell'odierna discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara autentiche le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata in data 10.1.1982 stipulata tra la ricorrente e la resistente;
PA CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c.
Oristano, 30.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F.: , elettivamente PA C.F._1 domiciliata in Cagliari alla Via Loru, 4 presso lo studio dell'Avv. Antonello Garau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Sassari alla Via Napoli n. 115, presso lo studio dell'Avv. Enrico Fadda che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Dichiarare autentiche le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata in data dieci (10) gennaio 1982 stipulata tra la ricorrente ed la sorella odierna resistente, sig.ra e prodotta agli atti CP_1
nel suo originale.
Pag. 1 a 4 In via subordinata: dare atto del trasferimento, attraverso il contratto, integralmente adempiuto, stipulato con la scrittura privata suddetta dell'immobile meglio descritto in parte espositiva che precede pronunciando sentenza ex art. 2932 del codice civile. In via di ulteriore subordine dichiarare la proprietà dell'immobile di cui sopra in favore della ricorrente per intervenuta usucapione ultraventennale.
Vinte le spese in caso di opposizione.”.
Nell'interesse della parte resistente:
“nulla oppone alla domanda formulata nel presente giudizio dalla ricorrente, anzi, dichiara di avere positivo interesse al trasferimento del bene di cui è causa e alla conseguente regolarizzazione delle risultanze catastali e dei pubblici registri con piena opponibilità ai terzi e pertanto, con il presente atto si conferma quanto esposto dedotto e richiesto da parte ricorrente con il proprio atto introduttivo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha incardinato il presente giudizio nei confronti di PA
, deducendo che: CP_1
• con scrittura privata in data 10.1.1962 ella aveva acquistato dalla propria sorella un CP_1
piccolo appartamento con veranda coperta, un bagno e una stanza al piano superiore e una sala al piano terra, ubicato in Atzara, Via Su Conte 20 e distinto in catasto al foglio 5 mappale 682
(ex 776) sub. 2, ctg. A/3, di vani 2,5, per il prezzo convenuto e corrisposto di Lire 4.000.000;
• nonostante i ripetuti inviti l'odierna resistente aveva dichiarato che anche per problemi di salute non si sarebbe recata dal notaio per confermare tale vendita e che non intendeva partecipare ad alcuna attività utile per la trascrizione della suddetta scrittura;
• era quindi interesse della ricorrente ottenere una pronuncia che dichiarasse autentiche le sottoscrizioni apposte in detta scrittura, così da poterla trascrivere e da poter opporre il proprio titolo a terzi;
• la proprietà si era senz'altro trasferita in capo alla ricorrente, che abitava da allora in via esclusiva detto piccolo appartamento.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la resistente, la quale si è costituita al solo fine di aderire alla domanda attorea, confermandone la fondatezza.
Alla luce del tenore della comparsa di costituzione, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa – istruita con sole produzioni documentali – matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'esito della discussione orale, è stata data lettura della sentenza ai sensi degli art. 281sexies e
281terdecies c.p.c.
Pag. 2 a 4 ***
La domanda è palesemente fondata, come emerge chiaramente dal tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di . CP_1
La parte ricorrente, invero, ha prodotto in giudizio la “scrittura privata di vendita” del 10.1.1982, con cui la resistente le ha venduto l'immobile, destinato ad abitazione, distinto in catasto al Comune di
Atzara al foglio 5, all a, mappale 776.
L'immobile è compiutamente definito, descritto e individuato nella suddetta scrittura, nella quale è chiaramente indicato il prezzo, che la venditrice attesta di aver già ricevuto.
In calce, risultano le sottoscrizioni manoscritte delle due parti contrattuali e anche di un testimone,
. Testimone_1
, in particolare, ha espressamente dichiarato di nulla opporre alla domanda, anzi CP_1
confermando di avere interesse ella stessa a ottenere la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni, la quale non è stata in alcun modo contestata. Ella, invero, ha manifestato di aderire alla richiesta attorea, intendendo procedere al trasferimento del bene e alla regolarizzazione del medesimo anche sotto il profilo delle risultanze catastali e dei pubblici registri, con piena opponibilità ai terzi.
Sul punto, si richiama l'art. 2652 c.c., il quale prevede chiaramente la possibilità di ottenere giudizialmente l'accertamento delle sottoscrizioni di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o iscrizione, quale senza alcun dubbio è la vendita di un bene immobile;
la norma in esame, in particolare, dà atto che la trascrizione della sentenza che accoglie tale tipologia di domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.
Val la pena richiamare anche il disposto dell'art. 215 c.p.c., ai sensi del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma (ossia la possibilità per il contumace di costituirsi in giudizio e disconoscere la scrittura alla prima udienza o nel termine assegnato dal giudice istruttore); 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Inoltre, quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero.
Nel caso in esame, la scrittura è stata prodotta solo in copia, con disponibilità manifestata dalla parte ricorrente di versare in atti l'originale. Tuttavia, non sussiste al riguardo alcuna necessità, in qu anto la controparte si è regolarmente e tempestivamente costituita e, comparendo, non ha disconosciuto la
Pag. 3 a 4 scrittura alla prima udienza: anzi, ne ha espressamente confermato il contenuto e ha, altresì, confermato di averla sottoscritta.
Non deve essere, pertanto, assegnato alcun termine e la scrittura deve intendersi pienamente riconosciuta.
Tenuto conto della avvenuta costituzione in adesione, è congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto da entrambe le parti all'esito dell'odierna discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara autentiche le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata in data 10.1.1982 stipulata tra la ricorrente e la resistente;
PA CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c.
Oristano, 30.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4