Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2696\2020 R.G. avente ad oggetto: riassunzione del giudizio a seguito di annullamento della Cote di
Cassazione; altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MISITI MORENO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) Controparte_1 C.F._2
) Controparte_2 P.IVA_1
-Convenuti-contumaci- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato
[...]
a seguito dell'annullamento della sentenza d'appello Parte_1 pronunciata dall'intestato tribunale ad opera della Cassazione (v. ord.
17887\2020), ha riassunto il giudizio nei confronti di
[...]
e della ) per sentire CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 accogliere le seguenti domande: in via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1 di Macerata 819\2016; in via subordinata: per effetto dell'estensione della domanda attrice alla chiamata in causa in primo grado, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede a Cingoli in via Rossini n. 93, a corrispondere alla sig.ra residente a [...], la Parte_1 somma di € 1.338,07, da maggiorarsi degli interessi e di quant'altro dovuto ad nelle more del giudizio dal dovuto al saldo Controparte_3 integrale ed effettivo, il tutto nei limiti della competenza adita del
Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi professionali del precedente giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado ove fosse accolta la domanda subordinata nei confronti della ivi Controparte_2 compreso il rimborso delle spese generali in misura pari al 12,5% come per legge.
Pur ritualmente citata, nessuno dei due convenuti si è costituito per cui
è stata dichiarata la loro contumacia.
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Con sentenza n. 819/16 in data 28/11/16, depositata il 29/11/16, pubblicata il 30/11/16, il Giudice di Pace di Macerata ha condannato al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 [...] della somma di € 1.338,07 oltre agli interessi legali dalla Parte_1 data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.
Il IL ha interposto appello avverso detta sentenza chiedendo, in via principale, che in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace fosse respinta la domanda della e del terzo chiamato in Parte_1 causa in subordine, dichiarare il IL tenuto CP_2 CP_1 al pagamento della minor somma di € 641,00 relativa alle sanzioni risalenti al 2009, con esclusione dei successivi oneri, interessi moratori e spese di notifica, la cui maturazione è imputabile esclusivamente al comportamento omissivo della in Parte_1
2 Nr. 2696\2020 R.G.
ulteriore subordine, nella ipotesi in cui venga riconosciuta l'asserita riferibilità in capo al IL sia delle sanzioni del 2008 che quelle del 2009, dichiarare quest'ultimo tenuto al pagamento della minor somma di € 1.011,60 relativa alle sanzioni risalenti al 2008 ed a quelle del 2009, con esclusione dei successivi oneri, interessi moratori e spese di notifica, la cui maturazione è imputabile esclusivamente al comportamento omissivo della sig. Parte_1
Costituitasi in giudizio la ha concluso in via principale per Parte_1
l'inammissibilità dell'appello; in via subordinata per il totale rigetto dell'appello; in via di ulteriore subordine, per effetto dell'estensione della domanda attrice alla chiamata in causa in primo grado della condannare quest'ultima a corrisponderle la somma di Controparte_2
€ 1.338,07, da maggiorarsi degli interessi e di quant'altro dovuto ad nelle more del giudizio dal dovuto al saldo integrale Controparte_3 ed effettivo, il tutto nei limiti della competenza adita del Giudice di
Pace.
L'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Macerata 819\2016 può essere accolto solo in parte.
In punto di fatto si rileva che:
è pacifico che la ha consegnato nel mese di giugno 2006 la Parte_1 propria autovettura SAAB tg. AL773SW alla Controparte_2 conferendo alla stessa mandato a vendere;
è pacifico e risulta per tabulas che la vendita del veicolo è avvenuto ed è stata trascritta al PRA il 28 agosto 2008;
è' altresì pacifica la definitività dei verbali contestati alla Parte_1 per infrazioni al codice della strada commesse sia luglio 2008 che a febbraio 2009.
Come affermato dalla Cassazione, le sanzioni amministrative oggetto dei verbali contestati alla a prescindere dalla prova Parte_1 dell'avvenuto esborso, costituiscono una posta passiva del suo patrimonio e legittimano la domanda risarcitoria.
3 Nr. 2696\2020 R.G.
Se per l'esecuzione della prestazione principale (la vendita del veicolo nel caso di specie) è consegnato un bene, sorgono a carico del soggetto che riceve il bene le obbligazioni accessorie della custodia e della riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere di diligenza nella custodia (art. 1177 cod. civ.) e ciò anche nel caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (Cass. 7363/2000 ed altre successive).
Ne consegue che se la cosa in custodia si perde o si distrugge o per effetto del suo utilizzo nel periodo in cui è in custodia il proprietario subisce dei danni la responsabilità è del custode salvo che dimostri il caso fortuito o forza maggiore.
