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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha nei giorni festivi infrasettimanali pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5536/2024 R.G., Registro Generale
discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc all'udienza N. 5536/24 del giorno 16.05.2025, avente ad oggetto: “Compenso per lavoro nei giorni festivi infrasettimanali”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...][...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
n. 046/2025 R.B. Lav.
Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
[...]
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti G.
[...] Parte_15
Discusso nel termine Galotto e A. Costabile del Foro di Salerno in virtù di mandato del 16.05.2025 con scambio di note allegato al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del scritte ex art. 127 ter cp difensore in Roccapiemonte (Sa), Via Biagio Franco snc;
Ricorrenti
Deposito minuta e
, in persona del _________________ Controparte_1
Direttore p.t., domiciliata in Salerno, Via Nizza, n. 146;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 16.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_16 Parte_12 Pt_13
, e adivano il Tribunale
[...] Parte_14 Parte_15
di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedevano di accertarsi il diritto di essa ricorrente alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario relativamente all'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 del
CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL in data 07.04.1999, ed ex art. 29 del CCNL in data 21.05.2018 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nei vari periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi;
e, di conseguenza, chiedevano di condannare l' CP_1
resistente al pagamento delle relative somme, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
13.11.2024, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.05.2025, depositate le note scritte, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 2 CP_1 II. Il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_16 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e è infondato e, pertanto, va rigettato.
[...] Parte_15
Invero, in subiecta materia appare condivisile l'orientamento già espresso ripetutamente dal Tribunale di Salerno in numerose pronunce, tra le quali: sentenza in data 14.02.2023 nel giudizio n. 3330/23 R.G. Contr
+ altri c. sentenza in data 13.10.2022 nel giudizio n. Pt_17
5772/21 R.G. c. ; sentenza in data 01.03.2023 nel CP_1 CP_2
Contr giudizio n. 4637/22 R.G. Auriemma c. sentenza in data 06.04.2023 Contr nel giudizio n. 1602/21 R.G. Lepore c.
A tale orientamento il Tribunale ritiene di aderire, in quanto trattasi di argomentazioni ampie e complete circa la problematica in oggetto e le relative motivazioni devono intendersi richiamate e trascritte in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. cpc.
In particolare, riprendendo le ampie motivazioni delle citate sentenze, va evidenziato che ”il ricorrente, invocando una pronuncia di legittimità a lui favorevole, la sentenza della Cassazione n. 1505 del 25.01.2021, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, per il periodo lavorativo da gennaio 2017 a gennaio 2022, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 e da lui percepita sarebbe volta, unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sarebbe di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Giudizio n. 5536/24 R.G. + 13 c/o pag. 3 Pt_18 CP_1 Contr L' convenuta dal suo canto non ha escluso la compatibilità della maggiorazione prevista per i turnisti dall'art. 44 del CCNL con l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL integrativo del 20.09.2001 e al successivo art. 29 comma 6 del CCNL di settore, ma ha sostenuto che tale ultima indennità spetti solo nel caso in cui la prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale sia stata svolta oltre l'orario ordinario di lavoro. Giova preliminarmente richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa. L'art. 20 c.c.n.l. 1° settembre 1995 – “Riposo settimanale” (inserito nel capo III “Struttura del rapporto” così recita testualmente: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le Domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né
a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”. L'art. 34
C.C.N.L. 7 aprile 1999 , nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 6 che “le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo”, al comma 7 che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 4 CP_1 tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo». Con il successivo CCNL
20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o allacorresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». In ultimo, il contratto collettivo del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (“6. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 5 CP_1 inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Ebbene, alla luce di tale quadro normativo, la Suprema Corte, con la sentenza invocata dal ricorrente, ha affermato che la tesi fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con il diritto riconosciuto in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17)”. Si legge nella sentenza che la clausola contrattuale di cui all'art. 9 cit. è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. E' stato evidenziato che la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, attiene al regime dell'orario. La Suprema Corte tuttavia ha precisato altresì che “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 6 CP_1 altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”
e che attribuire “all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere omnicomprensivo non voluto dalle parti collettive” dà come risultato finale quello “di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggior disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno”. Ebbene, come detto, nel caso che ci Contr occupa, l' convenuta in alcun modo ha escluso la compatibilità della maggiorazione di cui all'art. 44 con il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali (o, in alternativa, con la corresponsione dello straordinario festivo) sancito dall'art. 9 del
