TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 283 /2025
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri Giudici:
- Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
- Dr. Valentina Prudente Giudice, rel., est.
- Dr. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 29/07/2025 sentita la relazione del Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 283 /2025 pendente tra assistito e difeso dall'Avv. BIGINI PINA Parte_1
E assistita e difesa dall'Avv. DEL MANCINO LAURA CP_1
Avente ad oggetto: separazione consensuale – scioglimento del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
1) dichiarare la separazione coniugale dei signori e , Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza dove lo riterrà opportuno e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento a tutela dei figli minori.
2) assegnare l'abitazione familiare in Massa via Licciana n.11 con i mobili di arredo, alla NO per conviverci con i figli;
CP_1
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , rimanendo gli stessi Per_1 Per_2 collocati prevalentemente con la madre con la quale avranno residenza , non disponendo allo stato il padre di idonea abitazione;
P a g . 1 | 3 4) disporre che il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 100,00 ciascuno per i figli
e ,a titolo di contributo al mantenimento dei medesimi;
contributo che verrà Per_1 Per_2 corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra oltre aumenti istat annuali , e l'intero importo percepito oggi ed in futuro CP_1 percependo a titolo di assegno unico quale provvidenza prevista a favore della famiglia. Tale importo dell'assegno unico è stato preventivato se richiesto dalla NO nella CP_1 somma di € 402,00, e verrà percepito direttamente dalla stessa che ne farà richiesta previa rinuncia della domanda avanzata dal IG. ; nelle more tra la revoca operata Parte_1 dal IG. e la domanda avanzata dalla IG.ra le somme che a tale titolo Parte_1 CP_1 verranno percepite dal IG. saranno versate dallo stesso alla IG.ra . A tali Parte_1 CP_1 effetti il signor rinuncerà alla quota a lui spettante ed a semplice richiesta Parte_1 dichiara di obbligarsi ad autorizzare l'accredito da parte dell'ente erogatore direttamente alla NO . CP_1
5)Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori, come da protocollo del Tribunale di Massa.
6) Dato atto dell'età dei figli e della loro capacità di autodeterminarsi, questi concorderanno via via con il padre i tempi e le modalità di loro frequentazione , ad ogni buon conto viene stabilito che quanto al diritto di visita, i figli e trascorreranno con il padre Per_1 Per_3 week end alternati. Nelle settimane nelle quali non staranno con il padre durante il week end trascorreranno con lui due pomeriggi da stabilirsi in base ai turni di lavoro del IG. Parte_1 che questi dovrà comunicare alla madre ad inizio di ogni mese quando gli verranno indicati dal datore di lavoro. Nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante il week end, trascorreranno con lui anche il pomeriggio di giovedì. Durante il periodo invernale il padre prenderà i figli nei giorni infrasettimanali a scuola e li riporterà a casa della madre la sera mentre nel periodo estivo li prenderà da casa della madre il pomeriggio e li ricondurrà a casa della madre la sera. Nei weekend di spettanza del padre questi prenderà con sé i figli il sabato mattina e li ricondurrà a casa della madre il sabato sera , li riprenderà la domenica mattina e li riporterà la domenica sera .
6) Quanto alle festività, e trascorreranno la vigilia di Natale ed il giorno di Per_1 Per_2 Santo Stefano con un genitore ed il Natale con l'altro e così alternativamente di anno in anno, analogamente secondo l'alternanza i figli staranno un giorno con la madre ed uno con il padre per le festività del 31 dicembre - 1gennaio e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedi dell'Angelo, cambiando ogni anno.
7) Per le vacanze, ciascun genitore potrà portare con sé i figli per un periodo continuativo di 10 giorni durante le ferie estive, previa comunicazione da inoltrare entro il 30 giugno di ogni anno all'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/02/2025 rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 5.10.1996 a Massa (MS), atto trascritto CP_1 nei registri di stato civile del Comune di Massa al n. 204, parte II, anno 1996; premesso che, dalla loro unione nascevano i figli (11.4.1997), (29.11.2001), (1.2.2005), Per_4 Per_5 Per_6
(3.9.2011) e (3.9.2011); che la convivenza matrimoniale è di fatto già cessata Per_2 Per_1 e che le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione e alla cessazione degli effetti civile del matrimonio;
tutto ciò premesso chiedevano che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. provvedesse alla pronuncia di separazione personale e alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come noto l'art. 473 bis. 49 c.p.c., prevede che la seconda domanda diverrà procedibile,
P a g . 2 | 3 trascorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In questa sede, pertanto, si provvederà sulle sole domande di separazione ed accessorie e, quindi, con separata ordinanza si provvederà a rimettere la causa sul ruolo per la successiva pronuncia sulla domanda finalizzata alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29.7.2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come da come da note depositate in p.c.t. in data 25.7.2025 e il Giudice riservava di riferire al collegio in camera di consiglio.
***
Ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno l'affectio coniugalis, anche tenuto conto delle rispettive condotte processuali, e risultando pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tenuto conto del rilievo per cui sono state dispiegate conclusioni congiunte, ritenuto che le stesse non si appalesano in contrasto con l'interesse della prole, prendendone atto quando ai diritti disponibili.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio quando la stessa diverrà procedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 legati da matrimonio concordatario celebrato il 5.10.1996 a Massa (MS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa al n. 204 parte 2, serie A, anno 1996, autorizzandoli a vivere separati.
DISPONE sulle condizioni accessorie come da accordi inter partes risultanti dalle conclusioni congiunte, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;
DICHIARA integralmente compensate le spese;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza
DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Valentina Prudente Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3