TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/03/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 10068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata in decisione con provvedimento del 18.10.2024, vertente tra:
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Tivoli Terme in via Don G. Minzoni n. 1/A presso lo studio dell'avv.
Claudio Albanese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di CP_1
Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella giusta procura in atti;
- appellata-
E
l' , Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18575/2019 emessa dal Giudice di Pace di opposizione CP_1
avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
18575/2019 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato per carenza di interesse l'opposizione CP_1
proposta avverso l'estratto di ruolo relativo ai crediti di cui alla cartella esattoriale n.
09720110218693290000, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, oltre accessori, dovute per violazioni del Codice della strada.
A fondamento del gravame l'opponente ha rilevato l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, che ha ritenuto non proponibile l'azione ex art. 615 c.p.c., volta all'accertamento della prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante sarebbe sempre consentito contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e alla notifica del titolo esecutivo.
L'appellante ha quindi riproposto in sede di appello le contestazioni relative all'omessa notificazione della cartella di pagamento n. 09720110218693290000 e del verbale di accertamento ad essa sotteso, nonché alla conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
L'appellante ha, altresì, rilevato la nullità della cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione ed omessa indicazione del criterio calcolo degli interessi in violazione dell'art. 7, comma 2 sexies e 2 septies, legge 106/2011.
Da ultimo, l'appellante ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1
L è rimasta contumace. Controparte_2
2. L'appello non può trovare accoglimento.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione, attesa l'omessa notificazione della cartella di pagamento e del verbale di accertamento ad essa sotteso, del credito dell'amministrazione, del quale ha dedotto di essere venuto a conoscenza mediante la consultazione di un estratto di ruolo.
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
pagina 2 di 4 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo, tuttavia, che essa
è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza del pregiudizio delineato nelle forme di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Va per completezza evidenziato che l'opposizione non può neppure ritenersi ammissibile, come sostenuto dall'appellante, in quanto avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito, né tantomeno perché relativa a domanda di accertamento della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento (che nella specie peraltro, secondo la stessa prospettazione difensiva dell'opponente non gli sarebbe mai stata notificata)
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (così Cass. n. 24552/2024 che ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse pagina 3 di 4 ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal creditore). CP_3
Così emendata la motivazione della sentenza impugnata, la statuizione del primo giudice che ha rigettato l'opposizione per difetto di interesse (più correttamente la statuizione del primo giudice deve qualificarsi come una pronuncia di inammissibilità) deve essere confermata e l'appello deve essere rigettato.
3. In considerazione della modifica legislativa intervenuta nel corso del giudizio di primo grado e del contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua portata sul piano temporale, risolto con l'intervento delle
Sezioni Unite nel corso del giudizio di gravame, le spese di lite del giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. al riguardo Cass. n. 3812/2023 che, in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo era stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, ha affermato che lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili – pur non potendo incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, rileva ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_2 CP_1
18575/2019, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 01.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4