Nella fattispecie in esame, per effetto della consegna con mandato a vendere dell'autovettura dalla alla Parte_1 CP_2 quest'ultima ha assunto l'obbligo di custodire il veicolo fino alla vendita a terzi ovvero alla riconsegna alla proprietaria.
Ai sensi dell'art. 1177 CC l'obbligazione di conservare l'autovettura in conto vendita sorto in capo alla a seguito della consegna CP_2 del veicolo da parte della include quella di custodirla e l' Parte_1 art. 1770 CC vieta l'uso della cosa, salvo patto contrario (non provato nel caso in esame) esponendo, in difetto, il custode depositario alla responsabilità per inadempimento.
Tutto ciò considerato, va affermata la responsabilità esclusiva a titolo di inadempimento all'obbligo di custodia della per le CP_4 sanzioni del luglio 2008 posto che il dato certo risultante dall'atto di vendita quietanzato e dal certificato di proprietà (v. all.ti 10 e 11) - salvo volere ritenere detti atti pubblici falsi- è che il veicolo è stato acquistato dal IL ad agosto 2008.
A nulla rileva il fatto che il IL abbia potuto disporre del veicolo per alcuni giorni a giungo 2008 o anche in ipotesi a luglio 2008 posto che comunque tanto a giungo quanto a luglio e fino al 28.8.2008 responsabile della custodia del veicolo era unicamente la CP_2
4 Nr. 2696\2020 R.G.
Per le sanzioni del 2009 la responsabilità è pacificamente del nuovo intestatario del veicolo ossia del . Controparte_1
Per questo motivo l'appello del IL può essere solo parzialmente accolto e con riferimento alla domanda subordinata, ossia all'affermazione della responsabilità dello stesso unicamente per le sanzioni del 2009.
Per la stessa ragione è solo parzialmente fondata la domanda di condanna della chiamata in causa in primo grado, laddove è CP_2 stato individuato il IL come unico titolare dell'obbligazione risarcitoria posta a fondamento della domanda della Parte_1
Così come è infondata la domanda volta ad individuare nella CP_2
l'uinica responsabile del danno.
La è tenuta al risarcimento del danno solo per le sanzioni CP_2 del 2008in quanto il fatto causativo del danno patrimoniale (ossia le sanzioni del 2008) si è verificato nel periodo in cui il veicolo era detenuto in custodia dalla CP_2
Entro questi limiti è fondata la domanda in estensione della
Parte_1
La è stata chiamata in causa dall'appellante, Controparte_2 CP_1
in quanto ritenuta unica responsabile del danno e unica
[...] titolare dell'obbligazione risarcitoria (e qui il IL ha parzialmente sbagliato).
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e in tal caso si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato.
Quanto all'ammontare del danno, dall'avviso di pagamento del
10.8.2012 (unico documento leggibile a differenza del successivo avviso di pagamento del 24.10.2014, risulta che l'ammontare delle
5 Nr. 2696\2020 R.G.
sanzioni 2008 è di euro 456,76 mentre quello del 2009 è di euro
755,84 (v. doc. ad all. 7).
L'ammontare del danno viene pertanto fissato nei su indicati importi fermo restando che i convenuti sono tenuti anche al pagamento delle ulteriori sanzioni interessi e spese che la dimostrerà di Parte_1 dover corrispondere sino al saldo in quanto il ritardo è addebitabile alla condotta dei convenuti.
La ha infatti dimostrato di essersi diligentemente attivata Parte_1 subito dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento del 10.8.2012 confidando -purtroppo infondatamente- nella diligenza dei convenuti che invece hanno lasciato passare giorni mesi ed anni rimpallandosi le responsabilità piuttosto che ottemperare diligentemente ai rispettivi obblighi.
Spese di primo grado e dei due giudizi di appello interamente compensate tra le parti stante il parziale accoglimento delle rispettive contrapposte domane ed eccezioni, di primo e secondo.
Le spese del giudizio di Cassazione invece seguono la soccombenza e si liquidano in euro 228,00 a titolo di spese ed euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'appello avverso la sentenza nr.
819/16 del Giudice di Pace di Macerata e, in parziale riforma della stessa:
Condanna la al pagamento, in favore di CP_2 [...]
della somma di euro 456,76 oltre interessi sanzioni e Parte_1 spese conseguenti a successivi solleciti di pagamento dal 10.8.2012 al soddisfo.
6 Nr. 2696\2020 R.G.
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 755,94, oltre interessi sanzioni e Parte_1 spese conseguenti ai successivi solleciti di pagamento dal 10.8.2012 al soddisfo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di primo grado, del primo appello e del presente giudizio.
Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio di Cassazione che si liquidano in euro 228,00 per spese ed euro 1.500,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 09/01/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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