CCNL integrativo prima e poi dall'art. 29, comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ma ha ritenuto non sussistenti, nella fattispecie de qua, i presupposti per l'operatività anche dell'art. 29. Ciò che rileva evidenziare, come si legge nei precedenti di questo
Tribunale è che, “mentre per il personale non assoggettato a turni l'attività eventualmente prestata in giorno festivo infrasettimanale è aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente dovuta ed è pertanto ben concepibile che debba essere retribuita, come dispone l'art. 9, comma 1, del c.c.n.l. integrativo del Comparto Sanità del 7.4.1999 (ndr: oggi art. 29 c.c.n.l. 2016/2018), come “lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (o, in alternativa e a scelta del dipendente, come “equivalente riposo compensativo”, in sostanza tramite la fruizione differita della festività), per il personale turnista, invece, per il quale l'articolazione dei turni può ordinariamente comportare tale evenienza (per di più in un settore come quello sanitario chiamato a una continuità assistenziale), non può escludersi che l'attività lavorativa resa trovi compensazione oraria nel sistema di turnazione, eventualmente anche a deconto di riposi già fruiti,
e quindi non sia nemmeno tecnicamente qualificabile come
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 7 CP_1 “straordinaria”. A ben vedere, la cumulabilità dei due trattamenti spetta solo quando l'attività dei lavoratori turnisti nel giorno festivo infrasettimanale sia stata resa, in via eccezionale od occasionale nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali oltre l'orario ordinario di lavoro. Solo in tali ipotesi si può parlare del diritto allo “straordinario” cui fa espressamente riferimento l'art. 29. La detta disposizione, inserita all'interno del Capo
II rubricato “Istituti dell'orario di lavoro”, parla, invero, di riposo compensativo o di “corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. E sempre di riposo compensativo o di corresponsione di compenso per lavoro straordinario (in questo caso non “festivo”) parla il successivo comma 7 nel disciplinare l'ipotesi di attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni e, dunque, un'ipotesi sempre di attività prestata non in via ordinaria, ma oltre l'ordinario orario di lavoro. Tale disposizione è volta, dunque, a regolamentare espressamente l'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Ebbene, ad avviso del giudicante, la sentenza della Suprema
Corte richiamata dai ricorrenti, laddove precisa che “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo” e che attribuire “all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere omnicomprensivo non voluto dalle parti collettive” dà come risultato finale quello “di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggior disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti
Giudizio n. 5536/24 R.G. + 13 c/o pag. 8 Pt_18 CP_1 impegnati su un unico turno”, conferma quanto sopra argomentato. Ed invero, è indiscusso in questa sede che se il lavoratore in turno viene chiamato a prestare, in via occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 29 comma
6 cit., ossia al riposo compensativo (o a ricevere il trattamento economico di tali ore aggiuntive come straordinario con le eventuali maggiorazioni relative al festivo) e, dunque, a lavorare negli stessi limiti orari fissati per i non turnisti che, si ripete, in un giorno festivo infrasettimanale, renderebbero una prestazione aggiuntiva, compensata con il diritto al riposo.
In conclusione, solo quando la prestazione dei turnisti ecceda l'orario ordinario, l'indennità richiesta, in caso di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula con il compenso di cui all'art. 44 cit.
Argomentare diversamente e, dunque, accogliere la tesi attorea secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale dà diritto sic et simpliciter al compenso di cui all'art. 29, comma 6 del cit. CCNL per il personale turnista significherebbe consentire al turnista di godere, per il sol fatto di rendere una prestazione “ordinaria” in un giorno festivo infrasettimanale, di un riposo compensativo, dunque, di lavorare al di sotto dei limiti orari fissati per il non turnista, il quale, intanto ha diritto ad un giorno di riposo e all'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, in quanto, nel giorno festivo infrasettimanale, svolge attività non ordinaria, ma “straordinaria”. Nel caso che ci occupa, il ricorrente, con la qualifica di infermiere in servizio presso l' CP_1
resistente, si è limitato ad indicare solo le ore svolte durante i giorni festivi infrasettimanali (depositando poi i cartellini marcatempo) e a fondare su tale circostanza la sua pretesa. In sostanza, parte attrice non ha dedotto se e in quali giorni destinati al riposo settimanale abbia
Giudizio n. 5536/24 R.G. + 13 c/o pag. 9 Pt_18 CP_1 lavorato e non ha dedotto l'eventuale superamento del normale orario di lavoro che, come detto, gli avrebbe dato diritto al compenso invocato.
Infatti, ha avanzato la propria rivendicazione per una prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale. Tuttavia, come precisato, ad avviso dello scrivente, ciò non è sufficiente a ritenere sussistente il diritto al compenso di cui all'art. 29, comma 6 del CCNL di settore che, come visto, non parla di maggiorazione per lavoro festivo, ma di “compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” . Orbene, alla luce delle coordinate sopra richiamate, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia fornito una valida prova – sul medesimo gravante – in ordine ai presupposti costitutivi del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale asseritamente svolto.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del noto contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_16 [...]
, e Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
nei confronti dell , con ricorso Controparte_1
depositato in data 30.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria
Giudizio n. 5536/24 R.G. Martines + 13 c/o pag. 10 CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 16.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5536/24 R.G. + 13 c/o pag. 11 Pt_18 CP_1